Ordinanza n. 135/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1985 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 3Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 15Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 16Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341
codice penale promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1983 dal
Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Lodi Anna Maria
iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Velletri ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341
cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela
del tentativo di oltraggio a mezzo di telegrafo, anche in relazione
alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e
quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 3, 15 e
16 (rectius, 21) Cost.;
considerato che la Corte deve pronunciarsi soltanto sulla questione
sopra riportata e non anche sulla legittimità del combinato disposto
degli artt. 56 e 341 cod. pen. e 11, commi primo, terzo e quarto d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, disponendo che i telegrammi
con contenuto oltraggioso vengano trasmessi al Pretore, il quale deve
inibirne l'inoltro, violerebbero gli artt. 15 e 21 Cost. Detta
questione, infatti, prospettata nella parte iniziale dell'ordinanza,
risulta abbandonata nel successivo sviluppo della motivazione e non è
riprodotta nel dispositivo;
che, come più volte ha statuito questa Corte (cfr. da ultimo la
sent. n. 51/80 e l'ord. n. 165/80) la maggiore severità del
trattamento penale dettato per l'oltraggio rispetto a quello previsto
per la diffamazione - inclusa la perseguibilità d'ufficio -
corrisponde ad una ragionevole valutazione differenziale delle due
ipotesi di reato operata dal legislatore nell'esercizio della sua
discrezionalità, che è insindacabile finché non trasmodi in
arbitrio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., sollevata dall'ordinanza
in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte