Sentenza n. 15/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 gennaio 1976 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Ferlini Dino e Aerhotel Executive,
iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976;
2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1976 dal Tribunale di Avezzano nel
procedimento civile vertente tra la Società S.I.L. e Cicchetti Guido,
iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977;
3) ordinanza emessa il 31 gennaio 1978 dal Pretore di Legnano nel
procedimento civile vertente tra Lo Cicero Gaetano e la S.n.c. Conceria
Gaiera Giovanni, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'8
giugno 1978.
Visti l'atto di costituzione di Cicchetti Guido e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso della causa di lavoro in grado di appello, vertente
avanti al Tribunale di Avezzano fra la Soc. S.I.L. (Società
Idroelettrica Liri) e Cicchetti Guido, ed avente ad oggetto
l'impugnativa del licenziamento ad nutum intimato al Cicchetti in
applicazione dell'art. 11, primo comma della legge del 15 luglio 1966
n. 604 - che esclude l'operatività delle limitazioni e condizioni
poste dalla stessa legge in generale per i licenziamenti individuali -
, la detta società affermava la legittimità del licenziamento,
osservando che l'ex dipendente era titolare di una pensione statale
quale maresciallo dei CC. in congedo e sostenendo, in tesi principale,
che ai sensi della detta norma, dovrebbero ritenersi equivalenti alla
pensione di vecchiaia tutti i trattamenti pensionistici che abbiano
analoga struttura e funzione economico-sociale. In subordine eccepiva
l'illegittimità costituzionale della ripetuta norma ove la si
interpretasse nel senso della applicabilità ristretta alla sola
pensione di vecchiaia, con esclusione quindi degli altri trattamenti
pensionistici.
Il Tribunale con ordinanza del 6 ottobre 1976 ha ritenuto rilevante
e non manifestamente infondata detta questione affermando che la norma
impugnata deve interpretarsi restrittivamente, cioè come
esclusivamente riferita alla pensione di vecchiaia, trattandosi di
norma che fa eccezione alla regola generale di garanzia del posto di
lavoro sancita dalla legge n. 604/66, e non suscettibile, quindi, di
interpretazione analogica, a norma dell'art. 14 delle disposizioni
preliminari del codice civile.
Ciò posto, prosegue il Tribunale, la norma in esame apparirebbe
contraria al principio di eguaglianza perché la differenza di
trattamento ivi sancita favorirebbe il datore di lavoro che intende
licenziare il dipendente avente diritto alla pensione di vecchiaia,
rispetto al datore di lavoro che intenda invece licenziare il
dipendente pensionato statale. Tale differenza non potrebbe trovare
giustificazione, specialmente nel caso in cui il pensionato statale
abbia raggiunto il limite di età di sessanta anni, valido per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, e ciononostante seguitino ad
essere applicabili a suo favore le garanzie stabilite dalla legge n.
604 del 1966 per i soli dipendenti che tale diritto non abbiano
maturato. Il lavoratore sessantenne, che abbia maturato il diritto al
minimo di pensione di vecchiaia, invero, verrebbe a trovarsi in una
situazione di minor tutela di quella garantita invece al lavoratore che
abbia maturato o conseguito altro tipo di pensione, di consistenza
economica anche notevolmente superiore. Vero è che in base a tali
considerazioni emergerebbe ancor più evidente la disparità di
trattamento fra lavoratori piuttosto che fra datori di lavoro, ma non
per questo la prima perderebbe rilievo e comunque spetterebbe alla
Corte stabilire se l'eventuale violazione del principio di eguaglianza
vada eliminata con l'estensione al pensionato statale del licenziamento
ad nutum, ovvero con l'esclusione di tale possibilità anche per
l'avente diritto alla pensione di vecchiaia.
2. - Nel corso di analogo giudizio promosso da Ferlini Dino,
titolare di pensione di vecchiaia, contro la ditta Aerhotel Executive,
il Pretore di Milano, con ordinanza 10 gennaio 1976 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
suddetto, prospettandone il contrasto con gli artt. 3 e 4 della
Costituzione.
A sostegno della censura il giudice a quo afferma che, pur tenendo
presente che questa Corte, con la sent. n. 174/71, ha escluso
l'illegittimità della detta norma perché la diversità di trattamento
ivi sancita a sfavore dei lavoratori che hanno maturato il diritto a
pensione di vecchiaia trova adeguata giustificazione quale riflesso di
una necessità pratica emergente dalla attuale situazione di incompleta
realizzazione della piena occupazione, tale giustificazione non sarebbe
valida nel caso in cui, come nella specie, la maturazione del diritto a
pensione sia precedente all'instaurazione del rapporto controverso.
Invero nell'economia della previsione legislativa in esame dovrebbe
ravvisarsi come elemento necessario all'operatività della esclusione
la sopravvenienza del diritto a pensione "nel corso del rapporto" in
quanto la disparità di trattamento non potrebbe più giustificarsi nel
caso in cui il lavoratore abbia già conseguito il diritto a pensione
all'inizio del rapporto, data la difficoltà di ravvisare una effettiva
differenza economica fra il lavoratore che, già pensionato, si induce
tuttavia a riprendere il lavoro per assicurarsi una esistenza libera e
dignitosa non garantitagli dalla pensione, ed il lavoratore che non
abbia invece ancora conseguito il diritto a pensione. Inoltre
escludendo la limitazione ipotizzata, si porrebbe un incentivo
all'assunzione dei lavoratori anziani già pensionati, con pregiudizio
per l'occupazione dei lavoratori più giovani.
3. - Sempre nel corso di una causa di lavoro, questa volta vertente
fra Lo Cicero Gaetano e la Soc. Conceria Gaiera Giovanni, avente
parimenti ad oggetto l'impugnativa del licenziamento ad nutum intimato
verbalmente al Lo Cicero, a norma dell'art. 11, primo comma, l. 604 del
1966 in quanto pensionato per vecchiaia, il Pretore di Legnano con
ordinanza del 31 gennaio 1978 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della detta norma per presunto contrasto con gli artt. 3
e 35 della Costituzione.
Il giudice a quo ritiene che l'esclusione della forma scritta per i
licenziamenti individuali consentita dalla norma impugnata nei
confronti dei lavoratori pensionati per vecchiaia in deroga a quanto
disposto in linea generale dall'art. 2 della detta legge, concreterebbe
una irrazionale disparità di trattamento rispetto agli altri
lavoratori in quanto la forma scritta oltre a consentire il controllo
della sussistenza di legittimi motivi di licenziamento, tenderebbe a
garantire la certezza del rapporto giuridico ed il rispetto della
dignità del lavoratore, esigenze queste che sussisterebbero in egual
modo per tutti i lavoratori, pensionati o no.
Le ordinanze di cui sopra, ritualmente notificate e comunicate,
sono state rispettivamente pubblicate sulla G. U. nn. 112 del 28
aprile 1976, 94 del 6 aprile 1977, 158 dell'8 giugno 1978.
4. - Nel giudizio proveniente dal Tribunale di Avezzano si è
costituita la parte privata, rappresentata e difesa dall'avv. prof.
Natalino Irti che nelle deduzioni tempestivamente depositate si limita
a concludere per l'accoglimento della questione, riservandosi di
presentare memoria illustrativa.
In tutti i giudizi sopra menzionati si è poi ritualmente
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nel giudizio proveniente dal Pretore di Milano, dopo aver
richiamato la sent. n. 174/71 della Corte con cui, come sopra si è
detto, è stato riconosciuto che la licenziabilità dei lavoratori di
cui all'art. 11, primo comma, non contrasta con gli artt. 3 e 4 della
Costituzione, per cui nella situazione sociale di disoccupazione e
sottoccupazione la ridotta tutela del lavoro sancita dalla norma
predetta costituisce il riflesso giuridico di una necessità pratica
autonomamente valutabile dal legislatore, l'Avvocatura afferma che,
comunque, la disposizione dell'art. 11, primo comma, in esame, deve
essere interpretata nel senso che debba intendersi riferita
oggettivamente al possesso dei requisiti per avere diritto a pensione
indipendentemente dal momento in cui tale possesso si sia realizzato,
giacché essa si fonda appunto sull'acquisizione del diritto stesso da
parte del lavoratore, e sulla garanzia che viene assicurata la
soddisfazione dei suoi bisogni, per cui ovviamente non può influire la
circostanza che detta acquisizione sia avvenuta prima o durante il
rapporto di lavoro controverso.
D'altra parte, pur convenendo che ritenere applicabili a coloro che
sono già pensionati al momento dell'assunzione le garanzie degli altri
lavoratori potrebbe in effetti consolidare la situazione dei lavoratori
già occupati a scapito delle forze di lavoro più giovani, in
difformità dello scopo perseguito in realtà dal legislatore,
l'Avvocatura afferma tuttavia che la limitazione dell'applicabilità
della norma ai soli lavoratori che maturano il diritto a pensione
durante il rapporto di lavoro concreterebbe una patente violazione del
principio di eguaglianza perché, a parità di condizioni (garanzia del
sostentamento attraverso la pensione) si determinerebbe una
discriminazione irrazionale in quanto collegata solo al momento della
maturazione del relativo diritto.
Nella causa proveniente dal Tribunale di Avezzano l'Avvocatura
contesta l'interpretazione della norma impugnata seguita dal giudice a
quo ed afferma che l'applicabilità della norma stessa dovrebbe
ritenersi estesa anche ai lavoratori che abbiano maturato il diritto ad
una pensione diversa da quella di vecchiaia.
Invero l'art. 11, primo comma, predetto, non potrebbe considerarsi
norma eccezionale, ma dovrebbe semplicemente riguardarsi come una
limitazione posta in via generale alle garanzie stabilite dalla legge a
favore dei lavoratori, chiaramente ispirate ad evitare il pregiudizio
di essere privati della retribuzione e del trattamento di quiescenza,
pregiudizio ovviamente non ipotizzabile a danno di lavoratori già
aventi diritto a pensione.
Comunque, diversamente da quanto affermato dal giudice a quo,
ritenere applicabile la norma in relazione a tutte le forme di
pensione, non sarebbe frutto di interpretazione analogica, ma meramente
estensiva in quanto si tratterebbe di un caso in cui il legislatore
minus dixit quam voluit, e sarebbe quindi lecito, in vista della ratio
legis, applicare la disposizione ad un numero di casi più ampio di
quello che la dizione letterale comporterebbe. E la ratio legis
emergerebbe chiaramente dalla sent. n. 174/71 di questa Corte ove si
affermerebbe appunto che il motivo di fondo della disposizione deve
ricercarsi nella insussistenza, per i lavoratori aventi diritto a
pensione, del pericolo di restare senza sostentamento per effetto del
licenziamento.
Con ciò la denunziata diversità di trattamento non sussisterebbe
e di conseguenza la censura dovrebbe essere dichiarata infondata.
Nella causa proveniente dal Pretore di Legnano, l'Avvocatura
osserva infine che la questione ivi proposta non differirebbe
sostanzialmente da quella esaminata e risolta con la ripetuta sentenza
n. 174/71 con cui è già stata valutata positivamente la razionalità
del diverso trattamento riservato ai lavoratori pensionati. Comunque,
poiché la previsione della forma scritta avrebbe solo carattere
strumentale rispetto all'esigenza di tutela sostanziale nei confronti
del licenziamento, già ritenuta dalla Corte non in contrasto con la
Costituzione, l'inapplicabilità della tutela comporterebbe
necessariamente l'inapplicabilità delle disposizioni ad essa
strumentali, e non avrebbero quindi rilevanza le affermazioni al
riguardo del giudice a quo. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sulle quali la Corte deve pronunciarsi riguardano
tutte l'art. 11, primo comma, della l. 15 luglio 1966, n. 604, e
pertanto, anche se viene fatto riferimento a diversi parametri
costituzionali, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Con l'ordinanza del Tribunale di Avezzano si denunzia l'art.
11, primo comma, suddetto, affermandosi che esso sarebbe in contrasto
con il principio di eguaglianza nella parte in cui consentirebbe il
licenziamento ad nutum del prestatore di lavoro che abbia maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia ed escluderebbe, invece, tale
facoltà nei confronti del prestatore di lavoro che sia titolare di
pensione per servizio prestato allo Stato o ad altro ente pubblico. In
particolare, secondo quanto risulta dall'ordinanza, la fattispecie da
cui trae origine il giudizio principale si riferisce al licenziamento
ad nutum intimato ad un prestatore di lavoro, titolare di pensione
statale quale maresciallo dei C.C. in congedo, titolarità che il
giudice a quo riteneva non ostativa alla conservazione del posto di
lavoro, che, come si è detto, sarebbe esclusa soltanto nei confronti
di coloro che abbiano i requisiti per avere diritto alla pensione di
vecchiaia.
La questione, così come è formulata, non è ammissibile.
Invero dall'ordinanza risulta soltanto, genericamente, la qualifica
del lavoratore ed il godimento di una pensione collegata al servizio
prestato, ma difetta qualsiasi altra univoca e concreta indicazione
atta a definire in modo più preciso la natura della pensione stessa,
in particolare per quanto riguarda l'età in cui il collocamento a
riposo è avvenuto.
Deve ricordarsi in proposito che i sottufficiali delle forze armate
possono essere collocati in pensione per cause varie, collegate sia
all'età sia alle vicende della loro carriera. La cessazione dal
servizio di detti soggetti si verifica in conformità delle norme
concernenti il loro stato giuridico (art. 4 d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1092) e può avvenire in presenza di varie circostanze tra cui,
principalmente: 1) il raggiungimento dei limiti di età (anni 56 ex
art. 3 legge 11 dicembre 1971 n. 1090) dopo il periodo minimo di
servizio effettivo (art. 52 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092); 2)
infermità, dipendente o non da causa di servizio, che determini
l'inabilità permanente al servizio incondizionato (art. 29 l. 31
luglio 1954 n. 599); 3) sopravvenuta inidoneità a disimpegnare le
attribuzioni del grado per insufficienza delle qualità necessarie
(art. 33 l. 31 luglio 1954 n. 599); 4) a domanda dell'interessato, che
ha diritto in tal caso alla pensione risultante dall'anzianità
conseguita.
Ora è evidente che il raffronto tra la fattispecie dedotta ed il
tertium comparationis, cioè la situazione dell'avente diritto alla
pensione per vecchiaia, è reso impossibile dalla mancata
individuazione della situazione da esaminare nell'ambito delle
variabili che possono realizzare il diritto a pensione dei
sottufficiali dei C.C., segnatamente per quanto riguarda l'età del
titolare, rispetto alla costanza ed univocità degli elementi che
stanno invece alla base del diritto a pensione di vecchiaia,
identificabili sempre e soltanto nel raggiungimento di una età fissa
(anni 60 per l'uomo) e nel versamento dei contributi assicurativi
corrispondenti all'anzianità minima (anni quindici).
Ed è chiaro che detta individuazione è indispensabile ai fini
della pronuncia, investendo elementi di fondamentale importanza per il
giudizio di comparazione demandato alla Corte ed anche per accertare il
requisito della omogeneità delle situazioni dedotte.
Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità della
questione in esame.
3. - Con l'ordinanza del Pretore di Milano la questione di
legittimità del citato art. 11, comma primo, è stata prospettata
sotto il profilo della pretesa disparità di trattamento che
deriverebbe dalla esclusione delle garanzie della stabilità del posto
di lavoro anche per i lavoratori già pensionati per vecchiaia prima
della costituzione del rapporto di lavoro, oltre che dei lavoratori che
conseguano il diritto a pensione nel corso del rapporto, disparità che
si evidenzierebbe sulla base della ritenuta omogeneità fra la
situazione dei lavoratori già pensionati che riprendono il lavoro per
necessità e quella degli altri lavoratori che tale diritto non abbiano
ancora conseguito.
L'assunto non è fondato.
Con la sentenza n. 174/1971 questa Corte ha invero affermato che,
nei riguardi dei lavoratori che si trovino ad avere conseguito il
diritto a pensione di vecchiaia, un trattamento diverso da quello
previsto per i lavoratori non anziani risponde a ragioni ben
concretamente coerenti ed adeguate in quanto la loro licenziabilità
"non ha riscontro nell'eventualità che essi possano rimanere senza
retribuzione e senza trattamento di quiescenza per vecchiaia" onde "in
una società come quella attuale in cui si hanno disoccupazione e
sottocupazione, la mancata piena tutela del diritto al lavoro, per quei
lavoratori, è il riflesso giuridico di una necessità pratica
autonomamente valutabile dal legislatore".
La ratio della disposizione così identificata dalla Corte in
ragioni generali di politica sociale deve ritenersi valida ed operante
anche nei confronti dei lavoratori già pensionati per vecchiaia al
momento della costituzione del rapporto di lavoro. Il diritto a
pensione rappresenta invero per il lavoratore anziano una sufficiente
ed obiettiva ragione di esclusione della garanzia di stabilità
dell'impiego, indipendentemente dalla circostanza che esso venga
conseguito prima o durante il rapporto di lavoro. E ciò senza che
ovviamente possano influire in contrario i motivi per cui il lavoratore
già pensionato per anzianità si sia indotto a riprendere il lavoro,
ed ai quali fa riferimento l'ordinanza di rinvio nell'intento di
rafforzare le argomentazioni a sostegno della pretesa irrazionalità
della dedotta disparità di trattamento.
L'inconveniente pure lamentato, secondo cui il datore di lavoro
sarebbe indotto a preferire lavoratori pensionati, licenziabili,
rispetto ai giovani disoccupati non licenziabili, non è d'altra parte
determinante perché trattasi di eventuale pregiudizio di fatto
inidoneo a sorreggere una pronuncia di illegittimità.
L'art. 4 Cost. pure invocato è poi chiaramente fuori causa, in
quanto la disposizione ivi contenuta non si estende fino alla garanzia
della occupazione a favore di ciascun cittadino né al diritto alla
conservazione del lavoro (sentt. 45/65; 174/71); non può quindi
ritenersi operante nella fattispecie, anche a voler prescindere dalla
considerazione che, per le ragioni sopra enunciate, sussistono motivi
adeguati per legittimare la cessazione del rapporto.
4. - Secondo l'ordinanza del Pretore di Legnano, la norma
impugnata, consentendo l'esclusione della forma scritta per il
licenziamento dei lavoratori aventi diritto alla pensione di vecchiaia,
in difformità da quanto previsto in generale dall'art. 2 della stessa
legge per i licenziamenti individuali, concreterebbe una irrazionale
disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, a favore dei
quali è prevista detta condizione.
La forma scritta, invero, tenderebbe sostanzialmente a garantire,
con la possibilità di controllo dei relativi motivi, la certezza del
rapporto giuridico di lavoro e la dignità del lavoratore; la
disposizione impugnata si porrebbe quindi in contrasto con gli artt. 3
e 35 Cost.
Il giudice a quo ripropone così nella sostanza la questione già
risolta dalla Corte con la citata sent. n. 174/71, e la diversa
opinione espressa nell'ordinanza di rimessione rispecchia alcuni
rilievi dottrinali, i quali, appunto, si fondano principalmente sulla
importanza decisiva che assumerebbe la garanzia del posto di lavoro per
l'anziano come tutela della dignità dell'uomo.
Ma la citata giurisprudenza della Corte chiarisce che sussistono
valide ragioni per sancire la differenziazione di trattamento fra
lavoratori pensionati e non, e rende manifesto come il legislatore, in
materia, si sia mosso nell'ambito della discrezionalità che gli è
propria, limitata soltanto dall'osservanza del criterio della
ragionevolezza. La evidente strumentalità della forma scritta del
licenziamento ai fini della attuazione della garanzia della stabilità
del posto di lavoro rende palese che la modalità in questione non ha
ragione di essere osservata in relazione alla intimazione del
licenziamento effettuata in un rapporto di lavoro che la legge, per gli
esposti giustificati motivi, non ha ritenuto di tutelare.
Tali considerazioni, ovviamente, si riflettono anche sulla censura
riferita alla pretesa violazione dell'art. 35 Cost., il quale si limita
ad enunciare il criterio generale ispiratore di tutte le disposizioni
comprese nel tit. III Cost. una volta stabilito che, come sopra si è
già affermato, la affievolita tutela del rapporto di lavoro del
pensionato non contrasta con le previsioni degli altri precetti
costituzionali invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, primo comma l. 15 luglio 1966 n. 604
sollevata con ordinanza del Tribunale di Avezzano del 6 ottobre 1976 in
riferimento all'art. 3 Cost.;
2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della detta norma sollevate con ordinanza del Pretore di Milano del 10
gennaio 1976 in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. e con ordinanza del
Pretore di Legnano del 31 gennaio 1978 in riferimento agli artt. 3 e 35
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte