Art. 216 c.p.Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

[1]Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

[2]1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

[3]2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo piu' sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualita', della professionalita' o della tendenza a delinquere;

[4]3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art216 · fonte su Normattiva