Art. 16
[1]Franchigia postale e telegrafica
[2]Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo. Spetta, altresi', la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva