Art. 16

[1]Franchigia postale e telegrafica

[2]Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo. Spetta, altresi', la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art16 · fonte su Normattiva