Sentenza n. 143/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 201
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 maggio 1980 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Tugnoli Rino ed altri e la s.p.a.
Centrale Assicurazioni, iscritta al n. 500 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 10
settembre 1980;
2) ordinanza emessa il 14 luglio 1982 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Venturi Viviana ed altri e la s.p.a.
Centrale Assicurazioni, iscritte al n. 620 del registro ordinanze 1982
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15
dicembre 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Dante Corti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso, depositato il 25 febbraio 1980, Tugnoli Rino e
altri trenta già dipendenti della Centrale Assicurazioni s.p.a., posta
in liquidazione coatta amministrativa con d.P.R. 11 agosto 1976 n. 602,
(più precisamente presso la delegazione bolognese) chiesero al Pretore
di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, a) accertare e
dichiarare, in contraddittorio del commissario liquidatore della
Società, che i crediti di essi ricorrenti per indennità di anzianità
erano produttivi di rivalutazione e interessi anche durante la fase di
liquidazione coatta amministrativa, b) accertare che il commissario
liquidatore aveva l'obbligo di imputare le spese di gestione
proporzionalmente a tutti i cespiti attivi, mobiliari e immobiliari, c)
accertare e dichiarare che i ricorrenti avevano diritto di vedere
soddisfatti i loro crediti di lavoro subordinato sull'attivo mobiliare,
con posposizione esclusivamente ai crediti per spese di giustizia, e
che a tale criterio sarebbe il commissario liquidatore dovuto attenere
nei riparti parziali, con vittoria di spese e onorari, e, a sostegno di
tali conclusioni, allegarono, tra l'altro, A) in punto di fatto che non
solo dopo tre anni e mezzo dal provvedimento di messa in l.c.a. non era
stato depositato lo stato passivo (adempimento per il quale l'art. 209
l. fall. prevede il termine di novanta giorni dalla messa in
liquidazione), ma neppure era stata ricevuta dai lavoratori la
comunicazione delle somme risultanti a loro credito, alla quale il
commissario liquidatore, a sensi dell'art. 207 l. fall., avrebbe dovuto
provvedere entro un mese dalla sua nomina, e che il commissario
liquidatore, all'uopo interpellato, aveva precisato che al realizzo
mobiliare di lire 324.000.000 e a quello immobiliare di lire
1.117.352.000 facevano riscontro spese per la gestione liquidativa di
lire 3.098.151.811, e affacciavano la preoccupazione che l'accumularsi
di passività, da pagarsi in prededuzione, finisse con assorbire tutto
l'attivo, e B) in punto di diritto che per tutta la fase
amministrativa, e cioè fino al deposito dello stato passivo a sensi
dell'art. 209 l. fall., si apriva un "vuoto" di giurisdizione che la
Corte costituzionale, nella sent. 87/1969, aveva reputato non
illegittimo per la sua transitorietà, che in fatto era smentita dalla
vicenda della liquidazione de qua.
1.2. - Nel contraddittorio del commissario liquidatore, il quale,
nella memoria difensiva di costituzione depositata l'11 aprile 1980,
ebbe ad eccepire il difetto di giurisdizione - competenza dell'adito
giudice, obiettò che per tre dei ricorrenti si era provveduto alla
comunicazione, di cui all'art. 207 l. fall., sotto la data del 7
febbraio 1980 e a numerosi altri, ultimati i conteggi, la si sarebbe
tra breve inviata, che la corresponsione degli interessi e la
rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, di cui al novellato art.
429, comma terzo c.p.c., poteva formare oggetto di sentenza (non, come
dai ricorrenti si faceva istanza, di mero accertamento, ma) di
condanna, e che l'art. 2751 bis c.c. si opponeva all'accoglimento delle
altre domande attrici, l'adito Pretore, con ordinanza emessa il 24
maggio 1980, comunicata il 9 e notificata il 15 del successivo mese di
giugno, pubblicata nella G.U. n. 249 del 10 settembre 1980 e iscritta
al n. 500 R.O. 1980, ha giudicato rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 24 comma primo Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 201 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
nella parte in cui, richiamando il comma secondo dell'art. 52 e
rendendo applicabili all'accertamento dei crediti anche privilegiati
vantati nei confronti dell'ente assoggettato a liquidazione coatta
amministrativa le norme riguardanti lo stato passivo stabilite nel Capo
V, tit. II r.d. 267/1942, con gli adempimenti di cui agli artt. 207,
208 e 209, attribuisce al liquidatore il potere di procedere entro un
termine non perentorio all'iscrizione di crediti ammessi e vieta nel
frattempo l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti
stessi, sollecitando il riesame delle ragioni - poste a base della
sent. 87/1969 dalla Corte costituzionale - che sarebbero tecnicamente
inadeguate (l'azione di responsabilità è proponibile non dai
creditori ma dal nuovo liquidatore previa revoca del precedente) o
praticamente inefficaci (come la denunzia all'autorità di vigilanza
stante la tradizionale lentezza e la scarsa sensibilità
dell'amministrazione centrale) anche perché, a) il principio,
affermato dalla Corte, secondo cui esigenze generali e superiori
finalità di giustizia possono legittimare l'obbligatorio esperimento
di preventivi procedimenti amministrativi, perderebbe la sua efficacia
giustificativa ove non sia in alcun modo assicurato il rispetto di
ragionevoli limiti temporali, b) l'esigenza di contestuale accertamento
di tutti i crediti, propria della procedura concorsuale, non sarebbe da
porre in contrasto con i diritti dei singoli, ma vuole e deve
costituire una modalità di tutela, c) non sarebbe risolutivo il
rilievo della Corte, secondo cui i principi generali impediscono
l'estinzione dei diritti in pendenza della procedura, dal momento che
tali principi, almeno sotto il profilo della garanzia, sono in realtà
assoggettati a progressivo svuotamento per effetto della protrazione
della procedura medesima, e d) i rimedi indiretti (come la denunzia
all'autorità di vigilanza e le stesse sanzioni di natura penale) non
potrebbero comunque sostituire "sotto il profilo strutturale e
costituzionale la garanzia dell'azione giudiziaria, la quale, in
definitiva, per effetto dell'impugnata normativa, è condizionata alla
discrezionalità della pubblica amministrazione".
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 30 settembre 1980, nel quale l'Avvocatura generale
dello Stato, al fine di concludere per la infondatezza della proposta
questione, ha osservato che a) tratterebbesi nella specie non di
discrezionalità amministrativa ma di adempimenti vincolati della
Pubblica Amministrazione anche se la durata ne può variare in
relazione alla complessità del compito, b) il coordinamento tra
interessi pubblici (che giustificano l'affidamento al commissario della
redazione dello stato passivo) e interessi dei creditori sarebbe
rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore, la cui scelta
(orientata verso ipotesi di controlli sulla correttezza dello
svolgimento della procedura anziché verso la previsione di termini
rigidi) non è del tutto irrazionale e, quindi, sfugge a censure
d'incostituzionalità, c) il giudice a quo non avrebbe accertato se il
lungo tempo trascorso sia stato richiesto dalla complessità degli
adempimenti, d) non risulterebbe che siano stati utilizzati tutti i
rimedi (in specie le denunzie penali) che avrebbero potuto sollecitare
lo svolgimento della procedura.
2.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 febbraio 1983, in
cui il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato
Corti ha illustrato i già svolti argomenti e le già formulate
conclusioni.
3.1. - Con ricorso, depositato l'11 gennaio 1982, Venturi Viviana e
altri otto ex dipendenti della Centrale Assicurazioni s.p.a. posta in
liquidazione coatta amministrativa con d.P.R. 11 agosto 1976 n 602,
(più precisamente presso la delegazione bolognese) chiesero dichiarare
e accertare in contraddittorio con il commissario liquidatore che essi
ricorrenti avevano diritto al pagamento, come crediti verso la massa
pagabili in prededuzione ex art. 111 l. fall., delle somme, che
venivano quantificate, spettanti a titolo di indennità di anzianità
e, a sostegno di tali conclusioni, allegarono A) in linea di fatto che
a) la messa in l.c.a. era stata disposta a seguito della sentenza 4
agosto 1976 dichiarativa dello stato d'insolvenza della Società,
pronunciata dal Tribunale di Roma, b) il rapporto di lavoro era stato
poi risolto a seguito di licenziamenti a far tempo dal 16 ottobre 1976
con pagamento delle indennità di mancato preavviso, c) tre commissari
liquidatori si erano succeduti alla testa della procedura, d) a quasi
cinque anni dall'inizio della procedura non ancora era stato depositato
lo stato passivo, e) i varii commissari avevano giustificato il rifiuto
di prestare anticipi sulle spettanze di indennità di anzianità,
perché non era prevedibile alcuna capienza per i crediti retributivi
privilegiati in primo grado nell'attivo, da destinare, per contro,
essenzialmente alle stesse spese di procedura costituenti oggetto di
prededuzione, e B) in linea di diritto che a) i crediti per indennità
di anzianità di essi ricorrenti, per essere stati licenziati in tempo
successivo alla dichiarazione di stato di insolvenza e alla messa della
datrice in l.c.a., alla stessa guisa di ogni altro debito contratto dal
commissario liquidatore (così come dal curatore di fallimento e dai
commissari giudiziali alle procedure di concordato preventivo e di
amministrazione controllata), rientrerebbero nelle previsioni dell'art.
111 l. fall., b) tale interpretazione, accolta solo da minoranza
giurisprudenziale e dottrinale, sarebbe stata recepita dall'art. 4 d.l.
31 luglio 1981 n. 414 (conv. in l. 2 ottobre 1981 n. 544), il quale,
con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi, prescrive che "Le indennità di anzianità
dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di
amministrazione straordinaria il cui rapporto di lavoro sia cessato
dopo l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione
dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario, sono considerate
per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione
dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art.111 n. 1 r.d. 16
marzo 1942 n. 267": disposizione di cui la difesa dei ricorrenti
s'indugiava a dimostrare la portata comune a tutte le procedure
concorsuali, non esclusa quindi la liquidazione coatta amministrativa.
3.2.-Nel contraddittorio del commissario liquidatore, il quale,
nella memoria difensiva di costituzione depositata il 19 febbraio 1982,
eccepì in linea preliminare il difetto di giurisdizione - competenza
del giudice adito e nel merito contestò la portata generale dell'art.
4 d.l. 414/1981 per il collegamento fra tale norma e la continuazione
dell'esercizio dell'impresa soggiungendo che la sent. 139/1981 della
Corte costituzionale non consentirebbe l'ammissione del credito per
danni da svalutazione monetaria e per interessi, l'adito Pretore, con
ordinanza emessa il 14 luglio 1982, notificata e comunicata il 23 dello
stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 344 del 15 dicembre 1982 e
iscritta al n. 620 R.O. 1982, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 201 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 per la parte in
cui, richiamando il secondo comma dell'art. 52 e rendendo applicabili
all'accertamento dei crediti nei confronti dell'ente assoggettato a
liquidazione coatta amministrativa le norme riguardanti lo stato
passivo di cui al Capo V, tit. II dello stesso r.d. con gli adempimenti
di cui agli artt. 207, 208,209, attribuisce al liquidatore il potere di
procedere senza un termine perentorio alla iscrizione dei crediti e
alla formazione dello stato passivo, vietando per lo stesso periodo
indeterminato l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti
stessi, per il contrasto con l'art. 24 comma primo Cost. a) aggiungendo
ai motivi, che avevano rinvenuto collocazione nella precedente
ordinanza, il richiamo ad una relazione del commissario liquidatore
della Società - datata 30 gennaio 1982 ed acquisita agli atti del
giudizio pretorile -, nella quale si faceva parola di 15 anni per il
deposito dello stato passivo e di ulteriori 15-20 anni per la
definizione delle opposizioni e si concludeva nel senso della
"inesistenza di basi concrete di fattibilità della procedura allo
stato della legislazione", b) precisando che, in concomitanza con la
pronuncia della precedente ordinanza, era stato inoltrato rapporto alla
Procura della Repubblica di Roma, che peraltro non aveva smosso la
situazione esaurentesi in sostanza nella progressiva alienazione degli
immobili per fronteggiare le spese di gestione della procedura, c)
invocando l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il
quale prevede il "diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un
termine ragionevole davanti ad un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge", e d) rilevando che "la pratica interpretativa
delle norme (in esame), ove non dichiarate illegittime
costituzionalmente, costituirebbe una fonte di responsabilità per lo
Stato italiano".
4.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 4 gennaio 1983, nel quale l'Avvocatura generale
dello Stato a sostegno della eccezione di inammissibilità della
proposta questione, ha dedotto che non apparirebbe chiaro se si denunci
l'attribuzione della prima fase di accertamento del passivo (non ad un
organo giurisdizionale come il giudice delegato, ma) al commissario
liquidatore, ovvero la mancata soggezione dell'attività del
commissario al rispetto di termini perentori, e, a sostegno della
eccezione d'irrilevanza della questione, ha osservato che i crediti da
soddisfarsi in prededuzione (quali sarebbero, a giudizio del Pretore, i
crediti per indennità di anzianità) non formerebbero oggetto della
procedura di ammissione al passivo di crediti concorsuali, mentre per
la infondatezza della questione si è rimessa al precedente atto di
intervento.
4.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 febbraio 1983, in
cui il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv dello Stato Corti
ha illustrato i già svolti argomenti e le già formulate conclusioni. Considerato in diritto :
5. - La connessione strettissima che li vincola, impone la riunione
dei due incidenti, nei quali il Pretore di Bologna, in funzione di
giudice del lavoro, ha sospettato d'incostituzionalità l'art. 201 l.
fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), che, al fine di disciplinare gli
effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa,
richiama le disposizioni del Titolo II, Capo III, Sezioni II (effetti
del fallimento per i creditori) e IV (effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti) e dell'art. 66 (azione revocatoria
ordinaria) sostituendo nei poteri del tribunale e del giudice delegato
l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri
del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei
creditori il comitato di sorveglianza.
Più precisamente, il giudice a quo ha puntualizzato l'impugnazione
dell'art. 201 "per la parte in cui, richiamando il secondo comma
dell'art. 52 e rendendo applicabili all'accertamento dei crediti anche
privilegiati vantati nei confronti dell'ente assoggettato a l.c.a. le
norme riguardanti lo stato passivo stabilite nel capo V, titolo II
della legge, con gli adempimenti di cui agli artt. 207, 208 e 209,
attribuisce al liquidatore il potere di procedere entro un termine non
perentorio all'iscrizione di crediti ammessi e vieta nel frattempo
l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti stessi per il
contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost.".
6.- Senonché dalla ordinanza 14 luglio 1982 (p. 1 della copia
pervenuta alla Corte) risulta che i nove lavoratori già dipendenti
della Centrale Assicurazioni s.p.a., posta in liquidazione con d.P.R.
11 agosto 1976 n. 602, erano stati licenziati il 15 ottobre 1976 e,
avendo ricevuto dal liquidatore soltanto l'indennità di preavviso e
non anche l'indennità di anzianità, avevano, con ricorso presentato
al Pretore di Bologna l'11 gennaio 1982, chiesto accertarsi il loro
diritto ad ottenere il pagamento di varie somme "come crediti verso la
massa pagabili in prededuzione ex art. 111 n. 1 r.d. 16 marzo 1942, n.
267".
Tale essendo la res in iudicium deducta, la questione si appalesa
inammissibile per ciò che si pongono in concreta considerazione (non
quei crediti concorrenti della impresa poi assoggettata a l.c.a. cui si
riferisce l'impugnato art. 201, sibbene) crediti pagabili in via di
prededuzione ex art. 111 n. 1 l. fall., né il giudice a quo ha speso
parola per affermare l'estensibilità del procedimento di ammissione al
passivo di creditori concorsuali ai creditori di massa.
7. - Sebbene né dalla motivazione dell'ordinanza 24 maggio 1980
né dai fascicoli della controversia di merito risulti provata la
pertinenza della qualità di creditori concorsuali ai lavoratori ex
dipendenti della Centrale Assicurazioni s.p.a., che viene data per
pacifica, e, pertanto, non sussista la discrepanza avvertita
nell'ordinanza 14 luglio 1982, non si può non constatare la
sussistenza di altra ragione di inammissibilità provocata da ciò che
il giudice a quo mai potrebbe fare applicazione della sentenza che
questa Corte andrebbe a pronunciare perché- quali che siano le cadenze
temporali dello "stato" amministrativo dell'accertamento del passivo
dell'impresa in l.c.a.-lo "stato" giurisdizionale, dominato da
concorsualità, compete al tribunale della sede principale dell'impresa
(art. 209 l. fall.), né può darsi translatio judicii per non
produrre le eventuali denunce dei creditori concorsuali al liquidatore
quegli effetti propri della domanda giudiziale che l'art. 90 l. fall.
riserva alla domanda di ammissione al passivo fallimentare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due incidenti iscritti ai nn. 500 R.O. 1980 e 620 R.O.
1982,
dichiara inammissibile, per irrilevanza, la questione
d'incostituzionalità dell'art. 201 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
sollevata, in relazione agli artt. 207, 208 e 209 stesso r.d. e in
riferimento all'art. 24, comma secondo Cost., con ordinanze 24 maggio
1980 e 14 luglio 1982 del Pretore di Bologna in funzione di giudice del
lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte