Sentenza n. 140/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 690/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della
legge 13 giugno 1952, n. 690 (Trattamento di quiescenza e previdenza
degli insegnanti elementari), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile
1973 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso
di Del Giacco Maria Giuseppa, iscritta al n. 401 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del
5 dicembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte dei conti, giudicando sul ricorso proposto dal Del Giacco
Maria Giuseppa, già insegnante elementare, avverso il decreto con cui
era stato negato il riscatto oneroso di alcuni servizi prestati, ha
sollevato, accogliendo l'eccezione proposta dal pubblico ministero,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 13
giugno 1952, n. 690, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 36 e
38 della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Corte dei conti solleva la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n.
690, "nel punto in cui prevede che il riscatto dei servizi non di ruolo
ex art. 76 dell'ordinamento del relativo monte pensioni (legge 6
febbraio 1941, n. 176), possa essere esercitato sotto pena di
decadenza, da parte degli insegnanti elementari, soltanto entro il
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa
legge n. 690", in riferimento agli artt. 24, primo comma; 36 e 38;
nonché all'art. 3 della Costituzione, in relazione anche all'art. 6,
primo, secondo e quinto comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Secondo l'ordinanza, il termine di novanta giorni sarebbe inidoneo, per
la sua brevità, a consentire l'esercizio della facoltà di riscatto,
configurabile, per i riflessi sulla misura della pensione, come
"diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto patrimoniale è anche
eminentemente sociale", e ciò tanto più considerando che, nel caso di
specie, la decorrenza del termine di legge era venuta a coincidere con
la chiusura estiva delle scuole. Oltre al principio sancito
dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione, la disposizione
impugnata violerebbe anche i principi di proporzionalità retributiva e
di adeguatezza dell'assistenza sociale, rispettivamente garantiti dagli
artt. 36 e 38 della Costituzione; ed infine contrasterebbe anche con il
principio di eguaglianza, in quanto l'art. 6 della legge 15 febbraio
1958, n. 46, nel disciplinare il riscatto dei servizi non di ruolo
prestati alle dirette dipendenze dello Stato dagli impiegati in
attività di servizio, pone più ampi termini per l'esercizio del
diritto da parte degli interessati.
2. - Occorre preliminarmente ricordare che la facoltà di riscatto
dei servizi non di ruolo, agli effetti della indennità o della
pensione, era stata riconosciuta agli insegnanti elementari dall'art.
76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, relativa all'ordinamento del
monte pensioni per tale categoria di insegnanti, e che l'art. 77 della
stessa legge aveva disposto che le domande per ottenere il riscatto
dovessero essere presentate, a pena di decadenza, prima della
cessazione del rapporto d'impiego, e non oltre cinque anni dalla prima
effettiva iscrizione al monte pensioni, o dal reingresso in servizio
con effettiva iscrizione al monte pensioni, ovvero dalla data di
pubblicazione dell'ordinamento del monte pensioni, secondo i diversi
periodi di prestazione dei servizi in questione.
Con la successiva legge 13 giugno 1952, n. 690, è stato regolato
secondo nuovi criteri uniformi il trattamento di quiescenza e
previdenza degli insegnanti elementari in servizio alle dipendenze
dello Stato, estendendo ai maestri già soggetti all'ordinamento del
monte pensioni in base alla legge n. 176 del 1941, il trattamento di
quiescenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato (art. 1). A tal
fine, anche gli insegnanti incaricati o supplenti già iscritti al
monte pensioni in data anteriore al 1 ottobre 1942, divenivano
soggetti, per i servizi resi a partire dal 1 ottobre 1948, alla
ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura stabilita per gli
impiegati civili dello Stato, e detti servizi venivano considerati ad
ogni effetto utili a pensione (art. 2); mentre per la valutazione dei
servizi prestati fino al 30 settembre 1948 si applicavano le norme
della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (art. 3).
L'art. 18 della nuova legge stabiliva che le domande di riscatto
dei servizi di cui all'art. 76 dell'ordinamento del monte pensioni
dovessero essere presentate, sotto pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione della legge, precisando che al
riscatto doveva procedersi applicando le disposizioni relative al monte
pensioni, e versando allo Stato i contributi ancora dovuti o in corso
di pagamento alla data del 1 ottobre 1948. Questa disposizione, dettata
in correlazione con quella dell'art. 3, era diretta a favorire i
maestri già iscritti al monte pensioni, il cui ordinamento conteneva
in taluni casi norme più vantaggiose di quelle vigenti per gli
impiegati civili dello Stato. La relazione sul disegno di legge,
presentata al Senato dal Ministro per il tesoro di concerto con quello
per la pubblica istruzione il 22 marzo 1950, dichiarava espressamente
al riguardo: "con l'art. 18 si concede agli insegnanti la possibilità
di chiedere, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della
legge, il riscatto di servizi in base all'ordinamento del monte
pensioni. Tale disposizione transitoria si rende necessaria in quanto
alcuni servizi ammessi a riscatto con l'ordinamento del monte non
potrebbero in alcun modo essere valutati come utili in pensione secondo
le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato".
3. - Ciò premesso, appare evidente l'infondatezza della questione.
Indipendentemente dalla considerazione che un termine di novanta giorni
non può di per sé ritenersi tanto breve da impedire o menomare
gravemente l'esercizio del diritto di riscatto, (e che non può
attribuirsi alcuna rilevanza giuridica al fatto che la legge 13 giugno
1952, n. 690 sia stata pubblicata nel periodo estivo), sembra decisivo
il rilievo che la facoltà di riscatto dei servizi non di ruolo era
stata già consentita fin dal 1941, con le modalità stabilite dagli
artt. 76 e 77, e che il termine accordato con l'art. 18 della legge n.
690 del 1952 aveva lo scopo di consentire, in via transitoria, il
riscatto di servizi anteriori in base alle previgenti disposizioni
dell'ordinamento del monte pensioni: talché, in rapporto a tale
speciale esigenza, non può disconoscersi la opportunità del nuovo
termine perentorio, né la sua congruità.
Non sussiste dunque, nella particolare fattispecie normativa,
lesione del diritto garantito dall'art. 24, primo comma, della
Costituzione; e questa constatazione conduce anche ad escludere, per
logica conseguenza, l'ipotizzato contrasto con i principi sanciti dagli
artt. 36 e 38, tanto più considerando che la garanzia costituzionale
ivi stabilita a favore dei lavoratori concerne essenzialmente
l'adeguatezza delle retribuzioni e delle pensioni, e non le modalità
per il loro conseguimento, sempreché queste corrispondano alle
esigenze della tutela giuridica, come dianzi si è accertato,
riconoscendo la congruità del termine di legge.
La particolarità della fattispecie disciplinata dall'art. 18
della legge n. 690 del 1952, sia per quanto concerne la categoria degli
interessati, sia in rapporto allo speciale regime preesistente per i
maestri iscritti al monte pensioni, esclude infine che si possa
ravvisare una arbitraria o ingiustificata disparità di trattamento
rispetto alla diversa disciplina stabilita in via generale dall'art. 6
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il riscatto dei servizi non di
ruolo prestati dagli impiegati civili dello Stato. Deve altresì
osservarsi al riguardo che l'art. 6, dopo aver fissato nel primo comma
un termine per gli impiegati in servizio, e nei commi seguenti altri
speciali termini per l'esercizio del riscatto, sotto pena di decadenza
(fra cui quello di novanta giorni dalla cessazione dal servizio, quando
questa abbia luogo prima della scadenza del termine di cui al primo
comma), espressamente dispone al sesto comma: "Nulla è innovato alle
disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale,
prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere
presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo
comma del presente articolo". È pertanto evidente che la disposizione
denunciata non confligge con il principio sancito dall'art. 3 della
Costituzione, che richiede parità di trattamento quando siano eguali
le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si
riferiscono.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "Trattamento di
quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari", sollevata dalla
Corte dei conti con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3, 24, primo comma, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte