Sentenza n. 148/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/04/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma
secondo, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori) in relazione all'art. 6, comma
secondo, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15
maggio 1991 dal Tribunale per i minorenni di Bari nell'istanza
proposta da Dolciamore Nicola ed altra, iscritta al n. 560 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale per i minorenni di Bari, con ordinanza emessa il
15 maggio 1991 nel procedimento introdotto dai coniugi Dolciamore
Nicola e Spezzacatena Elisabetta per ottenere la dichiarazione di
efficacia di una sentenza del Tribunale di Braila (Romania) di
adozione di due minori fratelli, accogliendo l'istanza formulata dal
Procuratore della Repubblica ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, con riferimento agli articoli 2, 3 e 31 della
Costituzione, della norma che, stabilendo tra i requisiti degli
adottanti che la loro età non deve superare di più di quarant'anni
l'età dell'adottando, (art. 30, secondo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184 in relazione all'art. 6, secondo comma, della stessa
legge), non prevede che a detto limite si possa derogare allorché
dall'applicazione di esso derivi al minore un danno irreversibile
come quello causato dalla separazione dal fratello o dalla sorella.
Il giudice a quo, adito per ottenere la declaratoria di efficacia
nello Stato italiano del provvedimento straniero di adozione dei
piccoli Ionut e Claudia Viorica Anton, ha accolto l'istanza
relativamente al fratello, mentre con riguardo alla sorella più
piccola ha ritenuto di non poter provvedere indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale
prospettata, atteso che la differenza di età tra la minore e uno dei
coniugi supera il limite di quarant'anni.
Il giudice rimettente ha osservato che la norma impugnata
urterebbe contro il dettato degli articoli 2, 3 e 31 della
Costituzione. Difatti l'art. 2 della Costituzione garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, quale quello del minore ad una
crescita che gli assicuri il pieno ed armonico sviluppo della sua
personalità; l'art. 3 della Costituzione impone allo Stato di
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana; l'art. 31 della Costituzione prevede quale compito
della Repubblica quello di agevolare e proteggere la famiglia,
l'infanzia e la gioventù. La separazione dei due minori germani
arrecherebbe grave danno psicologico e di crescita a ciascuno di
essi, in quanto in applicazione degli artt. 33, ultimo comma, e 37
della stessa legge la sorellina andrebbe in adozione ad altri, e si
profilerebbe un contrasto con i principi costituzionali già
richiamati.
Pur non disconoscendo le giuste finalità dell'art. 6 della legge
4 maggio 1983, n. 184, di dare ai minori in abbandono genitori
adottivi che possano offrire il massimo del proprio affetto e del
proprio patrimonio culturale ed educativo senza che sia di ostacolo
una differenza di età diversa da quella indicata dall'art. 6 della
legge del 1983, n. 184, il giudice a quo rileva che tale
disposizione, cui rinvia l'art. 30 della stessa legge, appare in
contrasto con i citati parametri costituzionali dal momento che non
prevede la possibilità di deroghe quando l'applicazione della norma
comporta per il minore un danno irreversibile, come accade con la
separazione di due fratelli germani, ben superiore a quello di avere
genitori adottivi la cui carenza sia solo nel non avere l'età
prescritta.
Il giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale, sia
pure in riferimento all'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge,
ha ritenuto che la fissazione della distanza d'età, storicamente
dettata non da considerazioni naturalistiche ma da ragioni di
opportunità sociale, non è ostativa alla adozione in particolari
casi di necessità, quale quello della realizzazione dell'unità
familiare.
2. - Intervenuta in rappresentanza del Presidente del consiglio
dei ministri, l'Avvocatura dello Stato ha concluso per
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
L'Avvocatura afferma che per l'adozione di minori stranieri, così
come disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, il giudizio di
idoneità degli aspiranti adottanti è formulato dal Tribunale per i
minorenni in via preventiva ed astratta, senza riguardo ad alcun
minore specificamente individuato, sul quale poter misurare la
capacità degli adottanti. Non sarebbe dunque configurabile una
successiva verifica del rispetto dei limiti di età previsti
dall'art. 6.
L'Avvocatura rileva inoltre che l'ordinanza di rimessione non
precisa se nella dichiarazione di idoneità pronunciata dallo stesso
Tribunale fosse stata, a suo tempo, introdotta una condizione di un
minimo e di un massimo nell'età dell'adottando in relazione all'età
dei coniugi adottanti, ai fini della successiva dichiarazione di
efficacia in Italia del provvedimento straniero. In sede di
procedimento ex art. 32 della legge del 1983, n. 184, di attribuzione
di efficacia al provvedimento straniero, non assumerebbe rilevanza -
a giudizio dell'Avvocatura - una questione di legittimità
costituzionale inerente ai presupposti per l'emanazione della
precedente e già intervenuta dichiarazione di idoneità degli
adottanti. Nel giudizio a quo, rileverebbe solo l'avvenuta,
emanazione della dichiarazione d'idoneità degli adottanti ed il
rispetto delle condizioni eventualmente precisate in tale
provvedimento. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale per i minorenni di Bari dubita della
legittimità costituzionale della norma che, nel contesto della
disciplina della adozione legittimante, stabilisce tra i requisiti
richiesti ai coniugi adottanti che la loro età superi "di non più
di quaranta anni l'età dell'adottando" (art. 6, secondo comma, della
legge 4 maggio 1983, n. 184). Tale norma opera tanto nella ipotesi di
adozione interna, quanto in quella di adozione internazionale,
giacché in conformità all'indirizzo volto ad unificare i requisiti
richiesti per la adozione indipendentemente dalla cittadinanza dei
minori, la norma sostanziale posta dall'art. 6 della legge del 1983,
n. 184, ha effetto anche nella procedura diretta ad accertare la
idoneità dei coniugi i quali intendano adottare un minore straniero
(art. 30 della legge del 1983, n. 184), procedura che si conclude con
la successiva ed eventuale dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo
(art. 32 della legge del 1983, n. 184, cit.).
Le disposizioni indicate dal giudice rimettente come parametro di
valutazione della legittimità costituzionale della norma, sono gli
artt. 2, 3 e 31 della Costituzione.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito la irrilevanza della
questione, in quanto sollevata nel corso della fase procedurale
disciplinata dall'art. 32 della legge del 1983, n. 184, dopo che era
già concluso l'accertamento della idoneità dei coniugi alla
adozione, con la fissazione delle relative condizioni, anche quanto
al divario di età richiesto rispetto al minore da adottare.
Ma proprio la peculiare sequenza di atti e provvedimenti previsti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, tutti volti alla conclusiva
dichiarazione di efficacia nello Stato del provvedimento straniero di
adozione, persuade della infondatezza della eccezione.
Il procedimento per la adozione di minori stranieri, volto ad
assicurare requisiti e controlli analoghi a quelli previsti per la
adozione interna, si articola difatti in più fasi, che vanno dalla
dichiarazione di idoneità degli adottanti (questa prescinde dalla
individuazione e dal rapporto con un minore e precede il
provvedimento straniero di adozione) alla dichiarazione di efficacia
di tale provvedimento straniero nello Stato.
Anche in questa ultima fase, nella quale si trovava il
procedimento dinanzi al giudice rimettente, è previsto un controllo,
sia pure estrinseco, sulla dichiarazione di idoneità dei coniugi
adottanti: se ne trae l'accertamento del rispetto delle condizioni
poste dal relativo provvedimento e la possibilità di un contenzioso
in ordine ad esse. Anzi, per quanto attiene al requisito del divario
di età tra adottanti ed adottato, solo in questa fase, perché in
relazione ad uno specifico minore al quale il divario di età è
rapportabile, si pone come rilevante la questione di legittimità
costituzionale della norma che fissa in non più di quaranta anni,
anche in presenza di particolari situazioni che in ipotesi possano
trovare protezione radicata in norme costituzionali, la differenza di
età tra adottante ed adottato. Se così non fosse, per la adozione
internazionale tale questione non potrebbe mai essere considerata
effettivamente rilevante, giacché nella fase procedurale relativa
alla preventiva dichiarazione di idoneità dei coniugi il superamento
del divario di età, in assenza di un minore al quale il divario
stesso va rapportato, sarebbe solo ipotetico ed eventuale.
La eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla
Avvocatura dello Stato, deve essere pertanto disattesa.
3. - Nel merito la questione, nei rigorosi limiti nei quali è
prospettata, è fondata.
Il legislatore ha stabilito all'art. 6 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, sia per l'adozione interna che per l'adozione internazionale,
alla quale la norma si applica per il rinvio operato dall'art. 30
della stessa legge, tra i requisiti richiesti per l'adozione il
minimo ed il massimo divario di età tra coniugi adottanti e minore
adottato. Si tratta di una previsione rigida, non del tutto adeguata
ai principi fissati in materia dalla Convenzione di Strasburgo del 24
aprile 1967, ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, che fissa
il divario di età minimo, in ordine al quale possono essere previste
deroghe per il verificarsi di circostanze eccezionali (art. 7).
Peraltro comune è il principio ispiratore di fondo della disciplina
legislativa nazionale e della Convenzione europea sull'adozione dei
minori: esso consiste nella valutazione in termini di assoluta
preminenza dell'interesse del minore ad "un ambiente familiare
stabile ed armonioso" (per usare la incisiva espressione dell'art. 8
della Convenzione).
Questa Corte ha più volte sottolineato che dai principi
costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della
Costituzione, discende che l'adozione deve trovare nella tutela dei
fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravità
(sentenza n. 197 del 1986, sentenza n. 11 del 1981) essendo sempre
poziore l'interesse del minore stesso alla soluzione più adeguata
allo sviluppo della sua personalità.
Con riferimento al divario di età tra coniugi adottanti e minore
il legislatore ha, con una valutazione discrezionale, fissato i
termini di tale divario in almeno diciotto anni ed in non più di
quaranta anni, attribuendo così riferimenti certi anche alle
situazioni ed agli atti preordinati alle adozioni. Ma la assoluta
rigidità delle previsioni normative è stata già, in due specifiche
e circoscritte situazioni, ritenuta non conforme a costituzione,
tanto nel limite minimo quanto nel limite massimo.
Per quanto concerne il non raggiunto divario minimo di età, dei
diciotto anni, tra adottante ed adottando, nel caso di chi intende
adottare il minore figlio anche adottivo del coniuge, questa Corte ha
ritenuto che, quando sussistano validi motivi per la realizzazione
dell'unità familiare, la ragionevole riduzione del termine
diciottennale possa essere rimessa all'apprezzamento del giudice,
previo attento e severo esame delle circostanze del caso (sentenza n.
44 del 1990).
Quanto al divario massimo di età tra adottante ed adottato questa
Corte ha ritenuto, con riferimento alla estensione degli effetti
della adozione legittimante, prevista dall'art. 79 della legge del
1983 n. 184, nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del
codice civile precedentemente in vigore, che la differenza di età
tra adottanti ed adottato superiore ai 40 anni non poteva essere di
ostacolo, in presenza, tra l'altro dei valori costituzionali di cui
agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione
(sentenza n. 183 del 1988).
Il divario di età legislativamente previsto non si pone dunque
come così assoluto da non poter essere ragionevolmente intaccato, in
casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, per consentire la
affermazione di interessi, particolarmente attinenti al minore ed
alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale e
la cui esistenza in concreto sia rimessa al rigoroso accertamento
giudiziale. Tale situazione si verifica nel caso di fratelli e
sorelle minori, uniti da comunità di vita e di educazione, quale
parte di un nucleo familiare, e che versino in eguale stato di
adottabilità.
In proposito si può rilevare che la legge del 1983, n. 184,
consente, in principio, l'adozione plurima; anzi afferma che non può
essere disposto l'affidamento di uno solo dei due fratelli, tutti in
stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni (art.
22), ma non ne disciplina in modo specifico i profili attinenti al
divario di età tra adottanti ed adottando, quando per uno dei minori
tale divario non rientri in quello previsto in via generale dall'art.
6, secondo comma.
I valori costituzionali di protezione della personalità dei
minori, risultanti dagli artt. 2 e 31 della Costituzione, la esigenza
di un pari trattamento di essi quando versano nella medesima
condizione, come pure quella di salvaguardare la unità familiare che
residua o si va a comporre, impongono che sia mantenuta la loro
comunanza di vita e di educazione, quando dalla separazione
deriverebbe per essi un danno grave, suscettibile di rigorosa
valutazione da parte del giudice. In tal caso, essendo uno dei minori
adottabile o adottato, la preclusione della adozione di un fratello o
di una sorella da parte degli stessi adottanti solo in ragione del
superamento del divario massimo di età, non è costituzionalmente
legittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori) nella parte in cui non consente
l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando
per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni
l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno
grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte