Sentenza n. 136/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991
dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra il
Fallimento della S.p.a. Finshipping e United Nations High Commissioner for Refugees ed altra iscritta al n. 393 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione del fallimento della S.p.a.
Finshipping nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio civile per risarcimento del danno interrotto
ex art. 300, co. 2, c.p.c., a seguito di dichiarazione di intervenuto
fallimento della società attrice resa dal suo procuratore in
udienza, e poi riassunto dal curatore del fallimento, l'adito
Tribunale di Genova - rilevato che il convenuto aveva preliminarmente
eccepito l'estinzione del processo per tardività della riassunzione
e che questa risultava, in atti, effettivamente attuata "oltre il
termine perentorio di sei mesi dall'interruzione" fissato dall'art.
305 c.p.c. - ha ritenuto rilevante, al fine del decidere sulla
riferita eccezione, oltreché non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 24 Cost., ed ha perciò sollevato - con
ordinanza del 14 marzo 1991 - questione incidentale di legittimità
costituzionale del predetto art. 305 nella parte appunto in cui anche
nel caso di interruzione del giudizio a seguito di dichiarazione del
procuratore della parte fallita, ex art. 300 cpv. cit., fa pur sempre
decorrere il termine utile per la riassunzione del processo dal
momento in cui l'interruzione si è verificata, anziché da quello in
cui il curatore del fallimento ne abbia avuto conoscenza.
Secondo il collegio a quo - che richiama in premessa le sentenze
di questa Corte n. 139/67 e n. 159/71, relative a precedenti parziali
declaratorie di illegittimità dello stesso art. 305 rese in
fattispecie (a suo avviso) analoghe di decorrenza del termine per la
riassunzione dalla data dell'evento interruttivo anziché da quella
della sua conoscenza da parte dei soggetti interessati alla
prosecuzione del processo - si verificherebbe, infatti, pure nella
specie (al pari che nelle ipotesi considerate dalle riferite
pronunzie) una sostanziale elusione della garanzia della tutela
giurisdizionale e della difesa. In danno, in questo caso, del
curatore del fallimento che potrebbe in concreto ignorare od avere
comunque solo tardiva notizia dell'evento interruttivo, assunto a
dies a quo del termine utile per la riassunzione del giudizio.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte, si è costituito il
fallimento della s.p.a. Finshipping che, nell'aderire alle
conclusioni dell'autorità rimettente, ha contestato (in particolare
con successiva memoria) che possa anche nella specie (così come già
sostenuto dalla Corte di Cassazione nel ritenere la manifesta
infondatezza di analoga questione di costituzionalità dell'art. 305
c.p.c. con riguardo alla decorrenza del termine per la riassunzione
del processo nei confronti degli eredi della parte defunta)
ipotizzarsi un obbligo del procuratore, cui spetta di dichiarare il
fatto interruttivo, di informare il soggetto o i soggetti interessati
a proseguire il giudizio.
Un obbligo siffatto del procuratore mandatario non sarebbe infatti
configurabile nei riguardi del curatore del fallimento. Sia perché
quest'ultimo non potrebbe equipararsi ad un successore del fallito;
sia perché non si avrebbe alcuna sopravvivenza della rappresentanza
processuale in capo al procuratore costituito in caso di fallimento
del mandante: "come dimostrato dal fatto che la parte non colpita
dall'evento interruttivo per riassumere il processo deve notificare
il ricorso ed il decreto di fissazione della nuova udienza al
curatore, non avendo alcuna validità la notifica eseguita presso il
procuratore del fallito che non ha più alcun titolo per riceverla".
Con la conseguenza che, in mancanza di un tale obbligo del
procuratore di informare il curatore dell'esistenza del processo, la
decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 305 c.c. dalla data
della dichiarazione dell'avvenuta interruzione, a prescindere dalla
conoscenza in fatto da parte del curatore della pendenza del processo
e della sua interruzione, comporterebbe appunto la denunciata
violazione del diritto alla difesa, "dal momento che la possibilità
di riassumere tempestivamente il processo finirebbe per dipendere dal
fatto puramente casuale che il procuratore del fallito provveda ad
informare il curatore del fallimento dell'avvenuta interruzione".
3. - È intervenuto altresì in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura di Stato che ha
eccepito:
a) in linea preliminare, l'inammissibilità dell'impugnativa,
in quanto prospettata "in via astratta ed ipotetica, non essendo
stata dedotta dal curatore, a quanto emerge dall'ordinanza, una
conoscenza del processo interrotto successiva alla dichiarazione in
questo resa dal procuratore del fallito e la tempestività della
riassunzione rispetto alla conoscenza avutane";
b) in linea subordinata, l'infondatezza della questione.
Invero, diversamente dalle situazioni di interruzione automatica -
cui propriamente si riferiscono i precedenti costituzionali
richiamati dal giudice a quo - nel caso di specie, come in tutte le
altre ipotesi (riconducibili alle previsioni dei commi 1 e 2
dell'art. 300 c.p.c.) in cui l'interruzione del processo consegue ad
una formale dichiarazione operata dal procuratore della parte colpita
dall'evento che giustifica l'interruzione, sarebbe proprio il
meccanismo di siffatta dichiarazione, specificamente inerente ad un
obbligo cui è tenuto il procuratore nell'esercizio del suo mandato,
ad attuare la garanzia di tutela della difesa degli interessi
(rispetto ai quali la stessa dichiarazione si collocherebbe in
posizione servente) dei soggetti cui compete di proseguire il
processo. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se contrasti con l'art. 24
Cost. la norma dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui - con
specifico riferimento all'ipotesi di interruzione del giudizio per
effetto di dichiarazione di intervenuto fallimento della parte
costituita resa dal suo procuratore in udienza, ex art. 300, comma
secondo c.p.c. - non fa decorrere il termine di sei mesi per la
correlativa riassunzione dal giorno della effettiva conoscenza
dell'evento interruttivo da parte del curatore del fallimento.
2. - Della riferita questione l'Avvocatura di Stato, per
l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità sotto il profilo del
difetto di motivazione sulla rilevanza.
Ma tale eccezione va senz'altro respinta. Infatti la norma
impugnata (statuendo che il giudizio ineludibilmente si estingue in
conseguenza del mero fatto storico della mancata prosecuzione o
riassunzione nel termine decorrente dal giorno della dichiarazione
resa in udienza dal procuratore della parte fallita) rappresenta uno
sbarramento - non superabile se non con la invocata dichiarazione di
incostituzionalità - per il giudice a quo, che di tale tassativa
regola deve fare - come testualmente egli sottolinea - "senz'altro"
applicazione. Ed anche nel caso che - una volta emendata nel senso
auspicato la norma censurata - la prosecuzione del giudizio
risultasse in fatto egualmente tardiva pure alla stregua della nuova
disciplina, si avrebbe soltanto identità di effetti pratici, ma
diversità della ratio decidendi, cioè della regola giuridica
applicata. E tanto basta per ritenere la questione rilevante (ord.
409/1991; sentenza 148/1983 n. 3).
3.1. - Nel merito, deve però escludersi che nell'ipotesi
considerata - di fallimento della parte costituita a mezzo di
procuratore - sussista l'ipotizzata violazione del diritto di difesa
in danno del curatore del fallimento, per il fatto che ai sensi del
denunciato art. 305 il dies a quo del termine per la riassunzione
coincida con la data stessa dell'interruzione.
Diversamente che nei casi di morte o perdita della capacità della
parte non costituita (art. 299 c.p.c.) e di morte od impedimento del
procuratore (art. 301 c.p.c.) (ai quali, rispettivamente si
riferiscono le sentenze 159/71 e 139/1967, qui non utilmente
richiamate), ed in cui l'interruzione del processo interviene
automaticamente nel momento nel quale si verifica l'evento
impeditivo, nelle ipotesi invece di perdita delle capacità, anche in
conseguenza di fallimento, come in quella di morte della parte
costituita (art. 300 c.p.c.), l'interruzione non è automatica ma
interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l'evento si
riferisce, ne renda nota la causa.
Per il disposto del comma primo del citato art. 300, la produzione
degli effetti interruttivi è invero, in detti casi, subordinata alla
dichiarazione (cui si attribuisce carattere di manifestazione di
volontà e non di scienza) che il procuratore della parte fallita (o
deceduta) - ed egli soltanto - faccia in udienza dell'evento in
questione; ed in difetto della quale - per consolidata giurisprudenza
- il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte
(dichiarata fallita o defunta).
La sopravvivenza (o ultrattività) - così codificata - della
rappresentanza processuale al fallimento o morte del mandante si
spiega, peraltro, proprio in funzione della esigenza (avuta di mira
dal legislatore) di tutelare gli interessi degli aventi causa dal
soggetto colpito dall'evento interruttivo: che sottintende di
conseguenza un obbligo del procuratore di rendere noto a quei
soggetti l'evento medesimo, concordando con essi la correlativa
dichiarazione.
Un tale obbligo, anche se non esplicitato nel richiamato art. 300,
trova infatti il suo referente normativo, sul piano sostanziale, nel
combinato disposto dell'art. 1728 comma primo c.c. (la cui
applicabilità anche al caso del fallimento del mandante è ritenuta
dalla prevalente dottrina, con cui concorda la giurisprudenza della
Corte regolatrice, sia pur relativa alla parallela ipotesi, sub co. 2
della stessa norma, di fallimento del mandatario) e dell'art. 1710
cod. civ. A tenore dei quali "quando il mandato si estingue per morte
od incapacità sopravvenuta" (come nel caso di fallimento) "del
mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla
se vi è pericolo nel ritardo" (art. 1728 cit.): ed a lui di
conseguenza incombe anche di rendere note le circostanze sopravvenute
che incidono sulla sorte del mandato (art. 1710).
Informazione, questa, che nel caso di mandato processuale ha
appunto come naturali destinatari gli aventi causa del mandante che
nel processo sono chiamati a succedergli (111 c.p.c.).
3.2. - L'esistenza di un obbligo siffatto del difensore-mandatario
di comunicare tempestivamente l'evento interruttivo agli aventi causa
dalla parte da lui rappresentata, che ne è colpita, è stata del
resto già ritenuta anche dalla Corte di Cassazione.
E - se pur la fattispecie in cui questa ha avuto occasione di
pronunziarsi riguardava un caso di interruzione del processo per
morte della parte costituita - i principi in quella sede enunciati
sono certamente estensibili anche alla ipotesi dell'interruzione per
fallimento. Ciò per il parallelismo che esiste, agli effetti
considerati, tra la posizione dell'erede che succede al de cuius ex
art. 110 c.p.c. e quella del curatore che subentra al fallito "nelle
controversie ancora in corso relative a rapporti patrimoniali", ai
sensi dell'art. 43 della legge fallimentare.
Né rileva in contrario quanto dedotto dalla difesa della società
sulla "irritualità di una eventuale notifica dell'atto di
riassunzione (ad istanza della controparte) nei confronti del
curatore presso l' ex procuratore del fallito": poiché la regola che
impone la notifica personale dell'atto riassuntivo - pacificamente
applicabile anche nel caso di riassunzione nei confronti dell'erede o
degli eredi della parte defunta (salvo la forma alternativa di cui al
2 comma dell'art. 303 c.p.c.) - non implica (come si pretende) una
posizione di terzietà del soggetto convenuto in riassunzione
rispetto alla parte colpita dall'evento interruttivo, essendo mera
conseguenza della cessazione, per effetto della dichiarata
interruzione, della rappresentanza tecnica che legittima la notifica
degli atti al procuratore costituito nel paradigma dell'art. 170
c.p.c.
4. - Stante quindi la possibilità per il curatore del fallimento
- in dipendenza del riferito obbligo di informazione a carico del
procuratore del fallito - di avere preventiva e comunque tempestiva
conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione,
nessuna violazione del diritto di difesa è di conseguenza
prospettabile, in suo danno, sotto il profilo della integrale
utilizzabilità del termine per la riassunzione del giudizio.
Né a superare tale conclusione vale l'obiezione che
l'effettività della difesa potrebbe essere nel concreto vanificata
dall'eventuale inadempienza del procuratore del fallito: da un tale
inconveniente pratico non potendo infatti derivare un vizio di
incostituzionalità della norma, la cui legittimità va apprezzata in
funzione della corretta osservanza dell'ordinamento giuridico
complessivo e non delle possibili sue violazioni, mentre a prevenire
e reprimere l'inconveniente stesso appaiono sufficienti, oltre alle
sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da parte
degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno che ne
risulti derivato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 305
c.p.c., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte
costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine
utile per la sua riassunzione, sollevata, in riferimento all'art. 24
Cost., dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte