Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1978 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74,

comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (inabilità

permanente dovuta ad infortunio o a malattia professionale), promossi

con ordinanze 6 dicembre 1976 del pretore di Reggio Emilia nei

procedimenti civili vertenti tra Paterlini Libero, Brunazzi Eviardo e

l'INAIL, iscritte ai nn. 33 e 34 del registro ordinanze 1977 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 9 marzo

1977.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che il pretore di Reggio Emilia, con le ordinanze indicate

in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella

parte in cui prevede, ai fini della corresponsione della rendita, un

diverso grado di minimo di inabilità permanente a seconda che la

inabilità sia conseguenza di infortunio ovvero di malattia

professionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Considerato che con sentenza del 24 maggio 1977, n. 93, è stata

dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone,

agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale

nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul

lavoro.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Reggio

Emilia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte