Sentenza n. 14/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio
1993 dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra
Passone Dinea e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 126 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Passone Dinea e dell'I.N.A.I.L.;
Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Franco Agostini per Passone Dinea e l'avvocato
Nicola D'Angelo per l'I.N.A.I.L.;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio ordinario, il Pretore di Udine, in
qualità di giudice del lavoro, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della
Costituzione.
In tale giudizio, la ricorrente Passone Dinea, premesso che il
marito Gasparini Dante era stato in vita affetto da silicosi,
malattia per la quale l'I.N.A.I.L. gli aveva riconosciuto la rendita,
e che tale affezione si era aggravata al punto da causare la morte in
data 21 febbraio 1988; e precisato di aver presentato
infruttuosamente domanda all'I.N.A.I.L. di rendita superstiti in data
24 settembre 1988, chiedeva che il Pretore, accertato il nesso di
causalità tra la pregressa patologia respiratoria del marito e
l'avvenuto decesso, condannasse l'I.N.A.I.L. a riconoscerle la
rendita spettante ai superstiti.
L'I.N.A.I.L., costituitosi, si era opposto alla domanda,
eccependo, tra l'altro, che la ricorrente era incorsa nella decadenza
prevista dal citato art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in base al
quale gli eventuali aventi diritto alla rendita superstiti, in caso
di morte sopraggiunta in conseguenza dell'infortunio (o della
malattia professionale) dopo la liquidazione della rendita da
inabilità permanente, avrebbero dovuto presentare domanda entro 90
giorni dalla data della morte.
Nel corso del procedimento, la ricorrente ha dedotto
l'illegittimità costituzionale della norma di cui sopra ed il Pretore, con ordinanza 5 febbraio 1993, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale nei termini sopra indicati.
In punto di rilevanza, il Pretore osserva che il termine di
decadenza previsto dalla norma denunziata è ritenuto, per prevalente
giurisprudenza della Corte di cassazione, di natura sostanziale, tale
cioè che il suo mancato rispetto determina l'estinzione del diritto
senza alcuna possibilità di sanatoria, e che pertanto, vigendo il
termine di decadenza previsto da detto articolo, la vedova ricorrente
avrebbe visto irrimediabilmente respinto il proprio ricorso.
Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo richiama la
sentenza n. 85 del 1968, con la quale questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 del regio decreto 17
agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui, in contrasto con gli artt.
24, primo comma, e 38 della Costituzione, stabiliva che la domanda
diretta ad ottenere la rendita doveva essere proposta dai superstiti
del lavoratore, deceduto a causa dell'infortunio dopo la liquidazione
della rendita per inabilità permanente, entro un mese dalla data
della morte.
A parere del giudice a quo, le ragioni addotte a sostegno di tale
decisione appaiono valide anche in relazione al termine di cui
all'art. 122 ora impugnato, in particolare per il richiamo contenuto
in quella pronuncia al "turbamento di carattere psicologico ed
affettivo che la morte di un congiunto suscita, di norma, nell'ambito
della famiglia, con ripercussioni innegabili sull'attività che i
superstiti devono svolgere sollecitamente, per salvaguardare i loro
interessi patrimoniali, ricollegati all'evento luttuoso; attività
che può trovare maggiore difficoltà di espletamento, anche
nell'eventuale scarsa conoscenza delle disposizioni legislative e
regolamentari da parte dei superstiti".
Come ulteriore motivo di illegittimità della disposizione, il
giudice rimettente sottolinea come detto termine decorra dalla data
della morte del lavoratore: da un elemento di fatto cioè che
prescinde dal riscontro che del decesso sia pervenuta tempestiva
notizia agli interessati.
In senso contrario a quanto rilevato, non sembra al giudice a quo
decisiva la previsione contenuta nel successivo art. 123 dello stesso
d.P.R., che impone all'I.N.A.I.L., nel caso ad esso risulti che i
superstiti dell'infortunato non ne fossero informati, di dare loro
notizia del decesso, appena venutone a conoscenza, stabilendo che in
tali casi il termine di 90 giorni, a pena di decadenza, decorre dal
giorno nel quale i superstiti ricevono notizia del decesso.
Motiva infine il giudice rimettente, a confutazione della tesi
dell'I.N.A.I.L., che il termine di novanta giorni non è
funzionalmente collegato all'accertamento tempestivo della relazione
causale tra l'infortunio o la malattia professionale ed il decesso:
oltre infatti alla necessaria valutazione del progresso della scienza
medica (che consentirebbe indagini efficienti sul rapporto causale
tra evento professionale e decesso anche dopo 90 giorni), occorre
tener presente che una cosa è la difficoltà di prova dell'indicato
nesso causale da parte del ricorrente superstite, tanto più
difficile quanto maggiore sarà il tempo trascorso tra il decesso e
l'azione svolta per accertare il nesso, altra cosa è violare, con la
previsione di un termine troppo breve, il diritto del ricorrente ad
agire giudizialmente e quindi a fornire la prova stessa.
Infine, il Pretore aggiunge che farebbe dubitare della
legittimità dell'art. 122 del d.P.R. n. 1024 del 1965 anche la
considerazione che tale norma aggiunge, contro ogni ragionevolezza,
all'ordinario termine di prescrizione dell'azione diretta al
conseguimento della prestazione assicurativa, previsto dall'art. 112
del d.P.R. n. 1124 del 1965 e valevole anche per l'azione di
riconoscimento della rendita ai superstiti, un ulteriore termine di
decadenza limitato alla sola rendita ai superstiti. Irrazionalità
che sarebbe rafforzata ove si consideri che il termine di decadenza
di 90 giorni opera soltanto quando già fosse avvenuta in vita la
liquidazione della rendita da inabilità permanente, e non anche
invece quando la morte sia istantanea e coincidente con l'evento
(infortunio o malattia professionale). In quest'ultima ipotesi,
infatti, la normativa in vigore prevede soltanto il termine
prescrizionale, nonostante sia identica, in entrambe le ipotesi, la
necessità di un accertamento medico legale in ordine all'idoneità
dell'evento professionale a produrre la morte.
2. - Si è costituita Passone Dinea, chiedendo che la questione, a
seconda dell'interpretazione del quadro normativo che farà propria
la Corte, venga ritenuta inammissibile ovvero, in subordine, accolta.
Circa la richiesta pronuncia di inammissibilità, sostiene la
parte che la disposizione oggetto del presente giudizio non sarebbe
applicabile al caso di specie, giacché tale norma si riferirebbe
soltanto agli infortuni sul lavoro, e non anche alle malattie
professionali. Secondo tale prospettazione, per giustificare
l'applicazione del termine di decadenza in questione anche alle
malattie professionali, non sarebbe sufficiente il generico richiamo
contenuto nell'art. 131 del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965, il
quale prevede che per le malattie professionali si applicano in
generale le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro. A
sostegno di questa tesi, la difesa della Passone richiama
l'attenzione sull'inciso "salvo le disposizioni speciali contenute
nel presente capo", che rivelerebbe l'intenzione del legislatore di
dettare disposizioni speciali relativamente alle malattie
professionali in agricoltura: non avendo invece nulla disposto quanto
alla silicosi, se ne dovrebbe inferire, stante la specialità delle
norme che disciplinano il riconoscimento e la attribuzione della
rendita per quest'ultima, che non si possa applicare l'art. 122 ai
casi di morte per silicosi.
Qualora non si accogliesse detta eccezione, la questione dovrebbe
essere accolta, secondo la parte, per le motivazioni già contenute
nell'ordinanza di rimessione: motivazioni che sarebbero rafforzate
dalle sentenze di questa Corte n. 206 del 1988, n. 544 del 1990 e n.
246 del 1992.
A detti motivi la difesa della Passone aggiunge che, a suo avviso,
si riscontrerebbe pure la violazione dell'art. 76 della Costituzione
per eccesso di delega del d.P.R. n. 1124 del 1965: la fissazione del
termine di cui all'art. 122 non potrebbe farsi rientrare nel concetto
di "modifiche, correzioni ed ampliamenti", né nel concetto di
"maggiore speditezza e semplicità delle procedure amministrative",
contenuti nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15; tanto più
che, secondo la delega, le norme delegate non potevano disporre
"comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni".
3. - Si è costituito l'I.N.A.I.L., concludendo nel senso della
inammissibilità o non fondatezza della questione.
A fondamento di tale richiesta, la difesa dell'Istituto sostiene
che la norma denunziata, lungi dal contrastare con i parametri
costituzionali presi in considerazione dal giudice rimettente,
tutelerebbe adeguatamente due esigenze che immediatamente fanno capo
rispettivamente all'I.N.A.I.L. ed ai superstiti: quella di mettere
l'Istituto in condizione di dare tempestivamente corso al
procedimento di accertamento del nesso tra il decesso e la malattia
professionale o l'infortunio per i quali l'assicurato, in vita,
godeva di rendita, e quella, propria dei superstiti, di conseguire il
soddisfacimento di un proprio - e non iure ereditatis - diritto alla
particolare prestazione previdenziale; e ciò in virtù di quanto
disposto dal successivo art. 123, anche ove i superstiti stessi non
fossero (o non siano) a conoscenza del decesso del proprio congiunto
infortunato o tecnopatico.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa dell'I.N.A.I.L.
richiama in primo luogo la giurisprudenza costituzionale formatasi
sull'art. 38 della Costituzione, relativo, a suo dire, più
all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze
della vita dell'infortunato che alle modalità necessarie a
conseguirli (a meno che esse siano tali - e non sarebbe l'ipotesi in
questione - da comprometterne il conseguimento): ricorda inoltre come
questa Corte ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui viene
condizionata l'insorgenza di tali diritti, rilevando che la
congruità di un termine posto per l'esercizio di un diritto va
valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di
osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine
stesso dall'ordinamento giuridico. Tale funzione, nel caso di specie,
si identifica sia nel raggiungimento di un equilibrato
contemperamento di interessi pubblici ed individuali, che nella
realizzazione del principio dell'affidamento.
Infine la difesa dell'I.N.A.I.L. ricorda che sono molte le
situazioni soggettive che l'ordinamento sottopone ad un regime di
decadenza per il mancato compimento di un breve termine o di un
determinato atto, precisando che sarebbe assurdo intendere che l'art.
113 della Costituzione assicuri sempre la tutela giurisdizionale, per
affermarne la perpetuità; il che vorrebbe dire proclamare la
perennità di ogni diritto soggettivo e l'impossibilità di
assoggettarlo a decadenza o prescrizione.
In conclusione, la difesa dell'I.N.A.I.L. ribadisce che la
ragionevolezza, idoneità e congruità del termine di novanta giorni
di cui all'art. 122 del d.P.R. n. 1124 del 1965, acquista maggiore o
migliore connotazione ove si consideri che il successivo art. 123
obbliga l'istituto, se risulta che i superstiti dell'infortunato non
erano informati del decesso, di darne loro notizia; e così per essi
il termine di novanta giorni decorre dal momento in cui questi sono
venuti a conoscenza dell'evento luttuoso. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Udine dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 3,
24, e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che debba
essere proposta entro il termine decadenziale di novanta giorni dalla
data della morte dell'infortunato sul lavoro la domanda dei
superstiti per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti
dall'art. 85 dello stesso d.P.R.
2. - L'ordinanza di rimessione richiama la sentenza n. 85 del 1968
con la quale questa Corte dichiarò la illegittimità di analogo
termine decadenziale, previsto dal precedente testo unico, in tema di
infortuni sul lavoro e di malattie professionali (precisamente l'art.
28 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765), nella parte in cui
stabiliva che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a
causa dell'infortunio doveva essere proposta entro il termine di un
mese dalla data della morte. Il Pretore rimettente ritiene anzitutto
che le ragioni addotte a sostegno di quella decisione restano valide
anche per il termine di novanta giorni, ancora troppo breve,
introdotto dal nuovo testo unico (di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965).
Né varrebbe osservare in contrario, soggiunge il Pretore, che tale
termine sarebbe necessario per consentire all'I.N.A.I.L.
l'accertamento tempestivo del nesso causale tra infortunio o malattia
e il decesso poiché, oltre a considerare che ciò può realizzarsi
grazie ai progressi della scienza medica anche a distanza di molto
tempo, una cosa è la difficoltà di prova, ed altra cosa è
conculcare il diritto del ricorrente di agire giudizialmente; ed in
ogni caso l'I.N.A.I.L. non potrà valersi della caducazione anche del
termine di novanta giorni, in quanto ogni pregiudizio conseguente al
ritardo di azione opererà a livello probatorio solo a carico del
ricorrente.
A questo punto l'ordinanza di rimessione espone alcuni argomenti
intesi a sostenere l'illegittimità della norma non solo per
l'incongruità del termine di novanta giorni, ma anche per la
previsione di un qualsiasi termine decadenziale:
a) per la irragionevolezza della concorrenza di un tale termine con
quello di prescrizione, previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del
1965; b) perché la decadenza sarebbe limitata alla sola rendita ai
superstiti; e limitata altresì, nell'ambito degli stessi superstiti,
alla sola ipotesi che la morte dell'infortunato sopravvenga dopo la
liquidazione della rendita permanente all'assicurato.
3. - Nel costituirsi in questa sede, la parte del giudizio a quo
sostiene che: 1) la norma denunziata, che prevede il termine
decadenziale sia pure più lungo di quello contenuto nel precedente
testo unico, sarebbe viziata per eccesso di delega, dal momento che
la norma delegante autorizzava il legislatore a migliorare ed
ampliare la precedente disciplina, non a diminuire i diritti delle
parti attraverso la reintroduzione di una decadenza già espunta
dall'ordinamento in forza della pronuncia costituzionale; 2) che
comunque la norma stessa contenente il termine decadenziale sarebbe
applicabile solo all'ipotesi di infortunio, e in ogni caso non alle
malattie di silicosi ed asbestosi. Queste tesi sono state ampiamente
illustrate nelle memorie e nella difesa orale.
Di contro l'I.N.A.I.L., pure costituitosi, ha contestato tutte le
doglianze dell'ordinanza e della parte privata, pregiudizialmente
proponendo eccezione di inammissibilità per non avere l'ordinanza
spiegato perché il termine di novanta giorni si rivela, in astratto
ed in concreto, troppo breve.
4. - Nell'esaminare preliminarmente le deduzioni esposte dai
soggetti costituiti in questa sede, si appalesa anzitutto l'evidente
inconsistenza dell'ultima eccezione di inammissibilità, dal momento
che l'ordinanza contiene una più che ampia motivazione circa la
rilevanza teorica e pratica dell'incongruità del termine
decadenziale, ancorché si sia riportata parzialmente ai motivi
addotti dalla sentenza n. 85 del 1968 di questa Corte circa il
termine di un mese previsto dal vecchio testo unico.
Inconsistente è anche l'eccezione relativa al preteso eccesso di
delega del nuovo testo unico per aver reintrodotto il termine
decadenziale, ove si consideri che la citata sentenza n. 85 del 1968,
abolitrice del precedente termine di cui all'art. 28 del r.d. 17
agosto 1935, n. 1765, è di data successiva alla delega conferita dal
legislatore con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15,
prorogata con legge 11 marzo 1965, n. 158, la quale fu emanata quindi
quando ancora vigeva nell'ordinamento il termine di decadenza
precedente.
5. - Più complessa è la seconda eccezione sollevata dalla parte
privata costituita per contestare il presupposto stesso da cui muove
la questione di costituzionalità: e cioè l'applicabilità della
norma denunziata (l'art. 122, contenente il termine decadenziale)
all'ipotesi delle malattie professionali nell'industria, ed in
particolare alla silicosi ed asbestosi.
Ma anche questa eccezione non ha un valido fondamento. Va premesso
che, ai sensi dell'art. 131 del testo unico n. 1124 del 1965 "per le
malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli
infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente
capo"; nel quale capo VII, relativo alle malattie professionali, non
si rinviene nessuna norma derogativa alla decadenza prevista
dall'art. 122. Né il successivo capo VIII della legge, contenente
"Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi" comprende norme
derogatorie al precedente art. 122, appartenente allo stesso titolo
I, relativo alla "Assicurazione infortuni e malattie professionali
nell'industria".
Il fatto, poi, che nel titolo II, concernente gli infortuni e le
malattie professionali nell'agricoltura, sia stato ripetuto (all'art.
253) che i superstiti "debbono proporre domanda, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla data della morte", conferma il principio
previsto per l'industria, e certamente tale conferma non può essere
intesa come disposizione derogatoria all'estensione di cui all'art.
131, anche per mancanza di qualsiasi ratio dell'eventuale
discriminazione fra le malattie dei lavoratori dell'industria e
quelle degli agricoltori.
6. - Superata quindi l'eccezione di inammissibilità della
questione di costituzionalità dell'art. 122 del testo unico n. 1124
del 1965, e ritenuta tale norma, non esorbitante rispetto alla
relativa legge delega, applicabile anche in tema di silicosi dei
lavoratori dell'industria, deve passarsi ora all'esame dei profili di
incostituzionalità esposti dall'ordinanza di rimessione.
Come si è già accennato, il Pretore di Udine, nella prima parte
della ordinanza, denunzia l'illegittimità della menzionata norma in
quanto contenente un termine di decadenza ancora troppo breve,
mentre, nella seconda parte, sostiene l'incostituzionalità di un
qualsiasi termine di decadenza sulla materia in esame, in base a tre
distinte censure. Questa seconda prospettazione, per la sua
radicalità, va ovviamente affrontata con precedenza sull'altra.
Si denunzia anzitutto l'irragionevolezza della norma dell'art. 122
nel prevedere un termine di decadenza concorrente col termine
triennale di prescrizione, previsto dall'art. 112 dello stesso testo
unico anche per l'azione di riconoscimento della rendita ai
superstiti.
Questa prima censura è infondata.
Si ritiene nella prevalente dottrina e giurisprudenza che
l'istituto della decadenza e quello della prescrizione, anche se
simili per diversi aspetti, assolvono a funzioni diverse: il primo
alla necessità obiettiva che particolari atti siano compiuti in un
ristretto tempo, specie nell'interesse di altri soggetti, e quindi a
prescindere dalle circostanze soggettive di chi deve compiere quegli
atti; il secondo alla funzione più generale della certezza dei
rapporti, nel presumere legalmente l'abbandono del diritto in base
alla protratta inerzia del titolare, non dovuta a cause che
giustifichino la sospensione o l'interruzione.
Del resto va constatato che il legislatore, non solo ha
distintamente disciplinato entrambi gli istituti (rispettivamente
negli artt. 2934-2963 e negli artt. 2964-2969 del codice civile), ma
in concreto ha previsto più volte - per lo stesso diritto - la
concorrenza di termini decadenziali e di prescrizione (es. artt.
1495, 1497, 1667 del codice civile), come effetto dell'evidente
presupposto che diverse sono le funzioni cui assolvono i due
istituti.
7. - Anche nella materia che viene qui in esame, da un lato l'art.
122 prevede uno dei numerosi termini di decadenza che il testo unico
contempla allo scopo di rendere spedito ed efficace il procedimento
amministrativo necessario per accertare gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nonché per liquidare le dovute prestazioni
economiche; d'altro canto l'art. 112 prevede un termine di
prescrizione, contenuto nello stesso capo della legge, per non
lasciare aperta sine die, salvo cause di sospensione o interruzione,
la possibilità di esercitare l'azione diretta a conseguire le
prestazioni.
La previsione di detto termine di decadenza e la sua concorrenza
con quello di prescrizione appaiono non irragionevoli, in quanto
giustificati sia dalle diverse funzioni dagli stessi assolte, sia
dalla considerazione che una materia come quella in esame conserva in
parte la logica assicurativa risarcitoria, con conseguente
bilanciamento dei rispettivi interessi (oltre che di quello generale
alla certezza dei rapporti) dei due soggetti coinvolti; e cioè, sia
dell'ente erogatore ad un ordinato e sollecito svolgersi del
procedimento mediante la rapida conoscenza delle persone legittimate
ad una verifica del nesso eziologico e delle altre condizioni della
pretesa, sia l'interesse dei superstiti alla notizia del decesso ed
al tempestivo avvio della pratica di accertamento e liquidazione.
Anche in relazione all'onere della prova, il vigente testo unico lo
ripartisce equilibratamente fra l'Istituto e le parti private (artt.
52, 54, 104 e 105), per cui l'eccessivo ritardo nuoce all'uno e
all'altro dei soggetti del rapporto.
8. - Nell'ordinanza di rimessione si lamenta poi una duplice
disparità di trattamento, nel senso che il termine di decadenza di
cui all'art. 122 per un verso sarebbe "limitato alla sola rendita ai
superstiti", e per altro verso opererebbe "solo quando la morte sia
conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale dopo il
riconoscimento da parte dell'I.N.A.I.L.".
Il primo rilievo è infondato poiché termini di decadenza sono
previsti anche per il diretto assicurato (come quelli di cui agli
artt. 52 e 53 del citato testo unico). Anche il secondo rilievo viene
smentito dal successivo art. 123 che, negli altri casi (morte
dell'assicurato nel corso del procedimento presso l'istituto) pone a
carico di quest'ultimo l'obbligo di "dare notizie del decesso ai
superstiti, agli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo
precedente", e quindi per far proporre la domanda entro lo stesso
termine di decadenza.
9. - Se allora un termine di decadenza per la domanda dei
superstiti ad ottenere la rendita, nella misura e nei modi previsti
dall'art. 85 del testo unico citato, non appare irragionevole né
determina un diverso trattamento di situazioni omogenee, resta da
esaminare se la misura del termine stesso sia logicamente congrua
rispetto al diritto da esercitare.
Si è già ricordato che l'art. 28 del testo unico del 1935
fissava tale termine in un mese dalla data della morte
dell'assicurato, ma questa Corte (con la richiamata sentenza n. 85
del 1968) dichiarò incostituzionale detta norma, considerato il
turbamento psicologico dei superstiti, gli impegni ricollegati
all'evento luttuoso, l'eventuale scarsa conoscenza delle norme,
nonché la decorrenza del termine dalla data della morte del
lavoratore.
L'art. 122 del nuovo testo unico del 1965, ampliando il predetto
termine a novanta giorni, ha svuotato di forza persuasiva le due
prime considerazioni sulle quali la citata sentenza fondò la sua
pronuncia, ma non può dirsi lo stesso per le altre due
considerazioni.
È vero che nell'art. 123 si prescrive che per le ipotesi ivi
previste l'istituto assicuratore deve dare notizie del decesso ai
superstiti e che il termine di cui all'articolo precedente decorre
dal giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del
decesso; ma per la diversa ipotesi disciplinata dall'art. 122 resta
espressamente stabilito che il termine decadenziale decorre dalla
data della morte, né si pone a carico dell'istituto l'onere di
avvertire i superstiti dell'esistenza di detto termine.
Per rendere quindi anche la norma in questione coerente sia a
quella del successivo art. 123, sia ai principi costituzionali che
giustificarono la pronuncia di illegittimità del precedente sistema
normativo, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
122 nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel
caso di decesso del lavoratore, debba avvertire i superstiti della
loro possibilità di proporre domanda per la rendita nel termine
decadenziale di novanta giorni dalla data della comunicazione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'Istituto
assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i
superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita
nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine
decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta
comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte