Sentenza n. 15/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.l. 625/1979
- art. 11d.l. 625/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11
del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), come modificati
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1980 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Padova sull'istanza proposta da Gallimberti Ivo ed altri,
iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 6 agosto 1980;
2) ordinanza emessa il 21 luglio 1980 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Padova sull'istanza proposta da Mioni Luciano, iscritta al
n. 673 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 311 del 12 novembre 1980;
3) ordinanza emessa il 17 novembre 1980 dalla Corte di Assise di
Torino nel procedimento penale a carico di Naria Giuliano, iscritta al
n. 34 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 83 del 24 marzo 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del giudizio contro Naria Giuliano, imputato, tra
l'altro, del reato di cui agli artt. 81, 110, 112, n. 1, 575, 577, n.
3, e 61, n. 9, del codice penale, la Corte d'assise di Torino, con
ordinanza emessa il 17 novembre 1980 (Reg. ord. n. 34/1981), ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art.
10 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6
febbraio 1980, n. 15.
Il Naria, detenuto dal 6 ottobre 1976, sarebbe stato scarcerato il
6 ottobre 1980 per decorrenza del termine massimo di custodia
preventiva, quale previsto dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, di
modifica dell'art. 272 c.p.p., che vigeva al momento della cattura (due
anni per la fase istruttoria e due anni per la fase dibattimentale di
primo grado), se non fosse sopravvenuto in corso di detenzione il
decreto legge n. 625 del 1979. Poiché, infatti, l'art. 10 di tale
decreto legge dispone che "i termini di durata massima della custodia
preventiva sono prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti",
consentendo perciò una carcerazione preventiva di cinque anni e
quattro mesi, se non interviene sentenza di condanna di primo grado, la
detenzione del Naria, in attesa del giudizio, ha la scadenza, invece,
del 6 febbraio 1982.
Ma così - rileva il giudice a quo -, non è infondato il dubbio
che siano stati travalicati quei "ragionevoli limiti senza l'osservanza
dei quali la legge si pone in contrasto con il principio costituzionale
della presunzione di non colpevolezza". Il nostro ordinamento,
ratificando la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali", ne ha recepito i criteri e,
quindi, anche quello di cui all'art. 5, paragrafo 3, il quale prescrive
testualmente che chiunque venga privato della libertà personale
dev'essere giudicato entro un termine ragionevole, da valutarsi,
secondo le pronunce della Commissione europea dei diritti dell'uomo, in
base ad elementi concreti. E non può dirsi certo ragionevole una
carcerazione preventiva che può complessivamente protrarsi sino a
dieci anni ed otto mesi.
Sempre seconda la Corte d'assise di Torino, il contrasto del
denunziato art. 10 con l'art. 27, secondo comma, Cost., appare con
tutta evidenza, se si tiene presente che "l'intervallo intercorrente
tra la chiusura dell'istruzione ed il processo di primo grado è tempo
morto", il quale rende non ragionevole il prolungarsi della detenzione,
dato che solo la complessità dell'istruttoria potrebbe giustificarlo e
solo una condanna in grado d'appello "riduce l'area di presunzione di
innocenza", mentre non può certo elevarsi a giustificazione la crisi
di efficienza dell'amministrazione della giustizia. Né può dirsi che
"la disciplina processuale della libertà personale dell'imputato",
"trascurando le indicazioni della citata convenzione europea", risulti
conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 13, primo,
secondo e quinto comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, che
sono "prevalenti sulle esigenze processuali e sulle ragioni di
controllo e di difesa sociale", e che impongono perciò il ritorno ai
termini massimi anteriori al decreto legge n. 625 del 1979.
2. - La stessa Corte d'assise di Torino, poi, con la medesima
ordinanza, e due giudici dell'ufficio d'istruzione presso il Tribunale
di Padova, con due distinte ordinanze, - emesse, rispettivamente, il 13
maggio 1980 (Reg. ord. n. 453/1980), nel procedimento penale contro
Gallimberti Ivo ed altri, imputati del delitto di cui all'art. 306 c.p.
in relazione all'art. 270 stesso codice, ed il 21 luglio 1980 (Reg.
ord. n. 673/1980), nel procedimento penale contro Mioni Luciano,
imputato del medesimo delitto di cui sopra - hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 11 dello stesso decreto legge
n. 625 del 1979, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo,
secondo e quinto comma, e 27, secondo comma, della Costituzione ed alla
loro lettura coordinata. Le impugnative del suddetto art. 11, il quale
stabilisce che la disposizione, di cui al precedente art. 10, sul
prolungamento dei termini di durata massima della custodia preventiva,
"si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore" del decreto legge n. 625 del 1979, sono sostenute da tutti i
giudici a quibus con le seguenti argomentazioni, sostanzialmente
identiche:
a) poiché l'art. 272 c.p.p. dispone che "la durata della custodia
preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può
oltrepassare i termini" ivi indicati e che, ove questi siano decorsi,
l'imputato "deve" automaticamente essere scarcerato, dall'applicazione
ai procedimenti in corso del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del
decreto legge n. 625 del 1979 deriva una disparità di trattamento fra
imputati dello stesso delitto e, quindi, una violazione del principio
di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.). Può accadere, infatti,
nel caso di un'istruttoria formale particolarmente indaginosa, che chi
era detenuto sin dall'inizio del procedimento sia stato scarcerato per
decorrenza del termine previgente, mentre chi sia stato catturato in un
momento successivo, ma pur sempre prima della modifica in peius di cui
al menzionato art. 10, subisce un prolungamento della custodia
preventiva. E ciò, "senza che si possano individuare ragionevoli
motivi per i quali situazioni eguali debbano essere diversamente
regolate". Si tratta di questione concernente la generalità dei
cittadini - si rileva nelle ordinanze -, e pertanto la rilevanza
sussiste indipendentemente dalla considerazione che, come ha eccepito
il pubblico ministero, sia di Torino, sia di Padova, nei procedimenti
in esame la denunciata disparità di trattamento non si è verificata;
b) l'inviolabilità della libertà personale è, nel nostro
ordinamento, la regola, che può essere limitata, secondo il chiaro
dettato dell'art. 13, primo comma, Cost., "nei soli casi e modi
previsti dalla legge", oltre che "per atto motivato dell'autorità
giudiziaria". Se così è, la disciplina di qualsiasi eventuale
limitazione - riguardi questa fatti-reato già avvenuti, ovvero
situazioni detentive in corso - non può non essere preventiva, con la
logica conseguenza che, nel caso di successione di leggi, le nuove
norme contra libertatem, costituendo un'eccezione, "non possono
incidere negativamente sulle situazioni già esistenti alla data della
loro emanazione", giacché altrimenti avrebbero un effetto retroattivo.
Tanto più che il principio della "previsione" dei casi e modi di
restrizione della libertà personale consente di configurare come
"diritto quesito" il diritto alla scarcerazione dell'imputato, il quale
deve sapere, "al momento della commissione del fatto, qual è il
trattamento, non solo definitivo, ma anche interinale, che
l'ordinamento riserva alla libertà personale dell'autore del fatto" ed
attribuisce un contenuto effettivo all'ultimo comma dell'art. 13
Cost., che altrimenti sarebbe vanificato unitamente allo stesso
principio dell'inviolabilità della libertà personale;
c) l'art. 25, secondo comma, Cost., limitandosi a statuire che
"nessuno può essere punito" - ed evitando di soggiungere "per un
fatto", come appunto recita l'art. 1 c.p. - mostra di riferirsi anche
al diritto processuale, pur se non certo alle disposizioni puramente
ordinatarie o di mera tecnica, bensì a quelle che si risolvano in
danno dell'imputato, nei cui confronti opera, invece, l'ultrattività
delle norme processuali più favorevoli, la quale trova conferma nel
primo comma dello stesso art. 25 Cost., quando stabilisce il principio
del giudice naturale "precostituito" per legge. Ma ulteriore conferma
ne sono ancora i lavori preparatori della Costituzione, l'indirizzo
giurisprudenziale della Corte di cassazione, che si è interrotto
successivamente al 1974, ma che va recuperato, la stessa relazione al
re del Guardasigilli del 1931 sulle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale. Inoltre, la ratio dell'art. 25, secondo
comma, Cost. è quella, sia di stabilire una garanzia per l'imputato,
sia di soddisfare un'esigenza di certezza. Ma allora è alla natura del
bene tutelato che occorre guardare, nel senso che, pur respingendosi
l'equiparazione fra pena e custodia preventiva, che hanno diversa
natura giuridica, diversi scopi, diversa funzione, e cui comunque osta
l'art. 27, secondo comma, Cost., la realtà è che la carcerazione
preventiva si risolve ugualmente in una lesione del fondamentale
diritto di libertà e, quindi, postula un'eguale tutela
giurisdizionale. Infine, che le norme sulla custodia preventiva
sfuggano al principio di immediata applicabilità del diritto
processuale, può ritenersi accolto, almeno implicitamente, anche dal
legislatore del dicembre 1979, il quale ha stabilito, con la
disposizione transitoria eccezionale dell'art. 11, la retroattività
dell'aumento dei limiti massimi della carcerazione preventiva proprio
per superare, in violazione dell'art. 25 Cost., il principio generale,
secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire";
d) l'esigenza che la durata della custodia preventiva non sia
modificata in peius nel corso di questa si basa anche sulla presunzione
di non colpevolezza, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. Spetta
certamente al legislatore di specificare la misura massima di
carcerazione preventiva, ed anche di maggiorarla, mentre gli è
precluso di disporre l'applicazione di eventuali aumenti alle
carcerazioni iniziate anteriormente all'entrata in vigore della nuova
legge: in tal caso, infatti, risulterebbe privilegiata una presunzione
opposta a quella proclamata dall'art. 27, secondo comma, Cost., cioè
la presunzione di colpevolezza dell'imputato in stato di detenzione.
3. - In tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, mentre non si
è costituita alcuna delle parti private.
Le deduzioni svolte dall'Avvocatura nei suoi atti di intervento,
che concludono tutti con la richiesta di dichiarazione di infondatezza,
concernono solo l'art. 11 del decreto legge n. 625 del 1979, non anche
l'art. 10. A riguardo della denunziata disparità di trattamento, dopo
avere affermato che chi sia stato eventualmente scarcerato per
decorrenza del termine anteriormente previsto può essere nuovamente
privato della libertà sino al raggiungimento dei nuovi termini,
osserva che in ogni caso la natura di strumento cautelare della
carcerazione preventiva induce a ritenere ragionevolmente
discriminabili le situazioni di due soggetti che siano stati catturati
in tempi diversi; tanto più che la carcerazione preventiva verrà pur
sempre scomputata in caso di condanna e che il ritardato inizio di essa
potrebbe comportare il vantaggio della sua utilizzazione ai fini della
preparazione della difesa.
Quanto poi, all'addotto contrasto della norma impugnata con gli
artt. 13 e 25 Cost., rileva l'Avvocatura che è erroneo ritenere che,
in caso di successione di leggi, possano incidere sulle situazioni
detentive in corso solo le norme anteriori, e che non può negarsi,
stante il ripensamento della Corte di cassazione, l'immediata
applicabilità ai processi pendenti delle nuove norme processuali,
anche se meno favorevoli all'imputato, sulla base del principio tempus
regit actum. E si richiama altresì all'indirizzo dottrinale, secondo
cui l'irretroattività proclamata dall'art. 25 Cost. si riferisce a
nuovi reati e sanzioni, non già alle nuove modalità del procedimento
penale, considerando infine che il legislatore ha statuito
esplicitamente, con l'art. 11, l'applicazione ai procedimenti in corso
al preciso scopo di precludere qualche interpretazione in senso
contrario.
Con riguardo, da ultimo, all'asserito contrasto con la presunzione
di non colpevolezza, l'Avvocatura contesta, una volta riconosciuta alla
carcerazione preventiva la duplice finalità di assicurare la
genuinità delle prove e la difesa sociale, che sia precluso al
legislatore di prolungare i termini di durata massima anche in ordine
ai procedimenti in corso, quando tale prolungamento sia richiesto dalle
crescenti esigenze processuali.
Alla pubblica udienza, l'Avvocatura ha insistito nelle surriportate
considerazioni, concludendo nuovamente per la dichiarazione di
infondatezza di entrambe le questioni. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze in epigrafe sollevano due questioni, le quali
hanno per oggetto il medesimo istituto - la carcerazione preventiva -
ed il medesimo testo normativo - il decreto legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 -, sicché i
relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La prima censura, formulata dalla Corte di assise di Torino,
è rivolta all'art. 10 del menzionato decreto legge, nel testo
risultante dalla legge di conversione, in quanto prolunga di un terzo,
per i delitti ivi previsti, la durata massima della detenzione ante
judicium. Ma così questa - si osserva, nell'ordinanza -, potendosi
protrarre, con riguardo al periodo intercorrente tra rinvio a giudizio
e processo di primo grado, sino a due anni ed otto mesi - e,
complessivamente, addirittura sino a dieci anni ed otto mesi -,
travalica ogni ragionevole limite, nonostante che la convenzione
europea dei diritti dell'uomo (legge 4 agosto 1955, n. 848) proclami
all'art. 5, paragrafo 3, che i giudizi a carico di detenuti devono
essere celebrati "entro un termine ragionevole". E tali non sono certo
quelli sopra indicati, che, anzi, "specie per i reati più gravi" e per
il "tempo morto" - quale appunto viene definito il periodo che
solitamente viene fatto scorrere dopo la chiusura dell'istruttoria in
attesa del dibattimento - "non adeguano, in modo rigoroso e coerente,
la disciplina processuale della libertà personale dell'imputato ai
principi costituzionali (artt. 13, primo, secondo e quinto comma, 27,
secondo comma)".
La questione riguarda, quindi, la ragionevolezza del termine di
carcerazione preventiva nella fase tra il deposito dell'ordinanza di
rinvio a giudizio e la sentenza di primo grado.
3. - Tale questione, benché i dati posti in evidenza nella
prospettazione suscitino immediato e profondo turbamento, non può non
essere dichiarata infondata.
Nell'ordinanza di rimessione, il dispositivo fa espresso
riferimento agli artt. 13, primo, secondo e quinto comma, e 27, secondo
comma, Cost., ma l'argomentazione non viene condotta sui principi di
cui i suddetti articoli sono portatori, bensì imperniata
esclusivamente sul principio di ragionevolezza, rispetto al quale le
denunziate violazioni risultano configurate come conseguenziali, stante
la carenza di qualsiasi autonomo motivo a loro riguardo. Ed il suddetto
principio, a sua volta, non viene affermato con richiamo alla
giurisprudenza, ormai costante, di questa Corte, la quale ne ha da
tempo ravvisato l'esistenza nel nostro sistema costituzionale -
statuendo esplicitamente che il legislatore è tenuto al "rispetto
della ragionevolezza" (sentenza n. 7 del 1965), che esso trova un
"limite nella ragionevolezza" (sentenza n. 164 del 1971) -, bensì
invocando l'art. 5, paragrafo 3, della convenzione europea di
salvaguardia. All'uopo si rileva che, poiché i principi da questa
dettati "sono stati recepiti dal nostro ordinamento", nella specie va
osservato quello, enunciato appunto nel suddetto articolo, secondo cui
"ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro
un termine ragionevole".
Senonché, la suddetta norma della convenzione di salvaguardia su
cui il giudice a quo poggia il suo ragionamento, da un lato non si
colloca di per se stessa a livello costituzionale, dall'altro lato non
propone alcun criterio concreto, in quanto si astiene dal fornire una
qualsiasi specificazione. Ed una valutazione della ragionevolezza che
non sia ancorata ad un criterio concreto, ma solo ad una enunciazione
vaga ed elastica, può riuscire opinabile in difetto di un'analisi più
articolata ed approfondita.
4. - Per operare il controllo sulla ragionevolezza dei termini
massimi di carcerazione preventiva, quali risultano stabiliti con la
norma impugnata, occorre previamente individuare e valutare la ratio
che ha indotto il legislatore a disporre il prolungamento di quei
termini. Al riguardo non è consentito nutrire alcun dubbio: tale
prolungamento rientra fra le "misure urgenti per la tutela dell'ordine
democratico e della sicurezza pubblica", come testualmente recita il
titolo della legge, ed è causato dalle "obiettive difficoltà che
esistono per gli accertamenti istruttori e dibattimentali concernenti i
reati in questione", come testualmente dichiara la relazione
governativa che accompagna il disegno di legge di conversione. Dunque,
come l'esigenza della tutela dell'ordine democratico e della sicurezza
pubblica è l'occasio legis, così le obiettive difficoltà degli
accertamenti ne sono la ratio. È in questo ambito, allora, ed in
rapporto alle circostanze, che la questione va valutata.
Nella specie, tali circostanze sono identificabili nella causa
occasionale e nella ragione giustificatrice di cui sopra.
In quanto alla causa occasionale, esplicitamente indicata dallo
stesso legislatore nella necessità di tutelare l'ordine democratico e
la sicurezza pubblica contro il terrorismo e l'eversione, non può
certo dubitarsi dell'esistenza e consistenza, della peculiarità e
gravità del fenomeno che si intende combattere, e cui appunto si
riferisce l'imputazione sulla quale deve giudicare la Corte di assise
di Torino. Ed invero, si tratta di un fenomeno caratterizzato, non
tanto, o non solo, dal disegno di abbattere le istituzioni democratiche
come concezione, quanto dalla effettiva pratica della violenza come
metodo di lotta politica, dall'alto livello di tecnicismo delle
operazioni compiute, dalla capacità di reclutamento nei più disparati
ambienti sociali.
5. - Di fronte ad una situazione d'emergenza, quale risulta quella
in argomento, quando la questione venga collocata in un quadro più
ampio di quello offerto dall'ordinanza che l'ha sollevata, Parlamento e
Governo hanno non solo il diritto e potere, ma anche il preciso ed
indeclinabile dovere di provvedere, adottando una apposita legislazione
d'emergenza.
Conseguentemente, non può non riconoscersi che i limiti massimi
della carcerazione preventiva, derivanti dal prolungamento stabilito
con l'art. 10 del decreto legge n. 625 del 1979, nel testo modificato
dalla legge di conversione n. 15 del 1980, valutati alla luce delle
suesposte considerazioni, non possono considerarsi irragionevoli,
risultando disposti in ragione delle "obiettive difficoltà che
esistono per gli accertamenti istruttori e dibattimentali" nei
procedimenti che hanno ad oggetto "i delitti commessi per finalità di
terrorismo e di evasione dell'ordine democratico".
Altra ancora è la questione - sulla quale converrà più appresso
tornare - dell'adeguamento dell'organizzazione giudiziaria alle
accresciute esigenze, che sia parallelo alle altre misure urgenti
adottate e favorisca così la definizione, davvero sollecita, dei
processi.
È comunque nella logica del discorso la constatazione che
terrorismo ed evasione da un lato, prolungamento della custodia
preventiva dall'altro, stanno tra loro in rapporto di causa ad effetto:
ne sono prova documentale le riforme, in senso nettamente liberale,
adottate progressivamente in materia a partire dal ripristino della
vita democratica e l'inversione di tendenza a partire dal decreto legge
11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220,
che venne adottato appunto in coincidenza con il dilagare della
violenza.
6. - È altra - e, comunque, non giuridica - la questione se il
prolungamento dei suddetti termini sia il mezzo più appropriato per
sradicare o, almeno, per fronteggiare con successo terrorismo ed
evasione. Una valutazione in proposito è preclusa al giudice, sia pure
il giudice delle leggi, perché si risolverebbe in un sindacato su una
scelta operata in tema di politica criminale dal potere su cui
istituzionalmente grava la responsabilità di tutelare la libertà e,
prima ancora, la vita dei singoli e dell'ordinamento democratico.
7. - A questo punto, però, si impongono due distinte, ma a ben
guardare, convergenti precisazioni.
Se si deve ammettere che un ordinamento, nel quale il terrorismo
semina morte - anche mediante lo spietato assassinio di "ostaggi"
innocenti - e distruzioni, determinando insicurezza e, quindi,
l'esigenza di affidare la salvezza della vita e dei beni a scorte
armate ed a polizia privata, versa in uno stato di emergenza, si deve,
tuttavia, convenire che l'emergenza, nella sua accezione più propria,
è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente
temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma
che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel
tempo.
Va poi osservato che, pur in regime di emergenza, non si
giustificherebbe un troppo rilevante prolungamento dei termini di
scadenza della carcerazione preventiva, tale da condurre verso una
sostanziale vanificazione della garanzia. Della esigenza di rispettare
criteri di congruità si mostrò del resto ben consapevole lo stesso
legislatore, quando nel corso dell'iter formativo della legge in esame
volle limitare ad un terzo l'aumento dei termini, inizialmente proposto
invece nella misura della metà.
Merita altresì di essere preso in attenta considerazione il
rilievo che nell'ordinanza viene conferito al "tempo morto", cioè al
periodo "in cui non si svolgono attività processuali", per essere
stata chiusa l'istruttoria, e tuttavia "le carte processuali rimangono
giacenti in attesa di passare sui banchi del primo giudice
dibattimentale". Ebbene - osserva il giudice a quo - nel frattempo
l'imputato, sia pure per i reati più gravi, rimane in stato di
detenzione sino a due anni ed otto mesi. E non si possono certo
invocare a giustificazione, né le esigenze temporali dell'istruttoria,
che è, già esaurita, né una condanna in grado di appello, cui si
attribuisce nell'ordinanza l'effetto di ridurre "l'area di presunzione
di innocenza". La sola giustificazione, peraltro inammissibile -
prosegue la Corte di assise di Torino - sarebbe la "crisi di efficienza
dell'amministrazione della Giustizia", cioè "l'affollamento dei ruoli
di udienza per carenza di organici e la impossibilità di addivenire a
tempestive ("ragionevoli") fissazioni dei processi per il
dibattimento".
Non può negarsi la consistenza del rilievo, che tocca uno dei
punti dolenti - il massimo, anzi - del nostro processo penale. E sembra
non potersi negare neppure che si tratta di un rilievo in fatto, per il
quale il legislatore non può essere chiamato direttamente in causa,
giacché la durata del "tempo morto", indubbiamente deplorevole, che si
registra in tante vicende giudiziarie, non deriva da alcuna precisa
disposizione di legge. Tuttavia ciò non esime il legislatore dal
dovere di creare le condizioni che riducano al minimo il "tempo morto".
Una legislazione d'emergenza non può non comprendere anche misure atte
ad adeguare l'ordinamento giudiziario ai tempi, quale sarebbe appunto
una più razionale ed efficiente organizzazione, ad ogni livello, degli
uffici giudiziari, in personale e mezzi, che sia in grado di soddisfare
con sollecitudine le nuove e maggiori esigenze proprio là dove e
quando esse si verificano. È un compito, questo, al quale il
legislatore non può più sottrarsi in coerenza con le altre misure
urgenti ed eccezionali adottate.
8. - La seconda censura, formulata anche da due giudici
dell'ufficio istruzione presso il Tribunale di Padova, oltre che dalla
Corte di assise di Torino, è rivolta all'art. 11 del medesimo decreto
legge, a norma del quale "la disposizione dell'articolo precedente si
applica anche ai procedimenti in corso". Tutti i suddetti giudici
denunziano, con motivazioni pressoché coincidenti, le violazioni degli
artt. 3, primo comma, 13, primo, secondo e quinto comma, 25, secondo
comma, e 27, secondo comma, Cost.
9. - Il testo costituzionale prevede l'istituto della carcerazione
preventiva (art. 13, ultimo comma) e proclama, ad un tempo, il
principio della presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo
comma). Dalla constatazione, non irrilevante, anche se ovvia, della
consistenza delle due ricordate norme si deduce che, nel pensiero del
costituente, esse sono pienamente compatibili: come la presunzione di
non colpevolezza non impedisce la carcerazione preventiva, così questa
non pregiudica quella. Non la pregiudica - è appena il caso di
sottolineare sul piano giuridico, e neppure su quello più propriamente
processuale, una volta che la carcerazione preventiva, né acquista
valore probatorio e, quindi, determinante ai fini dell'affermazione
della responsabilità, né influisce sulla misura dell'eventuale pena.
Ed al riguardo nulla rilevano in contrario gli innegabili effetti
negativi, sempre gravi e sovente irreparabili, che effettivamente
vengono provocati dalla carcerazione preventiva, ma su piani diversi da
quello giuridico.
Alla luce delle suesposte considerazioni, appare fallace, pur se
indubbiamente suggestivo, il concorde ragionamento dei giudici a
quibus, anche se svolto con maggiore ampiezza da quello di Padova.
Secondo essi, infatti, poiché la presunzione di non colpevolezza
"determina una serie di conseguenze necessitate, tra cui anche il
rispetto dei limiti massimi prestabiliti di carcerazione preventiva", e
poiché ancora questo rispetto "costituisce un mezzo volto a
prestabilire i sacrifici che si possono richiedere all'imputato" al
duplice fine di "assicurare un efficace svolgimento del processo e al
contempo di impedire che il costo del processo gravi sull'imputato
detenuto oltre una certa ragionevole misura", ne conseguirebbe che un
"ampliamento stabilito in corso di carcerazione" si risolverebbe in "un
sostanziale restringimento della presunzione" in parola, riconducibile
ad "una logica che sembra privilegiare una presunzione contraria, cioè
quella di colpevolezza dell'imputato in stato di detenzione".
La carcerazione preventiva non produce - beninteso, sul piano
giuridico, sia sostanziale, sia processuale, nel senso più sopra
illustrato - maggiori o minori conseguenze, a seconda della sua
maggiore o minore durata, per cui questa, nei casi in cui risultasse
non ragionevole, potrebbe essere dichiarata illegittima per tal motivo,
non già per l'asserita sua incidenza giuridica sulla presunzione di
non colpevolezza. Argomentare dalla durata per pervenire a conclusione
opposta a quella di cui sopra significa confondere - e sta qui
soprattutto la fallacia del ragionamento - due piani che sono
nettamente distinti, facendo valere nel campo giuridico gli effetti che
si verificano nel campo sociale.
Ma il ragionamento, che poi consiste, a ben guardare, nel conferire
pressoché esclusivo valore alla durata, risolvendo in essa l'istituto,
si presta anche ad altri rilievi. In primo luogo, infatti, non risulta
indicato - pur essendone la premessa - alcun criterio oggettivo, in
base al quale possa stabilirsi il limite massimo della custodia
preventiva, oltre il quale esso non sarebbe più ragionevole e, quindi,
restringerebbe la presunzione di non colpevolezza, sicché risulta
valutazione meramente soggettiva quella, secondo cui sarebbe
ragionevolmente congrua una durata di due anni, ma non di due anni ed
otto mesi. In secondo luogo, il ragionamento può sboccare, a rigor di
logica e sia pure inavvertitamente, persino nell'affermazione della
illegittimità costituzionale dello stesso istituto. Ne fornisce la
prova l'ordinanza della Corte di assise di Torino, ove proprio questa
conseguenza risulta in fondo sostenuta, là dove si legge che "detto
principio di non colpevolezza, di cui all'art. 27 della Costituzione,
postula l'esigenza che ogni restrizione della libertà personale non
fondata sulla pena, da eseguire per condanna definitiva, urta contro il
dettato costituzionale". Ed allora, se si assume il principio della
presunzione di non colpevolezza sempre e solo nel suo corretto valore
giuridico - più precisamente, processuale -, e se si considera che
l'ampliamento della durata della custodia preventiva nel corso di
questa non produce neppur esso alcun pregiudizio sul piano processuale,
non può non convenirsi che l'applicazione dell'art. 10 del decreto
legge n. 625 del 1979 ai procedimenti ancora in via di definizione non
contrasta con l'art. 27, secondo comma, Cost.
10. - Analogamente si deve concludere quando il dubbio sulla
legittimità costituzionale della norma denunziata viene espresso in
riferimento agli artt. 13, primo, secondo e quinto comma, e 25, secondo
comma, Cost.
a) Per quanto riguarda l'art. 13, gli argomenti dei giudici a
quibus si fondano sui due primi commi, mentre all'ultimo, che pure è
anch'esso espressamente indicato, si accenna solo di sfuggita, per
affermarne conseguenzialmente la vanificazione.
Dalla proclamazione dell'inviolabilità della libertà personale,
di cui al primo comma, si ricava il carattere eccezionale di ogni
limitazione che ad essa venga posto, con la conseguenza che "nel caso
di successioni di leggi, le nuove norme contra libertatem non possono
incidere negativamente sulle situazioni in corso", tra cui appunto
quelle detentive, e si ricava altresì la configurazione del diritto
alla scarcerazione come "diritto quesito".
Gli argomenti surriportati rivelano una fragile consistenza.
Non è dubitabile che il principio della inviolabilità della
libertà personale è la regola e che, conseguentemente, ogni
limitazione ad esso si configura come eccezione. Da tale esatta
premessa non dipende tuttavia la conseguenza che nelle ordinanze se ne
trae, cioè che le carcerazioni preventive in corso siano al riparo da
leggi posteriori che ne aumentino la durata. L'affermazione risulta
apodittica, nel senso che è malamente puntellata con l'asserzione che
non v'è differenza, di fronte a nuove norme contra libertatem, tra
fatti-reato già avvenuti e situazioni detentive in corso. Ma questo
potrebbe affermarsi, solo se fosse dimostrato incontrovertibilmente che
l'irretroattività di cui all'art. 25, secondo comma, si estende anche
alle norme procedurali.
Egualmente indubitabile è il diritto al riacquisto immediato della
libertà, non appena scaduti i termini della detenzione preventiva. Ed
invero, il riconoscimento di tale diritto è soluzione giuridicamente e
logicamente obbligata, che si lascia esplicitare immediatamente e
facilmente dal principio dell'inviolabilità della libertà personale,
ma di cui non è sostenibile, perché immotivata, l'evoluzione in
diritto quesito, non potendosi ritenere motivazione appagante il
semplice richiamo al suddetto principio della inviolabilità. Nelle
stesse ordinanze in esame, del resto, la custodia preventiva viene
qualificata "interinale", pur se, immediatamente dopo, tale aggettivo
venga sostituito con la locuzione, piuttosto ambigua, di "situazione
già costituita".
b) Dalla statuizione, poi, di cui al secondo comma, a sensi del
quale devono essere "previsti" i casi ed i modi in cui la restrizione
della libertà personale è ammessa, si deduce l'esigenza di una
"previsione", cioè di una regolamentazione preventiva di ogni aspetto
della restrizione stessa, con la conseguenza che le regole di questa
non possono essere mutate in danno della libertà.
Senonché, a tale conseguenza si perviene, non solo con un
argomento meramente esegetico, ma anche con la trasposizione ed
applicazione del risultato ottenuto in via esegetica da una ad altra
norma, sia pure nell'ambito dello stesso articolo 13.
Si può anche prescindere al riguardo dall'osservazione che, nel
linguaggio giuridico, anche in quello propriamente normativo, non
sempre al verbo - "previsti" -, dal quale traggono argomento le
ordinanze in esame, corrisponde il sostantivo "previsione", essendo
tutt'altro che infrequenti le occasioni, in cui allo stesso verbo
corrisponde, invece, il significato di "disposizione". Sembra darne la
prova lo stesso legislatore costituente: nell'art. 38, secondo e quarto
comma, infatti, i mezzi ivi "preveduti", oltre che assicurati, ai
lavoratori, ed i compiti conseguentemente "previsti" possono anche
intendersi come mezzi e compiti "disposti" o "stabiliti".
Comunque, a parte quanto testé osservato solo incidentalmente, se
nella specie deve ritenersi senz'altro corretta la dedotta
sostantivazione, appare, viceversa, non egualmente corretta e
congruente l'ulteriore inferenza. Che la Costituzione esiga, affinché
la restrizione della libertà personale sia legittima, la puntuale
"previsione" legislativa dei "casi e modi"- oltre che, s'intende,
l'atto motivato dell'autorità giudiziaria - non è menomamente
disputabile, stante il dettato letterale. Ora, può essere opinabile
cosa propriamente debba intendersi in positivo per gli uni ("casi") e
per gli altri ("modi"), ma non in negativo, essendo incontrovertibile
che, né nel lessico, né in alcun testo normativo, né nella dottrina
giuridica, si rintraccia anche solo un appiglio per sostenere che "casi
e modi" siano suscettibili di indicare un qualsiasi limite temporale.
L'argomentazione trova, oltre tutto, una duplice smentita proprio nello
stesso art. 13: gli aspetti temporali della restrizione della libertà
personale, infatti, sono disciplinati nel terzo e nell'ultimo comma,
sicché, ove si facesse applicazione di un ben noto brocardo,
l'inclusione di tali aspetti nei suddetti commi e l'esclusione, invece,
dal secondo comma, confermerebbero chiaramente la non fondatezza della
motivazione a sostegno del dubbio espresso nelle ordinanze; inoltre,
poiché l'ultimo comma dice che la legge "stabilisce" - non che
"prestabilisce" - i limiti massimi della carcerazione preventiva,
basterebbe il ricorso a questo rilievo letterale per ottenere la prova
dell'inestensibilità della "previsione" dei "casi e modi" di cui al
secondo comma alla durata della custodia preventiva di cui all'ultimo
comma.
11. - A dimostrazione della fondatezza della censura rivolta al
medesimo art. 11 del decreto legge n. 625 del 1979 in riferimento
all'art. 25, secondo comma, Cost., le ordinanze in epigrafe espongono
una vasta gamma di motivi.
L'irretroattività proclamata dalla predetta norma costituzionale -
sostengono i giudici a quibus - deve essere interpretata nel senso che
comprende, non solo il diritto penale sostantivo, ma anche quello
processuale. Anzitutto, non è priva di significato al riguardo la
constatazione che la norma costituzionale de qua sia formulata
genericamente, cioè senza quello specifico riferimento ad un "fatto",
come si legge, invece, nell'art. 1 del codice penale. Se, poi, -
aggiungono le ordinanze in esame - si confronta il contenuto dei
principi costituzionali con il contenuto e la funzione delle
disposizioni processuali, si coglie che la ratio dell'art. 25, secondo
comma, Cost., "non sia quella di rendere immutevoli le norme penali
applicabili alle fattispecie verificatesi, bensì quella di offrire una
garanzia soggettiva ai singoli", che soddisfa un'esigenza di certezza,
e che perciò non può venir meno anche in caso di successione di leggi
processuali. Ma sono numerosi ancora i motivi - sempre secondo i
giudici remittenti - che convergono univocamente verso l'opinione che
la norma costituzionale in discorso si estende anche al diritto
processuale, quando le nuove disposizioni si risolvano in danno
dell'imputato: i lavori preparatori della Costituzione; l'indirizzo
giurisprudenziale seguito dalla Cassazione sino al 1974; persino la
relazione al re sulle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale del 1931; la considerazione che, pur se pena e
carcerazione preventiva abbiano "diversa natura giuridica, diversi
scopi, diversa funzione", il bene tutelato, cioè la libertà
personale, "può venire ugualmente aggredito tanto dalla legge penale
sostanziale quanto da quella procedurale". Osservano infine gli stessi
giudici a quibus che, come l'ultrattività delle norme processuali più
favorevoli trova conferma nel primo comma dello stesso art. 25 Cost.,
in quanto dispone che nessuno può essere distolto dal giudice naturale
"precostituito" per legge, così l'irretroattività delle norme
processuali più sfavorevoli trova a sua volta conferma, anche se
implicita, nella necessità, avvertita dal legislatore del dicembre
1979, di disporre esplicitamente l'applicazione del prolungamento dei
termini massimi di carcerazione preventiva anche ai procedimenti in
corso.
a) L'opinione sostenuta nelle ordinanze - giova ripeterlo, prima di
affrontare i singoli argomenti - è che l'art. 25, secondo comma,
Cost., deve intendersi nel senso che l'irretroattività della legge
penale, ivi proclamata, si applica anche alle norme processuali.
Non può dirsi tuttavia che gli argomenti addotti a sostegno di
tale opinione rivelino una capacità di persuasione pari al loro
numero. Alcuni di essi, anzi, si prestano ad una facile confutazione.
Così: si fa richiamo ai lavori preparatori della Costituzione -
omettendo peraltro precise indicazioni -, ed in tali lavori non si
rinviene, invece, alcun riscontro che convalidi l'assunto; si fa
richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione, ma si ammette
che quella successiva al 1974 è tutta in senso nettamente contrario
all'opinione prospettata nelle ordinanze; si invoca il principio del
giudice naturale "precostituito" per legge, di cui al primo comma dello
stesso art. 25, e non si spende parola per dimostrare come da tale
principio si tragga "conferma dell'ultrattività delle norme
processuali" e, quindi, dell'illegittimità costituzionale della norma
denunziata; si fa un raffronto tra l'art. 1 del codice penale e l'art.
25, secondo comma, Cost., il quale ultimo, pur statuendo anch'esso, al
pari di quello, che "nessuno può essere punito", si differenzierebbe
dal predetto articolo 1, in quanto omette di soggiungere "per un
fatto", e non si tiene conto che l'asserita differenza è solo nel
diverso ordine in cui le due proposizioni sono formulate, nel senso
che, mentre nell'articolo 1 del codice penale il riferimento al "fatto"
è collocato nella parte iniziale della disposizione, nell'articolo 25,
secondo comma, Cost., lo stesso riferimento - al "fatto commesso", più
propriamente - è collocato, invece, nella parte terminale. E non
sembra, infine, che occorra un'approfondita dissertazione per
dimostrare l'arbitrarietà della congettura, secondo cui il legislatore
non si è limitato a dettare la disposizione di cui all'art. 10 del
decreto legge n. 625 del 1979, ma ha avvertito la necessità di
precisare, con l'apposita norma di cui all'art. 11, l'applicabilità
dei nuovi e maggiori termini ai procedimenti in corso, proprio perché
conscio che "le norme sulla custodia preventiva non sono norme
processuali vere e proprie". Al riguardo basterà, infatti, dire che
questa Corte ha più volte riconosciuto nella carcerazione preventiva
scopi essenzialmente connessi al processo (sentenze nn. 64 e 96 del
1970, 135 del 1972, 74 e 147 del 1973, 68 del 1974, 146 del 1975) e che
la congettura in discorso non costituisce motivo che possa indurre a
mutare quel consolidato avviso.
b) Nonostante la maggiore elaboratezza delle loro prospettazioni,
appaiono implausibili anche due dei tre argomenti residui: oltre tutto,
il loro eventuale accoglimento porterebbe a risultati non collimanti
col sistema.
È senza dubbio esatto che l'art. 25, secondo comma, Cost.,
stabilisce una garanzia per l'imputato, e non si ha difficoltà ad
ammettere altresì che la vera ratio, ravvisabile al fondo della norma,
è un'esigenza di certezza. Tale riconoscimento non giustifica
tuttavia, la deduzione che, quindi, nel campo penale, devono ritenersi
irretroattive, non solo le norme sostanziali, ma anche quelle
processuali. L'argomento, a parte quanto si dirà in seguito sul
valore di garanzia per l'imputato, prova troppo, dato che l'esigenza di
certezza è alla base di ogni rapporto giuridico e, meglio ancora,
della vita stessa del diritto.
Quando poi si argomenta dalla natura del bene tutelato la -
libertà personale -, dicendosi che, in caso di detenzione, è sempre
esso in gioco, e che perciò nulla rileva che quella sia sofferta prima
del giudizio, anziché in esecuzione di una condanna, si deve osservare
che l'argomentazione, per un verso è palesemente contraddittoria e,
per altro verso, va oltre il segno. È palesemente contraddittoria,
perché, pur premettendosi che l'equiparazione fra pena e custodia
preventiva è "vietata proprio dall'art. 27, secondo comma", Cost., e
che l'art. 25, secondo comma, non si estende alla custodia preventiva
"in quanto forma di espiazione anticipata della sanzione detentiva", si
afferma poi che la carcerazione preventiva "si risolve in una pena
subita prima della definizione del processo"; tanto che "anche la
legge, d'altra parte, la considera tale per certi effetti", com'è
appunto il caso della conversione della custodia preventiva in pena, ai
sensi dell'art. 137 del codice penale. La contraddittorietà non
svanisce, solo perché si precisa che il ragionamento viene condotto e,
"dal punto di vista dell'imputato", dato che la questione concerne
appunto l'imputato. L'argomentazione va, poi, oltre il segno, in quanto
il suo logico risultato sarebbe la cancellazione dalla Carta
costituzionale dell'istituto della detenzione preventiva, perché
proprio essa - indipendentemente dalla sua durata - "pur diversa, come
s'è detto, dalla pena, si risolve per l'individuo in una restrizione
totale della sua libertà ".
c) Questa Corte ha costantemente affermato, tra l'altro, che la
carcerazione preventiva "ben può legittimamente essere disposta in
vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare e
strettamente inerenti al processo" (sentenze nn. 64 e 96 del 1970, 74 e
147 del 1973, 146 del 1975, 88 del 1976); che "è giustificata da
esigenze eminentemente processuali" (sentenza n. 68 del 1974); che "ha,
evidentemente, tra le sue finalità, quella di evitare che l'inquisito
o l'imputato distorca i fatti o inquini le prove, cioè, in definitiva,
cerchi di eludere l'applicazione della proporzionata sanzione punitiva"
(sentenza n. 26 del 1972); che "si inserisce nel processo", giacché
"risponde a una sua ratio, vuole soddisfare concrete esigenze del
processo" (sentenza n. 135 del 1972). Tale indirizzo giurisprudenziale,
cui si è ispirata altresì la sentenza n. 1 del 1980, e cui, a
decorrere dal 1975, ha aderito anche la Corte di cassazione, induce a
non accogliere la concezione, emergente dalle ordinanze, della natura
di diritto sostantivo dell'istituto della carcerazione preventiva. Né
contro questo consolidato orientamento vale richiamare la contraria
opinione, espressa dal Guardasigilli del 1931 ed invocata nelle
ordinanze, secondo cui "le norme del codice di procedura penale che
dispongono sulla libertà personale dell'imputato hanno carattere
restrittivo, e però debbono soggiacere ai criteri di diritto
transitorio propri del diritto penale materiale e di ogni altra legge
che restringa il libero esercizio di diritti, e non a quelli del
diritto penale processuale". E poiché inoltre nella specie si
controverte più propriamente sul prolungamento di quest'ultima, giova
ricordare ancora una volta che essa risulta disposta al dichiarato fine
di ovviare alle "obiettive difficoltà che esistono per gli
accertamenti istruttori e dibattimentali concernenti i reati" di
terrorismo e di eversione.
Anche per quanto riguarda, infine, l'ulteriore affermazione -
quella, secondo cui l'art. 25, secondo comma, Cost., dovrebbe
interpretarsi nel senso della sua applicabilità alle norme processuali
penali - si può, in aggiunta a quanto osservato in precedenza, far
richiamo alla giurisprudenza, e precisamente alla sentenza della Corte
di cassazione (Sez. V penale, n. 1159 del 1975), che riconosce la
"natura meramente strumentale" della carcerazione preventiva e, quindi,
l'applicazione del principio tempus regit actum. Il diverso avviso dei
giudici a quibus viene fondato in definitiva su due argomenti: il
confronto tra la formulazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., e
quella dell'art. 1 c.p.; l'asserto che l'attività giurisdizionale,
valutata nel concreto, ha fondamentalmente funzione di garanzia, da cui
deriva la logica conseguenza dell'assimilazione delle norme processuali
penali alle norme sostanziali, quando si risolvano in danno
dell'imputato.
Ora, sul motivo dedotto dalla comparazione tra i dati letterali dei
due sopra richiamati articoli non pare necessario integrare la già
esposta osservazione in contrario, anch'essa basata sui dati letterali,
che le due formulazioni, a ben guardare, non si respingono. In ordine
al secondo argomento, basterà aggiungere che la natura strumentale
dell'istituto in parola, esattamente individuata dalla Corte di
cassazione, oltre che impedire l'assimilazione tra il "fatto" e lo
"strumento" per accertarne l'esistenza e la conformità al diritto,
consente di cogliere nella sua completa prospettiva la funzione di
garanzia della carcerazione preventiva, e del processo in genere, nel
senso che non è garanzia solo dell'imputato, ma anche - e, prima -
dell'attuazione della legge, della ordinata convivenza, della salvezza
delle istituzioni. Se questo è, l'argomento dell'applicabilità
dell'art. 25, secondo comma, Cost., anche alle norme processuali penali
perde validità nella sua stessa impostazione, la quale viene fatta
poggiare su un criterio palesemente riduttivo della realtà.
12. - L'applicazione del prolungamento dei termini massimi di
durata della detenzione preventiva ai procedimenti in corso - si legge
ancora nelle ordinanze in esame - viola l'art. 3, primo comma, Cost.,
nel senso che "crea disparità di trattamento irragionevoli e
svincolate da qualsiasi motivo oggettivo di regolamentazione
differenziata". Basti considerare che, nel caso di coimputati nello
stesso processo, mentre l'uno può avere già riacquistato la libertà
anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 625 del 1979,
essendo scaduti i due anni previsti dalla precedente disciplina in
materia, l'altro, in quanto catturato successivamente, perché "rimasto
in un primo momento latitante o individuato nel corso dell'istruzione
per sopravvenute acquisizioni probatorie", dovrà soffrire il
prolungamento della detenzione preventiva. Eppure, secondo i giudici a
quibus, si tratta di "situazioni identiche, nel fatto, nella
contestazione del reato, nel provvedimento restrittivo della libertà".
La questione, i cui esatti termini consistono nel dubbio se la
asserita disparità derivi effettivamente dalla legge ovvero da un
elemento casuale, è inammissibile per irrilevanza, risultando che
l'ipotesi non si è verificata nei procedimenti in corso dinanzi ai
giudici a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 (misure urgenti
per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica),
convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15,
sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo, secondo e quinto comma,
e 27, secondo comma, Cost., dalla Corte di assise di Torino con
l'ordinanza 3 maggio 1980 (Reg. ord. n. 453/1980);
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 del summenzionato decreto legge n. 625 del
1979, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dalla
Corte di assise di Torino con la medesima ordinanza di cui sopra e dal
giudice istruttore presso il Tribunale di Padova con le ordinanze 21
luglio 1980 (Reg. ord. n. 673/1980) e 17 novembre 1980 (Reg. ord. n.
34/1981);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del medesimo art. 11 del decreto legge di cui sopra, sollevata, in
riferimento agli artt. 13, primo, secondo e quinto comma, 25, secondo
comma, e 27, secondo comma, Cost., dalla Corte di assise di Torino e
dal giudice istruttore presso il Tribunale di Padova con le sopra
richiamate ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte