Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1992

dal Pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Giordano

Luigi ed altra, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di due

imputati di violazione di domicilio aggravata e di furto, entrambi

irreperibili, il Pretore di Camerino, con ordinanza del 10 aprile

1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione e "all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo", questione di legittimità costituzionale dell'articolo

446 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che la facoltà di richiedere l'applicazione della pena a norma

dell'art. 444 dello stesso codice possa essere esercitata dal

difensore dell'imputato irreperibile non munito di procura speciale;

che, premessa la rilevanza della questione (avendo il difensore

degli imputati formulato la richiesta di patteggiamento, ritenendola

per essi vantaggiosa), il Pretore rimettente reputa che la norma

impugnata contrasti con gli articoli:

3 della Costituzione, per il diverso trattamento dell'imputato

irreperibile rispetto al contumace non irreperibile, in ragione del

diverso grado di "sicurezza di effettiva conoscenza" del procedimento

derivante, nei due casi, dalla disciplina delle notificazioni;

24 della Costituzione, in quanto le facoltà esercitabili

personalmente dall'imputato, tra cui quella di richiedere il

patteggiamento, divengono "impraticabili" per l'irreperibile se non

si ammette una concorrente facoltà del difensore (non procuratore

speciale);

che nessun argomento viene addotto dal giudice a quo in

relazione al parametro dell'articolo 6 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n.

848;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione, ed osservando, in particolare, che la

disciplina denunziata tutela proprio il diritto alla migliore difesa

dell'imputato, cui unicamente spetta valutare la convenienza della

richiesta di un rito speciale e delle conseguenze sostanziali che ne

derivano;

Considerato che l'attribuzione in via esclusiva all'imputato della

facoltà di richiedere l'applicazione - o di dare il consenso

all'applicazione - della pena concordata trova fondamento proprio

nell'esigenza di piena e completa tutela della difesa della parte,

sul rilievo della particolare natura dell'impegno che viene ad essere

assunto nel concordare la pena, e dunque nel "rinunciare ad avvalersi

della facoltà di contestare l'accusa" (sent. n. 313 del 1991),

accettando le diverse conseguenze che discendono dalla pronuncia resa

ex art. 444 c.p.p. (giudizio formulato in base agli elementi raccolti

dall'accusa, inappellabilità, applicazione della confisca,

equiparazione a una sentenza di condanna);

che la riserva esclusiva di tale facoltà, riconosciuta

legittima in termini generali dall'art. 99, comma primo, c.p.p.,

risulta pertanto coerente con i connotati centrali dell'istituto del

c.d. patteggiamento, strumento "negoziato" idoneo ad incidere sulla

sfera della libertà personale e dei diritti patrimoniali

dell'imputato medesimo, per tali ragioni ricompreso nella categoria

degli atti "personalissimi" da questo esercitabili (Relazione

ministeriale al progetto preliminare del c.p.p., Libro VI, titolo

II), in linea del resto con la giurisprudenza formatasi sull'istituto

- analogo, per questo specifico aspetto - dell'applicazione delle

sanzioni sostitutive di pene detentive brevi a norma dell'art. 77

della legge n. 689 del 1981;

che l'attribuzione esclusiva all'imputato delle suddette

facoltà è dunque conforme al parametro costituzionale ex art. 24

invocato, in quanto si tratta di un istituto in cui la scelta

determina una non reversibile disposizione di fondamentali diritti,

ond'è che l'eventuale concorrente attribuzione di quelle facoltà al

difensore nell'ambito del generico potere di rappresentanza

determinerebbe la possibilità di opzioni, da parte di quest'ultimo,

tali da consumare l'esercizio della facoltà per l'imputato,

compromettendone la posizione (al pari di quanto già rilevato,

riguardo alla facoltà di impugnazione della sentenza contumaciale,

nella sentenza n. 315 del 1990);

che la disciplina denunziata non appare in alcun modo lesiva

neppure del principio di eguaglianza invocato, sia perché in sé

razionale in rapporto alle finalità e ai "rischi" dell'istituto

quali sopra enucleati, sia perché, nel regolare il modo di

espressione della volontà di accedere alla pena concordata, essa non

crea alcuna differenziazione in rapporto alla diversa situazione in

cui versi l'imputato sul piano della presenza nel processo (imputato

presente, considerato tale, contumace, irreperibile, latitante);

che in proposito è da ritenersi prevalente per tutti i casi

l'esigenza di una formulazione di volontà riconducibile,

direttamente o per il tramite di un procuratore speciale, alla

persona dell'interessato, naturalmente sul presupposto della

validità e legittimità degli strumenti di conoscenza del processo

adottati nei singoli casi (sent. n. 211 del 1991);

che, per quanto riguarda la censura svolta in riferimento

dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, se da un lato va ribadita

l'impossibilità di assumere le relative norme quali parametri del

giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole (sent. n.

188 del 1980) ovvero come norme interposte ex art. 10 della

Costituzione (sent. n. 153 del 1987), va d'altra parte rilevata

l'assenza, nell'ordinanza di rimessione, di qualsiasi argomentazione

in ordine a tale profilo, non essendo neppure individuato il diritto

che si assume violato tra quelli enumerati nella norma pattizia;

che pertanto, in relazione a tale ultimo profilo, la questione

va dichiarata manifestamente inammissibile per genericità (ord. n.

23 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Camerino, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte