Sentenza n. 146/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1972 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 583/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del trattamento posto a
carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956,
n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), nonché dell'articolo unico
della legge 20 marzo 1968, n. 369 (nuova decorrenza per l'applicazione
delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583,
sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione
ad altre forme di pensione), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre
1970 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cicu
Vittorio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al
n. 389 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.
Visti gli atti di costituzione di Cicu Vittorio e dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati Valenti Simi e Carlo Fornario, per il Cicu,
l'avv. Giovanni Belloni, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto 4 febbraio 1969, l'avv. Vittorio Cicu conveniva in
giudizio avanti il tribunale di Bologna l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, rappresentando e chiedendo quanto segue.
La pensione - superiore alle lire 7.200.000 annue - della quale è
titolare a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia è stata assoggettata
dall'Istituto alla ritenuta del 16%, in applicazione all'art. 22 della
legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20
marzo 1968, n. 369, per effettuarne il versamento al "Fondo sociale"
istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; ed esito negativo ha
avuto il ricorso amministrativo proposto avverso tale provvedimento. Ma
gli articoli delle leggi summenzionate sono in contrasto con i principi
enunciati negli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 35, 36, 38 e 53 della
Costituzione. È d'uopo, pertanto, sollecitare in proposito una
pronuncia della Corte costituzionale e in base alla decisione -
auspicata favorevole - del giudice delle leggi, dichiarare indebita la
menzionata ritenuta ed obbligato l'INPS a reintegrare la pensione
dovuta, mediante restituzione delle somme non erogate.
Il tribunale, dato atto che le parti in causa concordemente
riconoscono che l'INPS esattamente ha applicato le anzidette norme
ordinarie, operando sulla pensione goduta dall'attore la decurtazione
del 16% per versarla al "Fondo sociale"; e ritenuta la non manifesta
infondatezza della questione sollevata dal Cicu - con riferimento,
però, limitato agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Carta - e la rilevanza
della risoluzione di essa per la definizione del procedimento
principale - rilevanza sussistente nonostante la legge 30 aprile 1969,
n. 153, stabilisca che lo Stato, dopo il 1 gennaio 1976, assume a suo
completo carico l'onere della pensione sociale, giacché resta da
considerare in ogni caso l'anteriore periodo di pieno vigore della
norma impugnata, con effetti non rimovibili altrimenti che attraverso
il sindacato del giudice delle leggi -, con ordinanza del 6 ottobre
1970 ha inviato gli atti a questa Corte per la correlativa decisione.
Nel presente giudizio si è costituito l'avv. Cicu e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale ed è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Il Cicu, sviluppando le argomentazioni addotte nell'ordinanza di
rimessione, insiste per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate. L'Avvocatura dello Stato e l'INPS
sostengono, invece, la infondatezza della questione proposta. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del tribunale di Bologna solleva la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n.
583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, per
violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione osservando
che: 1) il contributo di solidarietà a favore del Fondo sociale
richiesto ai titolari di pensioni superiori a lire settemilioni e
duecentomila annue non trova giustificazione, non sussistendo alcun
collegamento fra la imposizione patrimoniale e le finalità del Fondo
sociale, al quale il personale dei telefoni rimane del tutto estraneo;
2) siffatto prelievo pecuniario" viola il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 in relazione all'art. 53 Cost., in quanto non
risulta imposto a tutti i soggetti trovantisi in identica situazione,
atteso che rimangono esclusi i titolari di similari trattamenti di
quiescenza su fondi non attribuiti in gestione all'INPS; 3)
l'imposizione di tale sacrificio economico contrasta con la particolare
protezione di cui gode la retribuzione del lavoratore, tanto se
corrisposta nel corso del rapporto di lavoro quanto se differita sotto
forma di liquidazione o di pensione; e non rispetta il principio della
intangibilità della pensione, siccome adeguata alle esigenze di vita
del lavoratore ed alla qualità e quantità del lavoro prestato.
2. - La questione non è fondata.
Non soltanto i titolari di alte pensioni a carico del Fondo di
previdenza del personale telefonico sono soggetti al versamento di un
contributo a favore del Fondo sociale.
Dopo che la legge n. 369 del 1968, tenendo conto dei rilievi fatti
in sede di discussione parlamentare del progetto, ha esteso
l'applicazione del contributo ai titolari di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e dei Fondi sostitutivi od
integrativi di essa, gestiti dall'INPS, la norma ha assunto carattere
di generalità. Infatti, i lavoratori iscritti alla assicurazione
generale sono in numero rilevante; ed i fondi sostitutivi od
integrativi gestiti dalla Previdenza sociale comprendono il personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto, i telefonici, il personale
delle esattorie delle imposte dirette, quello delle imposte di consumo,
quello delle aziende private del gas e della elettricità, quello
dipendente dall'ENEL, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli
artigiani, gli esercenti attività commerciali, il clero, il personale
di volo, ecc., sicché può affermarsi che gli iscritti al sistema
previdenziale facente capo all'INPS costituiscono la quasi totalità
dei lavoratori retribuiti alle dipendenze altrui. Orbene, una norma
destinata ad essere applicata - senza eccezioni - nei confronti di
tutti indistintamente gli appartenenti ad una estesa categoria
razionalmente individuata non disattende certamente il principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
La suindicata sfera di applicazione di detta norma e la ulteriore
circostanza che l'INPS gestisce anche il Fondo sociale e la pensione di
sicurezza sociale istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153, rendono
legittima la esclusione di situazioni estranee al campo della
previdenza generale dal pagamento del contributo. Per i dipendenti
statali, al cui trattamento pensionistico provvede direttamente lo
Stato, e per gli iscritti a taluni Fondi (liberi professionisti,
giornalisti, dirigenti di azienda, addetti a pubblici spettacoli,
ecc.), la particolare struttura del rapporto di lavoro e le speciali
discipline, che non consentono di affidare la gestione della previdenza
all'INPS, concretano certamente situazioni differenti, che giustificano
un trattamento diverso.
Appare priva di pregio l'osservazione dell'ordinanza di rimessione
che - non potendo il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
usufruire dei benefici del Fondo speciale - manchi il collegamento fra
l'imposizione patrimoniale e le finalità da perseguire con i proventi
relativi. Infatti, la previdenza sociale - unitariamente concepita ed
attuata - abbraccia tutte le manifestazioni della mutualità ed attua
un principio di collaborazione per l'apprestamento dei mezzi di
prevenzione e di difesa contro l'invalidità, la vecchiaia, ed i rischi
del lavoratore. Il contributo del singolo soggetto va a vantaggio di
tutti gli iscritti, assicurando in tal modo il concorso dei lavoratori
con redditi più alti nella copertura delle prestazioni a favore delle
categorie con redditi più bassi. Ed in virtù del vincolo - che
accomuna tutti gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria ed
ai Fondi sostitutivi od integrativi di essa, gestiti dall'INPS - il
personale telefonico in pensione può beneficiare della esenzione dal
pagamento della ricchezza mobile, esenzione concessa - ai sensi
dell'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e
coordinamento legislativo della Previdenza sociale) - "per le pensioni,
gli assegni, i sussidi, le indennità da corrispondersi come
prestazioni assicurative in forza del presente decreto".
3. - La "ritenuta progressiva" sulle alte pensioni, disposta dalle
norme impugnate, ha sostanzialmente carattere di prestazione imposta.
E, pur tenendo conto della particolare protezione di cui godono le
retribuzioni dei lavoratori, è certo che le loro pensioni, salvo
espresse eccezioni, non si sottraggono al regime tributario. E ciò
non contrasta con i principi proclamati dagli artt. 36 e 38 della
Costituzione.
L'istituzione delle nuove pensioni sociali ha dato luogo a spese
rilevanti, alla copertura delle quali, tanto i notevoli interventi
annuali dello Stato, quanto i contributi del Fondo adeguamento pensioni
e di varie gestioni speciali si sono dimostrati insufficienti. I
suddetti interventi, però, vanno gradatamente aumentando e dal primo
gennaio 1976 tutto l'onere della pensione sociale e di quella di
sicurezza sociale sarà assunto dallo Stato. Nel frattempo, per la
relativa copertura, è stato istituito un contributo progressivo
straordinario e temporaneo a carico di coloro che - secondo la
valutazione del legislatore - hanno la capacità contributiva.
Pertanto, la Corte ritiene che nessuno dei principi costituzionali
invocati dall'ordinanza di rimessione sia violato dalle norme
impugnate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del
trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle
leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), e
dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (nuova decorrenza
per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13
luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale
di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione), questione
sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione
dall'ordinanza del tribunale di Bologna del 6 ottobre 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte