Sentenza n. 138/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 87/1994
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,
della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo
dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della
buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il
29 agosto 1995 dal pretore di Venezia, nel procedimento civile
vertente tra Bagato Lorenzo ed altri e Ferrovie dello Stato s.p.a. ed
altri, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e
di Moretti Danilo ed altri nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile - promosso con ricorso
depositato il 20 giugno 1994 da ex dipendenti delle Ferrovie dello
Stato, cessati dal servizio successivamente al 1 dicembre 1984, al
fine di ottenere la riliquidazione delle rispettive indennità di
buonuscita comprensiva del computo dell'indennità integrativa
speciale per effetto della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme
relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella
determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti) - il pretore
di Venezia, con ordinanza emessa il 29 agosto 1995, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della
citata legge n. 87 del 1994.
Rilevata l'inapplicabilità nella fattispecie della norma che
prevede l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese, dei
giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della predetta
legge ed affermata quindi la rilevanza della questione nel giudizio a
quo, ritiene il rimettente che la norma censurata si ponga in
contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, nella parte in
cui sancisce la non corresponsione di interessi e rivalutazione
monetaria sulle somme dovute in base alla predetta legge.
Secondo il rimettente - il quale sottolinea come, con le sentenze
n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, la stessa Corte costituzionale
abbia riconosciuto il diritto al pagamento degli interessi e della
rivalutazione (nella misura di cui all'art. 429 cod. proc. civ.)
anche nel caso di prestazioni di natura previdenziale, sul
presupposto che tali prestazioni hanno la medesima funzione della
retribuzione, dovendone essere garantita la sufficienza e
l'adeguatezza - la disposizione de qua comporta un'ingiustificata
diminuzione del contenuto economico delle prestazioni dovute,
ponendosi dunque in contrasto col dettato costituzionale.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità della questione, richiamando la
sentenza n. 103 del 1995 di questa Corte.
3. - Con due diverse memorie - depositate entrambe fuori termine -
si sono costituiti alcuni dei ricorrenti nel giudizio a quo,
concludendo per l'accoglimento della sollevata questione, nonché le
Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni,
concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Venezia dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n.
87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale
nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), nella
parte in cui sancisce che "le somme dovute a titolo di prestazioni ai
sensi della presente legge... non danno luogo a corresponsione di
interessi, né a rivalutazione monetaria".
Secondo il rimettente la norma censurata - comportando
un'ingiustificata diminuzione del contenuto economico di prestazioni
che, seppur di natura previdenziale, hanno la medesima funzione della
retribuzione, cui deve essere garantita la sufficienza e
l'adeguatezza - si porrebbe in contrasto con gli artt. 36 e 38 della
Costituzione.
2. - Preliminarmente dev'essere dichiarata l'irricevibilità degli
atti di costituzione nel presente giudizio delle parti private del
processo a quo (le Ferrovie dello Stato e alcuni dei ricorrenti).
Infatti l'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 22 novembre 1995 (prima serie speciale, n. 48), mentre
le due memorie di costituzione sono state depositate rispettivamente
il 2 febbraio e l'11 luglio 1996, quindi ben oltre il termine
previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
3.1. - Giova premettere che al giudizio a quo - promosso con
ricorso depositato il 20 giugno 1994 - non è applicabile, ratione
temporis la previsione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 87 del
1994, secondo cui i processi pendenti alla data di entrata in vigore
della legge, aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di
fine servizio comunque denominato con l'inclusione della indennità
integrativa speciale, sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese tra le parti. Si rende pertanto
inutilizzabile nella specie lo schema decisionale che ha
ripetutamente portato alla dichiarazione di non fondatezza - in
ragione del carattere pregiudiziale del positivo scrutinio della
norma processuale rispetto a tutte le altre censure - di numerose
altre questioni riguardanti anche la disposizione sottoposta
all'odierno vaglio di costituzionalità (v. sentenza n. 103 del 1995
e, da ultimo, ordinanze n. 125 del 1996 e n. 55 del 1997).
3.2. - Tanto premesso, va notato che questa Corte, con la sentenza
n. 243 del 1993, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle
norme allora censurate "nella parte in cui non prevedono, per i
trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi
di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i princìpi e
i tempi indicati in motivazione", sottolineava come tale decisione -
pur comportando il riconoscimento della titolarità, in capo ai
soggetti, del diritto ad un adeguato computo del beneficio, ai fini
della quantificazione del rispettivo trattamento di fine rapporto -
lasciasse tuttavia al legislatore la funzione di determinare secondo
il suo discrezionale apprezzamento, "la misura, i modi e i tempi di
detto computo, onde rendere in concreto realizzabile il diritto
medesimo". Nella stessa sentenza si precisava poi che a tale
apprezzamento doveva procedersi - nel rispetto del canone di
ragionevolezza e degli altri princìpi costituzionali - "tenendo in
debito conto i contributi e gli accantonamenti posti dalla legge a
carico dei lavoratori, in rapporto a quelli corrisposti
dall'amministrazione, e, più in generale, equilibrando e compensando
vantaggi e svantaggi che emergono dalle vigenti normative riguardo
alle modalità di calcolo delle indennità".
Successivamente, investita del vaglio di costituzionalità di
diverse norme della legge ora in esame, la Corte ha ribadito come le
aspettative degl'interessati, in virtù della citata sentenza n. 243
del 1993, avessero "bensì assunto il rango di diritti, ma non
(fossero) ancora immediatamente determinabili". Sicché la legge
stessa è stata ritenuta quale risposta, adeguata e sufficientemente
tempestiva, a quanto la Corte aveva ritenuto non eludibile da parte
del legislatore, al fine di una graduale soddisfazione delle pretese
a suo tempo azionate (sentenza n. 103 del 1995): come tale,
prodromica rispetto alla omogeneizzazione (poi realizzata con la
legge 8 agosto 1995, n. 335) dei trattamenti retributivi e
pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica
amministrazione e per i lavoratori privati.
La legittimità costituzionale dell'intervento normativo è stata
così affermata per via del riconosciuto suo carattere satisfattivo,
correlato al grado di realizzazione delle aspettative nate dalla
sentenza n. 243 del 1993, e valutato in rapporto alle scelte di
politica economica necessarie al reperimento delle risorse
finanziarie (cfr., oltre alla citata sentenza n. 103 del 1995, anche
la sentenza n. 320 del 1995).
3.3. - L'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella
base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi
trattamenti di fine servizio, secondo la percentuale prevista
dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994, comporta che solo con
l'entrata in vigore di questa il relativo diritto è venuto
concretamente ad esistenza, diventando certo, liquido ed esigibile.
La mancata corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria
sulle somme dovute a séguito di tale riconoscimento ex lege va
dunque rapportata al contenuto di carattere costitutivo
dell'intervento normativo in questione: carattere certamente non
incompatibile con la scelta legislativa di estendere il beneficio
della riliquidazione nei limiti temporali della prescrizione
ordinaria (art. 3, comma 1).
Tale non illogica correlazione trova riscontro nella coerente
speculare previsione, da parte della stessa norma denunciata,
dell'esclusione degli accessori anche riguardo alle somme dovute per
i relativi contributi previdenziali obbligatori con decorrenza dal 1
dicembre 1984, che dunque rimangono a carico del personale (in
servizio o in pensione) per la sola quota capitale. E così, in
sostanza, s'è venuta a realizzare la compensazione, auspicata nella
sentenza n. 243 del 1993, tra svantaggi e vantaggi riferiti al lato
attivo e al lato passivo del rapporto che lega il personale stesso
con la gestione previdenziale.
3.4. - L'adeguatezza di codesto complessivo bilanciamento operato
nell'assetto dei contrapposti interessi coinvolti, in rapporto anche
alle necessarie esigenze di reperimento delle risorse finanziarie,
rende la norma censurata immune dai prospettati vizi di
incostituzionalità.
In proposito non si può non rammentare che questa Corte ha
ripetutamente affermato la possibilità per il legislatore - in
ragione delle concrete disponibilità del bilancio pubblico, a carico
del quale è in parte finanziato il sistema previdenziale - di
incidere in senso riduttivo sui trattamenti pensionistici, senza con
ciò vulnerare gli artt. 36 e 38 della Costituzione (cfr. sentenze
n. 516 del 1995 e n. 240 del 1994); tanto più, poi, quando
l'incisione riguarda, come nella specie, unicamente gli accessori del
credito a favore dei pensionati (v. sentenza n. 361 del 1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme
relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella
determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata,
in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di
Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte