Sentenza n. 15/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 654Codice penale
- art. 655Codice penale
- art. 5legge 645/1952
citata
- art. 17legge 645/1952
- art. 21legge 645/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 654
e 655 del codice penale e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n.
645 (manifestazioni fasciste), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 aprile 1970 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Speranza Vittorio, iscritta al n. 162
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;
2) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Maresca Massimo ed altri, iscritta al
n. 296 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 8 aprile 1970, emessa nel corso del procedimento
penale a carico di Speranza Vittorio, il pretore di Recanati ha
denunciato, sotto vari profili, l'illegittimità costituzionale degli
artt. 654 e 655 del codice penale che rispettivamente puniscono le
"grida e manifestazioni sediziose" e la "radunata sediziosa", nonché
dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le
"manifestazioni fasciste.
In primo luogo tali norme contrasterebbero col diritto alla libera
manifestazione del pensiero enunciato dall'art. 21 della Costituzione.
L'unico limite esplicito che detto diritto trova nella Carta
costituzionale è quello costituito dalla tutela del buon costume,
mentre un limite implicito, desumibile dagli artt. 2 e 3 della
Costituzione, può essere ravvisato nel generale principio del neminem
laedere in virtù del quale non è mai lecito ingiuriare, diffamare,
oltraggiare o calunniare. Mancherebbe, invece, nella Costituzione
qualsivoglia menzione dell'ordine pubblico quale ulteriore limite alla
libera manifestazione del pensiero.
Altro motivo di incostituzionalità dedotto è il contrasto con
l'art. 17 della Costituzione che garantisce il diritto dei cittadini di
riunirsi pacificamente e senza armi. La repressione penale in tanto
può ritenersi legittima in quanto indirizzata a riunioni e
comportamenti che abbiano leso o posto in grave pericolo l'integrità
fisica dei partecipanti alla riunione o manifestazione o degli astanti
estranei ad esse, ovvero in quanto indirizzato a colpire comportamenti
costituenti "eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni".
Ora nella previsione delle norme denunciate, ed in particolare in
quella dell'art. 655, il termine "sedizioso" è così generico e lato
che in esso rientrano necessariamente anche le riunioni e le
manifestazioni che non hanno affatto le caratteristiche di una provata
minaccia all'altrui integrità fisica o alla stabilità delle
istituzioni costituzionali.
Le norme in esame sarebbero inoltre presumibilmente in contrasto
con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione, secondo il quale
nessuno può essere punito se non "in forza di una legge". E ciò in
quanto non risultano sufficientemente definite le fattispecie
penalmente rilevanti: per gli artt. 654 e 655 figurano, invero,
rispettivamente incriminabili le manifestazioni e grida e le radunate
sediziose senza ulteriori qualificazioni, così come per l'art. 5 della
legge n. 645 sono incriminabili tutte le manifestazioni fasciste senza
ulteriori qualificazioni.
Un ultimo motivo di incostituzionalità, relativo alla sola
contravvenzione prevista dall'art. 5 della legge n. 645, viene dedotto
in riferimento sia all'art. 21 che alla XII disp. trans. Cost., la
quale vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista. Dopo aver ricordato che la legge n. 645 del 1952 è
stata emanata in attuazione della citata disposizione transitoria, il
pretore rileva che con la previsione dell'art. 5, che incrimina e
punisce tutte le manifestazioni pubbliche usuali al disciolto partito,
compiute "con parole, gesti e qualsiasi altro modo", senza alcun
riferimento alla loro potenzialità riorganizzativa del partito, il
legislatore avrebbe valicato il limite dell'attuazione del precetto
costituzionale che vieta soltanto la ricostituzione del partito, e non
anche le manifestazioni, più o meno nostalgiche, di coloro che tuttora
credono nella validità di determinate ideologie.
2. - La questione di legittimità costituzionale degli articoli 654
e 655, comma primo, del codice penale è stata anche proposta in
riferimento agli artt. 25, 21 e 17 Cost. dal tribunale di Napoli con
ordinanza 24 giugno 1971 emessa nel procedimento penale a carico di
Maresca Massimo ed altri.
Nella propria ordinanza il giudice osserva che il termine
"sediziosità", proprio perché nel linguaggio comune implica
riconoscimenti e valutazioni di natura contingente e d'ordine sociale e
politico, si presta a interpretazioni quanto mai soggettive e per ciò
stesso affida l'analisi strutturale del reato ad una descrizione
generica, incerta e sommaria. Con l'uso di siffatte espressioni v'è
quindi la possibilità di violazione del principio fondamentale di
garanzia di una legge certa e precostituita (art. 25 Cost.).
L'art. 654 cod. pen. in special modo verrebbe a concretare un reato
di opinione con la conseguente possibile violazione del diritto
costituzionale del cittadino di libera manifestazione del pensiero
(art. 21 Cost.).
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si
sono costituite. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto nel solo giudizio promosso con l'ordinanza del pretore di
Recanati.
Rileva in primo luogo l'Avvocatura, circa il preteso contrasto tra
gli artt. 654 e 655 cod. pen. e l'art. 21 Cost., che la Corte, sia pure
limitatamente all'art. 654, ha già avuto occasione (sent. n. 120 del
1957) di escludere siffatto contrasto e pertanto anche la questione ora
prospettata in modo identico nei riguardi dell'art. 655 dovrebbe
ritenersi risolta.
Del pari insussistente sarebbe l'asserito contrasto tra le citate
norme e l'art. 17 della Costituzione. Il concetto di sedizione è ben
chiaro e preciso; manifestazioni o riunioni sediziose sono quelle che
tendono a rompere l'unità dei cittadini, a spingere alla ribellione,
all'ostilità, all'insofferenza verso i pubblici poteri con pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta, quindi, di
un'attività antitetica a quella garantita dall'art. 17 della
Costituzione, che non è la semplice riunione, ma la riunione pacifica.
Questa nozione di sediziosità, della sua portata e dei suoi limiti
vale anche ad escludere il preteso contrasto tra i ripetuti articoli
del codice penale e l'art. 25, comma secondo, della Costituzione; le
fattispecie contravvenzionali sono definite in modo preciso e specifico
ed il concetto di sediziosità ha un suo significato inequivocabile.
Per quanto infine riguarda la questione proposta nei riguardi
dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, l'Avvocatura si limita
a ricordare che trattasi di questione già dichiarata non fondata dalla
Corte (sent. n. 74 del 1958), la quale ha avuto modo di precisare che
il reato di manifestazioni fasciste sussiste solo se si realizza in
concreto l'evento pericolo richiesto dalla norma, e cioè il pericolo
di riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Così rettamente interpretato, l'art. 5 non solo non è in
contrasto con alcun precetto costituzionale, ma è anzi parte
necessaria di una legge che, apprestando le opportune sanzioni penali,
ha reso viva ed operante la disposizione XII della Costituzione.
Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia
dichiarare non fondate tutte le questioni proposte. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza. Identica è,
invero, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 654 e
655 del codice penale - concernenti rispettivamente le "grida e
manifestazioni sediziose" e le "radunate sediziose" - che esse
prospettano, in riferimento agli artt. 17, 21 e 25, comma secondo,
della Costituzione, mentre connessa con detta questione è quella
sollevata con l'ordinanza del pretore di Recanati nella quale
l'incostituzionalità dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 -
che punisce le "manifestazioni fasciste" - viene prospettata, non solo
in riferimento alle citate norme costituzionali, ma anche alla XII
disposizione transitoria della Costituzione.
2. - La Corte ha già avuto occasione di precisare quale sia il
significato da attribuire al termine "sedizioso" allorché la questione
di legittimità costituzionale del solo art. 654 venne sottoposta al
suo esame in riferimento all'art. 21 Cost. (sent. 120 del 1957).
È d'uopo comunque richiamare e meglio precisare i concetti allora
espressi, i quali, ovviamente, valgono anche per la contravvenzione
prevista dall'art. 655 che in questa sede è stato per la prima volta
impugnato.
Per l'applicabilità delle due norme incriminatrici è necessario
che ricorrano contemporaneamente due essenziali requisiti consistenti
in una condotta obbiettivamente sediziosa e nella sua pericolosità per
l'ordine pubblico. Ora è evidente che l'oggettiva sediziosità di una
condotta va di volta in volta accertata, in relazione a circostanze di
tempo, di modo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico
contenuto. Il termine "sedizione", che il legislatore non ha inteso
definire, ha pur sempre un suo tradizionale e generale significato.
Atteggiamento sedizioso penalmente rilevante è soltanto quello che
implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle
pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un
evento pericoloso per l'ordine pubblico.
3. - Alla stregua di queste premesse sono da dichiararsi non
fondate le varie censure di incostituzionalità mosse nei confronti
delle norme impugnate.
È in primo luogo da escludere l'asserito contrasto con l'art. 17
della Costituzione. Il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente
e senza armi, proclamato dal citato precetto costituzionale, ha portata
ed efficacia fondamentali; esso, tuttavia, al pari di ogni altro
diritto di libertà, implica la posizione di limiti e condizioni che lo
disciplinino onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo
socialmente dannoso e pericoloso. Le disposizioni denunciate, ed in
particolare quella contenuta nell'art. 655 che vieta le radunate
sediziose, si armonizzano perfettamente col precetto dell'art. 17 della
Costituzione, poiché rispondono appunto alla necessità di assicurare
l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, tendono cioè a
garantire beni che sono patrimonio dell'intera collettività.
Del pari insussistente è il contrasto con l'art. 21 Cost. che
proclama il diritto dei cittadini di esprimere liberamente il proprio
pensiero. Non è esatto il rilievo del pretore di Recanati secondo il
quale l'unico limite all'esercizio di tale diritto sarebbe costituito
dalla tutela del buon costume. La Corte, infatti, ha già avuto
occasione di affermare che anche il diritto di libera manifestazione
del pensiero incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far
cessare turbamenti dell'ordine pubblico (sentenze nn. i del 1956; 33,
120 e 121 del 1957; 19 del 1962 e 199 del 1972).
In particolare nelle due ultime decisioni, con le quali è stata
dichiarata non fondata in riferimento all'art. 21 Cost. la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 656 cod. pen. (notizie false e
tendenziose), si è avuto modo di precisare che l'ordine pubblico è
bene inerente al vigente sistema costituzionale e che il mantenimento
di esso rappresenta una finalità immanente dello stesso sistema.
I motivi svolti nelle indicate pronunce, che si confermano
integralmente in questa sede, valgono ad escludere che possano essere
ritenute in contrasto con la Costituzione le contravvenzioni previste
dagli artt. 654 e 655 del codice penalL che reprimono grida, gesti e
riunioni obbiettivamente sediziosi che siano concretamente idonei a
scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico.
Infondata è infine la denuncia d'incostituzionalità in
riferimento all'art. 25 della Costituzione. La nozione di sedizione
penalmente rilevante - nei termini in cui è stata precisata - consente
di escludere che ci si trovi di fronte a norme che prevedano
fattispecie penali generiche e imprecise e che sussista violazione del
principio di legalità enunciato dal citato precetto costituzionale.
4. - Resta da esaminare la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le
"manifestazioni fasciste", sollevata dal pretore di Recanati in
riferimento agli artt. 17, 21, 25 e XII disposizione transitoria della
Costituzione. Trattasi di questione in parte già decisa con la
precedente sentenza n. 74 del 1958 che ne ha dichiarato l'infondatezza
in riferimento agli artt. 21 e XII disp. trans. della Costituzione. Nel
proporre la questione il giudice muove dalla premessa che la norma
denunciata colpisca le manifestazioni fasciste senza alcun riferimento
alla loro potenzialità riorganizzativa del partito.
Trattasi di premessa inesatta che non tien conto del pensiero al
riguardo espresso dalla Corte che, qiuindi, appare opportuno ricordare.
La norma impugnata è contenuta in una legge recante il titolo "norme
di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della Costituzione", disposizione con la quale il Costituente ebbe ad
enunciare il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista. Ora è evidente che nell'esame del testo
della norma l'interprete non deve limitarsi a coglierne un significato
puramente letterale, ma risalire alla ratio che l'ha ispirata per
giungere ad una logica interpretazione della stessa.
La fattispecie contravvenzionale, della cui legittimità
costituzionale il pretore di Recanati dubita, intende vietare e punire
unicamente quelle manifestazioni che, in relazione alle circostanze di
tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive
caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di
pericolo di ricostituzione del partito.
Così coerentemente interpretato, il disposto dell'art. 5 trova
giusta collocazione nel complesso normativo dettato dal legislatore per
attuare il divieto posto dalla XII disposizione transitoria e non è in
contrasto con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Nessun raffronto è dato, invece, istituire tra la norma denunciata
e gli artt. 17 e 21 della Costituzione. È evidente infatti che non
può sostenersi la illegittimità costituzionale di una norma
legislativa che attui il disposto della XII disposizione transitoria,
la quale, in vista della realizzazione di un ben determinato scopo,
pone dei limiti all'esercizio dei diritti di libertà enunciati dagli
invocati precetti costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 654 e 655 del codice penale
e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente "norme di
attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della Costituzione", sollevate, in riferimento agli artt. 17, 21, 25,
comma secondo, e XII disposizione transitoria e finale della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe del pretore di
Recanati e del tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte