Sentenza n. 144/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 692/1955
usata come parametro
citata
- art. 32d.l. 745/1970
- art. 43d.l. 621/1970
- art. 4d.l. 621/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4
della legge 4 agosto 1955, n. 692; 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 43 del d.l. 27 agosto
1970, n. 621, e dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n.
1035, concernenti gli sconti sui medicinali acquistati per la
distribuzione ai mutuati, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 luglio 1971 dal pretore di Trento nel
procedimento civile vertente tra la società "Armour Erba" e la Cassa
mutua provinciale malattia di Trento, iscritta al n. 328 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 290 del 17 novembre 1971;
2) ordinanza emessa il 10 novembre 1971 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra la società "Carlo Erba" e l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati
dell'agricoltura, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo
1972;
3) ordinanza emessa il 16 dicembre 1971 dal giudice conciliatore di
Bogliasco nel procedimento civile vertente tra l'Istituto farmacologico
"E. Boselli-SMEA s.r.1." e la Cassa mutua provinciale malattia di
Trento, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;
4) ordinanze emesse il 24 gennaio 1972 dal pretore di Firenze in
tre procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Dietopharma -
Istituto farmaco dietetico italiano e l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali, tra il Laboratorio chimico
farmaceutico "A. Menarini" e l'ENPAS, e tra l'Istituto farmaco
biologico "Stroder" e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
le malattie, iscritte ai nn. 70, 71 e 72 del registro ordinanze 1972 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12
aprile 1972.
Visti gli atti di costituzione delle società "Armour Erba" e
"Carlo Erba", dell'Istituto farmacologico "E. Boselli - SMEA s.r.l.",
dell'Istituto farmaco dietetico "Dietopharma", del Laboratorio chimico
farmaceutico "Menarini", della Cassa mutua provinciale malattia di
Trento, dell'ENPAS, dell'ENPAIA e dell'INAM, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi gli avvocati Aldo Sandulli, Giorgio Balladore Pallieri, Paolo
Barile, Lorenzo Acquarone e Giangaleazzo Bettoni, per le industrie
farmaceutiche, gli avvocati Antonio Sorrentino e Arturo Carlo Jemolo,
per gli enti mutualistici, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Cesare Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel giudizio civile pendente fra la Cassa mutua provinciale
malattia di Trento e la s.p.a. Armour Erba produttrice di medicinali,
avente ad oggetto questioni concernenti lo sconto sul prezzo dei
medicinali acquistati per la distribuzione ai mutuati, in applicazione
dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge
18 dicembre 1970, n. 1034, che fissa lo sconto medesimo nella misura
del 19% a carico dei produttori e del 6% a carico dei farmacisti, il
pretore di Trento, con ordinanza 14 luglio 1971, dopo avere ritenuto
manifestamente infondato il profilo di illegittimità della della norma
dedotto dalla soc. Armour Erba in relazione all'art. 3 della
Costituzione nel presupposto della ingiustificata disparità di
trattamento che la norma creerebbe tra le ditte produttrici di
medicinali acquistati da enti mutualistici e quelle produttrici di
medicinali acquistati da altri clienti, ha osservato che, invece, a
diversa conclusione dovrebbe arrivarsi per quanto riguarda l'altro
profilo di illegittimità pure delineato dalla difesa della società in
relazione all'art. 53 Costituzione e fondato sul supposto contrasto fra
il principio della capacità contributiva ivi sancito e la norma in
esame, che sottoporrebbe tutte le imprese ad un eguale prelevamento di
ricchezza, tale da comprometterne anche la redditività.
Al riguardo il pretore, pur affermando nell'ordinanza che gli
sconti in parola sono prestazioni patrimoniali, di fronte alle quali i
tributi starebbero con rapporto di specie a genere, ritiene tuttavia
che non tutti i principi che trovano applicazione per i tributi debbano
senz'altro considerarsi necessariamente validi anche per le prestazioni
patrimoniali. Ciò, prosegue il pretore, porterebbe ad escludere che la
nozione di capacità contributiva, prevista dall'art. 53 della
Costituzione, possa trovare applicazione in relazione agli sconti in
esame. Senonché questa conclusione sarebbe suscettibile di gravi
conseguenze perché, in forza di essa, per eludere le garanzie di cui
all'art. 53 della Costituzione, basterebbe inquadrare un prelievo di
ricchezza sotto la specie dell'art. 23 Cost. definendolo cioè
prestazione patrimoniale. Di qui "l'indubbio interesse costituzionale
degli aspetti della questione che si riferiscono alla situazione
soggettiva dei produttori gravati dallo sconto, e di riflesso sulla
loro capacità contributiva", questione che il pretore dichiara quindi
non manifestamente infondata formulando, nel dispositivo
dell'ordinanza, espresso riferimento anche all'art. 3, oltre che
all'art. 53 della Costituzione.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 novembre 1971.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituita la società
Armour Erba, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli,
Giorgio Balladore Pallieri, Lodovico Gallarati Scotti e Giangaleazzo
Bettoni, i quali hanno depositato, nei termini, le deduzioni difensive.
Sotto il profilo dell'art. 3 Cost. la difesa afferma che gli sconti
imposti con la norma impugnata sarebbero ben lungi da quella
ragionevolezza e da quella razionalità che dovrebbe assistere ogni
misura del genere, tanto più che lo sconto, sostanzialmente, porrebbe
a carico di una sola categoria di cittadini il risanamento del bilancio
dello Stato perseguito dal d.l. 26 ottobre 1970. Con ciò resterebbe
anche dimostrata la violazione dell'art. 53 Cost. perché, appunto, lo
sconto sarebbe disposto senza alcun riguardo alla possibilità delle
imprese di far fronte al nuovo onere.
Si è anche costituita la Cassa mutua, in persona del presidente
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Giorgianni,
Arturo Carlo Jemolo e Antonio Sorrentino che hanno tempestivamente
depositato le proprie deduzioni.
La difesa, dopo avere richiamato i precedenti legislativi della
norma impugnata, esclude anzitutto che il pretore abbia inteso
sottoporre specificamente alla Corte la questione in relazione all'art.
3 Cost. ed attribuisce ad una "svista" il riferimento a quest'ultimo,
contenuto nel dispositivo. Rilevato poi che lo sconto a carico dei
produttori, in realtà, dovrebbe decurtarsi dell'1%, di cui si
rivarrebbero nei confronti dei distributori, prosegue affermando che le
argomentazioni contenute nell'ordinanza non solo non varrebbero a
dimostrare il contrasto della norma impugnata con l'art. 53 Cost., ma
porterebbero a conclusioni opposte, se deve ammettersi che non
necessariamente le garanzie previste per i tributi si estendono anche
alle prestazioni patrimoniali. E d'altra parte, in vista della ormai
secolare configurazione dell'istituto giuridico del tributo in senso
proprio, eventuali improbabili dissimulazioni di imposizioni tributarie
come prestazioni patrimoniali non sfuggirebbero al sindacato di
legittimità costituzionale.
Comunque insiste nell'affermare che gli sconti in esame, come
semplici prestazioni patrimoniali, avrebbero una natura distinta dai
tributi e non potrebbero quindi rientrare nella disciplina dell'art. 53
della Costituzione. Ma, se anche potessero definirsi tributi, prosegue
la difesa, mai potrebbe inferirsene la illegittimità ex art. 53 della
Costituzione per eccessiva incidenza sui bilanci delle aziende, perché
la norma costituzionale sarebbe attinente alla complessiva situazione
fiscale del contribuente, e non potrebbe trovare applicazione di fronte
ad una prestazione particolare come lo sconto, che non considera il
reddito globale dei singoli produttori, ma è invece strettamente
proporzionale alla qualità ed al prezzo dei prodotti venduti, colpendo
il particolare negozio o attività che dà origine al debito d'imposta,
e non già i produttori come titolari del complesso dei loro redditi
netti.
Infine non sussisterebbe neppure in fatto la lamentata eliminazione
degli utili per effetto dello sconto, poiché il sistema di fissazione
dei relativi prezzi assicurerebbe tuttora larghissimi margini, come
sarebbe palesato dall'interesse dimostrato alla fornitura agli Enti
mutualistici anche dopo la disposizione impugnata. E ciò anche senza
voler considerare che la Costituzione, in definitiva, non garantirebbe
comunque la lucratività di ogni attività industriale.
Si è infine costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura mostra di condividere l'opinione espressa
nell'ordinanza di rinvio secondo cui la prestazione imposta mediante lo
sconto in esame non avrebbe natura tributaria, ed al riguardo osserva
che l'art. 32 impugnato configurerebbe lo sconto come una mera
contribuzione, alla pari di quelle pure previste nello stesso titolo 2
della legge, espressamente concernente "provvedimenti per la ripresa
economica", quali le sovvenzioni a carico dello Stato e l'aumento dei
contributi mutualistici, mentre le disposizioni propriamente tributarie
troverebbero collocazione nel titolo 1 della legge. Comunque nella
specie difetterebbero i requisiti peculiari ai tributi, perché
l'importo degli sconti sarebbe destinato specificamente a determinati
soggetti esercenti l'attività di assistenza sanitaria, diversamente da
quanto avviene per le imposte, che sarebbero invece destinate
all'esplicazione di tutti i compiti pubblici nella loro
indivisibilità. E diversamente dalle tasse, si tratterebbe di un
prelievo posto a carico di soggetti che non sono i beneficiari
dell'attività cui il prelievo stesso è destinato e che il legislatore
ha ritenuto di colpire solo per il rapporto economico che li lega
all'attività stessa. Da ciò dovrebbe dedursi, secondo l'Avvocatura,
l'inapplicabilità nella specie della invocata regola costituzionale
secondo cui tutti devono concorrere alle spese pubbliche in proporzione
della propria capacità contributiva, la quale sarebbe incompatibile
col concetto di mera prestazione patrimoniale, potendo costituire un
giusto criterio per la ripartizione della spesa pubblica fra tutti i
contribuenti, ma rimanendo invece estranea a quei prelievi di ricchezza
che sono posti a carico di una specifica categoria di soggetti, per la
loro particolare situazione economica di vantaggio in relazione ad una
specifica attività, ed in proporzione al vantaggio stesso, come
appunto nella specie, in cui l'ammontare complessivo dello sconto è
legato al volume delle vendite.
Né d'altra parte potrebbero avere rilievo considerazioni
concernenti la misura dello sconto, che potrebbe incidere fino a
risolversi in una perdita, perché l'industriale, non avendo l'obbligo
di produrre quei determinati medicinali, potrebbe sottrarsi al
contributo, sia perché, comunque, si tratterebbe di un pericolo solo
ipotetico in quanto la stessa legge (articolo 33) prevederebbe un
meccanismo di revisione dei prezzi di vendita attraverso il Comitato
interministeriale dei prezzi.
2. - Con successiva ordinanza emessa il 10 novembre 1971 nel
giudizio civile tra la soc. Carlo Erba e l'Ente nazionale di previdenza
e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) ed avente ad
oggetto pure l'applicazione dello sconto in esame, il pretore di Roma
ha sollevato analoga questione, svolgendo argomentazioni in parte
simili a quelle contenute nell'ordinanza del pretore di Trento ed
insistendo particolarmente nel presupporre che il concetto di capacità
contributiva, mentre per un verso si ricollegherebbe al criterio della
progressività dell'imposizione, dall'altro implicherebbe un effettivo
collegamento fra l'imposizione e la produzione di ricchezza cui si
riferisce l'imposizione stessa, con la considerazione di indici
effettivi che consentano di determinare la quantità dell'imposta che
si può esigere da ciascun obbligato. La capacità contributiva,
quindi, non coinciderebbe con la percezione di un qualsiasi reddito, ma
postulerebbe, per l'assoggettamento dell'imposta, una disponibilità di
mezzi economici che consenta di farvi fronte.
Con la stessa ordinanza il pretore ha invece dichiarato
manifestamente infondata la censura di illegittimità della norma
impugnata sollevata dalla difesa della soc. Carlo Erba in relazione
all'art. 3 Cost. in termini analoghi a quelli già ritenuti infondati
nell'ordinanza del pretore di Trento.
L'ordinanza è stata debitamente notificata e comunicata, ed è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1972.
Davanti alla Corte si è costituita la soc. Carlo Erba,
rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli, Giorgio Balladore
Pallieri, Lodovico Gallarati Scotti e Giangaleazzo Bettoni, che hanno
depositato tempestivamente deduzioni con cui, oltre a svolgere le
argomentazioni contenute nell'ordinanza, propongono altresì il profilo
di illegittimità costituzionale relativo all'art. 3, primo comma,
Cost., che, a loro dire, potrebbe essere egualmente esaminato dalla
Corte in sede di riunione del presente giudizio agli altri di analogo
oggetto in cui figurerebbe specificamente devoluto all'esame della
Corte.
Si è anche costituito l'ENPAS, rappresentato e difeso dagli
avvocati Arturo Carlo Jemolo, Michele Giorgianni e Antonio Sorrentino,
che hanno depositato nei termini le proprie deduzioni.
La difesa sostanzialmente obbietta che, se fossero esatti i criteri
enunciati nell'ordinanza, la Corte dovrebbe scendere ad un esame di
fatto sulla congruità degli sconti, stabiliti dal legislatore, in
relazione alla convenienza economica dell'impresa. Il che, peraltro,
riguarderebbe l'opportunità delle disposizioni, ed esulerebbe dalla
competenza della Corte, che non sarebbe chiamata ad indagini di fatto.
La difesa riproduce poi le argomentazioni a sostegno della infondatezza
della questione già svolte nel citato giudizio proveniente dalla
pretura di Trento.
3. - Con ordinanza emessa il 16 dicembre 1971 nel procedimento
civile vertente fra l'Istituto farmacologico E. Boselli SMEA e la Cassa
mutua provinciale di Trento, concernente sempre questioni relative
all'applicazione dello sconto ai sensi della norma dinanzi citata, il
giudice conciliatore di Bogliasco ha sollevato questione di
legittimità della norma stessa, nonché dell'art. 4 della legge 4
agosto 1955, n. 692, istitutivo dello sconto, allora nella misura del
12% a carico dei produttori e del 5% a carico dei farmacisti, e
dell'art. 43 del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, non convertito in legge,
"per l'ipotesi che la legge n. 1035 del 1970 ne abbia fatto salvi gli
effetti". Sotto il profilo della violazione dell'art. 53 Cost. i
motivi sono analoghi a quelli esposti nella precedente ordinanza del
pretore di Roma; ma il giudice conciliatore ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione di legittimità anche in
relazione all'art. 3 della Costituzione per le ragioni già disattese
nelle ordinanze dei pretori di Trento e di Roma, insistendo in
particolare sulla irragionevolezza della diversità di disciplina che
colpirebbe comunque una sola categoria di contribuenti e sarebbe ancora
più evidente sia perché destinatari dei benefici non sarebbero tutti
gli enti mutualistici, ma solo alcuni di essi, sia perché nella
determinazione dei prezzi non si potrebbe considerare l'imposizione
dello sconto, sia perché, infine, l'imposizione stessa contrasterebbe
col regime di prezzo fisso dei medicinali di cui all'art. 125 del
testo unico delle leggi sanitarie, dettato a tutela della salute
pubblica.
Inoltre, secondo il giudice a quo, risulterebbero anche violati:
l'art. 23 della Costituzione, che pone la riserva di legge in materia
di prestazioni personali, perché la scelta fra il sistema di
assistenza indiretta, con l'acquisto dei medicinali con lo sconto, e il
sistema della gestione diretta della distribuzione dei medicinali
stessi dipenderebbe da una determinazione degli Enti mutualistici
assolutamente discrezionale, senza che la legge precisi i criteri
direttivi cui essi debbono attenersi; l'art. 32 Cost. che garantisce la
salute pubblica, perché lo sconto sui prezzi dei medicinali renderebbe
antieconomica la produzione degli stessi e potrebbe causare la
rarefazione delle aziende e dei prodotti nonché il loro decadimento
funzionale; l'art. 41 della Costituzione, perché l'eccessivo onere
imposto con gli sconti finirebbe col provocare la cessazione
dell'attività delle aziende farmaceutiche, ledendo quindi il principio
di libertà di iniziativa economica; l'art. 43 della Costituzione
perché la eliminazione dal mercato di molte aziende farmaceutiche per
effetto dell'eccessivo onere imposto si risolverebbe a favore di un
oligopolio delle aziende superstiti, generalmente estere o miste, per
fini diversi e con strumenti diversi da quelli tassativamente previsti
dalla invocata norma costituzionale.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 22 marzo 1972.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito l'Istituto
farmacologico sopra menzionato, in persona del presidente e legale
rappresentante dott. S. Ravazzoni, rappresentato e difeso dagli
avvocati Aldo Sandulli e Lorenzo ricquarone che hanno depositato
tempestivamente le proprie deduzioni.
La difesa fa proprie, svolgendole, le argomentazioni contenute
nell'ordinanza e, fra l'altro, insistendo sulla pretesa violazione
dell'art. 3 Cost., precisa che sarebbe impossibile correggere la
sperequazione a danno dei produttori di medicinali, unica categoria
colpita dai prelievi in esame nel quadro del programma finanziario
perseguito dal legislatore, perché il sistema di determinazione dei
prezzi, affidato al CIP, non potrebbe tener conto tempestivamente della
imprevedibile incidenza degli sconti, variabile in funzione dello
smercio dei singoli medicinali.
Si è anche costituita la Cassa mutua provinciale di Trento,
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sorrentino, Carlo Arturo
Jemolo e Michele Giorgianni, i quali hanno depositato le rituali
deduzioni difensive.
Quanto alla censura riferita all'art. 3 Cost. la difesa osserva
che, a parte la considerazione che gli sconti mutualistici sarebbero
estesi a tutti gli enti assistenziali, la controparte non avrebbe
interesse a sollevare la questione la quale, se mai, potrebbe
riguardare gli enti mutualistici esclusi dal beneficio. Inoltre tutti i
prodotti medicinali potrebbero essere assegnati ai mutuanti, per cui
sarebbe da escludere in concreto la lamentata sperequazione fra
produttori farmaceutici. Né sarebbe esatto quanto affermato
nell'ordinanza circa la determinazione dei prezzi di vendita dei
medicinali, il cui ammontare, invece, verrebbe fissato in modo non
definitivo e in ogni caso lasciando un congruo margine di guadagno
all'imprenditore.
Comunque non potrebbe ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della
Costituzione nella imposizione tributaria a carico di una determinata
categoria di contribuenti, rientrando tale scelta nella
discrezionalità del legislatore.
Infondata, poi, sarebbe la censura sollevata in relazione all'art.
23 Cost. poiché non potrebbe ravvisarsi una violazione della riserva
di legge ivi sancita nella ipotesi che il legislatore, come nella
specie, stabilisca una prestazione subordinata al verificarsi di un
dato presupposto, quale appunto il sistema assistenziale indiretto.
Né migliore accoglimento potrebbe avere la dedotta violazione
degli artt. 32 e 43 Cost., non potendosi in concreto ravvisare il
paventato scadimento dei prodotti né il costituirsi di oligopoli, ma
dovendosi al contrario questi eventi collocare nel campo delle mere
ipotesi. La libertà di iniziativa economica non comporterebbe poi
l'esigenza di un sistema fiscale che assicuri al soggetto un profitto
(profitto che comunque per i produttori farmaceutici resterebbe pur
sempre elevato), mentre la prestazione in esame perseguirebbe fini
evidenti di pubblica utilità e, di conseguenza, sarebbe anche
infondata la questione sollevata in relazione all'art. 41 della
Costituzione.
Riguardo infine alla violazione dell'art. 53 Cost., ribadisce le
tesi difensive dianzi menzionate, sempre per la ipotesi della realtà
del lamentato annullamento dei profitti, il cui accertamento, comunque,
esulerebbe dalla competenza della Corte.
4. - Con tre ordinanze, identiche nella motivazione, emesse il 24
gennaio 1972 dal pretore di Firenze nei procedimenti civili vertenti,
rispettivamente, fra l'Istituto farmaco dietetico italiano Dietopharma
e l'ENPAS, il Laboratorio chimico farmaceutico Menarini e l'ENPAS, e
l'Istituto farmacologico Stroder e l'INAM, ed aventi ancora ad oggetto
controversie relative agli sconti in esame, sono state sollevate
questioni di legittimità costituzionale del ripetuto art. 32 del d.l.
n. 745 del 1970 per violazione degli artt. 3, 41 e 53 Cost., per motivi
sostanzialmente coincidenti con quelli posti a base delle analoghe
censure sopra riportate.
In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'articolo 53
Cost., si pone in evidenza nelle ordinanze che il principio della pari
capacità contributiva ivi sancito sarebbe leso anche perché le
imprese produttrici sarebbero sottoposte ad identico prelievo solo per
i prodotti oggetto di sconto, indipendentemente dal fatto che esse
producano o vendano tali prodotti in proporzione maggiore o minore
rispetto ai prodotti venduti al libero mercato.
Con le stesse ordinanze, infine, è stata anche sollevata questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, prima parte, della legge 18
dicembre 1970, n. 1035, per violazione dell'art. 77 della Costituzione.
Si ricorda in proposito nelle ordinanze che la maggiorazione
dell'aliquota di sconto già prevista dall'art. 4 della legge 4 agosto
1955, n. 692, venne introdotta con il d.l. 27 agosto 1970, n. 621; che
tale provvedimento non fu convertito in legge; che fu invece convertito
in legge il d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, col quale si riproduceva in
materia una identica disciplina, e che con la norma impugnata vennero
espressamente resi "validi gli atti ed i provvedimenti adottati" e
venne attribuita "efficacia ai rapporti giuridici, compresi quelli
tributari, sorti sulla base del d.l. n. 621".
Secondo le ordinanze, ove si interpretasse tale disposizione, come
pretendono gli enti mutualistici nel giudizio principale, nel senso che
in forza di essa potrebbe richiedersi la maggiorazione di sconto per
ogni vendita effettuata fin dal 27 agosto 1970, anche prima del
completamento della relativa liquidazione, perfezionatasi soltanto dopo
la scadenza del d.l. non convertito, la disposizione stessa si porrebbe
in contrasto con l'art. 77 della Costituzione, secondo cui i decreti
non convertiti perdono efficacia fin dall'inizio, ed è consentito al
legislatore, in tale eventualità, di apprestare una disciplina
"limitatamente ai rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti". Invero, l'efficacia della norma impugnata, così
interpretata, si estenderebbe anche oltre i rapporti "svoltisi
interamente ed esauritisi" sotto l'impero del d.l. non convertito,
sarebbe diretta cioè a fare salvi tutti gli effetti del decreto
stesso, e si porrebbe in contrasto con la limitazione di cui al citato
precetto costituzionale, che restringerebbe appunto la facoltà di
convalida solo ai rapporti giuridici già perfezionatisi sotto l'impero
del decreto non convertito.
Le ordinanze, debitamente notificate e comunicate, sono state
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1972.
Nelle prime due cause si è costituito l'ENPAS, nella terza l'INAM,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Giorgianni,
Arturo Carlo Jemolo e Antonio Sorrentino, che hanno depositato, nei
termini, difese di identico tenore per ogni causa.
Quanto alla lamentata violazione degli artt. 3, 41 e 53, vi si
ripropongono sostanzialmente le argomentazioni già svolte nella causa
proveniente dal conciliatore di Bogliasco, specificando, quanto al
primo punto, che, ove la censura riferita alla pretesa arbitrarietà
dell'imposizione della prestazione a carico dei soli produttori
farmaceutici volesse interpretarsi nel senso che il legislatore non
potrebbe, in via di principio, stabilire sconti obbligatori, dovendosi
provvedere solo con l'istituzione di imposte ai fini che attraverso gli
sconti stessi si perseguono, ci si troverebbe di fronte ad una tesi
evidentemente arbitraria ed illogica.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 77, la difesa osserva che
l'accertamento dell'eventuale perfezionamento del diritto allo sconto
nel periodo di vigenza del decreto non convertito sarebbe di stretta
competenza del giudice a quo, mentre non risulterebbe che il pretore
abbia compiuto tale indagine, la quale, comunque, non involgerebbe la
legittimità della legge impugnata.
Infine, nelle cause tra l'Istituto Dietopharma, la società
Menarini e l'ENPAS si sono costituite le dette parti private
rappresentate e difese dagli avvocati Aldo Sandulli, Paolo Barile e
Gian Carlo Sparnacci che hanno depositato deduzioni difensive con cui
insistono sulle censure sopra sollevate.
La difesa dell'Istituto farmacologico E. Boselli (SMEA), della
Armour Erba s.p.a., della Carlo Erba s.p.a., del Laboratorio chimico
Menarini e dell'Istituto farmaco dietetico Dietopharma ha depositato
una memoria illustrativa con cui ripropone, svolgendole ampiamente, le
censure già sollevate contro le norme impugnate.
A proposito della insostenibilità dello sconto, precisa che lo
stesso dovrebbe aggiungersi a quello già praticato nella misura del
35,75% a favore dei grossisti, e, per quanto riguarda la diversa
incidenza da azienda ad azienda, a seconda che si tratti di produzione
di farmaci destinati o no alla distribuzione ai mutuati, afferma che i
primi costituirebbero il 59% della produzione globale, con ricavi pari
al 45,8%, mentre i secondi, pari al 41 %, comporterebbero ricavi del
64,8%. Ciò con riferimento alla situazione regolata dalla legge n. 692
del 1955, mentre con la successiva estensione della mutualità e
l'aumento dello sconto tale situazione si sarebbe ulteriormente
aggravata, e sarebbe andata comunque ad incidere sulla posizione
economica generale dell'industria farmaceutica, in progressivo
deterioramento, come sarebbe reso evidente dalla flessione
dell'incremento annuo dei consumi, dal prezzo medio ponderale delle
specialità che sarebbe il più basso della Comunità Economica
Europea, dall'utile medio effettivo inferiore a quello di molti altri
settori industriali e dalla progressiva diminuzione del numero delle
imprese operanti sul mercato farmaceutico.
Dopo altre considerazioni di carattere politico-economico tendenti
a dimostrare l'inopportunità dell'adozione dello sconto in esame, la
difesa illustra ampiamente la propria tesi secondo cui non potrebbe
utilmente valutarsi lo sconto stesso ai fini della determinazione dei
prezzi dei medicinali, ne pone in evidenza la presunta insufficienza ai
fini di una corretta interpretazione della realtà, e si richiama alle
direttive che il CIPE avrebbe adottato in previsione della attuazione
del nuovo sistema previsto dall'art. 33 del d.l. n. 745 del 1970, che
dovrebbe portare alla soppressione degli sconti stessi.
A proposito della lamentata violazione dell'art. 53 Cost. insiste,
in particolare, nell'affermare che la misura dello sconto andrebbe
oltre il margine di utile concesso ai produttori in sede di
determinazione del prezzo e sostiene che, nella specie, ci si
troverebbe così in presenza di un caso limite in relazione al quale,
data l'assoluta arbitrarietà e irrazionalità delle norme, che
avocherebbero l'intera ricchezza colpita, distruggendone la fonte, non
potrebbe escludersi il sindacato della Corte ai fini di accertare la
violazione del principio di capacità contributiva; sindacato che,
oltre tutto, dovrebbe svolgersi su dati di comune esperienza quali
sarebbero il riferimento necessario ed esclusivo ai costi di produzione
nella determinazione dei prezzi dei prodotti medicinali e la
constatazione dell'eliminazione dei profitti dell'impresa media, e che,
comunque, ben potrebbe esercitarsi a mezzo degli opportuni atti
istruttori di competenza della Corte.
Le norme impugnate, in conclusione, realizzerebbero un sistema il
quale non farebbe corrispondere agli oneri imposti ai produttori
garanzie adeguate dei loro diritti; e non varrebbe obbiettare che
esisterebbe la possibilità di correggere i prezzi in funzione dello
sconto, anche perché l'imposizione dovrebbe tener conto della reale ed
attuale capacità contributiva del soggetto passivo e non già di
eventuali e future modifiche di essa.
La difesa passa poi ad illustrare diffusamente i profili di
illegittimità delle norme impugnate riferiti alla violazione dell'art.
3 Cost. e rileva anzitutto che, in questa sede, non sarebbe richiesto
che i profili di illegittimità dedotti attengano ad aspetti della
legge pregiudizievoli per la parte che solleva la questione, per cui
non avrebbe fondamento l'eccezione prospettata in questo senso dalla
difesa avversaria riguardo alla lamentata sperequazione a danno degli
enti mutualistici esclusi dallo sconto.
Osserva, poi, tra l'altro, che, dato l'attuale aggravamento
dell'onere dei produttori a seguito dell'estendersi della mutualità,
dovrebbe riesaminarsi la questione con riferimento alla irrazionalità
della scelta di tale categoria di operatori come soggetti passivi della
contribuzione, anche se a suo tempo questo profilo fu ritenuto
infondato dalla Corte con la sentenza n. 70 del 1960, ed insiste
particolarmente sulla sperequazione che la imposizione dello sconto
concreterebbe a danno dei produttori di medicinali destinati alla
mutualità.
La violazione dell'art. 32 Cost. poi, secondo la difesa, troverebbe
conferma anche nella intempestività degli aggiornamenti dei prezzi dei
medicinali che giungerebbero, anche a poterne ammettere l'attuazione,
solo dopo il danno alla salute pubblica provocato dall'incidenza dello
sconto. Né il fatto che molte ditte seguitino a produrre medicinali
potrebbe condurre a diverse conclusioni circa la realtà della
situazione rappresentata, trattandosi solo di un periodo di fiduciosa
attesa della eliminazione dello sconto per effetto della auspicata
sentenza della Corte.
Neppure gli sconti offerti da alcune ditte agli enti mutualistici
in misura eccedente quello previsto dalla legge potrebbe trarre in
inganno, giacché tratterebbesi di situazioni marginali e comunque
eccezionali, che non inciderebbero sulla sostanziale criticità della
situazione economica generale del settore.
Quanto alla violazione della riserva di legge di cui all'articolo
23 Cost., la difesa precisa, fra l'altro, che la norma impugnata
attribuirebbe la facoltà di scelta senza dettare criteri direttivi
circa il modo di esercizio della scelta medesima, nel che appunto si
sostanzierebbe la violazione del precetto costituzionale.
Trattando delle questioni sollevate in relazione agli articoli 41 e
43 Cost. osserva poi fra l'altro che le limitazioni alla iniziativa
economica privata devono fondarsi sul contrasto dell'iniziativa stessa
con l'utilità sociale, mentre la produzione di medicinali sarebbe
coessenziale con tale utilità, e la scomparsa di aziende del settore
dovuta alla soppressione del profitto si risolverebbe non in un
vantaggio, ma in un danno sociale. Né lo scopo sociale dello sconto
potrebbe escludere la fondatezza della questione, poiché si
tratterebbe di una utilità ben conciliabile e comunque non in
contrasto con la iniziativa economica di produzione di medicinali.
Neppure costituirebbe valida obbiezione il dire che, trattandosi
nella specie di materia ricadente nell'ambito dell'articolo 23 Cost.,
dovrebbe escludersi l'operatività dell'art. 41 Cost. Ciò varrebbe
infatti solo nel caso in cui la prestazione imposta non sia tale da
assorbire integralmente o eccessivamente il profitto, la cui
conservazione sarebbe elemento essenziale dell'attività
imprenditoriale, secondo leggi economiche non disconoscibili, e la cui
soppressione, quindi, comporterebbe sempre e necessariamente anche la
violazione della garanzia della libertà di iniziativa economica.
Con queste conclusioni non contrasterebbe la sentenza n. 70 del
1960 della Corte perché, se allora fu ritenuto che venendo in
questione l'art. 23 Cost. doveva escludersi l'operatività dell'art. 41
Cost., ciò avvenne perché non era in discussione, appunto, la
distruzione dell'impresa per soppressione dei profitti.
Venendo infine a trattare della questione sollevata contro
l'articolo unico della legge n. 1035 del 1970, la difesa esprime
l'avviso che la norma impugnata si riferisca solo a quei rapporti che,
diversamente da quelli in esame, abbiano avuto consacrazione in un atto
giuridico intervenuto durante la vigenza del decreto non convertito.
Ma, ove si ritenesse il contrario, sorgerebbe per i produttori
l'obbligo di corrispondere, comunque, lo sconto anche per il periodo di
vigenza del decreto non convertito, ed in ciò si radicherebbero, per
le già esposte ragioni, i limiti segnati dall'art. 77 Cost. alla
facoltà di regolamento ex lege dei rapporti sorti durante la vigenza
di un decreto legge non convertito.
Con separata memoria nell'interesse della società Carlo Erba e
della soc. Armour Erba, tempestivamente depositata, l'avvocato Bettoni
contesta particolarmente la tesi delle controparti secondo cui non
sarebbe applicabile nella specie l'art. 53 della Costituzione data la
natura non tributaria delle prestazioni patrimoniali imposte ai
produttori con lo sconto in esame. Ed attraverso la disamina della
giurisprudenza della Corte conclude affermando che lo sconto avrebbe il
carattere di imposizione tributaria anche perché costituirebbe, in
sostanza, una "autoritaria detrazione di ricchezza".
Attraverso una ulteriore disamina della giurisprudenza della Corte
in materia, la difesa insiste nell'affermare che, nella specie,
risulterebbero violati i criteri fissati dalla invocata norma
costituzionale, segnatamente a causa della ingiustificata ed arbitraria
entità dell'imposizione. Ed in proposito la difesa si richiama sia
alle risultanze di una valutazione della redditività delle imprese
farmaceutiche compiuta in occasione di uno studio degli Ispettori
compartimentali delle imposte dirette in cui si affermerebbe che la
redditività media del settore nel 1964 era da valutare fra l'8 e il
13% dei ricavi, sia alle risultanze più recenti desumibili dalla
relazione al CIPE del CIP, in data 27 ottobre 1971, secondo cui tale
redditività presenterebbe ora indici inferiori per le grandi e piccole
aziende e superiori per le medie.
Insiste poi nel sostenere la denunziata violazione dell'articolo 3
Cost. svolgendo le relative argomentazioni, e ribadendo particolarmente
le censure per quanto riguarda la disparità di trattamento che si
verificherebbe tra le imprese produttrici di farmaci destinati alla
mutualità e di farmaci a vendita libera.
La difesa degli enti mutualistici costituiti ha depositato nei
termini una memoria con cui contesta la fondatezza delle anzidette
censure svolgendo ampiamente le argomentazioni già contenute nelle
precedenti deduzioni.
In particolare, per quanto riguarda la presunta violazione
dell'art. 3 Cost., osserva che la lamentata sperequazione fra imprese
che producono prevalentemente farmaci destinati al consumo dei mutuati
e quelle che invece producono farmaci destinati al mercato libero
sarebbe già stata implicitamente ritenuta infondata dalla
giurisprudenza della Corte; ed insiste nell'affermare che
coinvolgerebbe una indagine di fatto e comunque materia affidata alla
discrezionalità del legislatore e, come tale, sottratta alla
competenza della Corte.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 23 Cost., la difesa
ricorda che anche nel campo tributario sarebbero contemplate ipotesi in
cui è data facoltà all'ente impositore di scegliere fra due tributi
che hanno presupposti diversi (ad es. imposta di famiglia e imposta
sul valore locativo) o di imporre o meno una determinata imposta (ad
es. i contributi di miglioria).
Circa la dedotta violazione dell'art. 32 Cost., sostiene che
sarebbe esclusa anche dalla natura programmatica della norma
costituzionale e dalla possibilità di adeguare i prezzi di vendita
secondo criteri che consentirebbero un congruo margine di utile, senza
dire che la prospettata eventualità di uno scadimento dei prodotti
potrebbe, se mai, dar luogo soltanto a responsabilità penali dei
colpevoli ma non essere invocata utilmente in questa sede.
Rileva poi che non potrebbero rientrare nella materia tutelata
dall'art. 41 Cost. gli effetti indiretti che possono avere sui prodotti
le imposizioni fiscali o altre prestazioni economiche, i quali effetti
appunto verrebbero in discussione nella specie. Invero la norma
costituzionale non sancirebbe il divieto di sottoporre l'iniziativa
economica ad oneri e controlli per ragioni che non siano dirigistiche,
ma ispirate ad interessi generali, come appunto quelle in esame.
Anche fuori di luogo sarebbe invocato l'art. 43 Cost., giacché la
norma impugnata non prevederebbe in alcun modo la creazione
dell'oligopolio paventato nell'ordinanza di rinvio del giudice
conciliatore di Bogliasco.
Riguardo alla dedotta violazione del principio della capacità
contributiva, la difesa si richiama anche ai concetti espressi nella
più recente giurisprudenza della Corte per inferirne che, in materia,
l'indagine in questa sede potrebbe svolgersi solo nei limiti della
eventuale contestazione della assoluta arbitrarietà o irrazionalità
delle norme impugnate. Ogni altra indagine riguardo alla incidenza del
tributo nella misura dell'utile del produttore concernerebbe un
problema di opportunità della legge e non di legittimità della
stessa, e si risolverebbe, comunque, in un esame analitico di
circostanze di fatto, come tale escluso dalla competenza della Corte.
Ciò senza dire che, diversamente opinando, dovrebbe escludersi in
generale la legittimità costituzionale della fissazione dei prezzi
d'imperio, il che non sarebbe concepibile, e che tratterebbesi comunque
di effetti non della legge ma del provvedimento di fissazione dei
prezzi, suscettibile comunque di controllo giurisdizionale.
In ogni caso, secondo la difesa, l'applicabilità dell'art. 53
Cost. presupporrebbe, in ordine di tempo, prima l'esistenza di un bene
o di un reddito e poi la sottoposizione ad un onere tributario, mentre
nel caso dello sconto, che si risolverebbe nell'imposizione di un
prezzo d'imperio, vi sarebbe solo una incidenza sulla formazione del
reddito. Onde l'invocata norma costituzionale sarebbe anche sotto
questo profilo inapplicabile.
La pur ipotetica compromissione della redditività delle imprese
più deboli per effetto dello sconto non potrebbe poi incidere nel
campo della garanzia costituzionale, neppure sotto il profilo della
pretesa violazione del principio di eguaglianza, potendosi nel caso
parlare solo di una scelta di carattere esclusivamente politico del
legislatore, e come tale incensurabile.
La difesa passa quindi ad analizzare il metodo di determinazione
dei prezzi dei medicinali da parte del CIP, affermando che si
tratterebbe di un sistema empirico che attribuirebbe fra l'altro ad
alcune componenti del costo di produzione una incidenza molto superiore
alla realtà, come avverrebbe in particolare per le spese generali e i
prezzi delle materie prime, e ciò a tutto vantaggio del profitto dei
produttori.
Infine, attraverso una disamina dell'incremento quantitativo delle
vendite dei medicinali collegato con la espansione della mutualità,
ribadisce, anche sotto questo aspetto, la tesi riguardante la
conservazione di ampi margini di utile complessivo per i produttori,
che sarebbero anche testimoniati dalle offerte di sconti agli enti
mutualistici effettuati da numerose ditte su molti prodotti in misura
assai maggiore allo sconto stabilito dalle norme impugnate, secondo
dati che la difesa espone analiticamente nella memoria. Considerato in diritto :
1. - Le sei ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni, in
parte comuni ed in parte connesse; pertanto, i relativi giudizi,
congiuntamente discussi nell'udienza pubblica, possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Un primo gruppo di censure, come si è esposto in narrativa,
riguarda l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, con cui fu
istituito lo sconto a favore degli enti mutualistici; l'art. 32 del
d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, con cui è stata aumentata la misura
dello sconto, e l'art. 43 del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, non
convertito in legge, di cui l'art. 32 suddetto riproduce peraltro
esattamente il contenuto, ed è riferito alla lamentata violazione,
sotto vari profili, del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione.
Le questioni come sopra sollevate non sono fondate, anzitutto sotto
l'aspetto con cui si lamenta l'ingiustificata sperequazione a danno dei
produttori di medicinali destinati all'uso dei mutuati nei confronti di
quelli che, invece, producono farmaci destinati al consumo ordinario.
Trattasi evidentemente di due situazioni non omogenee, per la diversa
destinazione dei prodotti, diretti a categorie di consumatori
caratterizzate da essenziali differenze obbiettive, quali appunto, da
un lato, gli assistiti da enti mutualistici, che per la loro
particolare condizione di lavoratori e la correlativa situazione di
inferiorità economica, lo Stato, in attuazione dei suoi compiti
istituzionali sanciti dagli artt. 32 e 38 della Costituzione, ha
giustamente considerato degni di una particolare prestazione; e,
dall'altro, i consumatori ordinari, cui per la intrinseca diversità
della loro posizione, non si è ritenuto di estendere tale particolare
protezione.
La razionalità della differenziazione per quanto riguarda
l'assoggettamento agli sconti, scaturisce strettamente da tale
diversità, perché risponde indubbiamente ad un criterio accettabile
dal punto di vista logico l'imporre lo sconto, destinato a finanziare
l'assistenza mutualistica farmaceutica, proprio sui prezzi dei
medicinali che sono destinati a quel tipo di assistenza. Questa Corte
ha già ritenuto infondato un analogo profilo di illegittimità quando,
con la sentenza n. 70 del 1960, ha escluso la violazione del principio
di eguaglianza per effetto della imposizione dello sconto in esame a
carico della sola categoria dei produttori di medicinali, rinvenendone
la giustificazione nel fatto che trattasi di quella categoria di
industriali la cui attività si ricollega in particolare all'assistenza
farmaceutica e, come tale, ritenuta dal legislatore, nella sua
discrezionalità, la più idonea a sostenerne in parte l'onere.
Quest'ultimo profilo di illegittimità è stato di nuovo sottoposto
anche presentemente alla Corte, che peraltro non ritiene di discostarsi
dalla precedente decisione, poiché l'incremento della mutualità, che
avrebbe provocato un aggravamento della situazione economica dei
produttori, non costituisce un elemento idoneo, pur se fosse
dimostrato, a mutare i termini logici della questione.
Tali argomenti valgono anche relativamente all'altra censura di
illegittimità, secondo cui l'incidenza dello sconto sarebbe
indipendente dalla proporzione fra il volume della vendita di farmaci
destinati o no ai mutuati, il che rappresenta sostanzialmente una
ulteriore specificazione ed articolazione di quanto testé esaminato.
Neppure appare violato l'invocato principio di eguaglianza per
effetto della dedotta limitazione dello sconto a beneficio di alcuni
soltanto degli enti mutualistici esistenti.
Deve osservarsi, anzitutto, che con il decreto n. 745 del 1970
(art. 32) le norme circa la concessione dello sconto sono state estese
agli altri numerosi enti mutualistici ivi indicati, oltre quelli già
compresi nell'art. 4 della legge del 1955.
Inoltre va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, il confronto fra il trattamento previdenziale di categorie
diverse non può prescindere dalla considerazione di ordine generale
che ogni tipo di assicurazioni, non escluse quelle sociali, è
necessariamente disciplinato da un sistema proprio di norme e di
clausole in funzione di svariati fattori (numero degli assicurati,
frequenza e gravità dei rischi, durata dei rapporti, misura delle
retribuzioni e così via), i quali influiscono sensibilmente sulle
condizioni assicurative, e la cui analisi sfugge, per la sua natura di
circostanza di fatto, al controllo della Corte costituzionale (sent. n.
44 del 1965). La non omogeneità delle situazioni previdenziali
esclude, pertanto, in linea di principio che le differenze in esse
riscontrabili concretino, per ciò solo, la violazione del principio di
eguaglianza, il che è tanto più vero con riferimento alle ipotesi
attualmente in esame.
Infatti, la censura, anche se riferita ad enti non specificamente
indicati, sembrerebbe tuttavia riguardare i Comuni e le istituzioni
locali di assistenza, i quali non risultano compresi nell'elenco degli
enti beneficiari dello sconto. Ma è di tutta evidenza la diversità
delle situazioni raffrontate, sol che si consideri che gli enti esclusi
erogano prestazioni sostanzialmente diverse da quelle cui sono tenuti
gli enti mutualistici, specialmente per quanto riguarda la
somministrazione dei farmaci che vengono in tali casi forniti da
farmacie proprie o convenzionate, o direttamente dagli ospedali, a cui
giungono già convenientemente scontati.
D'altra parte, è noto che la legge n. 692 del 1955 fu ispirata
alla finalità sociale di estendere ai pensionati di invalidità e
vecchiaia il trattamento assistenziale di malattia, e, come risulta dal
testo della stessa legge (art. 2), il legislatore seguì, al riguardo,
il criterio di attribuire agli enti il compito di provvedere alla
erogazione delle prestazioni per quei soggetti che, prima del
pensionamento, erano da essi enti rispettivamente assistiti. Con ciò
è già individuabile un chiaro motivo specifico della indicazione
analitica degli enti beneficiari dello sconto disposto appunto quale
mezzo al fine di agevolare i nuovi compiti assistenziali, e si
evidenzia così quella razionale giustificazione che, come si è detto,
costituisce sufficiente motivo per escludere che la diversità di
disciplina adottata per regolare situazioni diverse si ponga in
contrasto col principio di eguaglianza.
Non ha poi, ad avviso della Corte, maggior pregio la censura
secondo cui il principio di eguaglianza sarebbe violato per la
irrazionalità che vizierebbe la imposizione di cui all'articolo 125
del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede il prezzo fisso per
i medicinali e che è stato dettato dalla opportunità di sottrarre
questo delicato settore alla concorrenza, e quindi ad eventuali ribassi
di prezzo, nel timore che questi ultimi potessero in qualche modo
influire sulla qualità dei prodotti e, di conseguenza, sulla salute
pubblica.
Ed invero, mentre è agevole rinvenire una sostanziale coincidenza
di fini fra le disposizioni ora menzionate, poiché entrambe tendono,
sia pure attraverso mezzi diversi, alla tutela della salute pubblica,
non potendosi certo dubitare che tale sia lo scopo anche dello sconto
in esame, devesi ritenere che la disposizione sullo sconto non si pone,
comunque, in contrasto con l'esigenza rappresentata dal citato art.
125, poiché trattasi di sconto non rimesso alla discrezionalità del
fabbricante, ma disposto con legge per i fini di finanziamento della
mutualità e, quindi, operante in un campo del tutto diverso da quello
nel quale invece è destinato ad incidere il citato art. 125.
3. - Devesi ora procedere alla trattazione della questione
sollevata in relazione alla presunta violazione del principio della
capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, data
l'influenza che le considerazioni da svolgere al riguardo, possono
avere circa la soluzione di talune delle altre questioni prospettate.
La illegittimità, sotto il detto profilo, è stata sostanzialmente
dedotta sulla base di argomentazioni tendenti a dimostrare la
eccessività dello sconto imposto a carico dei produttori, che
inciderebbe in misura percentualmente eguale su tutte le aziende,
indipendentemente dalla loro potenzialità economica e dalla
proporzione delle vendite dei prodotti soggetti allo sconto e,
comunque, finirebbe col compromettere la redditività delle aziende.
Questa tesi è stata sostenuta altresì da considerazioni relative
al sistema di determinazione dei prezzi dei medicinali da parte del CIP
(Comitato interministeriale prezzi), in base alle quali si afferma che,
in concreto, il detto organo non potrebbe tener conto della incidenza
dello sconto, sia perché il prezzo dovrebbe essere riferito
esclusivamente ai costi di produzione dei medicinali, e quindi
indipendentemente da un fattore estrinseco e successivo quale lo sconto
ex lege, sia perché, comunque, non potrebbe conoscersi l'effettiva
incidenza dello sconto sull'economia dell'azienda, se non in relazione
all'effettivo volume delle vendite, sia perché, a tutto concedere,
l'imposizione dovrebbe essere riferita alla capacità contributiva
attuale dell'azienda, e non a quella che potrebbe risultare da
eventuali e futuri correttivi operati sui prezzi, che concorrerebbero a
modificare la situazione economica solo successivamente, e di non poco,
all'assoggettamento delle imprese allo sconto.
Occorre anzitutto ricordare, con riguardo alle obbiezioni mosse
dall'Avvocatura dello Stato e dalla difesa degli istituti mutualistici,
circa l'applicabilità nella specie della invocata norma costituzionale
e riferite alla asserita natura non tributaria dell'imposizione in
discorso, che appunto escluderebbe l'operatività del principio della
capacità contributiva, che questa Corte con la sentenza n. 70 del
1960, dopo avere riconosciuto nello sconto la sostanza di un sacrificio
pecuniario derivante dalla privazione di una parte dell'utile
altrimenti spettante ai produttori, che si traduce in prelievo di
ricchezza a carico dei soggetti ed a favore di enti pubblici, istituito
con atto dell'autorità e senza il concorso del soggetto passivo, ne ha
ravvisato la natura giuridica di prestazione patrimoniale ai sensi
dell'art. 23 della Costituzione.
Questa Corte inoltre con la sentenza n. 92 del 1972, occupandosi
dello sconto sulla vendita dei medicinali imposto dalla stessa norma
ora denunziata a carico di farmacisti, ha ritenuto applicabile in
materia il citato art. 53 Cost. espressamente riconoscendo la
conformità delle norme al "sistema delle leggi tributarie quando
prevede che l'intera obbligazione di sconto ricade in primo tempo e
luogo sul farmacista, salvo successiva rivalsa sul produttore" ed
altrettanto esplicitamente ravvisando un evidente parallelismo fra la
situazione del farmacista e quella del sostituto d'imposta,
"rispondente a criteri di tecnica tributaria, basati sulla finalità di
agevolare l'accertamento e la riscossione dei tributi".
Ed è appena il caso di aggiungere che l'imposizione dello sconto
trova piena analogia in quella serie di prestazioni coattive che sono
imposte per sopperire ai fini pubblici riservati allo Stato o affidati
ai suoi organi speciali o ad enti che lo Stato stesso crea o riconosce
per il conseguimento dei fini stessi, essendo evidenti la sussistenza
del fine pubblico, quale è appunto la tutela della salute, anche se
riferita ad una individuata categoria di soggetti: la destinazione del
provento ad enti pubblici, nonché la coattività della prestazione,
che si concreta nel diritto alla riscossione dell'importo dello sconto
da parte dell'ente e che, sostanzialmente, si atteggia come un vero e
proprio contributo, promanante direttamente dalla legge.
Non vi è dubbio, quindi, che nella specie si versi in materia
regolata dall'art. 53 della Costituzione.
Peraltro, la questione è infondata nel merito.
Questa Corte, occupandosi di analoga questione sollevata proprio in
relazione alla lamentata eccessività degli sconti imposti ai
farmacisti, con la citata sentenza n. 92 del 1972 ha già ritenuto che
per capacità contributiva deve intendersi l'idoneità soggettiva
all'obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto al quale la
prestazione è collegata, senza che spetti al giudice della
legittimità delle leggi valutare e determinare, in funzione dell'art.
53 Cost., l'entità e la proporzionalità dell'onere tributario
imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il
controllo di legittimità sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà
o irrazionalità delle norme.
Applicando anche al caso in esame il riferito principio, ne segue
che è precluso alla Corte, sia quell'esame analitico delle varie
componenti della situazione economica delle aziende in funzione della
incidenza dello sconto sui loro bilanci, pur così diffusamente
compiuto dalla difesa delle società produttrici e che riflette
precipuamente la valutazione del margine di utile loro spettante in
relazione al calcolo delle componenti del prezzo nella determinazione
che ne effettua l'organo competente; sia, a maggior ragione, la
valutazione della situazione economica generale del settore e
particolare delle singole aziende. Ed invero, non può negarsi, nella
specie, la realtà del presupposto del tributo, identificabile nella
concreta esistenza del prezzo di vendita, mentre la misura
dell'obbligazione appare conforme al precetto costituzionale, perché
è rapportata percentualmente al presupposto stesso di cui rappresenta
una funzione, e risulta così direttamente da esso deducibile.
È certamente possibile che dal maggiore o minore equilibrio del
rapporto fra tali elementi nascano, in pratica, conseguenze di natura
economica afferenti la redditività delle imprese, e quindi la loro
stessa funzionalità, ma trattasi di elementi che, giusta il criterio
di massima sopra richiamato, sfuggono al controllo di legittimità
costituzionale, riflettendo un giudizio sulla equità ed opportunità
della legge che andrebbe ad incidere nel campo riservato all'esclusivo
apprezzamento del legislatore, il quale, del resto, ne assume
ovviamente piena e intera responsabilità politica.
Né ricorre quell'aspetto di assoluta arbitrarietà ed
irrazionalità dell'imposizione la quale sola autorizzerebbe il
sindacato della Corte al riguardo.
4. - La difesa delle imprese ha particolarmente insistito, a questo
proposito, sull'impossibilità di apportare un correttivo di gravezza
della imposizione in sede di determinazione del prezzo base dei
medicinali, da parte del CIP e, per questa via, ha prospettato la
irrazionalità del sistema collegando casualmente la presunta
illegittimità della norma impugnata alla circostanza che essa si
inserirebbe in un sistema di determinazione dei prezzi che renderebbe
arbitraria ed irrazionale la disciplina legislativa.
Ma, anzitutto, si deve osservare che, nella interpretazione che ne
è stata fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, e da quella
ordinaria, non è dato rinvenire elementi che suffraghino la lamentata
impossibilità di valutare la incidenza dello sconto sulla situazione
economica delle aziende ai fini della determinazione del prezzo, e
rivelino così la presenza del vizio lamentato, ed anzi è dato
desumere il contrario.
L'art. 2 del d.lg.lgt. n. 363 del 1946, si limita infatti a
prevedere genericamente una fase istruttoria del procedimento di
determinazione dei prezzi, affidato alla Commissione centrale prezzi,
che ha facoltà di avanzare proposte al CIP e l'art. 13 del D.L.C.P.S.
n. 896 del 1947 accenna all'accertamento dei costi delle merci, dei
servizi e delle prestazioni che il CIP può affidare ad ispettori
all'uopo nominati, che hanno facoltà di prendere in esame registri,
libri e corrispondenza delle imprese interessate, oltre che ad
indagini, accertamenti e rilievi che lo stesso Comitato può richiedere
ad uffici statali, ai fini dell'espletamento del suo compito
istituzionale, che resta definito dall'art. 1 del d.lg.lgt. n. 347 del
1944 nel "coordinamento e nella disciplina dei prezzi" e che si
concreta (art. 4 dello stesso d.l.l.) nella facoltà di determinare i
prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche
all'importazione ed alla esportazione, nonché i prezzi dei servizi e
delle prestazioni, e modificare, se del caso, quelli già fissati dalle
competenti autorità.
Questa disciplina legislativa, dettata dalla esigenza di
unificazione e perequazione dei prezzi ai fini della tutela della
stabilità della moneta e del valore reale dei salari, pur nella sua
lata formulazione, prevede dunque una fase di accertamento di elementi
obbiettivi, che si estende indubbiamente alla totalità dei fattori
economici che incidono sui prezzi (sent. 103 del 1957). E la pur ampia
discrezionalità del CIP richiede comunque l'uso dei criteri tecnici il
cui ambito, come pure questa Corte ha già avuto occasione di affermare
espressamente con la menzionata sentenza, è segnato "dall'accertamento
del costo delle merci con un margine di utile".
Ciò vuol dire, anzitutto, che è necessario che le attività del
CIP come ha riconosciuto ripetutamente la giurisprudenza del Consiglio
di Stato, si svolgano in forme tali da garantirne la piena legittimità
attraverso l'osservanza dei criteri suddetti e mediante l'emanazione di
provvedimenti motivati congruamente, in modo da consentire un'efficace
applicazione dell'ordinario sindacato di legittimità; e, più
precisamente, può affermarsi che il provvedimento del CIP trova limiti
indubbiamente anche nel sistema economico in cui è destinato ad
operare e deve tener conto, quindi, delle regole proprie di un'economia
di mercato per cui il prezzo deve essere remunerativo, cioè
determinato in considerazione anche della realizzazione di un profitto
da parte delle imprese.
Comunque, anche nella ipotesi che si trattasse di un sistema non
del tutto armonizzato con la disposizione legislativa impugnata nei
sensi lamentati dalle case produttrici, tratterebbesi in ogni modo di
una prassi amministrativa, certamente suscettibile di adeguamento alla
nuova situazione economica del settore, e concretantesi in
provvedimenti amministrativi impugnabili avanti al Consiglio di Stato e
mai potrebbe inferirsene la illegittimità delle norme impugnate sotto
il profilo delineato, dato che la determinazione dei prezzi obbedisce a
criteri che non costituiscono certo applicazione delle stesse norme
impugnate, le quali, come è pacifico, riguardano esclusivamente
l'imposizione dello sconto. L'art. 33 del decreto 26 ottobre 1970
offre, d'altra parte, un diretto ed idoneo strumento legislativo di
adeguamento nel senso indicato, con la espressa attribuzione al CIP sia
del compito di effettuare, entro il 31 ottobre 1971, e successivamente
ogni tre anni, una indagine sul rapporto fra costi di produzione ed i
prezzi dei medicinali, sia di effettuare entro il 31 dicembre dello
stesso anno una revisione dei prezzi di tutti i medicinali sulla base
di un nuovo meccanismo di determinazione dei prezzi da stabilirsi dal
CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica). E
proprio l'ampia documentazione di studi ed indagini prodotta in atti è
valida testimonianza della concretezza della materia che si offre agli
organi competenti per la realizzazione di tale comando legislativo.
Né può portare a diversa conclusione la lamentata circostanza,
secondo cui l'adeguamento in discorso avverrebbe comunque solo in un
momento successivo all'entrata in vigore dello sconto, perché tale
successione temporale, insita del resto i nel tipo di fenomeno
economico in esame, rappresenta, comunque, un elemento di fatto che,
anche per la brevità dei tempi di adeguamento legislativamente
previsti, non è tale da indurne l'arbitrarietà o l'irrazionalità del
sistema. Neppure può giovare alla tesi della difesa delle imprese
produttrici la prospettata impossibilità tecnica di procedere ad una
determinazione dei prezzi che sia frutto di una valutazione preventiva
della incidenza dello sconto. Invero, è da considerare che non mancano
elementi su cui fondare le determinazioni in discorso se, come è noto,
la scienza economica conosce la previsione (in quanto esista, come
nella specie indubbiamente esiste), di una linea assegnabile al
divenire di determinati fatti economici, tale da garantire un
sufficiente margine di attendibilità, specie se di ordine particolare,
cioè relativa a questo o quel settore circoscritto dell'economia di un
dato Paese, dove è più agevole tener conto delle principali
circostanze più direttamente influenti, con riferimento alle
condizioni dell'industria in date fasi del ciclo produttivo, ovvero
alla stima delle disponibilità e dei bisogni, da cui dipende appunto
il futuro andamento del mercato. Circostanze, le quali possono
indubbiamente, una volta riaccostate e coordinate, servire come base a
concrete, anche se prudenti, prospettive d'insieme.
Tutte le considerazioni sopra esposte valgono ad escludere
l'irrazionalità della disciplina impugnata in relazione al sistema di
determinazione dei prezzi e valgono quindi anche ad escludere la
fondatezza della questione di legittimità prospettata, sotto
l'ulteriore particolare profilo, della violazione dell'art. 3 Cost. per
effetto della asserita valutabilità soltanto ex post della incidenza
dello sconto sui prezzi e conseguentemente sulla situazione economica
delle singole imprese.
5. - Quanto premesso rende altresì agevole la soluzione delle
questioni sollevate con riferimento alla presunta violazione degli
artt. 32, 41 e 43 della Costituzione.
Tali censure, infatti, sono sostanzialmente tutte fondate sulla
pretesa eccessiva entità dello sconto in funzione del criterio con cui
è fissato il prezzo e sulle conseguenze del lamentato squilibrio che
si verificherebbero quando l'antieconomicità della produzione dovesse
provocare o la cessazione della attività delle imprese, incidendo
così sulla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), o la
concentrazione in oligopoli della produzione stessa, dando luogo alla
denunziata situazione di contrasto con i requisiti previsti per la
riserva di legge o il trasferimento di imprese allo Stato od enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti (art. 43 Cost.); o,
infine, il deterioramento qualitativo o la riduzione delle
disponibilità dei medicinali, con le possibili conseguenze negative
per la salute pubblica, in violazione della relativa garanzia
costituzionale (art. 32 Cost.).
Anche qui, in realtà, si configura nelle censure un contrasto non
tanto tra le norme impugnate e gli invocati principi e garanzie
costituzionali, quanto tra questi ed il sistema di determinazione dei
prezzi ad opera del CIP: e valgono le considerazioni sopra svolte per
escludere l'influenza di tali elementi in ordine alla fondatezza delle
questioni sollevate.
D'altra parte, l'infondatezza delle censure riferite ai principi di
cui agli artt. 41 e 43 Cost. è evidente anche sotto altro aspetto, ove
si tenga presente la definizione dello sconto come prestazione
patrimoniale, cui la Corte è pervenuta con la già menzionata sentenza
n. 70 del 1960, definizione dalla quale consegue ovviamente che la
materia in esame rientra nella sfera di applicazione dell'art. 23 Cost.
ed è pertanto estranea all'art. 41 Cost., che disciplina, invece, la
iniziativa economica privata, ed all'art. 43 Cost., che a sua volta
consente alla legge, fra l'altro, la possibilità di attribuire a enti
pubblici, per ragioni di utilità generale, e in esclusiva, determinate
categorie di imprese. La Corte, del resto, con la ripetuta sentenza n.
70 del 1960 ebbe già a dichiarare infondata la questione sollevata
contro l'art. 4 della legge del 1955 sotto il profilo della violazione
dell'art. 41 Cost. proprio perché la ritenne assorbita per i suddetti
motivi.
A proposito, poi, della questione sollevata in relazione all'art.
32 Cost. è altresì da osservare che i paventati effetti negativi
sulla salute, si configurano solo come eventuali accidentalità di
fatto, al di fuori della previsione normativa impugnata ed in contrasto
con la disciplina della produzione farmaceutica, che si svolge previa
registrazione di ogni singolo prodotto, successiva al rigoroso esame ed
alla approvazione da parte degli organi sanitari competenti (Ministero
della sanità) e che è tutelata, comunque, da precise norme penali.
Onde anche sotto questo profilo trattasi di materia non suscettibile di
raffronto con le norme costituzionali invocate.
6. - Parimenti infondata è la censura sollevata in relazione alla
presunta violazione dell'art. 23 Cost., sotto altro particolare
profilo.
L'illegittimità dovrebbe riscontrarsi nella assoluta
discrezionalità che la norma impugnata attribuirebbe agli enti
mutualistici per quanto riguarda la scelta del sistema di assistenza
indiretta, con l'acquisto di medicinali presso i normali canali
commerciali e la relativa applicazione dello sconto, in luogo della
gestione diretta della distribuzione dei medicinali stessi, e nel
contrasto che così si concreterebbe con l'invocato precetto
costituzionale.
La riserva di legge di cui all'art. 23, peraltro, ha lo scopo di
garantire che la determinazione degli estremi della prestazione imposta
sia effettuata in sede legislativa onde garantire il cittadino dagli
abusi che una troppo lata discrezionalità in materia potrebbe
provocare da parte del potere esecutivo. Ora, dopo la sentenza n. 70
del 1960, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 4 della legge
n. 692 del 1955 solo per quella parte che consentiva al Ministro della
sanità di fissare discrezionalmente la misura dello sconto anche in
eccedenza alla misura ivi prevista, la norma è, sotto questo aspetto,
in armonia col dettato costituzionale, risultando gli altri elementi
della prestazione predeterminati dalla legge. Ed il fatto che la
imposizione patrimoniale in esame così delimitata nella sua potenziale
incisività, possa essere resa operante a seguito di scelta degli enti
espressamente a ciò autorizzati dalla legge stessa non attiene al
momento impositivo della prestazione, coperto interamente dalla norma
legislativa, ma al suo momento attuativo, il cui verificarsi, rispetto
all'esigenza garantistica che sta alla base della norma costituzionale,
è indifferente, una volta che, come si è detto, la prestazione
risulti sufficientemente precisata dalla legge.
Ai fini del rispetto della norma costituzionale invocata non è
pertanto necessario che la legge detti criteri direttivi agli enti
mutualistici per quanto riguarda la adozione dell'uno o dell'altro
sistema di assistenza.
7. - Infine, anche la censura concernente il presunto contrasto
dell'articolo unico della legge 1035 del 1970 con l'articolo 77 Cost.
è infondata.
Si afferma sostanzialmente nelle ordinanze del pretore di Firenze
che, aderendo alla interpretazione estensiva della norma impugnata
sostenuta dagli enti mutualistici nei giudizi principali, si
riconoscerebbe il diritto degli stessi a conseguire il beneficio dello
sconto per il periodo di vigenza del decreto non convertito 27 agosto
1970, n. 621, relativamente ai rapporti "svoltisi interamente ed
esauritisi" sotto la vigenza del decreto stesso.
Ed il giudice a quo, sia pure implicitamente, mostra di aderire a
tale tesi interpretativa perché proprio nella detta estensione ravvisa
la violazione dei limiti di cui all'art. 77 della Costituzione alla
regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto
non convertito e, motivando sul punto della rilevanza, accenna al
riguardo esplicitamente che vi è contesa fra le parti circa "la
decorrenza" dello sconto obbligatorio.
Se è vero che, come afferma la difesa degli enti mutualistici, si
pone nella specie una questione di interpretazione delle norme
impugnate di competenza del giudice a quo è anche vero che, sia pure
implicitamente, lo stesso giudice ha mostrato di accogliere quella
interpretazione della norma che egli ritiene contraria al precetto
costituzionale, ed ha quindi adempiuto al suo obbligo, il che rende
ammissibile la questione stessa, contrariamente a quanto sostenuto
dalla difesa degli enti.
Peraltro, quanto al merito, è sufficiente ricordare che questa
Corte, con la sentenza n. 89 del 1966, ha già riconosciuto che l'art.
77 Cost. si propone soltanto lo scopo di regolare le conseguenze della
mancata conversione dei decreti-legge, senza porre alcun limite alla
facoltà del legislatore stesso di disciplinare, secondo una scelta
demandata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base
dei decreti non convertiti. In altri termini, la disposizione
costituzionale non pone al potere di regolamentazione retroattiva in
discorso altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle
altre norme e principi costituzionali, che, sotto il profilo ora in
esame, non vengono in discussione, tanto più che la norma impugnata
rappresenta la fedele traduzione, in termini di legislazione ordinaria,
del precetto costituzionale, attribuendo essa testualmente efficacia
"ai rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del
d.l. 27 agosto 1970, n. 621".
Indipendentemente quindi dalla maggiore o minore estensione
dell'efficacia della norma impugnata, la cui determinazione resta nel
campo riservato alla competenza del giudice a quo, la questione deve
essere dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dei seguenti articoli: art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla
estensione della assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e
vecchiaia; art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari
per la ripresa economica; art. 43 del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, che
ha sostituito il comma terzo del predetto art. 4 della legge n. 692 del
1955; articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035, sulla
disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto- legge
27 agosto 1970, n. 621; questioni sollevate con le ordinanze di cui in
epigrafe in riferimento agli artt. 3, 23, 32, 41, 43, 53 e 77 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte