Sentenza n. 145/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 192, ultimo
comma, e 529, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 29 luglio 1970 dal pretore di Chieri nel
procedimento penale a carico di Marrongiello Luigi, iscritta al n. 317
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto penale in data 12 novembre 1969, il pretore di Chieri
condannava tal Luigi Marrongiello a lire 20.000 di ammenda, quale
colpevole della contravvenzione preveduta dall'art. 106, commi settimo
e undicesimo, del codice della strada.
Ma tale decreto - come del resto anche il verbale di denuncia - non
poteva essere notificato al condannato, che risultava irreperibile.
Il pretore allora, con decreto in data 22 maggio 1970, ai sensi
dell'art. 170 del codice di procedura penale, nominava un difensore di
ufficio dell'imputato nella persona del dr. Giovanni Tarrocchione,
praticante procuratore abilitato al patrocinio davanti alle preture, e
disponeva che le notificazioni non potute eseguire e quelle che
occorressero in seguito per tutta la durata del procedimento fossero
eseguite mediante deposito nella cancelleria della pretura.
Dopo di ciò l'imputato, con decreto di citazione notificatogli in
detta forma, veniva rinviato a giudizio e con sentenza dibattimentale
in data 16 giugno 1970 veniva assolto per essere il reato estinto a
seguito di amnistia.
Avverso questa sentenza il difensore di ufficio proponeva ricorso
per cassazione, riservandosi i motivi e nominando difensori per la loro
stesura e per il giudizio davanti alla Cassazione l'avv. Paolo Federico
Orsi di Chieri, abilitato al patrocinio davanti alle magistrature
superiori, il quale, in termini, presentava i motivi di impugnazione.
Il pretore, presa visione dell'atto d'impugnazione e dei motivi,
con ordinanza 29 luglio 1970, rilevava che ai sensi dell'art. 207
c.p.p. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame:
a) perché, ai sensi dell'art. 192, ultimo comma, c.p.p., le
impugnazioni non possono essere proposte da difensori che non abbiano
la qualità di avvocati o procuratori;
b) perché i motivi erano stati, bensì, redatti da un avvocato
abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori, ma che non
aveva difeso l'imputato nel giudizio oggetto dell'impugnativa e che non
aveva avuto conferito il relativo mandato dall'imputato stesso, come
prescritto dall'art. 529 del codice di procedura penale.
Tanto rilevato, peraltro, dichiarava rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dei citati artt. 192 e 529
c.p.p. e, sospeso il giudizio in corso, ordinava la trasmissione degli
atti a questa Corte.
La non manifesta infondatezza veniva motivata:
a) per quanto attiene all'art. 192, nella parte in cui esclude che
il patrocinatore legale possa proporre gravame, la violazione del
principio di eguaglianza va ravvisata, sotto il profilo preliminare del
momento della dichiarazione di impugnazione, tra imputato che sia stato
difeso, avanti al giudice a quo, da un avvocato o procuratore ed
imputato che sia stato difeso da un patrocinatore; e, ancora, sotto il
profilo della successiva presentazione e sottoscrizione dei motivi, tra
imputato che sia stato assistito davanti al giudice a quo da avvocato
cassazionista e tra imputato assistito da avvocato non cassazionista.
La violazione del diritto di difesa nel caso, come quello di
specie, di imputato irreperibile, consisterebbe nella pratica
impossibilità di esercitare il diritto di impugnativa;
b) per gli stessi motivi viene prospettata la dedotta violazione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 529, nella parte in
cui non consente che l'avvocato cassazionista, che sottoscrive i motivi
del ricorso, sia nominato da persona diversa dall'imputato.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con
l'atto d'intervento, depositato il 1 settembre 1970, chiede che le
questioni prospettate con l'ordinanza di rinvio vengano dichiarate
infondate.
Per quanto attiene alla denunzia dell'art. 192 c.p.p., l'Avvocatura
deduce che per l'art. 128 c.p.p. il difensore d'ufficio doveva essere
nominato tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo locale,
cosicché, se si fosse ottemperato a tale disposizione, l'inconveniente
del patrocinatore legale non legittimato a proporre gravame, si sarebbe
evitato.
Per quanto attiene alla denunzia dell'art. 529, l'Avvocatura deduce
che, sempre in forza del citato art. 128, all'imputato può sempre
sostituirsi il giudice, che ha l'obbligo di applicare detta norma in
modo tale che la difesa resti pienamente assicurata in tutte le fasi
del procedimento.
Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, come sopra promosso,
viene ora sottoposto alla cognizione della Corte. Considerato in diritto :
1. - L'art. 192 del codice di procedura penale dispone che il
diritto di impugnativa può essere esercitato:
a) dall'imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale
(primo comma);
b) dai genitori, per i figli minori sottoposti alla loro potestà,
o dal tutore, per le persone sottoposte a tutela (secondo comma);
c) dall'avvocato o dal procuratore che ha assistito o rappresentato
l'imputato nel procedimento (terzo comma).
Nel giudizio a quo, che si svolgeva in pretura nei confronti di un
imputato dichiarato irreperibile, il pretore aveva dovuto emettere, ai
sensi dell'art. 170 c.p.p., decreto con il quale gli nominava un
difensore di ufficio scelto, peraltro, nella persona di un praticante
procuratore ammesso al patrocinio in pretura e ordinava che le
notificazioni venissero eseguite mediante deposito in cancelleria.
Detto difensore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza
di assoluzione perché estinto il reato per amnistia, riservandosi i
motivi per la presentazione dei quali nominava all'imputato un avvocato
abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte suprema di
cassazione il patrocinatore legale o il praticante procuratore ammesso
al patrocinio, ai sensi dell'ultimo comma del riportato art. 192
c.p.p., non sono legittimati a proporre impugnazioni.
Da questa giurisprudenza il giudice a quo, con l'ordinanza di
rinvio, ha tratto argomento per denunziare a questa Corte, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, detto ultimo comma
dell'art. 192 c.p.p. nonché l'art. 529, primo comma, c.p.p., nella
parte in cui non consente che l'avvocato cassazionista che sottoscrive
i motivi del ricorso sia nominato da persona diversa dall'imputato, in
quanto porrebbero in essere una sperequazione tra imputato che sia
stato difeso davanti al giudice a quo da un avvocato o procuratore ed
imputato che sia stato difeso da un patrocinatore, nonché tra imputato
che sia stato difeso da un avvocato cassazionista ed imputato che sia
stato difeso da un avvocato non cassazionista.
Sperequazione ancora più grave nel caso di imputato irreperibile,
assistito davanti al giudice a quo da difensore nominato d'ufficio.
2. - Così chiariti i termini delle questioni sottoposte all'esame
della Corte, deve anzitutto rilevarsi che la sussistenza eventuale dei
vizi denunziati dal giudice a quo deve esaminarsi soltanto per
l'ipotesi di imputato non presente nel giudizio od al quale sia stato
comunque nominato un difensore d'ufficio.
Infatti l'imputato presente nel giudizio, anzitutto, può
esercitare personalmente il diritto di impugnativa e comunque può
esercitarlo mediante procuratore speciale scelto, eventualmente, nella
persona dello stesso patrocinatore, dal quale, nei giudizi davanti al
pretore abbia ritenuto opportuno di farsi difendere e, quando si
prospetta la necessità del patrocinio di un cassazionista, ben può
nominarlo direttamente: imputet sibi, quindi, se non ha saputo
avvalersi dei mezzi che la legge gli offre per provvedere adeguatamente
alla sua difesa.
Nell'ipotesi di imputato irreperibile o, comunque, assente dal
giudizio o che non abbia nominato un difensore di fiducia ed al quale
occorre quindi nominare un difensore d'ufficio, poi, i vizi denunziati
dal giudice a quo non possono verificarsi quando alla nomina del
difensore d'ufficio si proceda con l'esatta osservanza della norma di
legge che la disciplina e l'impone.
Come ha rilevato l'Avvocatura generale dello Stato, invero, l'art.
128 c.p.p., al terzo comma, dispone che il "difensore di ufficio è
nominato tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi locali"
ed il giudice a quo, non poteva ignorare che la giurisprudenza della
Suprema Corte di cassazione ha dichiarata illegittima la nomina di un
difensore di ufficio scelto tra i patrocinatori legali e non fra gli
avvocati e procuratori e, conseguentemente, ha giudicati nulli i
giudizi svoltisi con la loro assistenza.
Né può opporsi che la disparità di trattamento dovrebbe
ravvisarsi tra patrocinatori che, una volta ammessi al patrocinio,
dovrebbero poterlo esercitare senza limitazioni, da un lato ed avvocati
e procuratori dall'altro e non tra i loro difesi, sia perché tale
disparità deriva da una differenziata valutazione di efficienza
tecnica, sicuramente rientrante nella discrezionalità del legislatore,
sia perché il giudice a quo la questione l'ha proposta soltanto sotto
il profilo della disparità di trattamento tra difesi e non tra
difensori.
D'altra parte, mentre per l'impugnato ultimo comma dell'art. 192
c.p.p. l'avvocato o procuratore che abbia difeso l'imputato in giudizio
è legittimato, non soltanto a proporre l'impugnativa, ma anche ad
enunciarne contestualmente i motivi, è ovvio che, ove se ne prospetti
la necessità, la difesa di ufficio ben può essere affidata ad un
avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori.
Vengono, così, a cadere anche le censure mosse contro l'art. 529
del codice di procedura penale.
3. - Le considerazioni che precedono dimostrano che le proposte
questioni debbono essere dichiarate prive di fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 192, ultimo comma, e 529, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Chieri, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte