Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - NON ESCLUDE DALL'ASSEGNAZIONE LE PERSONE INABILI AL LAVORO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, 38 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con le sentenze n. 167 del 1972 e n. 148 del 1973.
MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - ASSEGNAZIONE AD UNA COLONIA AGRICOLA O AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ARTT. 215, SECONDO COMMA, N. 1 (INCISO): 216; 217; 218; 223, SECONDO COMMA (INCISO); 226, PRIMO COMMA, SECONDO PERIODO; 231, SECONDO COMMA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2,3,13,24, SECONDO COMMA, 111, 27, TERZO COMMA, E 25, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non puo' riconoscersi alcuna influenza nel giudizio di costituzionalita' a situazioni di fatto derivanti da incompleta attuazione della legge: va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale concernente l'intera disciplina sostanziale relativa alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ( e precisamente gli artt. 215, secondo comma, n. 1; ed ultimo comma, da "a meno che" alla fine; 216, 217, 218, 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo periodo; 231, secondo comma, (esclusa la previsione del ricovero di un minore in un riformatorio giudiziario), cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione, in base all'assunto che - in fatto - la misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola sarebbe praticamente applicata con modalita' identiche a quelle previste per l'espiazione della pena della reclusione e dell'arresto.
Riguarda ancheart. 217 Codice penaleart. 226 Codice penaleart. 223 Codice penaleart. 218 Codice penaleart. 215 Codice penaleart. 231 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - SOGGETTI INABILI AL LAVORO - ASSUNTA VIOLAZIONE NEI LORO CONFRONTI DEI DIRITTI GARANTITI DALL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 c.p., nella parte in cui impone, o rende facoltativa, l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro senza alcuna limitazione attinente alle condizioni di invalidita' al lavoro del soggetto alla stessa sottoposto, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, e gia' decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1972.
MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO MOLTEPLICI PROFILI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 c.p., sollevata in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. L'art. 216 c.p., non viola il principio di eguaglianza ne' sotto il profilo generico, ne' sotto il profilo specifico. L'assoggettamento degli invalidi al lavoro alla disciplina giuridica dell'art. 216 c.p. non e' in antitesi con la tutela costituzionale prevista per i lavoratori invalidi e in quanto tali. Il concetto di eguaglianza non puo' essere generalizzato oltre i limiti costituzionali che ad esso sono propri. Nell'invalido al lavoro destinatario della norma impugnata, e' presente una situazione soggettiva, tipica e assorbente: la condizione di socialmente pericoloso a causa e per effetto della sua condotta antigiuridica. Da cio' consegue che non sussiste una identita' di situazione giuridica, per effetto di una comune condizione fisica, tra l'invalido al lavoro socialmente pericoloso e l'invalido che tale non e'. Non viola il principio di eguaglianza sottoporre allo stesso trattamento - casa di lavoro - tanto soggetti validi, quanto soggetti invalidi. Presupposto della misura di sicurezza e' la pericolosita' sociale del soggetto, pericolosita' che puo' in concreto sussistere nonostante lo stato di invalidita'.
MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA COLONIA AGRICOLA O AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - APPLICAZIONE A SOGGETTI INABILI AL LAVORO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, TERZO COMMA, E 38 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' non fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 27, comma terzo, e 38 della Cost., dell'art. 216 del cod. pen., per avere il legislatore omesso di distinguere tra soggetti abili e soggetti inabili al lavoro, quando dispone che tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1, 2, 3, debbono essere assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il presupposto delle misure di sicurezza, nella loro diversa articolazione, poggia sulla pericolosita' sociale del soggetto al quale vengono applicate. Soggetti nella fisica impossibilita' di agire, ben possono svolgere attivita' promotrice e direttiva nel complesso quadro delle manifestazioni penalmente illecite. La pericolosita' sociale di tali soggetti non puo' non essere prevenuta. Se il lavoro e' il mezzo piu' idoneo per conseguire il riadattamento sociale del soggetto, tuttavia l'impossibilita' fisica di questi a potervi attendere, non puo' far venir meno il fondamento giuridico su cui poggia la misura di sicurezza detentiva. Rientra nel quadro delle attribuzioni della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena porre a disposizione del soggetto aspetti diversi ed articolati di attivita' e di trattamento, proprie di una comunita' di lavoro autonomamente organizzata. L'inabile al lavoro, colpito da una delle due misure di sicurezza, non perde i diritti previsti dall'art. 38, riconosciuti a qualsiasi cittadino, ove ne ricorrano i presupposti.