Sentenza n. 135/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con
ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal Giudice per l'udienza
preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Napoli nel
procedimento penale a carico di C.A., iscritta al n. 317 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale per i minorenni di Napoli, in composizione e con
funzioni di giudice per l'udienza preliminare, ha sollevato, con
ordinanza dell'11 marzo 1993 (pervenuta a questa Corte il 18 maggio
1994), questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui
(comma 1) detta norma esclude l'applicabilità nel processo penale
minorile delle disposizioni del titolo II del libro VI del codice di
procedura penale (artt. 444 e 448: c.d. patteggiamento), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
2. - Il rimettente premette che nel giudizio a quo l'imputato
minorenne ha formulato personalmente, all'udienza preliminare,
richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 del
codice di procedura penale, in una determinata misura e con
sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria;
sull'opposizione del pubblico ministero, stante la preclusione al
rito richiesto stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, la
difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimità costituzionale di
quest'ultima previsione.
3. - Nel sollevare la questione il Tribunale espone in primo luogo
il requisito della rilevanza muovendo dai numerosi profili di
concreto interesse, per l'imputato minorenne, a fruire del
patteggiamento: a) l'interessato ha già riportato in precedenza
altre condanne a pene non sospese, e non può ulteriormente giovarsi
del beneficio sospensivo; b) è suo interesse ottenere una sanzione
pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, nella misura minima
possibile; c) ancora, è suo interesse ottenere una pronuncia come il
patteggiamento, non costituente a tutti gli effetti una sentenza di
condanna, giacché viceversa una decisione di quest'ultimo tipo
potrebbe comportare la decadenza dall'affidamento in prova al
servizio sociale, in corso di svolgimento per precedente condanna; d)
mentre la sostituzione di pena sarebbe un dato sicuro applicando il
patteggiamento, la stessa sostituzione degrada ad eventualità
nell'ipotesi di accesso al rito abbreviato, consentito nella specie;
e) infine, vi è l'interesse dell'imputato alla pronuncia di pena
concordata anche sul piano della non-iscrizione di essa nel
certificato del casellario giudiziale (art. 689, comma 2, lettera a),
n. 5 del c.p.p.).
4. - Nel merito della questione, il Tribunale ritiene che la
esclusione del patteggiamento nel processo minorile sia in
contraddizione con le stesse scelte effettuate dal legislatore del
1988 nel dettare la disciplina del nuovo processo penale minorile; se
da un lato l'obiettivo di fondo è quello della più sollecita
fuoriuscita del minore dal circuito giudiziario penale, e se in linea
con questo obiettivo sono stati previsti gli istituti - nuovi - della
irrilevanza del fatto (art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988) e della
sospensione del processo per messa alla prova (art. 28 del d.P.R.
citato), risulta d'altro lato contraddittorio l'abbandono delle
possibilità deflattive e di spedita risoluzione della vicenda
processuale insite nel patteggiamento (come pure nel giudizio per
decreto, anch'esso non consentito). Possibilità ed esigenze che
però sussistono nel processo a carico di minori, anche alla luce di
norme o atti internazionali, come le Regole minime per
l'amministrazione della giustizia minorile approvate dall'O.N.U. il
29 novembre 1985 (c.d. Regole di Pechino) o come la Raccomandazione
sulle risposte sociali alla delinquenza minorile approvata dal
Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987.
È perciò dubbia, ad avviso del rimettente, la coerenza della
norma sulla esclusione del patteggiamento rispetto al raggiungimento
degli scopi propri del processo penale minorile.
Né risulta appagante, in questo senso, la giustificazione della
norma offerta dalla relazione ministeriale al progetto preliminare
del codice, incentrata sul fatto che la richiesta di patteggiamento
presuppone una piena maturità e capacità di valutazione e di scelta
che farebbe difetto nel minore, in correlazione con l'obbligo di
verifica caso per caso della capacità intellettiva e volitiva del
minorenne. Sul punto osserva in contrario il rimettente che l'art. 9
del d.P.R. n. 448 del 1988 impone al pubblico ministero e al giudice
la raccolta di dati relativi alla personalità del minore, e dunque
individua uno strumento di verifica delle capacità dell'imputato,
valevole anche ai fini della richiesta di patteggiamento; né può
dirsi sussistente il rischio di decisioni affrettate e sommarie di
"ratifica" del patteggiamento, stanti sia l'obbligo per il giudice di
verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del
codice di procedura penale, sia l'ampio ambito del controllo
giurisdizionale sulla richiesta, esteso, in forza di decisione della
Corte costituzionale (sentenza n. 313/1990), anche alla congruità
della pena.
5. - Ulteriori elementi contrastanti con la ratio dell'esclusione
del rito speciale tratteggiata dalla relazione ministeriale sono poi
desunti dal giudice a quo attraverso l'analisi del complesso delle
facoltà processuali accordate al minore nel processo penale, che
delineano - diversamente da quanto avviene nel processo civile - un
soggetto con piena capacità processuale, rispetto al quale le altre
figure (genitore, esercente la potestà, congiunto) non si
sostituiscono a lui. I diritti e le facoltà processuali, infatti,
sono riservati al minore, mentre il genitore e le altre figure
richiamate integrano la sua difesa senza sovrapporsi alle sue scelte.
Non contraddicono questa configurazione - prosegue il giudice a quo -
le norme che consentono l'impugnazione all'esercente la potestà o
quelle sulla nomina del difensore da parte di un prossimo congiunto
dell'imputato arrestato o fermato, poiché anch'esse rappresentano
strumenti ad adiuvandum; ne è riprova l'art. 34 del d.P.R. n. 448
del 1988 che assegna la prevalenza all'impugnazione del minore in
caso di contrasto con quella del genitore.
6. - Tra le accennate facoltà assume spiccato rilievo, quale
termine di raffronto per la questione sollevata, la possibilità per
il minore di richiedere il giudizio abbreviato: una scelta attraverso
la quale il minorenne, personalmente, dispone in modo incisivo della
propria situazione processuale, accettando una marcata contrazione
delle proprie possibilità difensive, insita nel giudizio allo stato
degli atti e nella utilizzabilità di tutto il materiale di indagine
raccolto - salvo le prove acquisite illegittimamente - ai fini della
decisione (nonché, prima dell'intervento della Corte costituzionale,
nella inimpugnabilità delle condanne a pena sospesa).
Ad avviso del Tribunale, il "rischio" complessivo per il minore è
più alto nel giudizio abbreviato che nel patteggiamento: in questo,
al più, potrà esservi rigetto della richiesta, ma in caso di
accoglimento l'interessato si vedrà applicata la situazione
sanzionatoria predeterminata; nel rito abbreviato, invece, il quadro
sanzionatorio è interamente devoluto al giudice, mentre per il
minore risulterebbe compromessa la facoltà di "difendersi provando".
A ciò si aggiunge la diversità del termine per formulare la
richiesta, che è anticipato nel giudizio abbreviato (fino all'inizio
dell'udienza preliminare) rispetto al patteggiamento (fino
all'apertura del dibattimento); può così verificarsi che il minore,
anche per scarsa attenzione, lasci decorrere il termine per
richiedere il rito abbreviato e perda così la possibilità di
"influire" sulla pena, mentre questa facoltà è ancora praticabile,
ad esempio, per il maggiorenne coimputato dello stesso reato ascritto
al minore.
7. - In conclusione, il Tribunale ritiene che l'impossibilità di
accesso al patteggiamento per il minore sia ingiustificata, e lesiva
dell'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della disparità
di trattamento tra minorenne e maggiorenne, sia sotto il profilo
della incongruenza della norma ostativa rispetto alla possibilità,
viceversa accordata, di altri riti differenziati, nei quali il
"rischio" di perdita di chances è assai elevato e per i quali
dovrebbero dunque a maggior ragione valere le giustificazioni (di
diminuita o incerta capacità e consapevolezza) offerte dal
legislatore nel motivare la denunciata preclusione.
8. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Nell'atto di intervento, l'Avvocatura argomenta nel senso
dell'infondatezza della questione, sotto entrambi i profili.
9. - Quanto al profilo della disparità di trattamento tra
minorenni e maggiorenni, l'Avvocatura richiama la relazione alle
nuove norme sul processo minorile, in cui si rileva che
l'applicazione della pena su richiesta "presuppone nell'imputato una
capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena
maturità e consapevolezza di scelte". Questa situazione non ricorre
per il minore, che in generale per l'ordinamento giuridico non ha la
capacità di disporre autonomamente dei propri diritti, e che in
particolare per l'ambito penale è in condizione di incapacità
assoluta se sotto i quattordici anni ed è soggetto a verifica di
maturità in concreto se infradiciottenne.
È proprio la diversa situazione descritta che giustifica un
trattamento processuale differenziato e peculiare, nel quale trovano
posto, accanto al tradizionale perdono giudiziale, nuovi istituti
idonei a tener conto della particolare condizione minorile, quali in
particolare la sospensione del giudizio per messa alla prova, e, sul
piano delle regole processuali, l'esame diretto da parte del giudice.
In questo quadro, osserva l'Avvocatura, l'esclusione del
patteggiamento risulta pienamente coerente con la specificità del
giudizio penale minorile.
10. - Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura contesta la
validità del raffronto istituito dal giudice a quo tra giudizio
abbreviato e patteggiamento, sottolineando la diversità strutturale
tra i due procedimenti speciali.
Il patteggiamento si configura come un accordo tra imputato e
pubblico ministero sull'applicazione della pena in una certa misura -
salvo il controllo del giudice sulla correttezza del titolo e sulla
congruità della pena stessa - e quindi concerne il merito
dell'imputazione, pur riflettendosi sul rito; il giudizio abbreviato,
viceversa, riguarda soltanto il rito (la decidibilità allo stato
degli atti), ma non tocca in alcun modo il merito dell'imputazione.
È proprio in questa fondamentale differenza che risiede la
giustificazione della determinazione legislativa di accordare al
minore la sola scelta sul processo e non quella sul merito
dell'addebito, che implicherebbe una sostanziale rinuncia
dell'imputato al pieno accertamento della sua responsabilità;
accertamento, viceversa, pieno e completo nell'ambito del giudizio
abbreviato, in cui, per quanto qui rileva, le peculiarità
processuali non alterano le regole di giudizio, che rimangono quelle
proprie del processo penale. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni) nella parte in cui esclude nel processo minorile
la disciplina per l'applicazione della pena su richiesta delle parti
(c.d. patteggiamento) prevista dal titolo II del libro VI (artt. 444
e seguenti) del codice di procedura penale.
Il giudice rimettente assume il contrasto della norma denunciata
con l'art. 3 della Costituzione: a) per irragionevolezza della norma,
non ritenendo valido fondamento di essa la presunta incapacità del
minore, sul rilievo di altri aspetti del processo minorile e in
particolare nel raffronto con la possibilità accordata al minorenne
di richiedere il giudizio abbreviato - che presenterebbe "rischi"
anche superiori al patteggiamento - nonché alla luce delle norme che
configurano la condizione del minore nel processo penale,
diversamente da quanto avviene in sede civile, come quella di un
soggetto (assistito ma) autonomo e capace di scelte; b) per
disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni, in particolare
coimputati del medesimo reato, i quali godrebbero di chances
processuali maggiori; con complessiva incoerenza, sotto entrambe le
prospettazioni, rispetto ai principi fondamentali del processo
minorile - desumibili anche da statuizioni internazionali - della
sollecita fuoriuscita del minore dal circuito penale e della più
ampia utilizzazione delle valenze del processo a favore del medesimo
imputato.
2.1. - La questione non è fondata sotto entrambi i profili
prospettati.
Il giudice a quo ritiene inappagante la giustificazione offerta
dalle relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del
codice di procedura penale, che fanno leva sulla mancanza
nell'imputato minorenne di "una capacità di valutazione e di
decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelte".
Si sostiene difatti nell'ordinanza di rinvio che, nel caso di
consenso del pubblico ministero al patteggiamento, incomberebbe pur
sempre al giudice, oltre alla "doverosa" acquisizione di elementi
sulla personalità del minore ( ciò dovendosi desumere dalla
disciplina generale del processo minorile: art. 9 del d.P.R. n. 448
del 1988), l'obbligo di formulare "un proprio giudizio circa la
mancanza della possibilità di assoluzione ex art. 129 del codice di
procedura penale, la qualificazione giuridica dei fatti e la
comparazione delle circostanze e, quindi, a maggior ragione, anche
sulla capacità del soggetto al momento della commissione del reato",
nonché - a seguito della sentenza n. 313/1990 della Corte
costituzionale - di verificare la congruità della pena concordata.
In proposito osserva la Corte che, nonostante la presenza
immanente del controllo del giudice sul patteggiamento - controllo
che secondo l'ordinanza di rinvio si estenderebbe fino alla verifica
della capacità dell'imputato - la scelta operata dal legislatore
circa l'inapplicabilità al processo minorile dell'istituto in parola
non appare contraddittoria con la facoltà, invece riconosciuta
all'imputato minorenne, di chiedere (personalmente o a mezzo di
procuratore speciale) il giudizio abbreviato che comporterebbe,
secondo il giudice a quo, una "situazione .. di gran lunga più
pregiudizievole" del patteggiamento.
In relazione a quanto precede, si deve considerare che ai fini che
si propone l'ordinanza di rinvio non è possibile un raffronto fra i
due istituti. Difatti quello del patteggiamento opera su di un piano
diverso da quello proprio del giudizio abbreviato, in quanto
quest'ultimo istituto si riflette esclusivamente sul rito e sulla
misura della eventuale pena, per cui la scelta di esso da parte
dell'imputato, se comporta la decidibilità allo stato degli atti,
lascia tuttavia impregiudicati i poteri decisori del giudice e quindi
aperte tutte le possibili conclusioni del giudizio. Nell'
applicazione di pena su richiesta delle parti, invece, il controllo
del giudice consiste nella verifica della sussistenza dei presupposti
per la sua ammissibilità, della correttezza della qualificazione
giuridica del fatto e dell'applicazione o della comparazione delle
circostanze, nonché della congruità della pena concordata ai fini e
nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione
(sentenza n. 313/1990), mentre il giudice stesso può pervenire ad
una pronuncia di proscioglimento solo se ricorrano le condizioni
previste dall'art. 129 del codice di procedura penale. Ma al di là
di questi poteri, una volta intervenuto l'accordo resta esclusa ogni
possibilità per una conclusione del giudizio di contenuto
assolutorio o comunque diversa da quella concordata, per cui la
relativa sentenza, diversamente da quanto si verifica nel giudizio
abbreviato, si ricollega in via diretta alla definizione pattizia
intercorsa tra imputato e pubblico ministero (sentenza n. 265/1994).
D'altronde questa Corte, pur nella consapevolezza di talune
analogie tra il rito abbreviato ed il patteggiamento, in ragione
della presenza in entrambi di un accordo tra accusa e difesa, e
dell'effetto dell'adozione del rito sulla commisurazione della pena,
ha sottolineato (sentenze nn. 251/1991 e 66/1990) come essi risultino
"differenziati nel contenuto dell'accordo che, nel primo caso,
attiene soltanto alle norme processuali da adottare, mentre nel
secondo investe anche il merito del processo e la misura della pena"
per cui "nella costruzione del rito speciale regolato dagli artt. 444
e 448 del codice di procedura penale viene ad emergere un profilo di
negozialità", così che l'istituto, "più che essere un rito
speciale, è una forma di definizione pattizia del contenuto della
sentenza" (sentenza n. 265/1994 citata).
Inoltre, anche se si è ritenuta (sentenza n. 251/1991 citata)
"l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 del
codice di procedura penale natura di vera e propria sentenza di
condanna" essa tuttavia, come esplicitamente affermato dalla legge
(art. 445, comma 1, c.p.p.) e riconosciuto sia dalla richiamata
giurisprudenza di questa Corte che da quella del giudice ordinario di
legittimità, è per vari effetti equiparata alla prima.
"Negozialità", dunque, sul contenuto della decisione, da una
parte, ed equiparazione sotto il profilo degli effetti alla sentenza
di condanna, dall'altra, costituiscono certamente elementi tali da
far ritenere non contraddittorio e quindi non irragionevole aver
escluso la richiesta di patteggiamento là dove è ammessa la
richiesta di rito abbreviato da parte del minore, dato che in
quest'ultimo giudizio, come si è detto, l'accordo delle parti non
incide sul contenuto della decisione né sugli effetti della sentenza
del giudice che lo recepisce.
2.2. - Che l'esclusione del "patteggiamento" nel processo minorile
non sia poi irragionevole - dato che il recepimento dell'accordo
preclude una pronuncia di tipo assolutorio, diversamente da quel che
accade con il recepimento dell'accordo per il giudizio abbreviato -
si desume, del resto, proprio dal carattere e dalla specificità del
processo penale minorile. In esso il giudice è dotato di amplissimi
poteri caratterizzati dall'esigenza primaria del recupero del minore,
un soggetto dalla personalità ancora in formazione (v. da ultimo
sentenza n. 168/1994) per cui sono previste misure che, in vista di
tale esigenza, possono portare a far concludere il processo in modi e
con contenuti diversi da quelli propri del processo penale ordinario.
Queste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa
alla prova; sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto; più ampio ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive)
sarebbero invece precluse, nell'attuale configurazione, dal
"patteggiamento", istituto quest'ultimo che, pertanto, rispetto al
minore, potrebbe condurre a risultati incoerenti rispetto
all'accennata finalità e dunque lesivi dei principi fondamentali cui
si ispira la giustizia minorile invocati dal rimettente.
3. - Questo aspetto induce altresì ad escludere
l'incostituzionalità della norma anche sotto il denunciato profilo
della disparità di trattamento, data l'obiettiva diversità delle
situazioni poste a raffronto in ragione della particolare condizione
e della diversa e più ricca gamma di possibili soluzioni del
giudizio per l'imputato nel processo minorile, rispetto a quelle
previste per l'imputato maggiorenne nel processo ordinario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di
giudice per l'udienza preliminare, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte