Sentenza n. 146/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217, comma
secondo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 21
ottobre 1981 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico
di Zolesi Ennio, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 del 12
maggio 1982.
Udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1982 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con sentenza 11 maggio 1978 il Tribunale di Genova, su
richiesta del liquidatore Antonio Sivori e istanza di un creditore,
dichiarò il fallimento della Comerital s.r.l. posta in liquidazione il
17 gennaio 1977. Essendo dalla relazione del curatore emerso che
mancavano tutti i libri obbligatori e i registri IVA né era stata
tenuta regolare contabilità, Zolesi Ennio, che era stato
amministratore unico della società dalla data della costituzione (5
dicembre 1973) sino alla messa in liquidazione, fu rinviato al giudizio
del Pretore di Genova peril reato di cui all'art. 217 comma secondo 1.
fall. (omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti
dalla legge nei tre anni anteriori alla dichiarazione di fallimento
della società) e condannato con sentenza 13 novembre 1979 alla pena,
condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione.
Su appello dello Zolesi, il quale dedusse che, sebbene il
fallimento della società fosse stato dichiarato l'11 maggio 1978,
l'omissione della tenuta dei libri risaliva ad epoca precedente al 15
marzo 1978 (data rilevante ai fini dell'applicazione della amnistia
concessa con d.P.R. 4 agosto 1978 n. 213) e che per rappresentare la
sentenza dichiarativa di fallimento soltanto la condizione di
punibilità del reato di cui all'art. 217 comma secondo l. fall.
ricorrevano gli estremi di applicabilità del beneficio, il Tribunale
di Genova, Sezione I penale, dichiarò estinto il reato per amnistia
con sentenza 13 marzo 1980.
La Corte di cassazione, Sezione V penale, in accoglimento del
ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova,
annullò la sentenza del Tribunale enunciando, consentenza 23 febbraio
- 27 aprile 1981, il principio di diritto che la sentenza dichiarativa
di fallimento non può configurarsi come mera condizione obiettiva di
punibilità ma attiene sì strettamente al reato da doversi considerare
un vero e proprio elemento costitutivo del medesimo e inferendone che
al fine di accertare se il delitto di bancarotta semplice ascritto allo
Zolesi rientrasse o meno nel novero dei reati estinti con il decreto di
amnistia doveva farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa
del fallimento della società.
1.2. - La Sezione II penale del Tribunale di Genova in sede di
rinvio ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui considera la
sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato
anziché come condizione di punibilità, la questione di legittimità
dell'art. 217 comma secondo 1.fall., con ordinanza 21 ottobre 1981,
notificata il 14 e comunicata il 18 del mese di gennaio 1982,
pubblicata nella G. U.n. 129 del 12 maggio 1982 e iscritta al n. 265
R.O. 1982.
2.1. - In questa sede non si è costituito lo Zolesi né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.2. - Alla pubblica udienza del 15 giugno 1982 il giudice Andrioli
ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3. - Nella ordinanza di rimessione il Tribunale di Genova, premesso
di essere vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
per il quale la sentenza dichiarativa di fallimento è da configurarsi
(non mera condizione di punibilità del reato di bancarotta semplice
ma) elemento costitutivo del reato medesimo, ha ravvisato a) violazione
dell'art. 27 comma primo Cost. in ciò che la commissione del reato
finirebbe con dipendere vuoi dalla condotta personale dell'imputato
vuoi dal fatto di terzi che potrebbero presentare o meno (e comunque in
tempi diversi) istanze di dichiarazione di fallimento del reo, b)
violazione del principio di uguaglianza garantito dall'art. 3 Cost.
perché ba) più imprenditori, rei di aver omesso la tenuta dei libri
nello stesso periodo di tempo, sarebbero, a motivo delle diverse date
delle rispettive sentenze dichiarative di fallimento, perseguiti oppur
no, bb) sarebbe perseguito l'imprenditore fallito in vita e non anche
l'imprenditore dichiarato fallito a sensi dell'art 11 l. fall., bc)
più soci illimitatamente responsabili, sol per essere dichiarati
falliti in tempi diversi, sarebbero perseguiti oppure no e bd)
nell'ipotesi dell'art. 238 comma secondo l. fall., il p.m. può
esercitare l'azione penale ancor prima della dichiarazione di
fallimento dell'imprenditore reo di omessa tenuta di libri prescritti
dalla legge.
Nelle ipotesi sub bb) e bd) il Tribunale ha ravvisato anche
manifesta illogicità normativa che scaturirebbe dal concepire la
dichiarazione di fallimento del reo (non come condizione di
punibilità, ma) come elemento costitutivo del reato e ha reputato la
questione di costituzionalità, sotto i cinque aspetti dedotta,
rilevante ai fini della decisione del merito perché l'esclusione della
sentenza dichiarativa di fallimento della società (11 maggio 1978) dal
novero degli elementi costitutivi del reato consentirebbe di applicare
l'amnistia al comportamento dell'imputato Zolesi perfezionatosi in
tempo anteriore alla data di applicazione del provvedimento che ebbe a
concederla (15 marzo 1978) per aver egli esaurito le funzioni di
amministratore unico della società al tempo della messa di questa in
liquidazione (17 gennaio 1977).
4.1. - La prima argomentazione svolta sub a) dal giudice a quo è
assorbita dall'altra per seconda prospettata sub bc) o, se più piace,
è stata prospettata senza tener conto del dato positivo, per contro
presente sub bc), che la sentenza dichiarativa di fallimento è
pronunciata dal tribunale anche d'ufficio: di vero contrasta con il
menzionato dato positivo il ravvisare nel comportamento, non
necessitato dei terzi (rectius creditori) che s'inducano a proporre
istanze di fallimento, offesa all'art. 27 comma primo Cost., se si
riflette che la sentenza di fallimento può essere pronunciata dal
tribunale al quale pur nella carenza di istanze di creditori -
pervengano il rapporto del giudice civile, cui risulti lo stato
d'insolvenza di una parte che è imprenditore, e la richiesta del
pubblico ministero nella ipotesi di cui all'art. 7 l. fall., ovvero
consti, in tempo successivo alla dichiarazione di fallimento della
società, la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili.
Talché alle argomentazioni sub a) e bc) è da disconoscere autonoma
capacità dimostrativa della difformità dagli artt. 27 comma primo e 3
comma primo Cost., della configurazione della sentenza dichiarativa di
fallimento come elemento costitutivo della responsabilità del reo, per
risolversi in riscritture della proposizione stessa, la cui validità
attende di essere dimostrata.
V'è di più: non si può dall'operare o meno di una causa di
estinzione del reato, quale l'amnistia, argomentare la consistenza
degli elementi costitutivi del reato, ma, sol dopo aver verificato tale
consistenza sulla base dei canoni sistematici e interpretativi
propri del reato de quo agitur, è dato scrutinarese e in qual modo
operino le cause di estinzione del medesimo.
4.2. - Il quale rilievo consente di negare autonoma autorità
all'argomentazione sub bb), tesa dal Tribunale a porre in rilievo la
vicenda del premorto il quale dalla successiva dichiarazione di
fallimento trarrebbe ad un tempo il pregiudizio della reità e il
vantaggio della estinzione del reato. A dire il vero, non sono ignote
nel sistema positivo vicende in cui ad uno stesso fatto sono collegati
effetti in varia guisa conflittanti o dipendenti (si pensi al fenomeno
della successione a titolo universale a causa di morte e alla regola di
giudizio dettata dall'art. 4 c.c. per l'ipotesi in cui un effetto
giuridico dipenda dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra e non
consti quale di esse sia premorta): il legislatore, facendo tesoro
della comune esperienza, interviene, così come nel caso del fallito
premorto reo di omessa tenuta dei libri prescritti dalla legge s'impone
l'art. 105 c.p. estinguendo il reato, la consistenza dei cui elementi
costitutivi deve - lo si ripete - essere rintracciata aliunde. Né,
quindi, si appalesa fondato il sospetto di violazione dell'art. 3 comma
primo Cost. intessuto sub bb) a proposito del trattamento di favore
riservato al fallito premorto rispetto al fallito in vita, sin troppo
evidente essendo che, mentre la responsabilità penale non perseguita i
rei nell'Averno, va oltre l'urna la responsabilità patrimoniale, che
giustifica, entro i limiti temporali segnati dall'art. 11 l. fall., il
fallimento del debitore trapassato a miglior vita.
4.3. - Violazione dell'art. 3 comma secondo è dal giudice a quo
ravvisata nell'ipotesi, esposta sub bd), in cui il p.m., a sensi
dell'art. 238 comma secondo l. fall., può esercitare l'azione penale
contro il reo di omessa tenuta dei libri prescritti dalla legge sebbene
non ne sia stato ancora dichiarato il fallimento, ma la lettura della
disposizione pone in chiarissima luce l'assoluta infondatezza della
deduzione: il carattere lato sensu cautelare dell'azione del p.m.,
invero, risulta da ciò che questa può essere esercitata sol quando
esista o sia contemporaneamente presentata domanda di dichiarazione di
fallimento e concorrano gravi motivi, talché è d'uopo chiosare:
exceptio firmat regulam.
4.4. - Rimangono le due argomentazioni sub ba) e bc), ricavate
l'una dai casi di coloro, che pur rei di omessa tenuta dei libri
obbligatori nello stesso periodo di tempo, sarebbero perseguiti oppur
no a seconda delle date delle rispettive sentenze di fallimento, e
l'altra dalle vicende di coloro, che, pur essendo socii illimitatamente
responsabili della stessa società, possono essere perseguiti per
omessa tenuta dei libri obbligatori oppur no a seconda delle date delle
rispettive sentenze dichiarative di fallimento, ma ambo le
argomentazioni, come si è già rilevato (supra n. 4.1.), altro non
sono che riscritture della proposizione, la cui difformità da
parametri di costituzionalità s'illudono di fondare: come si deduce
la violazione dell'art. 27, comma primo (e, in atto, dell'art. 3 comma
primo) Cost. da ciò che la responsabilità di chi ha violato l'art.
217 comma secondo l. fall. vien fatta dipendere dalla negligenza dei
creditori che non propongono istanza di fallimento del debitore, così
si fonda la violazione dell'art. 3 in ciò che la responsabilità
penale degli imprenditori individuali, rei di violazione dell'art. 217
comma secondo l. fall. nello stesso periodo di tempo e dei socii
illimitatamente responsabili della stessa società, macchiatisi dello
stesso reato, finirebbe con esser scandita dalle date delle rispettive
sentenze di fallimento.
Vale a dire: si dà per dimostrato quel che dovrebbesi dimostrare
che, cioè, le sentenze dichiarative di fallimento siano del tutto
estranee alla fattispecie del reato di cui all'art. 217 comma secondo
l. fall. per inferirne la violazione dell'art. 3 comma primo e,
addirittura, dell'art. 27 comma primo Cost..
5. - L'inidoneità delle argomentazioni, con cui si denuncia
nominativamente la violazione dei ripetuti testi costituzionali,
condurrebbe senz'altro alla reiezione dell'incidente se il Tribunale di
Genova non ravvisasse nelle ipotesi cui corrispondono le argomentazioni
sub bb) e bd) (fallito predefunto; imprenditore perseguito dal p.m.
prima della dichiarazione di fallimento) esempi di illogicità
normativa che sarebbero da ascriversi alla concezione della
dichiarazione di fallimento quale elemento costitutivo del reato di
omessa tenuta dei libri obbligatori e non quale condizione di
punibilità esterna - per così dire - al comportamento del reo.
La considerazione, ad un tempo sistematica ed esegetica, delle
disposizioni che in atto disciplinano processo di fallimento e reato in
esame evidenzia lo strettissimo legame che corre tra la doverosa tenuta
dei libri obbligatori e il buon governo non tanto e non solo della
procedura di dichiarazione di fallimento quanto e soprattutto dei
momenti apicali della procedura medesima: l'imprenditore individuale,
che non osserva la tenuta di tali libri, se è in bonis, non vede
cavarne la efficacia probatoria prevista nel codice civile (talché
sarebbe da far verbo talvolta di confessione e talaltra di onere più
che di dovere), ma, se versa in stato d'insolvenza, si rende colpevole
di "Offesa alla Corte" a ragione qualificata reato, e il discorso ben
può ripetersi per l'amministratore e per il socio illimitatamente
responsabile della società fallita (per più ampi sviluppi sent.
145/1982).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 217 comma secondo r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 comma primo e 27 comma primo Cost., con
ordinanza 21 ottobre 1981 (n. 265 R.0. 1981) del Tribunale di Genova.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte