Sentenza n. 148/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 216 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 agosto 1972 dal
giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per
misure di sicurezza a carico di Cosimi Ludovico, iscritta al n. 317 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Cosimi Ludovico, detenuto in espiazione di pena nella casa di
reclusione di Firenze e prossimo alla scarcerazione, inoltrava, al
giudice di sorveglianza, istanza di revoca della misura di sicurezza di
assegnazione a casa di lavoro, inflittagli con la sentenza di condanna,
adducendo la sopravvenuta invalidità al lavoro.
Il giudice di sorveglianza, dato atto che, effettivamente,
l'inabilità al lavoro era sopravvenuta durante lo stato di detenzione,
e affermata la propria competenza a valutare, ex articolo 635 cod.
proc. pen., le possibili conseguenze dell'evento invalidante sulla
esecuzione della misura di sicurezza, sollevava, con ordinanza datata 2
agosto 1972, questione di legittimità costituzionale dell'art. 216
cod. pen., in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38
della Costituzione, nella parte in cui impone o rende facoltativa
l'applicazione della casa di lavoro senza tener conto delle condizioni
fisiche del soggetto.
2. - L'ordinanza esamina l'asserito contrasto dell'articolo 216
cod. pen. con i richiamati precetti costituzionali in una diffusa
motivazione, che, nei suoi aspetti essenziali, può riassumersi nella
seguente proposizione: non può ritenersi legittima l'applicazione
della misura di sicurezza della casa di lavoro ad un soggetto in
condizioni di capacità lavorativa notevolmente ridotta, avuto riguardo
alla funzione che il lavoro è destinato ad assumere nella struttura
della misura stessa e alla particolare tutela prevista dalla
Costituzione a favore degli inabili al lavoro.
3. - Con diretto riferimento all'art. 38, secondo comma della
Costituzione, il proponente osserva che, in forza delle disposizioni
normative e regolamentari, la prestazione lavorativa imposta
all'internato non differisce, nella sostanza, da quel tipo di lavoro
subordinato in senso tecnico, destinato ad inserirsi nel vasto quadro
delle previdenze poste, a tutela dei lavoratori, dalla Costituzione.
Tale tutela, pertanto, verrebbe disattesa con la sottoposizione, senza
limitazione alcuna, ad un'attività lavorativa obbligatoria di soggetti
fisicamente non idonei ad essa.
4. - L'asserito contrasto della norma con l'art. 3, primo comma,
della Costituzione, viene presentato sotto due distinti profili, uno
specifico e l'altro generico.
Sotto l'aspetto specifico sarebbe illegittimo accomunare ad una
stessa disciplina giuridica tanto soggetti invalidi quanto soggetti
validi al lavoro. Mentre per i secondi si avrebbe una concreta
assegnazione ad un lavoro pienamente retribuito e in grado di
corrispondere al loro reinserimento nella società per i primi, invece,
l'assoggettamento ad uno sforzo fisico inaccettabile ed insostenibile,
determinerebbe un maggiore stato di frizione tra il soggetto e
l'organizzazione sociale, con un inevitabile risultato in opposizione
ai fini.
Sotto l'aspetto generico la violazione del principio d'uguaglianza
sarebbe sostanzialmente determinata dagli stessi motivi posti a base
della violazione dell'art. 38 della Costituzione. Infatti, si assume
che gli invalidi, destinatari della norma di cui all'art. 216 cod.
pen., verrebbero a trovarsi, a parità di condizioni fisiche, in
situazione giuridica diversa con gli altri invalidi che destinatari
della norma non lo sono; mentre, per il precetto costituzionale, la
invalidità dovrebbe determinare effetti comuni a tutti, incensurati o
no, delinquenti abituali o no.
5. - Il conflitto tra la norma penale e il secondo comma dell'art.
3 della Costituzione è prospettato nel senso che la misura di
sicurezza, così come è strumentalizzata dal codice vigente, non
sarebbe in grado di assolvere alla sua funzione. Lo Stato, per
legittimarla, dovrebbe rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e determinano
quei fenomeni di conflittualità sociale che stanno, spesso, alla base
di una condotta antigiuridica.
Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :
1. - Il giudice di sorveglianza di Firenze denuncia, con
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, secondo comma,
della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 216 del
codice penale, nella parte in cui impone, o rende facoltativa,
l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro senza
alcuna limitazione attinente alle condizioni di invalidità al lavoro
del soggetto alla stessa misura sottoposto.
2. - Il contrasto tra la norma impugnata e l'art. 38 della
Costituzione è prospettato, sia pure con più ampia motivazione, negli
stessi termini delle due ordinanze che dettero luogo alla sentenza n.
167 del 1972 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata la
sollevata questione di legittimità costituzionale. Sotto questo
aspetto, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
3. - È altresì infondata la questione nel suo riferimento
all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.
L'art. 216 c.p. non viola il principio di eguaglianza, né sotto il
profilo generico, né sotto il profilo specifico indicati
nell'ordinanza.
Si afferma, a riguardo, che la violazione del principio di
eguaglianza, in senso generico, si avrebbe con l'assoggettare gli
invalidi al lavoro, destinatari della norma di cui all'articolo 216
c.p., ad una disciplina giuridica di coercizione in antitesi con la
posizione di tutela costituzionale propria dei lavoratori invalidi e in
quanto tali. L'assunto generalizza il concetto di eguaglianza oltre i
limiti costituzionali che ad esso sono propri. Vale osservare che, nel
raffronto prospettato, non è ravvisabile in alcun modo una identità
di situazioni giuridiche per effetto della comune condizione fisica,
che, nel caso, è estrinseca all'essenza del principio di eguaglianza.
V'è una situazione soggettiva, tipica, assorbente di ogni altra,
nell'invalido al lavoro destinatario della norma impugnata: la sua
condizione di socialmente pericoloso a causa e per effetto della sua
condotta antigiuridica. Lo stato di invalidità potrà esercitare il
suo peso ad altri fini, ma non certamente sulle conseguenze proprie di
ogni comportamento penalmente illecito.
Il principio di eguaglianza non è neppure violato sotto
l'ulteriore particolare profilo secondo il quale sarebbe
costituzionalmente illegittimo sottoporre ad uno stesso trattamento -
casa di lavoro - tanto soggetti validi, quanto soggetti invalidi,
nonostante l'identica condizione giuridica di socialmente pericolosi.
In più sentenze, questa Corte, ha preso in esame il fondamento
giuridico delle misure di sicurezza e, per ultimo, nella richiamata
sentenza n. 167 del 1972. Ha, la Corte, affermato che presupposto delle
misure di sicurezza è la pericolosità sociale del soggetto al quale
vengono applicate. Da tale presupposto non è possibile discostarsi
nello stabilire la legittimità costituzionale delle norme che
regolano, nella loro diversa articolazione, tali misure, contemplate
dall'art. 25 della Costituzione.
Le eventuali disarmonie del sistema in atto, sulle quali si
impernia e si diffonde la motivazione ampiamente critica
dell'ordinanza, non assumono rilevanza ai fini del giudizio di
costituzionalità della norma contestata e nei limiti e negli aspetti
in cui è contestata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 38 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 216 del codice penale, sollevata nella richiamata
ordinanza, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte