Sentenza n. 14/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 145, primo
comma, 146, primo comma, e 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967,
n. 1523 "Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno", promosso con
ordinanza emessa il
23 maggio 1979 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento civile
vertente tra Rizzo Francesco ed altro e Prefetto di Catania ed altro
iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1979;
Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore prof. Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione alla stima, instauratosi
in seguito all'esproprio di alcuni terreni in favore del Consorzio
per il Nucleo di Industrializzazione di Caltagirone, il Tribunale
competente, dovendo decidere sull'indennizzabilità dei miglioramenti
apportati ai fondi dal momento della costituzione del consorzio
(avvenuta con d.P.R. 10 novembre 1964, n. 1480) fino all'emanazione
del provvedimento ablativo (8 settembre 1970) o, comunque, alla
pubblicazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale
(approvato con d.P.C.M. 1° agosto 1969), ha sollevato, d'ufficio,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, ottavo comma,
del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, - che esclude espressamente la
predetta indennizzabilità - in riferimento agli artt. 42, terzo
comma, e 41 Cost.
L'ordinanza di rimessione prende le mosse da una precedente
pronuncia di questa Corte (n. 260/76) che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale, delle norme contenute nei commi 1 e
9 dello stesso articolo 147, nella parte in cui consentono, ad opera
dei piani regolatori delle aree dei nuclei di sviluppo industriale,
l'imposizione di vincoli di destinazione alla proprietà privata
senza prefissione di un termine di durata e senza previsione di un
indennizzo. Rilevò, in quella occasione, questa Corte che
l'approvazione del piano regolatore di un'area di sviluppo
industriale determina un'immediata limitazione dei poteri di
godimento e disposizione concretantesi nella "menomazione della
possibilità e convenienza pratica di investimenti a scopo di
miglioramento o trasformazione delle colture agricole esistenti e di
sviluppo di ogni altra iniziativa o attività economica diversa
dall'insediamento industriale", e che tale limitazione viola il
principio sancito dal terzo comma dell'art. 42 Cost. non tanto in se
stessa, quanto per la mancanza di una precisa determinazione della
durata del vincolo imposto.
Il giudice a quo ritiene che analoghe conseguenze produce la norma
della cui costituzionalità dubita. Sostiene, al riguardo, che il
principio sancito in tema di determinazione dell'indennità di
espropriazione dall'art. 147, ottavo comma, per cui: "in ogni caso...
non si dovrà tener conto di miglioramenti e delle spese effettuate
dopo la costituzione del consorzio..." comporta, di fatto, più che
la menomazione della "convenienza pratica" un vero e proprio blocco
degli investimenti a scopo di miglioramento o di trasformazione delle
culture agricole esistenti, e cioè un vincolo al potere di godimento
dei singoli proprietari costretti al più assoluto immobilismo per
evitare il rischio di vedere del tutto vanificati, in caso di
espropriazione, gli eventuali investimenti effettuati per la
trasformazione o il miglioramento dell'immobile.
Tale vincolo nascendo dal momento della costituzione del consorzio
- quando cioè mancano ancora i piani regolatori e non è pertanto
possibile individuare gli interventi e le aree interessate alle
espropriazioni - avrebbe, da un lato un'incidenza spaziale
ingiustificatamente estesa all'intero comprensorio e, dall'altro, una
durata temporale indeterminata non essendo previsto alcun termine per
l'adozione da parte dei consorzi dei relativi piani regolatori. E
proprio quest'ultimo aspetto indurrebbe a ritenere la natura
espropriativa del vincolo e, quindi, il contrasto con l'art. 42,
terzo comma, Cost.
Ritiene, peraltro, il Tribunale remittente che la stessa norma
violi anche l'art. 41 Cost., in quanto l'incidenza spaziale e
temporale del limite da essa imposto all'iniziativa economica privata
sarebbe sproporzionata rispetto all'utilità sociale che il
legislatore avrebbe inteso perseguire con la norma impugnata.
Si osserva, infatti, al riguardo che il fine di prevenire e
scoraggiare eventuali manovre speculative dei privati poteva essere
più congruamente consentito facendo decorrere la non
indennizzabilità dei miglioramenti e delle spese dal momento di
adozione dei piani regolatori (in presenza cioè di un preciso e
definito quadro degli interventi e delle aree interessate ai
conseguenti provvedimenti ablativi) oppure dalla data di costituzione
del consorzio ma con previsione dell'adozione contestuale, o a
brevissimo termine, dei relativi piani regolatori.
L'estensione del vincolo all'intero comprensorio del concorsio e
per una durata indeterminata, integrerebbe invece un'arbitraria
restrinzione alla libertà di iniziativa economica.
Non si sono costituite parti, né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Sono sottoposte al giudizio di questa Corte le questioni di
costituzionalità, con riferimento agli artt. 41 e 42 della
Costituzione, dell'art. 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n.
1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno) il quale prevede che: "in
ogni caso, nella determinazione della indennità, non si dovrà tener
conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione
del consorzio, ai sensi dell'art. 145, comma primo".
Con l'ordinanza di rimessione il giudice a quo prospetta che la
predetta norma, escludendo dal computo dell'indennità di
espropriazione - relativamente alle aree di sviluppo industriale del
Mezzogiorno - i miglioramenti e le spese effettuati dopo la
costituzione del consorzio, sarebbe costituzionalmente illegittima
per contrasto:
a) con l'art. 42, terzo comma, Cost., in quanto, provocando
sostanzialmente la cessazione di qualsiasi attività di incremento
del fondo dal momento della costituzione del consorzio, comprimerebbe
a tempo indeterminato (non essendo previsto alcun termine per
l'adozione dei piani regolatori) il potere di godimento della
proprietà, costituendo, sia pure in forma indiretta, un vincolo a
carattere espropriativo per il quale non è previsto alcun
indennizzo;
b) con l'art. 41 Cost., in quanto, facendo decorrere il vincolo
predetto dal momento della costituzione del consorzio, anziché da
quello dell'adozione del piano regolatore di sviluppo, limiterebbe
ogni iniziativa di incremento migliorativo dei fondi imponendo un
vincolo incongruo rispetto all'esigenza di prevenire manovre
speculative atte ad incidere sulla determinazione dell'indennità di
esproprio.
2. - È utile, in via preliminare, precisare che la norma in
parola risulta abrogata dall'art. 172 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ma
la questione appare tuttora rilevante per gli effetti prodotti dalla
norma stessa durante la sua vigenza ed in particolare, per i rapporti
tuttora pendenti, come quello che ha dato luogo al presente giudizio.
3. - La questione posta con riferimento all'art. 43, terzo comma,
Cost., non è fondata.
Nel prospettare tale questione il giudice a quo, come si è in
precedenza rilevato, parte dal presupposto che la non
indennizzabilità dei miglioramenti si concreterebbe, sia pure in
forma indiretta, in un vincolo, in quanto limiterebbe le facoltà di
godimento del bene.
Al riguardo si osserva che la nozione di vincolo, come considerata
dalla giurisprudenza di questa Corte, consiste essenzialmente nella
destinazione a titolo particolare di un bene in vista di una sua
determinata utilizzazione ed anche per i vincoli preordinati
all'espropriazione ci si è attenuti a tale nozione (v. in
particolare la sentenza n. 260 del 1979 con richiamo alla sentenza n.
55 del 1968) ritenendosi, appunto, l'illegittimità costituzionale
delle norme che consentivano l'imposizione di vincoli di destinazione
senza la previsione di un termine di durata.
Per quel che riguarda la norma denunciata, l'esclusione dei
miglioramenti dalla previsione di indennizzo non ha lo scopo di
imprimere una destinazione particolare ai fondi inclusi nel
comprensorio del consorzio, altre essendo le disposizioni contenute
nello stesso testo normativo che tendono a questo gfine.
Non può perciò condividersi la prospettazione del giudice a quo
circa la configurazione di un vincolo, sia pure indiretto, che
nascerebbe dalla norma censurata, in quanto essa ha invece le
finalità di incidere sulle modalità di determinazione
dell'indennità, profilo questo diverso da quello prospettato
dall'ordinanza di rimessione.
4. - Fondata invece è la seconda questione sollevata con
riferimento all'art. 41 Cost. e che riguarda il termine a partire dal
quale i miglioramenti effettuati non possono essere considerati ai
fini della determinazione dell'indennizzo.
La norma appare chiaramente ispirata alla ratio, già considerata
da varie leggi in materia di espropriazione (art. 43 legge 25 giugno
1865, n. 2359, art. 39 legge 17 agosto 1942, n. 1150) di non
computare l'incremento arrecato da opere effettuate al solo scopo di
conseguire un indennizzo maggiore.
Questa ratio non può però limitare la libertà di iniziativa
economica oltre la misura che ragionevolmente può apparire
consentita dalle finalità che si intendono perseguire. Per questa
ragione - spettando alla Corte il giudizio di congruità tra mezzi e
fini (sent. n. 78 del 1970, n. 20 del 1978, n. 231 del 1985) e
valutandosi perciò il bilanciamento dei contrapposti interessi
(sent. n. 300 del 1983) - deve essere condivisa la censura circa
l'incongruità della disposizione in parola che esclude
l'indennizzabilità di miglioramenti compiuti fin dalla data di
costituzione del consorzio, anziché da quella di inclusione delle
aree nel piano regolatore.
Devesi rilevare, difatti, che lo statuto del consorzio indica
l'ambito territoriale del consorzio stesso che è molto più ampio di
quello del piano; ciò fa apparire del tutto eventuale la
possibilità per i fondi inclusi in tale territorio di una loro
attrazione nel piano non ancora formato.
È invece dal momento della pubblicazione di questo, con la
possibilità dell'adozione di misure di salvaguardia, che i fondi
vengono con precisione individuati e destinati alla successiva
espropriazione e quindi, è con riferimento alla data di
pubblicazione del piano che si manifesta l'esigenza di prevenire le
possibili manovre speculative poste in essere con miglioramenti
apportati al solo fine di incrementare la misura dell'indennizzo.
5. - Sotto questo profilo e nei sensi anzidetti, apparre perciò
in contrasto con l'art. 41 Cost. la disposizione di cui all'art. 147,
ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, che esclude dal
calcolo dell'indennizzo i miglioramenti eseguiti dalla data di
costituzione del consorzio, anziché da quella di pubblicazione del
piano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 147, ottavo comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n.
1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno), sollevata con riferimento
all'art. 42 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, ottavo
comma, d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul
Mezzogiorno), nella parte in cui esclude dal calcolo dell'indennizzo
i miglioramenti eseguiti sul fondo espropriato dalla data di
costituzione del consorzio per le aree ed i nuclei di sviluppo
industriale, anziché da quella di pubblicazione del piano regolatore
del consorzio stesso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte