Sentenza n. 138/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 826Codice civile
- art. 828Codice civile
- art. 830Codice civile
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 826legge 2248/1865
- art. 514legge 2248/1865
- art. 4legge 2248/1865
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 826,
ultimo comma, 828, ultimo comma, e 830, ultimo comma, cod. civ.,
dell'art. 514, n. 5, cod. proc. civ. e dell'art. 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1975 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Ospedali riuniti di Napoli e l'ENEL -
compartimento di Napoli - e l'INAM, iscritta al n. 612 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 del 1976;
2) ordinanza emessa il 13 agosto 1976 dal pretore di Verbania nel
procedimento civile vertente tra il Ministero delle finanze e Ceglie
Sergio, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 1976.
Visti l'atto di costituzione del Ministero delle finanze e gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Ministero
delle finanze e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 27 settembre 1971 l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica,
agendo esecutivamente contro l'Ente Pubblico Ospedali Riuniti di
Napoli" sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per
un credito di L. 96.581.699, ha pignorato fino a tale importo "tutte le
somme debite e debende agli stessi Ospedali Riuniti di Napoli
dall'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie".
L'INAM, comparso il 4 dicembre 1971 dinanzi al pretore di Roma ex
artt. 543 n. 4 e 547 c.p.c., si è dichiarato debitore degli Ospedali
Riuniti di Napoli per somma di danaro non inferiore a quella pignorata.
Promuovendo giudizio d'opposizione dell'esecuzione, rimesso per
valore al tribunale di Roma, l'Ente Pubblico "Ospedali Riuniti di
Napoli" ha assunto l'impignorabilità del credito pignorato,
riguardante "rette di degenza" e già iscritto, anteriormente al
pignoramento, nella parte attiva del bilancio preventivo dell'Ente per
il 1971. Il tribunale, con ordinanza in data 8 ottobre 1975, ha
ritenuto che le norme degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma,
830, ultimo comma, cod. civ. - relative al patrimonio indisponibile
degli Enti Pubblici anche non territoriali - comportano che anche le
somme di danaro e i crediti pecuniari degli Enti Pubblici, iscritti nei
rispettivi bilanci preventivi, sono indisponibili ed inespropriabili.
Ciò corrisponde, del resto, all'orientamento della Corte di
cassazione, mentre sarebbe da disattendere il contrario avviso della
dottrina prevalente, secondo cui fra i "beni destinati a un pubblico
servizio" non rientrerebbe il denaro (e tanto meno i crediti pecuniari)
che, avendo non un valore d'uso bensì un generico valore di scambio,
non appare specificamente collegabile ad alcuno dei servizi pubblici di
pertinenza dell'Ente (né può, mediante la mera inserzione in
bilancio, essere sottratto con decisione unilaterale alla garanzia dei
creditori).
Il tribunale ritiene peraltro che le norme sopra citate,
interpretate in conformità al costante insegnamento della Cassazione,
presentino aspetti di dubbia legittimità costituzionale infatti -
argomenta il giudice a quo - "l'inespropriabilità del denaro e dei
crediti pecuniari degli Enti Pubblici, aggiunta all'inespropriabilità
delle cose materiali indisponibili, si traduce nella privazione per il
creditore della stessa azione esecutiva. Non varrebbe obiettare che
l'Ente Pubblico debitore può essere proprietario anche di cose
materiali non destinate a pubblici servizi, e/o di danaro o crediti
pecuniari non iscritti in bilancio: quanto al primo aspetto, si tratta
di eventualità altamente improbabile, come l'esperienza dimostra, e
comunque di una mera eventualità; ancor meno consistente è il secondo
aspetto, giacché altre norme imperative, attinenti alla contabilità
degli Enti Pubblici, impongono la immediata iscrizione in bilancio di
tutto il danaro pervenuto nelle loro casse o nelle casse dei loro
tesorieri, e di tutti i crediti acquistati verso chiunque.
Ora, la privazione per il creditore dell'azione esecutiva sembra in
contrasto con almeno due norme della Carta costituzionale, invocabili
anche da Enti Pubblici e in particolare dall'ENEL:
- con l'art. 3 primo comma ("tutti i cittadini sono uguali davanti
alla legge"), essendovi ingiustificata disparità di trattamento tra i
creditori di privati e i creditori di Enti Pubblici, i primi dotati e i
secondi non dotati di azione esecutiva contro il debitore;
- con l'art. 24 primo comma ("tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti"): l'ammettere in favore del creditore di
Ente Pubblico la sola azione di condanna comporta che la concreta
soddisfazione del suo diritto è lasciata alla mercé degli
amministratori dell'Ente debitore, magari responsabili di un dissesto
finanziario o animati dal proposito di nuocere al creditore".
2. - Nel giudizio avanti la Corte costituzionale è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dell'eccezione
sollevata. L'Avvocatura osserva che il principio della indisponibilità
ed inespropriabilità del denaro e dei crediti degli Enti Pubblici,
iscritti nei rispettivi bilanci, deriva non tanto dalle norme del
codice civile, quanto dall'art. 4 della legge sull'abolizione del
contenzioso amministrativo, disposizione la cui legittimità
costituzionale è stata affermata con la sentenza n. 161 del 1971.
Richiamate inoltre altre decisioni della Corte costituzionale (n.
165/63, n. 7/59, n. 108 del 1967) sul valore del bilancio dello Stato e
sui relativi controlli, in relazione agli artt. 81, primo comma, e 100,
secondo comma, Cost., osserva che tali articoli, pur estranei alla
fattispecie prospettata dal giudice a quo, "costituiscono
manifestazione e sanzione costituzionale, di una norma o principio
della contabilità dello Stato e della contabilità pubblica in
genere: che la utilizzazione o la destinazione delle pubbliche risorse
al soddisfacimento delle pubbliche esigenze, quindi la individuazione
di queste e la determinazione delle relative priorità, costituiscono
esercizio di un potere squisitamente politico o, quanto meno,
amministrativo che, se deve essere assoggettato ai controlli, appunto
politici o amministrativi, non può essere esercitato in sostituzione
dell'Amministrazione dall'autorità giudiziaria e tanto meno dal
privato in sede di espropriazione forzata (si veda, in tal senso Cass.
3 gennaio 1967, n. 1).
I citati artt. 81 e 100 contengono, del resto, alcuni precetti
posti direttamente dalla stessa Costituzione in attuazione di un
principio generale, questo applicabile alla Pubblica Amministrazione
intesa nel senso più ampio, comprensivo di tutti gli enti pubblici,
proclamato da un'altra norma della stessa Carta costituzionale,
precisamente dall'art. 97, per il quale la legge deve, nell'organizzare
i pubblici uffici, assicurare il buon andamento della amministrazione.
Questa è appunto la ratio della norma oggi impugnata, che esclude il
potere dell'autorità giudiziaria di distrarre i beni strumentali della
pubblica amministrazione dalla destinazione - ad essi impressa dai
competenti organi politici od amministrativi - intesa alla
soddisfazione di pubblici interessi, come tali individuati e valutati
dalle medesime autorità".
In ogni caso, sarebbe da escludere che la regola
dell'impignorabilità del denaro e dei crediti degli Enti Pubblici,
iscritti in bilancio, contrasti con l'art. 24 Cost., essendo pacifico
che la sentenza di condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento
di una somma ben può essere portata ad esecuzione sui beni facenti
parte del patrimonio disponibile dello Stato e degli enti pubblici
minori. Né può dirsi che, persino nell'ipotesi di mancanza assoluta
di beni disponibili, la soddisfazione dei crediti sia rimessa alla
mercé degli amministratori dell'ente, posto che la loro
discrezionalità è soggetta al controllo giurisdizionale di
legittimità, e che resta comunque esperibile il giudizio
d'ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 27
n. 4 testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.
3. - Si è pure costituito nel giudizio, l'ENEL rappresentato e
difeso dall'avvocato Aldo Sandulli con atto di deduzioni depositato il
21 luglio 1976 e pertanto oltre il termine di cui agli artt. 25 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi
avanti questa Corte.
4. - In data 6 giugno 1975, ad istanza del creditore Ceglie Sergio
e sulla base di un titolo esecutivo (sentenza del giudice conciliatore
di Verbania) veniva sottoposta a pignoramento presso l'Ufficio del
registro di Verbania la somma di lire 9.205, rinvenuta nella cassa
generale dell'ufficio. Proposta opposizione all'esecuzione dal
Ministero delle finanze, sull'assunto dell'impignorabilità del denaro
della Pubblica amministrazione, il pretore di Verbania, con ordinanza
in data 13 agosto 1976, ha ritenuto l'eccezione d'impignorabilità
fondata sugli artt. 826 e 828 cod. civ.; 514, n. 5 cod. proc. civ., e
sull'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Ha ritenuto
peraltro non infondato il dubbio di legittimità costituzionale delle
norme sopra citate, con riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.,
nella parte in cui escludono l'espropriabilità del denaro e dei
crediti pecuniari di natura extra-fiscale dello Stato.
Per quanto attiene al principio d'uguaglianza, il giudice a quo
osserva "che la legge ordinaria, nell'escludere in maniera assoluta la
pignorabilità delle entrate statali, pone il creditore dello Stato,
che abbia conseguito una sentenza di condanna, in condizione di grave
inferiorità rispetto al cittadino che abbia invece ottenuto un
giudicato dichiarativo della lesione del diritto, ovvero una decisione
amministrativa di revoca o di annullamento dell'atto illegittimo. In
questo secondo caso, qualora l'autorità amministrativa non si conformi
alla pronuncia giurisdizionale, l'interessato ha a propria disposizione
il rimedio dell'art. 27, n. 4; nel primo invece è sprovvisto di
effettiva tutela. Sotto questo profilo, anzi, si rileva ancor più
singolare la pratica ineseguibilità della sentenza di condanna, in
rapporto alla concreta efficacia che i giudicati dichiarativi e
costitutivi possono conseguire attraverso il ricorso giurisdizionale di
merito: poiché l'esborso coatto di una somma di danaro incide nella
discrezionalità amministrativa assai meno profondamente
dell'adempimento di una prestazione infungibile, o della rimozione di
un provvedimento emanato dall'amministrazione attiva per la cura di un
concreto interesse pubblico".
Pure problematica sarebbe la compatibilità con l'art. 28 Cost.,
posto che il concetto di responsabilità ivi presupposto, se pure non
postula l'indiscriminata pignorabilità dei beni dell'obbligato,
sarebbe incompatibile con l'assoggettamento solo teorico dei medesimi
all'esecuzione, cioè con la pratica inesistenza di qualunque garanzia
patrimoniale.
"Più gravi perplessità" sono manifestate in rapporto agli artt.
24 e 113 Cost., "in quanto il trattamento legislativo del credito dello
Stato configura un caso esemplare, e per così dire scolastico, di
posizione giuridica riconosciuta dal diritto sostanziale (al punto da
essere consacrata in una sentenza di condanna) cui non corrisponde una
effettiva protezione giudiziaria nei confronti della pubblica
autorità. Nulla fa ritenere che la garanzia costituzionale sia
limitata al processo di cognizione: è invero possibile che l'interesse
sostanziale, per sua stessa natura, risulti tutelato in modo definitivo
col mero accertamento della situazione giuridica (es.: azione di
nullità, querela di falso, negatoria servitutis); ma in tema di
crediti pecuniari la tutela giurisdizionale, anche nei confronti dello
Stato, non può esaurirsi in un riconoscimento platonico. La legge deve
dunque prevedere un'attività sostitutiva dell'adempimento spontaneo
(art. 2910 del codice civile); deve prevederla, è vero, con le
limitazioni e gli adattamenti giustificati dalla particolare natura del
soggetto passivo; ma non può, senza infrangere il precetto
costituzionale, escluderla completamente".
Escluso che l'attività sostitutiva (dell'adempimento spontaneo)
possa ravvisarsi nei controlli della Corte dei conti sulla gestione del
bilancio dello Stato, o nel controllo parlamentare, il giudice a quo
osserva che "quasi tutti i limiti che l'azione esecutiva contro lo
Stato incontra nella legge ordinaria, hanno fondamento e corrispondenza
in altri principi della Costituzione", quali la sovranità popolare
(donde l'implicita esclusione del pignoramento dei crediti tributari,
"che importerebbe la sostituzione del singolo alla pubblica autorità
nell'esercizio di un potere sovrano"), l'incidentale (art. 119)
menzione della categoria dei beni demaniali, e soprattutto il principio
del buon andamento dell'amministrazione (art. 97), idoneo a
giustificare le previsioni legislative d'inespropriabilità delle cose
(mobili ed immobili) "destinate in natura allo svolgimento di un
pubblico servizio". Nulla, tuttavia, "sembra giustificare
l'impignorabilità del danaro (bene per eccellenza fungibile, e sempre
presente nelle casse dello Stato e dei suoi tesorieri) e
l'impignorabilità dei crediti pecuniari di natura privatistica non in
particolare, l'art. 81 della Costituzione, che non intende certo
esonerare lo Stato dall'obbligo di pagare i debiti né conferirgli la
facoltà di determinare a proprio beneplacito il tempo e le altre
modalità dell'adempimento, e meno che mai attribuire al legislatore
ordinario una generale licenza di ledere, con la legge di approvazione
del bilancio, interessi costituzionalmente protetti.
Del resto lo stanziamento per le spese di giustizia è previsto
proprio dal bilancio, anche se non è pignorabile allo stato attuale
della legislazione".
5. - Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale,
l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il rigetto delle
sollevate eccezioni d'incostituzionalità, richiamando la precedente
giurisprudenza della Corte secondo cui (sent. n. 88 del 1963) "la
determinazione dei beni che possono formare oggetto di espropriazione
forzata, ed i limiti dell'espropriazione stessa, devono essere
riservati alla scelta del legislatore (ed eventualmente del giudice:
art. 483 cod. proc. civ., in fine)".
Rilevato che tale principio - dell'affidamento alla
discrezionalità del legislatore - vale a fortiori in materia di (im)
pignorabilità di beni e proventi pecuniari destinati a pubblici
servizi, l'Avvocatura passa ad illustrare il sistema normativo vigente,
alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale, muovendo
dalla distinzione tra proventi di natura pubblicistica e privatistica.
Per i primi, il carattere di indisponibilità e la conseguente
impignorabilità hanno fondamenti nello stesso precetto legislativo.
Per i proventi (denaro e crediti) di natura privatistica, invece,
analogo vincolo deriva "dall'obbligo di osservanza dell'atto
amministrativo che ha impresso ai beni stessi una pubblica
destinazione, in virtù della forza d'impeno e della esecutività
dello stesso e del divieto di revoca dell'atto amministrativo, sancito
nell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E.
È da porre in evidenza che, secondo la giurisprudenza (Cass. Sez.
Un. 3 gennaio 1967, n. 1), anche quando tali proventi siano destinati
in bilancio alla estinzione dei debiti dell'ente pubblico, non viene
meno il vincolo di indisponibilità e di impignorabilità dei proventi
stessi in relazione ai debiti indicati nella parte passiva del
bilancio, perché resta sempre un margine di discrezionalità, sia
circa l'impiego dell'una o dell'altra somma stanziata per il pagamento
dell'uno o dell'altro debito, sia circa l'ordine di prevalenza da
seguire e le modalità del relativo adempimento, per cui non è
consentito alla Autorità giudiziaria, e tanto meno al privato in sede
di espropriazione forzata, di sostituirsi alla Amministrazione
nell'esercizio del relativo potere.
I principi di cui sopra, validi per gli enti pubblici in genere,
assumono il carattere della tassatività e della inderogabilità nei
confronti di tutti i proventi pecuniari iscritti nel bilancio di
previsione dello Stato". Il programma di spesa, che la legge di
bilancio incorpora, determinerebbe evidentemente un " vincolo
d'indisponibilità, delle somme costituenti le entrate, per
destinazioni che non siano quelle espressamente previste. Se si
ammettesse il contrario, si aprirebbe un varco non consentito, e
addirittura esiziale, per il controllo politico-amministrativo del
Governo da parte del Parlamento".
L'Avvocatura osserva, infine, che l'esecuzione della sentenza di
condanna al pagamento di una somma di denaro, emessa nei confronti
della Pubblica Amministrazione, ben può essere portata ad esecuzione
sui beni del patrimonio disponibile dello Stato e degli enti pubblici
minori. D'altra parte, nemmeno ipotizzando "in linea puramente teorica,
la mancanza assoluta di un patrimonio disponibile dello Stato, può
trovare fondamento la questione d'incostituzionalità sollevata, dato
che, giusta gli insegnamenti della Corte costituzionale (cfr. sent. n.
88 del 1963), non può ravvisarsi l'illegittimità costituzionale
nell'accadimento eventuale che il creditore non abbia potuto realizzare
la sua pretesa per la inesistenza, presso il privato debitore, di somme
o di beni impignorabili. La soddisfazione del creditore è riconosciuta
dall'ordinamento, ma, come si è rilevato, a tale soddisfazione sono
posti dal legislatore dei limiti che non possono essere superati e che
devono essere riconosciuti per tutelare interessi pubblici o sociali
preminenti".
D'altra parte, l'esecuzione delle condanne a pagamento nei
confronti di tutte le pubbliche amministrazioni potrebbe essere
ottenuta, ad avviso dell'Avvocatura, attraverso un mezzo
giurisdizionale, quale è il ricorso al Consiglio di Stato. Considerato in diritto :
1- Le questioni sollevate dai giudici a quibus hanno entrambe per
oggetto la espropriabilità o meno dei denaro e dei crediti pecuniari
dello Stato o degli enti pubblici quando iscritti nei rispettivi
bilanci preventivi, anche se parzialmente diversi sono le disposizioni
di legge denunziate ed i parametri costituzionali invocati. I due
giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il tribunale di Roma, in un procedimento di opposizione alla
esecuzione promosso dall'Ente pubblico "Ospedali riuniti di Napoli"
contro l'Ente Nazionale per l'energia elettrica (ENEL) che in forza di
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo aveva proceduto a
pignoramento presso il terzo debitore INAM (che aveva reso
dichiarazione positiva), dubita della legittimità costituzionale degli
artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma ed 830, ultimo comma, del
codice civile, ritenendoli in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Ciò
perché il giudice remittente, "in conformità al costante
insegnamento della Corte di cassazione, ritiene evidente che le norme
in parola vietano l'espropriazione forzata del denaro e dei crediti
pecuniari degli Enti pubblici iscritti nei loro bilanci preventivi,
così che - attesa l'inespropriabilità delle cose materiali
indisponibili - il creditore (di tali Enti) risuiterebbe privato della
stessa azione esecutiva".
A sua volta, il vice pretore di Verbania, giudice dell'opposizione
all'esecuzione promossa dal Ministero delle finanze contro il signor
Sergio Ceglie, il quale in forza di sentenza esecutiva del giudice
conciliatore di Verbania aveva proceduto a pignoramento presso
l'ufficio del registro di quella città della somma di L. 9.205, dubita
della legittimità costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828,
ultimo comma, del codice civile, 514 n. 5 del codice di procedura
civile, 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in riferimento agli
Anche secondo il vice pretore di Verbania, la destinazione dei
proventi pecuniari (denaro e crediti) (dello Stato) al pubblico
servizio ex art. 826, ultimo comma, del codice civile, nascerebbe dalla
semplice iscrizione nel bilancio "senza che debba essere analiticamente
prestabilita la spesa per cui ogni singola somma sarà erogata",
poiché "la destinazione si attua non singolarmente per ogni entrata,
ma globalmente per tutte le spese iscritte nella parte passiva".
3. - Comune ad entrambe le ordinanze di rimessione è, dunque, in
sostanza la interpretazione delle disposizioni di legge denunziate, in
particolare degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma, e 830,
ultimo comma, del codice civile nel senso che da esse dovrebbe
desumersi la indisponibilità e la impignorabilità delle somme di
denaro e dei crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici,
iscritti nei rispettivi bilanci preventivi.
Siffatta interpretazione è stata per lungo tempo espressa dalla
giurisprudenza ed accolta da una parte della dottrina, secondo una
linea ricostruttiva che deduceva i limiti dell'azione esecutiva contro
la pubblica amministrazione dal tradizionale principio della divisione
dei poteri, posto a fondamento dell'art. 4 della legge del 1865
sull'abolizione del contenzioso amministrativo. La tutela della
indipendenza della amministrazione - si argomentava - esige che il
giudice ordinario non abbia ad ingerirsi nella condotta degli affari
amministrativi, così influenzando i tempi e i modi di soddisfazione
degli interessi pubblici da parte della amministrazione stessa e quindi
raggiungendo risultati praticamente uguali a quelli propri degli atti
amministrativi. Piena doveva rimanere la discrezionalità della P.A.
nell'uso delle proprie risorse patrimoniali, con la conseguenza che,
pur ammessa la possibilità di una condanna pecuniaria, la
soddisfazione dei credito con l'azione esecutiva incontrava il duplice
limite dello stanziamento in bilancio della relativa spesa e
dell'emissione del titolo di spesa, ad ottenere il quale non vi sarebbe
diritto soggettivo, stante la discrezionalità della amministrazione
nella scelta dei crediti da soddisfare. Corollario di questa
impostazione era che bastava l'iscrizione di somme o di crediti
pecuniari nei bilanci preventivi dello Stato o degli Enti pubblici per
farli qualificare "beni... destinati ad un pubblico servizio" ex art.
828 ultimo comma del codice civile, quindi inalienabili e
correlativamente inespropriabili: sostenendosi, in particolare, che la
legge di approvazione del bilancio non vincola soltanto la P.A., ma
opera anche nei confronti dei terzi.
4. - Peraltro, questa linea interpretativa, riflessa in una
giurisprudenza che poteva ritenersi consolidata, pur nel contrasto
della prevalente dottrina, è stata modificata in profondo da alcune
recenti pronunce della Cassazione, da ultimo a sezioni unite civili.
Già questa Corte (cfr. sent. n. 32 del 1970 e 161 del 1971) aveva
negato che l'intangibilità dell'atto amministrativo traesse origine da
un (costituzionalizzato) principio della divisione dei poteri ed avesse
fondamento costituzionale, poiché l'art. 113, ultimo comma, Cost.
lascia al legislatore ordinario di determinare quali organi di
giurisdizione possano annullare gli atti amministrativi. Muovendo da
questo presupposto, la dottrina ha sostenuto che la P.A. ha una
posizione di preminenza in base alla Costituzione non in quanto
soggetto, ma in quanto esercita potestà specificamente ed
esclusivamente attribuitele nelle forme tipiche loro proprie. In altre
parole, è protetto non il soggetto, ma la funzione, ed è alle singole
manifestazioni della P.A. che è assicurata efficacia per il
raggiungimento dei vari fini pubblici ad essa assegnati. Per converso,
al di fuori dell'esercizio delle predette funzioni l'azione della P.A.
rientra nella disciplina di diritto comune e ove venga a ledere un
diritto soggettivo, la potenzialità di tutela di questo affidata al
giudice ordinario è completa, incontrando il solo limite del non
potere costui sostituirsi all'amministrazione nell'emanare un atto né
condannarla ad emanarlo.
In base a questa piattaforma ricostruttiva, la giurisprudenza più
recente è pervenuta all'affermazione che l'ammissibilità della
condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro comporta come
conseguenza imprescindibile l''ammissibilità dell'esecuzione per
espropriazione.
Invero, gli articoli di legge denunziati definiscono il patrimonio
dello Stato e degli Enti pubblici, territoriali e non, nonché la
condizione giuridica dei beni che fanno parte del loro patrimonio
indisponibile e che, in quanto tali, sono sottratti alla esecuzione
forzata.
L'individuazione di questi ultimi beni - diversi dagli edifici
destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, testualmente
indicati nell'art. 826, ultimo comma, del codice civile - presuppone
l'accertamento della esistenza di un vincolo di destinazione ad un
"pubblico servizio".
Dalle disposizioni di legge in esame non è, però, dato desumere
alcun criterio derogatorio rispetto alla regola generale per cui "il
debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi
beni presenti e futuri", ai sensi dell'art. 2740 del codice civile, ed
è soggetto alla espropriazione forzata se non esegue spontaneamente il
comando contenuto nella sentenza di condanna (art. 2910 del codice
civile).
Tale regola vale anche per lo Stato e gli Enti pubblici, mentre i
limiti di pignorabilità dei loro beni patrimonini vanno individuati
concretamente, in relazione alla natura o alla destinazione degli
specifici beni dei quali di volta in volta si chiede l'espropriazione,
in conformità della previsione, anch'essa di carattere generale, di
cui al secondo comma del citato art. 2740 del codice civile, (ed
analogicamente a quanto disposto dagli artt. 514 e 545 del codice di
procedura civile in tema di impignorabilità di cose mobili o di
crediti).
5. - Ciò posto, la non assoggettabilità all'esecuzione forzata
delle somme di denaro o dei crediti pecuniari dello Stato e degli Enti
pubblici può discendere soltanto dal fatto che essi concorrano a
formare il patrimonio indisponibile, e cioè, come si è visto, dal
fatto che essi siano vincolati ad un pubblico servizio ovvero, - come,
ad esempio, per i crediti tributari' - che nascano dall'esercizio di
una potestà pubblica.
Per quanto qui specificatamente interessa, il denaro ed i crediti
pecuniari, traenti origine da rapporti di diritto privato, per la
natura fungibile e strumentale del denaro stesso, difficilmente possono
ritenersi assoggettabili a vincoli di destinazione, a meno che non
siano destinati immediatamente, nella loro individualità, ad un fine
pubblico.
Il mero fatto della loro iscrizione nel bilancio preventivo non li
può trasformare in beni patrimoniali indisponibili, così da annullare
la responsabilità patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.
Invero il bilancio preventivo costituisce strumento di attuazione dei
programmi e crea un vincolo nei soli confronti della P.A.; ma non può
incidere sulla sostanza dei diritti soggettivi e sottrarre il denaro
alla responsabilità patrimoniale che opera per legge in una sfera
diversa. Il bilancio, preventivo inoltre, in quanto contempla appunto
la previsione di tutte le entrate e di tutte le uscite in una visione
globale, non consente in alcun modo di collegare singole entrate (e
cioè determinate somme di denaro) a singole uscite (e cioè
all'espletamento di determinati servizi) e non puo quindi essere
considerato come un vincolo di destinazione, in senso tecnico, di
particolari somme.
D'altra parte, una volta riconosciuto che di fronte alla sentenza
di condanna al pagamento di somme la posizione della P.A. non è
diversa da quella di qualsiasi altro debitore, il pagamento è un atto
dovuto della P.A. medesima, che non può perciò sottrarvisi,
vanificando il comando del giudice con l'adottare discrezionalmente una
propria graduatoria di priorità degli obblighi cui adempiere con le
risorse disponibili.
Non è quindi, condivisibile l'argomentazione dell'Avvocatura dello
Stato che, pur riconoscendo l'impossibilità di desumere la
destinazione ad un pubblico servizio dalla intrinseca natura, in sé
considerata, del denaro e dei crediti pecuniari dello Stato e degli
Enti pubblici ravvisa, però, un tale vincolo di destinazione nella
iscrizione in bilancio preventivo dei beni stessi per far fronte ad una
esigenza ivi specificata.
Sembra evidente, infatti, l'insostenibilità di un assunto che
partendo dalla natura del bene di per sé insuscettibile di vincoli di
destinazione, ravvisa poi nel bilancio - che dalle entrate globalmente
preventivate deduce la disponibilità (non sempre esaustiva) per le
voci di spesa - il vincolo di destinazione di quelle somme di denaro o
di quei crediti pecuniari che vengono assoggettati ad esecuzione
forzata. Al contrario proprio la impossibilità di correlare
nell'ambito del bilancio preventivo determinate somme di denaro o
determinati crediti pecuniari a specifiche voci di spesa, infirma in
radice l'argomentazione qui considerata. Inoltre consentire che la
mancata previsione in bilancio degli oneri cui l'Amministrazione deve
sottostare in adempimento delle obbligazioni che le competono,
paralizzi il soddisfacimento del diritto del creditore consacrato in
una sentenza di condanna del giudice, non è neppure conforme ai
principi del buon andamento e della imparzialità dell'Amministrazione.
6. - Si deve, in conclusione, riconoscere: 1) che di fronte alla
sentenza di condanna al pagamento di somme la posizione della P.A. non
è in via di principio, diversa da quella di ogni altro debitore,
sicché anche nei suoi confronti è esperibile l'esecuzione forzata per
espropriazione; 2) che i limiti di pignorabilità dei beni patrimoniali
dello Stato e degli Enti pubblici vanno individuati concretamente in
relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni dei
quali di volta in volta si chiede l'espropriazione; 3) che la
iscrizione nel bilancio preventivo dello Stato o dell'ente pubblico di
somme, di qualunque provenienza, o di crediti - salvo, per
quest'ultimi, che traggano origine da rapporti di diritto pubblico -
non può valere a paralizzare l'azione esecutiva, non potendo da essa
desumersi un vincolo di destinazione in senso tecnico idoneo a far
ricomprendere tali somme o crediti nell'ambito del patrimonio
indisponibile. Rimane salva, naturalmente, l'ipotesi che determinate
somme o crediti siano vincolati con apposita norma di legge al
soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche, e resta
impregiudicata - perché esula dall'ambito del presente giudizio - la
questione sul se tale vincolo possa legittimamente sorgere in modo
diverso.
Nei sensi sopra specificati entrambe le questioni sollevate dai
giudici a quibus, sulla base di una diversa interpretazione delle
disposizioni di legge denunziate, devono essere dichiarate non fondate,
senza che occorra analizzare partitamente le singole censure, in
relazione ai parametri costituzionali di volta in volta invocati;
censure che il venir meno del loro comune presupposto e la riconosciuta
espropriabilità, nei limiti anzidetti, del denaro e dei crediti
pecuniari di diritto privato della P.A., rendono insostenibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 826, ultimo comma,
828, ultimo comma, e 830, ultimo comma, del codice civile sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal tribunale di Roma con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 826, ultimo comma
828, ultimo comma del codice civile, 514 n. 5 del codice di procedura
civile e 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost. dal vice pretore di
Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte