Sentenza n. 145/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217, comma
secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 15
settembre 1977 dal Pretore di Brindisi nel procedimento penale a carico
di Filograna Ida ed altri, iscritta al n. 481 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del
14 dicembre 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sentenza 23 novembre 1972 il Tribunale di Brindisi
dichiarò il fallimento della ditta "New Foto", società di fatto tra i
coniugi Albanese Rodolfo e Filograna Ida e De Battagliarini Olga (madre
del primo e suocera della seconda, premorta al fallimento),
commerciante in articoli fotografici, nonché dei singoli soci in
proprio.
Con ordinanza emessa il 15 settembre 1977 (notificata e comunicata
il successivo 27, pubblicata nella G. U. n. 340 del 14 dicembre 1977 e
iscritta al n. 481 R.O. 1977), il Pretore di Brindisi, al giudizio del
quale i tre soci furono rinviati perché imputati del reato di
bancarotta semplice per avere omesso di tenere durante i tre anni
antecedenti al fallimento i libri e le altre scritture contabili
prescritti dalla legge, ha giudicato rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 217 comma secondo r.d. 16 marzo
1942 n. 267, il quale incrimina come reo di bancarotta semplice e lo
punisce con la reclusione da sei mesi a due anni il fallito che,
durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento (ovvero
dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una durata minore), non ha
tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge (o
li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta). Per illustrare la
questione, prospettata dalla difesa degli imputati Albanese e
Filograna, ha il giudice a quo motivato che I) non solo la norma
impugnata ma tutta la disciplina del fallimento è in contrasto con il
principio di uguaglianza perché a) sussiste disparità di trattamento
tra il regime dell'insolvenza civile e quello dell'insolvenza di
impresa e nell'ambito di quest'ultima insolvenza tra l'insolvenza
dell'imprenditore agricolo e quella dell'imprenditore commerciale
nonché, nell'area dell'impresa commerciale, tra piccole imprese e
imprese normali, b) gli effetti che derivano dalla dichiarazione di
fallimento determinano per il debitore sì imponenti limitazioni della
capacità di agire da fare del fallimento "un oscurantismo istituto"
che contrasta con i fondamentali principi di libertà civili, etico -
sociali e politiche, garantiti dallaprima parte della Costituzione,
rispettivamente ai titoli I, II,III; II) con particolare riferimento al
reato di bancarotta semplice fatti altrimenti irrilevanti per la legge
penale, come la tenuta dei libri contabili, sono incriminati sol per la
condizione del fallito propria dell'autore, disuguaglianza tra chi
ponendoli in essere, è fallito e chi non lo è, sebbene "l'impresa e
l'insolvenza commerciali non formino oggetto di particolare tutela
nella Costituzione"; III) l'uguaglianza tra cittadini verrebbe offesa
nella specie, in cui gli imputati sono stati dichiarati falliti per
essere soci di una piccola impresa artigiana, e s'istituirebbe una
ingiustificata tutela differenziata tra piccole imprese a seconda che
titolari ne siano individui ovvero società.
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 3 gennaio 1978, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato, richiamate le sent. 20/1962, 24/1969, 43 e 57/1970 e 110/1972
della stessa Corte, ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza
della proposta questione.
3. - Alla pubblica udienza del 28 aprile 1982, alla quale
l'incidente è stato assegnato a seguito del rinvio a nuovo ruolo per
non essere stato trattato nell'adunanza del 7 maggio 1980 in camera di
consiglio, il giudice Andrioli ha svolto la relazione e l'avv. dello
Stato Carafa si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto :
4. - Nessuno dei quattro ordini di argomentazioni svolte dal
Pretore di Brindisi e riassunte sub n. 1 merita accoglimento.
Le due prime, per coinvolgere la "politica" delle procedure
concorsuali (diverso trattamento fatto alla insolvenza commerciale e
alla insolvenza civile, limitazioni alla capacità di agire rivenienti
all'imprenditore dalla dichiarazione di fallimento), danno vita ai
contrasti che anche nella storia degli istituti separano le
legislazioni dei Paesi europei e extraeuropei, e, pertanto, sfuggono al
giudizio di conformità ai principi costituzionali, riservato a questa
Corte, per rientrare nell'area di scelte proprie del legislatore. Se
l'Italia non si allinea a fianco di quelle Nazioni, che ravvisano nelle
procedure concorsuali mezzi di attuazione della responsabilità
patrimoniale di qualsiasi debitore e le depurano da tecniche di
irrogazione di sanzioni penali, è quesito che sta al Parlamento porre
e risolvere. Né a proposito della seconda delle argomentazioni oggetto
di attuale esame può questa Corte esimersi dal rilevare che gli
effetti della sentenza dichiarativa per il fallito rappresentano il
rovescio della medaglia il cui retto è costituito dagli effetti del
fallimento per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti, i
quali si diversificano dagli effetti propri del pignoramento (dei beni
materiali e - non lo si dimentichi dei crediti) sol per essere la massa
attiva formata dai beni del debitore esistenti alla data del fallimento
e, nei limiti segnati dall'art. 42, comma secondo 1. fall., dai beni
che gli pervengono nel corso della procedura, sol per la maggiore
ampiezza obiettiva.
5. - Sugli altri ordini di argomentazioni, con le quali il Pretore
di Brindisi è disceso a considerare il tema della bancarotta semplice
per omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti
dalla legge, è da osservare in ordine al terzo ordine (illegittimità
della sanzione penale irrogata al reo di siffatta omissione sol per
essere stato dichiarato fallito) che il giudice a quo, in tal guisa
sillogizzando, ha lasciato in ombra la funzione davvero centrale, che
la tenuta della contabilità esercita sul buon governo della procedura
fallimentare non solo e non tanto nella istruttoria preliminare alla
dichiarazione di fallimento (artt. 8, 14, 16 comma secondo punto 3),
quanto e soprattutto nella individuazione dei beni compresi nella massa
(ed esclusi), nella identificazione dei creditori concorsuali (e nella
consecutiva compilazione degli elenchi previsti dall'art. 89 1.
fall.), degli atti pregiudizievoli ai creditori (e, segnatamente, dei
pagamenti e degli atti oggetti di revocatoria fallimentare; artt. 64,
65, 67 a 71 l. fall.) e dei rapporti giuridici preesistenti (artt. 72
a 84 l. fall. e norme complementari), laddove le scritture contabili
tenute da imprenditori in bonis sono idonee a produrre efficacia
probatoria nei soli limiti segnati dagli artt. 2709 a 2711 c.c.. Non
sussiste quindi la identità di condizioni tra imprenditore in bonis e
imprenditore fallito in difetto della quale non è lecito invocare il
rispetto del principio di uguaglianza tra i due soggetti.
6. - A proposito del quarto e ultimo ordine di argomentazioni
adunate nella ordinanza di rimessione (deteriore trattamento fatto alla
piccola impresa artigiana condotta in sociale rispetto alla stessa
impresa se condotta da operatore singolo) - in disparte che il
Tribunale di Brindisi ebbe a dichiarare il fallimento della società di
fatto "commerciante in articoli fotografici" tra Filograno Ida,
Albanese Rodolfo e De Battagliarini Olga nonché i fallimenti dei soci
in proprio (società corrente sotto la ditta "New Foto" con sede in
Brindisi, via Mazzini 4 (o 107) - è da osservare che l'irrilevanza
delle modeste dimensioni della impresa le quante volte sia questa
gestita in sociale si profila non solo nel campo della bancarotta
semplice per omessa tenuta della contabilità obbligatoria ma anche nel
tema della assoggettabilità a fallimento delle imprese sociali pur di
modeste dimensioni cui lo stesso Pretore si riferisce senza peraltro
sospettare d'illegittimità l'art. 1, comma secondo periodo terzo l.
fall., che non assoggetta a fallimento "in nessun caso" le società
commerciali che gestiscano piccole imprese.
Specie dopo la legge 25 luglio 1956 n. 860 sulla disciplina
giuridica delle imprese artigiane il bilanciamento tra la gestione
sociale e la natura artigianale dell'impresa implica la soluzione di
problemi socio - economici e giuridico - formali, che non possono
essere inquadrati nello schema della uguaglianza di trattamento senza
incorrere nella sin troppo facile obiezione di chi osserva che tutto
sta ad assumere a pietra di paragone la natura artigianale per
comprimere la gestione sociale ovvero questa per provocare la
soccombenza di quella.
7. - L'orientamento della Corte in materia (sent.
110/1972,93/1975) merita quindi piena conferma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 217, comma secondo r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sollevata, in
riferimento all'art. 3 comma primo Cost., con ordinanza 15 settembre
1977 (n. 481 R.O. 1977) del Pretore di Brindisi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte