Sentenza n. 145/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1976 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della normativa
sulla disciplina dei magistrati (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, legge
24 marzo 1958, n. 195, e d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 novembre 1975 dalla Corte suprema di
cassazione - sezioni unite civili - sul ricorso proposto dal dott.
Ramat Marco, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 dal Consiglio superiore
della magistratura - sezione disciplinare - nel procedimento
disciplinare nei confronti del dott. Troisi Dante ed altri, iscritta al
n. 156 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976.
Visto l'atto di costituzione di Ramat Marco;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Paolo Barile, per Ramat Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 6 novembre 1975 nel corso del giudizio
di impugnazione proposto dal dott. Marco Ramat avverso due sentenze del
Consiglio superiore della magistratura - sezione disciplinare - la
Corte di cassazione - sezioni unite - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale di tutte le norme relative alla disciplina
dei magistrati (r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n.
195, e d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) per contrasto con gli artt.
101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo comma, della
Costituzione.
La normativa impugnata, non contenendo una regolamentazione dei
tempi dell'azione disciplinare idonea ad evitare, sia mediante la
prefissione di termini perentori od almeno sollecitatori all'inizio ed
alla definizione del procedimento, sia mediante la prefissione di un
termine di prescrizione, che il magistrato sia esposto senza limiti di
tempo all'azione disciplinare, violerebbe il principio di indipendenza
del giudice, non sembrando discutibile il turbamento che può derivare
dalla cennata esposizione alla serenità di giudizio del magistrato,
che è garantita dalla Costituzione come condizione estrinseca di
corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Violerebbe altresì
l'art. 24 Cost. per la maggiore difficoltà che incontrerebbe
l'incolpato nell'esercizio del diritto di difesa a causa del prolungato
decorso del tempo tra l'infrazione e il giudizio disciplinare.
2. - Si è costituito in giudizio il dott. Marco Ramat lamentando
l'incostituzionalità dell'art. 276 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
nella parte in cui esclude l'applicabilità delle disposizioni generali
relative agli impiegati civili dello Stato quando siano in contrasto
con l'ordinamento giudiziario e i relativi regolamenti, e dell'art. 384
del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non prevede
l'applicabilità anche ai magistrati dei termini di cui agli artt. 103,
110 e 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, per contrasto con gli artt. 3,
primo comma, 24, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, 107, primo
comma, della Costituzione.
3. - Il Consiglio superiore della magistratura - sezione
disciplinare - con ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 nel procedimento
disciplinare nei confronti dei magistrati dott. Dante Troisi, dott.
Biagio Lacava e dott. Francesco Misiani, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale delle norme sulla disciplina dei magistrati
negli stessi termini e per gli stessi motivi di cui alla suaccennata
ordinanza della Corte di cassazione, con riferimento, altresì,
all'art. 107, secondo comma, della Costituzione.
4. - Alla pubblica udienza la difesa della parte costituita ha
insistito per l'accoglimento delle proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le ordinanze delle sezioni unite civili
della Corte di cassazione e della sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura, avendo il medesimo oggetto ed involgendo
le stesse questioni, vengono riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Muovendo dalla comune premessa, che rappresenta un punto
fermo della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite e del
Consiglio superiore, della inapplicabilità al processo disciplinare
dei magistrati delle norme che prevedono termini sollecitatori e di
decadenza per il procedimento disciplinare degli impiegati civili dello
Stato, in considerazione della diversa natura dei due procedimenti,
come pure del particolare status garantito ai magistrati e degli
aspetti peculiari delle regole di condotta cui essi devono attenersi,
entrambe le ordinanze dubitano della legittimità costituzionale della
normativa sulla disciplina dei magistrati (risultante dalla legge 24
marzo 1958, n. 195, dal d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, e dal d.l.
31 maggio 1946, n. 511, per la parte ancora in vigore), per l'omessa
prefissione di termini all'inizio e alla definizione del processo
disciplinare; nonché, come soggiunge l'ordinanza delle Sezioni Unite,
per l'omessa previsione invece di una prescrizione estintiva
dell'azione disciplinare.
La possibilità che il processo disciplinare venga instaurato anche
a distanza di molto tempo dai fatti da cui trae origine o che, una
volta instaurato, abbia a protrarsi indefinitamente, potrebbe essere in
contrasto - ad avviso della Cassazione - con gli artt. 101, primo
comma, 104, primo comma, e 107, primo comma, Cost., oltre che con
l'art. 24, peraltro non richiamato in dispositivo. L'ordinanza del
Consiglio superiore, invece, mentre non accenna affatto all'art. 24,
estende il parametro di riferimento anche al secondo comma dell'art.
107.
3. - La questione non è fondata.
Per quanto riguarda la mancanza di termini di prescrizione, deve
rammentarsi, anzitutto, che l'imprescrittibilità dell'azione
disciplinare, nel senso che le infrazioni commesse sono perseguibili in
qualunque momento e perciò anche dopo un lungo periodo di tempo, è
considerata da concorde giurisprudenza e dottrina regola generale, alla
quale soltanto con riferimento a taluni ordini professionali le leggi
speciali, che rispettivamente li contemplano, apportano delle
eccezioni. Così ad esempio, per i notai, l'art. 146 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, stabilisce una prescrizione quadriennale; per
gli avvocati e procuratori, per i ragionieri e periti commerciali, per
i giornalisti, il termine di prescrizione è di cinque anni (art. 51
r.d.l. 27 dicembre 1933, n. 1578; art. 46 d.P.R. 27 ottobre 1953, n.
1068; art. 58 legge 1 febbraio 1963, n. 69). Nessun termine
prescrizionale è invece stabilito per gli agenti di cambio e per i
biologi (legge 29 maggio 1967, n. 402, e legge 24 maggio 1967, n. 396).
Il principio della imprescrittibilità è accolto nel testo unico
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sugli impiegati civili dello Stato (non
dovendosi confondere la consumazione dell'azione disciplinare che, a
norma dell'art. 120, consegue alla perenzione del procedimento, con la
prescrizione nel senso proprio della parola, poc'anzi rammentato), e si
estende, in forza di rinvii disposti dalle relative leggi alla
normativa generale sull'impiego statale., ai referendari del Consiglio
di Stato (art. 10 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444), al personale della
Corte dei conti (artt. 62 e 105 del r.d. 12 ottobre 1933, n. 1364), al
personale dell'Avvocatura dello Stato (art. 40 del r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611), ai professori universitari di ruolo (art. 92 del r.d.
31 agosto 1933, n. 1592, e art. 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311),
nonché al personale dell'amministrazione degli affari esteri (d.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18). Anche imprescrittibile, infine, è l'azione
disciplinare nei confronti dei giudici militari e degli ufficiali delle
Forze armate (r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, sull'ordinamento
giudiziario militare, e legge 10 dicembre 1954, n. 113, sullo stato
degli ufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica).
Quanto poi alla mancanza, nella speciale normativa concernente i
magistrati, di una regolazione dei tempi del processo disciplinare, è
da rammentare che termini per l'inizio e la definizione del
procedimento disciplinare, sono, bensì, previsti dal citato t.u. del
1957 per gli impiegati civili dello Stato (artt. 103, 110, 120), e si
applicano pertanto anche alle altre categorie di pubblici dipendenti
sopra menzionate, ogni qual volta le leggi rispettive fanno rinvio alla
normativa generale sull'impiego statale. Non si applicano (oltre che,
secondo la giurisprudenza sopra richiamata, al processo disciplinare
dei magistrati dell'ordine giudiziario) ai procedimenti disciplinari
nei confronti degli appartenenti agli ordini professionali, cui si è
accennato, indipendentemente dalla circostanza che, a seconda dei casi,
l'azione disciplinare sia o non sia prescrittibile. Nemmeno si
applicano, infine, al personale della giustizia militare e agli
ufficiali delle Forze armate, così come con riferimento a queste
ultime categorie, non è prevista prescrizione alcuna.
4. - Come si vede, la vigente legislazione in tema di
responsabilità disciplinare è variamente articolata, ispirandosi a
criteri spesso difformi, in funzione delle diverse esigenze che tende a
soddisfare. In questa materia, la discrezionalità legislativa spazia
entro un ambito larghissimo, com'è d'altronde naturale, trattandosi di
operare una valutazione comparativa dei due contrapposti interessi, del
prestigio della funzione e di una giusta tutela dei diritti dei singoli
dipendenti pubblici o dei singoli appartenenti agli ordini
professionali.
E, per quanto riguarda i magistrati dell'ordine giudiziario, dei
quali è questione nel presente giudizio, la prevalenza è stata data
al primo, che trova sicuro riconoscimento in Costituzione, adottandosi
in conseguenza la soluzione più severa (analogamente a quanto disposto
per gli ufficiali ed i magistrati militari): al rigore della quale,
peraltro, fanno da contrappeso le particolari garanzie, senza riscontro
in altri settori, assicurate ai magistrati. Le infrazioni disciplinari
ad essi imputate, infatti, formano oggetto di un giudizio che si svolge
secondo moduli giurisdizionali; cui sono applicabili, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale
sull'istruzione e sul dibattimento; demandato ad un collegio composto
in prevalenza di "pari" (in rapporto di undici a quattro), emanazione a
sua volta di un organo, quale il Consiglio superiore, appositamente
istituito dalla Costituzione per la tutela, ad un tempo,
dell'indipendenza dei magistrati e dell'autonomia dell'ordine
giudiziario.
Da tali circostanze non è dato prescindere, quando si tratta di
valutare se - come si legge nell'ordinanza delle Sezioni Unite - "la
sperimentabilità e la protrazione sine die dell'azione disciplinare
non rappresenti eccesso di tutela del prestigio dell'ordine" ("cui può
nuocere - come ammette tuttavia la stessa ordinanza - qualsiasi clamore
o sospetto relativi anche a fatti pregressi") "e non induca squilibrio
tra le due tutele".
La possibilità che l'azione disciplinare venga iniziata anche a
notevole distanza di tempo dal verificarsi dei fatti, per essere questi
venuti alla luce tardivamente, e l'omessa prefissione di un termine di
decadenza al promuovimento della stessa sono, certamente, elementi
suscettibili di rendere più difficile, in taluni. casi, l'esercizio
del diritto di difesa dell'incolpato, senza tuttavia menomarne la
sostanza; tanto più che, in forza della presunzione di non
colpevolezza, applicabile anche alla specie, "non già la mancanza di
prove di innocenza, ma la presenza di prove a carico può giustificare
una sentenza di condanna" (come questa Corte ebbe a ritenere nella
sentenza n. 175 del 1970).
Né può dirsi lesa l'indipendenza del magistrato o turbata la
necessaria sua serenità, per essere egli esposto senza limiti di tempo
all'azione disciplinare. Sotto un certo aspetto, l'argomento proverebbe
troppo, poiché anche il solo fatto della pendenza di un processo
disciplinare a suo carico, pur se per un tempo brevissimo, dovrebbe
allora intaccarne l'indipendenza e la serenità, richiedendone la
sospensione dall'ufficio. Sotto altro aspetto, è da riaffermare il
principio (enunciato dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore
nella decisione dei 18 dicembre 1968) che, se non in applicazione di
quanto disposto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 103 del
relativo t.u. del 1957, nella interpretazione accoltane dalla
giurisprudenza amministrativa, comunque e certamente per una "esigenza
di civiltà", l'azione dev'essere promossa senza ritardi
ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della
conoscenza dei fatti cui si riferisce: il giudizio sulla doverosa
osservanza di tale principio, in relazione alle circostanze del caso
concreto, spettando alla sezione disciplinare, che, come già
ricordato, per la sua composizione ed il modus procedendi, offre agli
interessati ogni desiderabile garanzia.
5. - Riconosciuto così che l'assenza, nella normativa in oggetto,
di disposizioni sui tempi dell'azione e del processo disciplinare,
mentre si giustifica in base all'esigenza di una più rigorosa tutela
del prestigio dell'ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i
più rilevanti dei beni costituzionalmente protetti, non sacrifica
oltre quanto necessario a tal fine il diritto di difesa e
l'indipendenza del singolo magistrato e non contrasta, quindi, né con
l'art. 24 né con l'art. 101, primo comma, Cost., anche le ulteriori
censure delle ordinanze si dimostrano - conseguenzialmente - non
fondate.
Soltanto ove fosse violato l'art. 101, primo comma, che garantisce
l'indipendenza dei giudici, potrebbe, infatti, ravvisarsi una
violazione mediata anche del principio dell'autonomia e indipendenza
della magistratura nel suo complesso, di cui al primo comma dell'art.
104. E soltanto una patente e grave violazione dello stesso art. 101,
primo comma, potrebbe riflettersi in violazione altresì del principio
di inamovibilità dei magistrati, enunciato nel primo comma dell'art.
107.
Non conferente, infine, si palesa il richiamo dell'ordinanza della
sezione disciplinare anche al secondo comma di questa ultima
disposizione del testo costituzionale, che, com'è noto, si limita ad
affermare la spettanza dell'azione disciplinare anche al Ministro della
giustizia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della normativa sulla disciplina dei magistrati (r.d.l. 31 maggio
1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e d.P.R. 16 settembre 1958,
n. 916), sollevata dalla Corte suprema di cassazione - sezioni unite
civili - e dal Consiglio superiore della magistratura - sezione
disciplinare - con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento
agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte