Sentenza n. 140/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, promosso con ordinanza
emessa il 29 febbraio 1992 dal Tribunale per i minorenni di Catania
in composizione di giudice per l'udienza preliminare nel procedimento
penale a carico di Zagarella Giancarlo, iscritta al n. 289 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di minore,
imputato di omicidio volontario aggravato, il Tribunale per i
minorenni di Catania, in composizione di giudice per l'udienza
preliminare, ha sollevato, con ordinanza del 29 febbraio 1992,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 98, 65 e 69
del codice penale, i quali rendono possibile l'applicazione della
pena dell'ergastolo ad imputato minorenne, in riferimento agli artt.
2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo
comma, della Costituzione.
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale afferma di
dover decidere sull'ammissibilità del giudizio abbreviato di cui
agli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale: la
decisione dovrebbe essere negativa, se la pena astrattamente
applicabile per il reato fosse l'ergastolo, giusta quanto stabilito
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 1991.
Quanto al merito della questione, il collegio remittente ritiene
che la detta possibilità di applicazione dell'ergastolo a carico del
minore si ponga in contrasto con gli artt.:
2 della Costituzione, per lesione dei diritti inviolabili
dell'infanzia e per inosservanza dei doveri inderogabili di
solidarietà;
3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di
trattamento tra minori imputati di reati punibili edittalmente con
l'ergastolo, in grado di giovarsi della diminuente della minore età
a norma dell'art. 65, n. 2, c.p. (che trasforma la pena massima in
quella della reclusione da venti a ventiquattro anni), e minori
imputati di reati punibili con l'ergastolo per effetto dell'operare
di una circostanza aggravante, non in grado di beneficiare della
accennata trasformazione: solo ai primi è consentito l'accesso al
rito alternativo, precluso viceversa ai secondi in ragione della
possibile prevalenza, ex art. 69 c.p., dell'aggravante sulla
diminuente della minore età;
10, primo comma, della Costituzione, per non essersi
l'ordinamento giuridico italiano conformato a numerose norme pattizie
del diritto internazionale vigenti in materia, che impongono un
trattamento penalistico differenziato ai minori (Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948; Dichiarazione
di Ginevra del 24 novembre 1924; Dichiarazione dei diritti del
fanciullo del 20 novembre 1959; Risoluzione 29 novembre 1985,
cosiddette Regole di Pechino; Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989);
27, terzo comma, della Costituzione, per contrarietà
dell'ergastolo inflitto a minore con la funzione rieducativa della
pena e con il senso d'umanità recepito dalla coscienza sociale, a
sua volta espressa nelle sopra richiamate norme internazionali;
31, secondo comma, della Costituzione, per difetto di
particolare protezione dell'infanzia sotto "apparenti esigenze di
formale uguaglianza".
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
dichiararsi non fondata la questione.
L'Avvocatura erariale osserva che la condanna all'ergastolo non
ostacola in concreto una serie di benefici che escludono il carcere a
vita, quali la liberazione condizionale (art. 176 c.p.), i permessi
premio e la semilibertà previsti dall'ordinamento penitenziario
(legge 26 luglio 1975, n. 354), la sospensione del processo per la
messa in prova (art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448); la
possibilità di individualizzare e rendere flessibile il trattamento
in sede esecutiva, in linea con l'esigenza indicata dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 125 del 1992), esclude pertanto i
denunziati profili di contrasto con gli artt. 2, 27 e 31 della
Costituzione.
Quanto alla pretesa violazione del principio di eguaglianza,
l'Avvocatura rileva che la graduabilità della pena attraverso la
valutazione comparativa delle circostanze da parte del giudice
corrisponde ad un'insindacabile scelta di politica legislativa, e che
comunque i termini posti a raffronto dal remittente sono
obiettivamente diversi.
Né, infine, secondo l'interveniente, le norme di diritto
internazionale invocate nell'ordinanza di rimessione vietano la
comminatoria dell'ergastolo ai minori, limitandosi a prescrivere
soltanto dei correttivi, quali appunto presenti nell'ordinamento
italiano in sede di esecuzione della pena. Considerato in diritto
1. - Viene sottoposto a sindacato di costituzionalità il
combinato disposto degli artt. 22 (che definisce la pena
dell'ergastolo), 98 (che stabilisce i limiti di imputabilità dei
minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, disponendo
altresì che per questi soggetti "la pena è diminuita"), 65 (il
quale nel n. 2 stabilisce che, quando ricorre un'attenuante, la pena
dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da venti a
ventiquattro anni) e 69 (che disciplina il giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti e attenuanti) del codice penale.
Il dubbio di costituzionalità delle norme denunciate muove dal
rilievo che esse rendano possibile, per i delitti punibili con la
pena edittale dell'ergastolo, l'applicazione di detta pena anche ai
minori, profilandosi in tal modo un contrasto con gli artt.: 2, 3,
primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma,
della Costituzione.
In particolare, relativamente all'art. 2 della Costituzione, per
il venir meno del "dovere della Repubblica di garantire i diritti
inviolabili dell'infanzia" nonché dei "doveri inderogabili di
solidarietà verso i minori"; relativamente all'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, perché l'irrogazione della pena dell'ergastolo
ad imputato minorenne da un lato comprometterebbe l'esigenza
rieducativa ostacolando il trattamento pedagogico, peculiare per il
condannato che versi nella speciale condizione determinata dall'età,
e dall'altro contrasterebbe con il "corrente senso di umanità fatto
proprio dalla attuale coscienza sociale, ben interpretata dalle
numerosissime convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia alle
quali l'Italia ha prestato adesione"; relativamente all'art. 31,
secondo comma, della Costituzione, perché si viene meno al precetto
costituzionale che, imponendo "il dovere di protezione
dell'infanzia", impedisce di poter equiparare il minore all'adulto
per "un'apparente esigenza di formale uguaglianza"; relativamente
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di
trattamento che si determinerebbe tra il minore imputato di un reato
meno grave ma punibile, come nella specie, con l'ergastolo, a causa
del concorso di una circostanza aggravante, ed il minore imputato di
un delitto più grave punibile edittalmente con l'ergastolo, perché,
mentre il secondo si gioverebbe automaticamente della diminuente
della minore età, il primo potrebbe non giovarsene per effetto della
comparazione con la circostanza aggravante; relativamente all'art.
10, primo comma, della Costituzione, per non essersi l'ordinamento
giuridico italiano conformato a numerose norme pattizie del diritto
internazionale vigenti in materia che sono assurte a principi
"generalmente riconosciuti dalla comunità degli Stati", i quali
impongono un trattamento penalistico differenziato per i minori
(Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;
Dichiarazione di Ginevra del 24 novembre 1924; Dichiarazione dei
diritti del fanciullo del 20 novembre 1959; Risoluzione dell'O.N.U.
29 novembre 1985, cosiddette Regole di Pechino; Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989).
2. - Le questioni sono inammissibili.
Si osserva difatti che, considerate nel loro complesso, esse
pongono un quesito di carattere legislativo cui la Corte, in ragione
dei suoi poteri, non può dare adeguata risposta con una sentenza di
illegittimità costituzionale delle norme denunciate.
Nell'ordinanza di rinvio si lamenta in sostanza che, quando la
comparazione da compiersi ai sensi dell'art. 69 c.p. (come modificato
dall'art. 6 del decreto-legge n. 99 del 1974, convertito dalla legge
n. 220 del 1974) tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti
- fra le quali ultime è compresa (art. 69, quarto comma, in
relazione all'art. 70, secondo comma, c.p.) quella inerente alla
minore età - si concluda con un giudizio di subvalenza di questa
diminuente (prevista dall'art. 98, primo comma, c.p.) rispetto ad una
o più aggravanti, anche il minore può essere assoggettato alla pena
dell'ergastolo. Una previsione, questa, che si assume in contrasto,
sotto vari profili, con i parametri costituzionali invocati (artt. 2,
3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma,
della Costituzione), onde l'illegittimità costituzionale delle norme
da cui essa discende.
Al riguardo si deve ricordare che, prima della modifica introdotta
dalla riforma del 1974 all'art. 69 del codice penale, la diminuente
prevista in ragione della minore età dell'imputato trovava comunque
- per la sua autonomia dal meccanismo di comparazione delle
circostanze eterogenee - applicazione prima di ogni altra valutazione
riguardante la determinazione della pena, il che escludeva la
possibilità, anche astratta, della assoggettabilità dell'imputato
minorenne alla pena dell'ergastolo.
Intervenuta detta novella - ispirata peraltro ad una linea di
politica criminale di minor rigore rispetto a quella precedente - che
ha stabilito l'applicabilità del meccanismo di comparazione previsto
dall'art. 69 del codice penale fra tutte le circostanze aggravanti e
tutte quelle attenuanti, ivi comprese le circostanze inerenti alla
persona del colpevole, tra le quali, per chiaro dettato normativo
(art. 70, secondo comma, c.p.) e per costante giurisprudenza, è
ricompresa la diminuente della minore età prevista dall'art. 98 del
codice penale, si è determinata l'applicabilità al minore della
pena dell'ergastolo. Ciò nell'ipotesi in cui, nel concorso fra
aggravanti (tali da comportare la pena dell'ergastolo) ed attenuanti,
la valutazione comparativa del giudice dovesse concludersi per la
prevalenza delle prime, nonché, quando si tratti di un reato già di
per sé punibile con la pena edittale dell'ergastolo, qualora la
valutazione si concluda con un giudizio di equivalenza.
È la prima delle sopra riferite ipotesi normative che il giudice
a quo intende denunciare dovendone fare applicazione allo scopo di
valutare i presupposti per l'ammissibilità del rito abbreviato che,
come è noto, è escluso (sent. n. 176 del 1991, ord. n. 163 del
1992) quando il reato ascritto all'imputato è in astratto punibile
con l'ergastolo, non potendo il giudice per l'udienza preliminare
effettuare il giudizio comparativo che spetta al giudice del
dibattimento.
3. - Ciò premesso, va considerato che, indipendentemente
dall'incidenza che l'astratta previsione della punibilità del minore
con l'ergastolo assume sul piano processuale, ai fini
dell'ammissibilità del rito abbreviato, sul piano sostanziale tale
previsione nella realtà giudiziaria assume un significato più
teorico che effettivo.
Indipendentemente dunque dalla finalità che sembra essere
perseguita dal giudice a quo - di consentire almeno all'imputato
minore di accedere sempre al rito abbreviato ed agli annessi
benefici, che sono invece preclusi in via generale nei processi con
imputati per reati punibili con la pena dell'ergastolo - per quel che
riguarda l'aspetto centrale della questione, che investe le norme di
diritto sostanziale, il loro concreto atteggiarsi nella realtà
giudiziaria è indicativo di una sostanziale diversità di
trattamento del minore adeguata alla sua condizione, anche per quel
che riguarda l'irrogazione della massima pena.
4. - Tuttavia, nonostante tali considerazioni, resta pur sempre
l'esigenza di adeguare l'ordinamento positivo a quella linea più
volte messa in evidenza da questa Corte (sentt. n. 125 del 1992; n.
128 del 1987) di un sistema punitivo che per il minore risulti sempre
più diversificato, sia sul piano sostanziale che su quello
processuale.
Una volta che ci si ponga di fronte a tale esigenza ci si avvede
come varie potrebbero essere le soluzioni adatte a soddisfarla, data
la pluralità di scelte possibili che solo il legislatore è in grado
di effettuare.
Va difatti rilevato che, qualora ci si prospettasse il problema
per esigenze di carattere processuale - come nel caso in esame, in
cui esso è venuto in evidenza con esclusivo riferimento alla
applicabilità del rito abbreviato, con risvolti, come è noto, di
diritto sostanziale, per l'incidenza sulla determinazione della pena
- potrebbe apparire incongruo agire sul piano della disciplina
dettata dal codice penale, dato che l'accennato problema potrebbe
essere risolto con un intervento sulle norme processuali: una
soluzione questa che, peraltro, a parte le serie difficoltà di
pervenire al risultato al di fuori della sede legislativa, è
preclusa in questa sede, non essendo comunque stata impugnata la
relativa disciplina, come derivante dalle pronunce di questa Corte
(sent. n. 176 del 1991; ord. n. 163 del 1992), per effetto delle
quali il rito abbreviato non è ammesso per i processi con imputati
di reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo.
Se invece si potesse prescindere dall'occasione e dal motivo che
hanno dato luogo all'incidente di costituzionalità ed intervenire
esclusivamente sulle norme di diritto sostanziale denunciate, una
sentenza meramente caducatoria sarebbe inadeguata, occorrendo
all'uopo un intervento normativo selettivo che definisca le ipotesi
in cui l'esonero dal bilanciamento di circostanze possa avvenire; e
ciò per evitare il prodursi di effetti eccedenti la finalità del
quesito. Senza tale delimitazione, difatti, la pronuncia produrrebbe
l'effetto di assicurare la prevalenza della diminuente in questione,
anche quando non si sia in presenza di reati punibili con
l'ergastolo, perché si andrebbe ad incidere in generale sulla
disciplina della comparazione di circostanze eterogenee in rapporto
al minore.
Come si vede il risultato che si intenderebbe raggiungere sul piano del diritto sostanziale rende necessario un intervento
sostitutivo del legislatore, che definisca, nell'ambito di una
pluralità di scelte, la portata e l'ampiezza della modifica.
Un intervento questo che, per le esigenze poste in evidenza, è
auspicabile che venga assicurato quanto prima per adeguare la
situazione normativa a quella linea, già posta più volte in
evidenza da questa Corte, di diversificare il più possibile il
trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale,
sollevate dal Tribunale per i minorenni di Catania, in composizione
di giudice per l'udienza preliminare, in riferimento agli artt. 2, 3,
primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma,
della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte