Sentenza n. 136/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 653/1940
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 10
giugno 1940 n. 653 (trattamento degli impiegati privati richiamati alle
armi) promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1977 dal pretore di
Genova sul ricorso di Michelini Osvaldo c/ Ansaldo s.p.a. iscritta al
n. 182 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione di Michelini Osvaldo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avvocato Luciano Ventura per Michelini e l'Avvocato dello
Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 27 gennaio 1977, il Pretore di Genova ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 10 giugno 1940, n. 653 (sul trattamento degli impiegati privati
richiamati alle armi), in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost.; ed ha
argomentato in tal senso che la norma impugnata determinerebbe "un
ingiustificata... disparità... tra impiegati ed operai", attribuendo
soltanto agli uni e non agli altri "una indennità mensile pari alla
retribuzione", quanto ai primi due mesi decorrenti dal richiamo.
Intervenuto nel presente giudizio, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha eccepito che la questione sarebbe inammissibile, dal
momento che l'ordinanza di rimessione non chiarirebbe "se l'attore
interessato sia un operaio o un impiegato e come la sua pretesa sia
influenzata dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale"; e
che, comunque, il giudice a quo non avrebbe dovuto contestare la "norma
più favorevole ma non pertinente", sicché ne deriverebbe
un'ulteriore ragione per affermare "la totale irrilevanza"
dell'impugnativa. In via subordinata, l'Avvocatura dello Stato ha però
sostenuto l'infondatezza della questione medesima, notando che "la
condizione di eguaglianza dei cittadini rispetto all'adempimento del
servizio militare non è violata se, in relazione ai diversi status di
dipendenza, le norme di legge, i regolamenti del personale o i
contratti collettivi stabiliscono provvidenze diverse che attengono al
rapporto di lavoro e non al servizio militare".
S'è inoltre costituita la difesa del ricorrente nel giudizio
principale, concludendo invece nel senso dell'accoglimento, giacché
sarebbe "inconcepibile che la legge ordinaria tuteli in modo diverso il
cittadino chiamato ad adempiere un obbligo... che secondo la
Costituzione non deve pregiudicare la sua posizione di lavoro". Per
altro, con una successiva memoria, la difesa stessa ha escluso la
dedotta irrilevanza dell'impugnativa, osservando che la disparità in
esame "trova la sua origine nella normativa investita dalla ordinanza
del Pretore di Genova", tant'è che "ogni questione sarebbe superata se
l'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 avesse fatto riferimento
indistintamente a tutti i lavoratori e non soltanto agli impiegati". Considerato in diritto :
1. - Sia pure esposti in modo sommario, i termini della proposta
questione di legittimità costituzionale sono sufficientemente
precisati dall'ordinanza in esame. Il Pretore di Genova impugna cioè,
per asserito contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 52
Cost., l'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653: con particolare
riguardo alla disciplina dettata dal primo comma, per cui sono dovute
"agli impiegati privati richiamati alle armi... una indennità mensile
pari alla retribuzione", relativamente ai primi due mesi dal richiamo,
ed una ulteriore "indennità mensile" pari all'eventuale differenza fra
la retribuzione ed il "trattamento economico militare", quanto
all'intero periodo successivo, "sino alla fine del richiamo". A fronte
di questa puntuale e dettagliata normativa concernente i soli
impiegati, circa gli operai si applica invece - per effetto del rinvio
contenuto nell'art. 4 della legge 3 maggio 1955, n. 370 (sulla
conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi) - "la
disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del codice civile, in
relazione al primo... comma dell'art. 2110 dello stesso Codice": per
cui "è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità
nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle
norme corporative, dagli usi o secondo equità".
Nella specie, difettando apposite leggi od altre fonti normative,
opera dunque - stando all'ordinanza di rimessione - il contratto
collettivo nazionale del 1976 per le aziende metalmeccaniche (fra le
quali rientra la convenuta società Ansaldo) che non considera il caso
del richiamo alle armi, ma regola il trattamento degli operai in
malattia, equiparato al richiamo in virtù dell'art. 2111 cpv. cod.
civ., così da consentire la sola corresponsione "di una integrazione
pari al 100% o al 50%" - secondo i vari scaglioni di servizio - "della
differenza tra l'ultima paga e quanto percepito dalle forze armate". Ed
è appunto in ciò che si concreta - ad avviso del Pretore di Genova -
la censurata disparità di trattamento.
2. - Nondimeno, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito, in un duplice
senso, l'inammissibilità della questione: da un lato, perché il
giudice a quo non avrebbe adeguatamente motivato la rilevanza della
questione medesima, trascurando in particolar modo di chiarire se il
lavoratore interessato sia un operaio oppure un impiegato dell'Ansaldo;
d'altro lato, perché non gioverebbe, nella prima ipotesi, annullare
la norma di favore stabilita dall'art. 1 della legge n. 653 del 1940,
ma occorrerebbe piuttosto impugnare il contratto collettivo dal quale
deriva la denunciata discriminazione.
Sotto entrambi i profili, però, l'eccezione dev'essere respinta.
È infatti intuitivo che il ricorrente, avendo prospettato la questione
di legittimità costituzionale che poi si è tradotta nell'ordinanza in
esame, non può essere altri che un operaio, il quale ha contestato e
tuttora contesta la costituzionalità dell'art. 1 l. cit., non già per
quanto esso considera e prevede, ma per quanto esso esclude od ignora:
cioè "nella parte in cui non garantisce agli operai" - come si avverte
nell'atto di costituzione del ricorrente - "lo stesso trattamento
riconosciuto agli impiegati". Né vale replicare, in presenza di una
norma legislativa riferibile al caso in discussione e censurata dal
giudice a quo per contrasto con il principio costituzionale
d'eguaglianza (nonché con la proclamazione dell'art. 52, secondo
comma, Cost.), che il fattore causale della denunciata disparità di
trattamento consisterebbe - in ultima analisi - nel ricordato contratto
collettivo per le aziende metalmeccaniche e non nella legge impugnata.
Al di là delle varie e particolari discipline che in materia possono
esser poste, direttamente od indirettamente, mediante la contrattazione
collettiva, la Corte è chiamata a verificare se la Costituzione esiga
o meno l'eguaglianza di fronte alla legge dei lavoratori dipendenti
richiamati alle armi: così da comportare parità nei trattamenti
comunque spettanti a tutti i soggetti interessati. E la rilevanza di un
tale quesito risulta confermata dalla circostanza che, nel giudizio
pendente dinanzi al Pretore di Genova, l'art. 1 della legge n. 653 è
stato preso in centrale considerazione sia dal ricorso del lavoratore
richiamato alle armi sia dalla memoria difensiva della società
convenuta.
3. - Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la persistente
distinzione tra impiegati ed operai consente al legislatore di
diversificare il trattamento spettante a queste due specie di
lavoratori dipendenti, purché la differenziazione sia congrua
rispetto alla diversità delle posizioni rispettive fondandosi - in
particolar modo - sulla diversa qualità del lavoro prestato; sicché
le differenziazioni stesse non si risolvono senz'altro - com'è stato
precisato nelle sentenze n. 18 del 1974 e n. 117 del 1976 - in
violazioni del principio costituzionale d'eguaglianza. Ma ciò non
toglie che tale principio sia comunque vulnerato, ogni qualvolta non
venga in diretto rilievo "l'ordinamento attuale delle qualificazioni
professionali", ma si tratti di situazioni e di bisogni indistintamente
comuni a tutti i lavoratori: come nel caso dei criteri di
determinazione del grado d'invalidità richiesto per il conseguimento
del diritto a pensione (di cui alla sentenza n. 160 del 1971) ovvero
nel caso dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (di
cui alla sentenza n. 177 del 1975).
Considerazioni analoghe a quelle testé ricordate valgono anche
nei riguardi dei lavoratori richiamati alle armi. In questo campo, il
legislatore era ed è libero di stabilire se debba ancora sussistere
l'apposito regine previdenziale introdotto dalla legge n. 653 del 1940,
mediante l'istituzione della "cassa per il trattamento di richiamo alle
armi". Ma, una volta deciso il ricorso a questo tipo di provvidenze,
non si giustifica che ne beneficino i soli impiegati privati, ad
esclusione degli operai, poiché il divario riscontrabile fra le due
categorie non costituisce una causa pertinente dell'impugnata
discriminazione: la quale non attiene - contrariamente a quanto assume
l'Avvocatura dello Stato - al rapporto di lavoro in sé considerato. E
l'esigenza di pervenire alle stesse conclusioni raggiunte con le citate
sentenze n. 160 del 1971 e n. 177 del 1975 s'impone a fortiori nel caso
in esame dato il combinarsi del principio generale d'eguaglianza con la
specifica previsione costituzionale dell'art. 52, secondo comma, per
cui l'adempimento del servizio militare non può mai pregiudicare -
quale che sia la specie dei lavoratori interessati - "la posizione di
lavoro del cittadino".
All'annullamento dell'impugnato art. 1 deve poi conseguire - in
applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - la
dichiarazione d'illegittimità costituzionale di ogni altra norma della
legge n. 653 del 1940, che si riferisca ai soli impiegati privati, con
ciò stesso escludendo gli operai.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
10 giugno 1940, n. 653, nella parte in cui si riferisce ai soli
impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi;
2) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e seguenti
della legge n. 653 del 1940, nelle parti in cui si riferiscono ai soli
impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte