Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 del

codice penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 6

luglio 1993 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale

a carico di Piccolomini Giovanni iscritta al n. 604 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, all'esito del

dibattimento svoltosi nei confronti di un sottufficiale imputato di

due distinti episodi di diserzione, dovendo pervenire a una sentenza

di condanna poiché a carico dell'imputato risultavano sicure prove

di responsabilità e non potendo disporre in favore dello stesso

imputato, in considerazione dei suoi precedenti penali, la

sospensione condizionale della pena, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., nella parte

in cui prevedono per i sottufficiali e i graduati di truppa una pena

accessoria diversa da quella prevista per gli ufficiali

(rispettivamente, sospensione dal grado e sospensione dall'impiego);

che, secondo il giudice a quo, nei confronti dell'imputato non

sarebbe possibile applicare la pena accessoria della rimozione dal

grado, prevista dall'art. 156 c.p.m.p. per il caso in cui venga

accertata la responsabilità penale per il reato di diserzione, in

quanto l'art. 29 c.p.m.p., il quale include la rimozione dal grado

tra le pene accessorie militari, deve ritenersi ormai abrogato a

seguito della entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19, e

in particolare dell'art. 9 della stessa;

che, conseguentemente, dovendosi applicare nei confronti

dell'imputato la pena accessoria della sospensione dal grado,

risulterebbe evidente la diversità di trattamento riservata dalle

disposizioni impugnate ai sottufficiali e agli ufficiali, dal momento

che per questi ultimi la pena accessoria è quella della sospensione

dall'impiego e non dal grado, mentre per i sottufficiali la pena

accessoria, ingiustificatamente più afflittiva, è quella della

sospensione dal grado;

che, è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile ovvero non fondata;

che, in particolare, quanto alla inammissibilità, l'Avvocatura

generale dello Stato rileva che il giudice a quo muove da una

premessa errata, dovendosi escludere che l'art. 9 della legge 7

febbraio 1990, n. 19, abbia abrogato le disposizioni del codice

penale militare di pace concernenti la individuazione e la disciplina

delle pene accessorie militari, dal momento che le sanzioni

disciplinari, alle quali soltanto si riferisce l'art. 9 citato, sono

sanzioni amministrative, mentre le pene accessorie sono vere e

proprie pene criminali, subordinate, quanto alla loro efficacia, al

passaggio in giudicato della sentenza recante la condanna alla quale

accedono;

che, comunque, la diversità di trattamento riservata agli

ufficiali, da un lato, e ai sottufficiali e ai graduati di truppa,

dall'altro, discende dalla diversità dello stato giuridico delle

categorie considerate, dal momento che solo per gli ufficiali, e non

anche per i sottufficiali, è stabilito che il grado sia indipendente

dall'impiego (art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113) e dal

momento che, conseguentemente, solo per gli ufficiali, e non anche

per i sottufficiali, è possibile disporre la sospensione

dall'impiego e non dal grado;

Considerato che il Tribunale militare di Padova ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 52, ultimo comma, della Costituzione, degli artt. 30 e 31 c.p.m.p.,

nella parte in cui prevedono per i sottufficiali e i graduati di

truppa una pena accessoria diversa da quella prevista per gli

ufficiali;

che la questione si fonda sul presupposto che l'art. 9 della

legge 7 febbraio 1990, n. 19, avrebbe abrogato l'art. 29 c.p.m.p., il

quale disciplina la pena accessoria militare della rimozione dal

grado, pena accessoria che sarebbe applicabile immediatamente nei

confronti dell'imputato nel giudizio a quo, quale conseguenza della

condanna per il reato di diserzione (art. 156 c.p.m.p.), non

ricorrendo le condizioni per la concessione del beneficio della

sospensione condizionale della pena;

che, in altri termini, le disposizioni impugnate, le quali

disciplinano, rispettivamente, le pene accessorie temporanee della

sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado, sarebbero

applicabili nel giudizio a quo, in quanto non potrebbe più essere

disposta la pena accessoria perpetua della rimozione dal grado;

che, peraltro, a parte ogni rilievo in ordine alla formulazione

della questione e, in particolare, in ordine alla individuazione

delle disposizioni impugnate, l'assunto dal quale muove l'ordinanza

di rimessione non può essere condiviso, dal momento che, come questa

Corte ha già avuto modo di affermare, sia pure con riferimento alla

pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici,

l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 non ha in alcun modo

inciso sulla disciplina delle pene accessorie e, per quel che in

questo giudizio rileva, della pena accessoria militare della

rimozione dal grado (sent. n. 197 del 1993);

che, conseguentemente, poiché nel giudizio a quo, ove il

Tribunale militare di Padova dovesse pervenire ad una sentenza di

condanna del sottufficiale imputato del reato di diserzione,

dovrebbe, secondo quanto previsto dall'art. 156 c.p.m.p., farsi

applicazione dell'art. 29 dello stesso codice (il quale, a seguito

della decisione di questa Corte n. 258 del 1993, non prevede più

alcuna distinzione, quanto alla entità della pena principale della

reclusione militare cui la pena della rimozione dal grado accede, tra

la posizione degli ufficiali e quella dei sottufficiali) e non anche

delle disposizioni impugnate (o, più precisamente, della

disposizione di cui all'art. 31 c.p.m.p.);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale militare di Padova deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile, in quanto ha ad oggetto disposizioni

che non sono applicabili nel giudizio a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, dal

Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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