Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto da

Federico Marianna ed altri, contro l'E.N.P.A.S. ed altri, iscritta al

n. 470 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1989;

2) ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal Tribunale

Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso proposto da De

Venezia Raffaele ed altri, contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altri, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Federico Marianna e di De

Venezia Raffaele ed altri nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con due ordinanze in data 13 marzo 1989 (R.O. n. 470

e n. 652 del 1989) il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennità

integrativa speciale tanto dalla base di calcolo dell'indennità di

buonuscita dei dipendenti statali, che dalla base di calcolo

contributiva;

che, secondo il giudice a quo, tale esclusione darebbe luogo ad

un trattamento discriminatorio rispetto a quello previsto per i

dipendenti degli enti locali dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980,

n. 299, il quale ha incluso, per tale categoria di pubblici

dipendenti, l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo

contributiva-retributiva dell'indennità premio di fine servizio;

che detta differenza di trattamento, in relazione alla quale

nella sentenza n. 220 del 1988 di questa Corte si era auspicato

l'intervento del legislatore, non sarebbe più giustificabile dopo le

sentenze n. 763 e n. 821 del 1988, in materia d'indennità premio di

fine servizio, relative ai requisiti per il conseguimento di tale

indennità, ormai assimilati a quelli previsti per la corresponsione

dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.;

Considerato che le predette decisioni n. 763 e n. 821 del 1988 non

fanno alcun riferimento alla computabilità dell'indennità

integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto;

che, quindi, non apportano alcun elemento nuovo in relazione a

quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988,

con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di una questione

analoga a quella in esame, essendo di competenza del legislatore

valutare l'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati

nell'ambito del pubblico impiego, ovvero predisporre le misure

occorrenti per superare le differenziazioni esistenti, auspicandosi

peraltro adeguati interventi normativi tesi all'omogeneizzazione dei

sistemi, attraverso una revisione organica delle rispettive

discipline;

che, successivamente alla sentenza n. 220 del 1989 e con

esplicito riferimento ad essa è stata presentata alla Camera dei

deputati una proposta di legge in tal senso e, come risulta da

dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12

della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il

triennio 1989-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle

Confederazioni sindacali ha convenuto sull'esigenza di eliminare "le

sperequazioni esistenti nel pubblico impiego in materia di

trattamento di fine rapporto" e si è impegnato a presentare "un

disegno di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine

rapporto in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti";

che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il

recente decreto-legge 27 dicembre 1989 n. 413 (convertito nella legge

28 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989,

è stata estesa anche al personale della magistratura, ai dirigenti

civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che godono di

trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 settembre

1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato disposto il

conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità

integrativa speciale per il personale dei ministeri, degli enti

pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio

sanitario nazionale e della scuola;

che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto

in precedenza già statuito (cfr. anche le ordinanze n. 419 del 1989;

n. 641, n. 869, n. 1070 e n. 1072 del 1988), pur dovendosi rinnovare

il pressante invito al legislatore di procedere ad una sistemazione

organica della materia che realizzi l'omogeneità dei trattamenti;

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili

e militari dello Stato) sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte