Sentenza n. 15/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1995 dal
Pretore di Trieste nel procedimento esecutivo promosso dal Servizio
riscossione tributi - Concessionario per la Provincia di Trieste
c/Pahor Samo ed altra, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1995
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Pahor Samo;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio per pignoramento di crediti tributari presso
terzi, promosso dal concessionario del Servizio di riscossione
tributi per la provincia di Trieste nei confronti di Samo Pahor
(debitore principale) e della Direzione provinciale del tesoro di
Trieste (terzo pignorato), il Pretore di Trieste, con ordinanza del 2
marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 122 del codice di procedura civile, in riferimento agli
artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia
Giulia), nella parte in cui detta norma non consente a un cittadino
italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena - quale è
il debitore principale Samo Pahor - di usare, nel processo di
esecuzione civile che si svolge davanti a giudice avente competenza
sul territorio di insediamento di quella stessa minoranza, e su
richiesta dell'interessato, la lingua materna nei propri atti,
usufruendo per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di
ricevere gli atti dell'autorità giudiziaria o della controparte
tradotti nella propria lingua.
2. - Il rimettente premette che il debitore principale Samo Pahor,
cittadino italiano "pacificamente appartenente" alla minoranza
slovena, ha presentato una memoria scritta, redatta nella
madrelingua, con la quale si è opposto all'esecuzione deducendo la
nullità del pignoramento, nonché della cartella esattoriale e
dell'avviso di mora in precedenza a lui notificati, perché non
tradotti in lingua slovena, formulando altresì, in detta memoria,
eccezione di incostituzionalità delle norme sulla riscossione dei
tributi per violazione dei diritti delle minoranze linguistiche; che,
inoltre, all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo
pignorato, il debitore ha chiesto la traduzione in lingua slovena del
verbale del processo esecutivo.
Premette ancora il giudice a quo che, conformemente alle esigenze
del pur peculiare "contraddittorio" che si esplica nel processo
esecutivo, in cui è prevista l'audizione degli interessati, essendo
stato prodotto il documento in lingua non italiana ne è stata
ritenuta necessaria e dunque disposta, da parte dello stesso
rimettente, la traduzione, a norma dell'art. 123 cod. proc. civ.
Ciò rilevato, il Pretore esamina, anche in riferimento alla citata
memoria, i principi di tutela della minoranza linguistica slovena sul
piano del processo, quali enucleati dalla Corte costituzionale nelle
sentenze n. 28 del 1982 e n. 62 del 1992.
Entrambe queste pronunce hanno qualificato le norme dell'art. 6
della Costituzione e dell'art. 3 dello statuto speciale per il
Friuli-Venezia Giulia come norme "direttive ad applicazione
differita", la cui effettiva realizzazione richiede un intervento del
legislatore; ciò che non è avvenuto, se non per aspetti specifici.
Con le ricordate decisioni, peraltro, la Corte costituzionale ha
riconosciuto una "tutela minima" della lingua della minoranza
slovena.
Con la prima sentenza la Corte ha escluso l'applicabilità di
qualsiasi sanzione (come quella stabilita dall'art. 137, terzo comma,
cod. proc. pen. del 1930) per l'uso della lingua materna nel
processo, ed ha individuato un livello di tutela immediatamente
operativo, richiamando al riguardo la disciplina positiva in tema di
conferimento dell'incarico di traduttore e di interprete presso gli
uffici giudiziari (legge 14 luglio 1967, n. 568). Il tema è stato
poi risolto, nell'ambito del processo penale, dall'art. 109 del nuovo
codice di rito.
Con la seconda sentenza, la Corte ha dichiarato
l'incostituzionalità degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 cod. proc. civ.,
dunque in riferimento alla facoltà di usare la lingua materna nei
propri atti e di ricevere quelli dell'autorità giudiziaria o della
controparte tradotti in sloveno solo nell'ambito dei procedimenti di
opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni
amministrative; una facoltà, ha aggiunto la Corte, concretamente
azionabile grazie alla utilizzazione di traduttori ed interpreti nel
giudizio, in base alla legge n. 568 del 1967 già evocata dalla
precedente decisione. Nella sentenza in discorso - prosegue il
giudice a quo - la Corte costituzionale ha comunque escluso la
possibilità di riconoscere una completa parificazione della
madrelingua minoritaria con quella ufficiale del processo civile,
essendo necessaria a tal fine una disciplina articolata e complessa,
necessariamente affidata al legislatore.
3. - La medesima problematica si pone, ad avviso del rimettente,
con riguardo al processo esecutivo, operando in questo la regola
generale dettata dall'art. 122 cod. proc. civ.; in sede di esecuzione
civile devono essere riconosciute le stesse facoltà accordate in
sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e dunque è necessaria -
prosegue il Pretore - una nuova pronuncia della Corte costituzionale
che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata,
relativamente al processo esecutivo civile.
Anche in questo processo, infatti, può darsi partecipazione
personale delle parti, e segnatamente del debitore, che può e in
certi casi deve essere sentito dal giudice, anche se ciò non
comporta vere e proprie opposizioni in senso tecnico. Il diritto
all'utilizzo della propria lingua, quale affermato con la richiamata
sentenza n. 62 del 1992 per i giudizi di opposizione a
ordinanza-ingiunzione, in cui l'interessato può stare in giudizio
personalmente, deve essere del pari riconosciuto, alla luce delle
norme costituzionali già indicate nonché dei trattati
internazionali (trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e "G.N.U."
(Patto internazionale per i diritti civili e politici) 16 dicembre
1966) e delle leggi statali e regionali in materia, nell'ambito del
processo esecutivo; un diritto, osserva il Pretore, in sé
considerato (non dunque come esplicazione del diritto di difesa), che
non si risolve nella parificazione della madrelingua a quella
ufficiale, bensì nella possibilità di usare la propria lingua nei
rapporti con l'autorità giudiziaria e come diritto di ricevere
risposte da questa nella medesima lingua.
La rilevanza della questione, aggiunge il Pretore, è nella
preclusione all'ulteriore corso del procedimento - vale a dire nella
impossibilità di procedere all'assegnazione del credito pignorato
richiesta dall'esattore/creditore procedente - se non previa
traduzione degli atti del processo esecutivo in lingua slovena.
4. - A diverso esito conduce l'"opposizione" formulata dal debitore
nella memoria depositata e tradotta: osserva sul punto il giudice a
quo che nella materia dell'esecuzione esattoriale le opposizioni ex
artt. 615 e 617 cod. proc. civ. non sono ammissibili, e che comunque
attraverso di esse si introdurrebbe un diverso tipo di giudizio,
cioè una causa di cognizione, non assimilabile né al giudizio di
opposizione a ordinanza-ingiunzione né al processo di esecuzione.
Di qui la formulazione, nello stesso contesto dell'ordinanza di
rinvio, di un capo di inammissibilità dell'eccezione di
incostituzionalità prospettata dalla parte, nella memoria in
discorso, in riferimento alla specifica disciplina della riscossione
dei tributi.
5. - A conclusione dell'ordinanza, il giudice a quo sottolinea la
necessità dell'intervento della Corte, non essendo consentito
all'interprete superare il dato normativo esplicito, alla luce
proprio della qualificazione dei diritti di tutela delle minoranze
linguistiche nel processo come diritti "condizionati" dalla
necessaria interposizione normativa del legislatore ovvero dalla
statuizione del giudice delle leggi; le "pretese soggettive (sono)
effettive ed azionabili" - conclude il rimettente, citando la
sentenza n. 62 del 1992 - soltanto nella misura in cui siano state
adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte le
necessarie strutture organizzative o istituzionali", il che è
avvenuto nei rapporti tra cittadino e autorità giudiziaria,
attraverso l'istituzione degli uffici di traduttore e interprete, ma
non è avvenuto "... con riferimento agli atti del concessionario per
la riscossione dei tributi".
6. - Nel giudizio così instaurato il debitore principale Samo
Pahor ha depositato atto di costituzione e memoria oltre il termine
previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta dal
Pretore di Trieste all'esame di questa Corte è se sia conforme agli
articoli 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia) l'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile, in
quanto, stabilendo in generale che "in tutto il processo è
prescritto l'uso della lingua italiana", non consente al cittadino
italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel
processo di esecuzione davanti al giudice avente competenza su un
territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua
richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo
per questi della traduzione in lingua italiana, nonché di ricevere
gli atti dell'autorità giudiziaria o della controparte tradotti
nella sua lingua.
Per ragioni di rilevanza, la portata della questione proposta è
circoscritta all'uso della lingua nel processo civile di esecuzione,
trattandosi nel caso specifico di un giudizio per pignoramento di
crediti tributari presso terzi, come esposto nella narrazione del
fatto. È peraltro evidente che - non esistendo ragioni
differenziatrici della tutela delle minoranze linguistiche e, nella
specie, di quella di lingua slovena, in questa o quella fase del
processo civile, sia esso di cognizione o sia di esecuzione - gli
argomenti posti a fondamento della presente decisione sono destinati
ad assumere una portata più ampia, con riguardo al diritto degli
appartenenti alla minoranza slovena di far uso della propria lingua,
in generale, nelle controversie di fronte al giudice, nelle quali
trovi applicazione l'art. 122, primo comma, del codice di procedura
civile.
2. - La tutela delle minoranze linguistiche è uno dei principi
fondamentali del vigente ordinamento che la Costituzione stabilisce
all'art. 6, demandando alla Repubblica il compito di darne attuazione
"con apposite norme". Tale principio, che rappresenta un superamento
delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un
rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto
all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato
numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte,
anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi,
talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e
necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze nn. 62 del 1992, 768
del 1988, 289 del 1987 e 312 del 1983): il principio pluralistico
riconosciuto dall'art. 2 - essendo la lingua un elemento di identità
individuale e collettiva di importanza basilare - e il principio di
eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale,
nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza
di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di
lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che
valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da
cui possano derivare conseguenze discriminatorie.
Con queste sue norme, la Costituzione italiana partecipa
dell'attuale movimento sovranazionale a favore della convivenza di
gruppi umani dalla diversa identità entro le medesime organizzazioni
politiche statali, un movimento gravido di possibili conseguenze sul
diritto pubblico interno e di cui è espressione il Patto
internazionale per i diritti civili e politici adottato il 16
dicembre 1966 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite e ratificato dall'Italia con la legge 25 ottobre 1977,
n. 881. Dopo aver proclamato il principio dell'uguaglianza, senza
distinzioni di lingua, origine nazionale e nascita, nel godimento dei
diritti riconosciuti dal Patto medesimo, nonché l'impegno degli
Stati ad agire secondo le loro procedure costituzionali per renderli
effettivi, l'art. 27 stabilisce che "dans les Etats où il existe des
minorites ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes
appartenant à ces minorites ne peuvent etre privees du droit
d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre
religion, ou d'employer leur propre langue".
Tuttavia, il richiamo che l'ordinanza di rimessione, attraverso
l'art. 10, primo comma, della Costituzione, fa a questa norma non è
conferente, ai fini della presente questione di legittimità
costituzionale.
In primo luogo, per motivi formali, non si può dire, che in
questo, come in altri casi del medesimo genere, si abbia a che fare
fin da ora con il diritto internazionale generalmente riconosciuto,
al quale l'art. 10, primo comma, della Costituzione rinvia per
incorporarlo nell'ordinamento italiano, attribuendo a esso un valore
di norme costituzionali, pur escludendo la possibilità di derogare
ai principi fondamentali del nostro ordinamento (sent. n. 48 del
1979). Per quanto all'origine vi sia una deliberazione dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, consegnata a un testo che esprime un
accordo internazionale che ha da tempo ricevuto numerose adesioni e
che è perciò efficace come trattato multilaterale, e sebbene i
principi ivi proclamati abbiano portata universale per la loro stessa
intrinseca natura, l'adesione a quel patto e la sua vigenza in Italia
derivano pur sempre da un atto di volontà sovrana individuale dello
Stato espresso in forma legislativa. E ciò - se non impedisce di
attribuire a quelle norme grande importanza nella stessa
interpretazione delle corrispondenti, ma non sempre coincidenti,
norme contenute nella Costituzione - impedisce però di assumerle in
quanto tali come parametri nel giudizio di costituzionalità delle
leggi (ex pluribus, sentenze nn. 323 del 1989, 153 del 1987 e,
specificamente, sentenza n. 188 del 1980, nonché ordinanza di questa
Corte in composizione integrata per i procedimenti d'accusa, 6
febbraio 1979). Cosicché, una loro eventuale contraddizione da parte
di norme legislative interne non determinerebbe di per sé - cioè
indipendentemente dalla mediazione di una norma della Costituzione -
un vizio d'incostituzionalità. Un rilievo, questo, che vale ancor
più chiaramente per le norme contenute nel Trattato di Osimo del 10
novembre 1975, anch'esso sinteticamente evocato dal giudice a quo,
unitamente al Patto internazionale sui diritti civili e politici, con
riguardo all'art. 10 della Costituzione.
In secondo luogo, il richiamo contenuto nell'ordinanza di
rimessione all'art. 27 del Patto suddetto risulta ininfluente, se non
addirittura controproducente, dal punto di vista del contenuto di
quest'ultimo, essendovi prevista la garanzia dell'uso della lingua
propria nella comunicazione tra i componenti della medesima
minoranza, come modo d'essere e strumento della propria identità
culturale, ma non la garanzia dell'uso esterno di quella lingua nei
rapporti con soggetti o autorità non appartenenti alla stessa
comunità, ciò che è, invece, il nucleo della questione in esame.
3. - La minoranza linguistica slovena è destinataria, oltre che
della protezione prevista in generale dall'art. 6 della Costituzione,
di quella disposta specificamente da altre norme. Alla decima
disposizione transitoria della Costituzione - che, per il periodo
anteriore all'approvazione dello statuto di autonomia speciale,
prevedeva che "alla Regione del Friuli-Venezia Giulia ... si
applica(ssero) provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
in conformità con l'art. 6" - ha fatto seguito l'art. 3 di tale
statuto: "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di
trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico
al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive
caratteristiche etniche e culturali". A questa norma statutaria
sarebbe stato necessario che seguisse - e non è seguita - una
normativa di attuazione, dedicata al rapporto tra gli appartenenti
alla comunità di lingua slovena e le autorità italiane. Tale
carenza - che la Corte deve ancora una volta denunciare, a distanza
di più di trent'anni dall'entrata in vigore dello statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia - se non la esonera dal
ricercare, nei limiti dei suoi poteri, le soluzioni possibili entro
le norme dell'ordinamento vigente, le rende tuttavia particolarmente
difficili.
Può, per il momento, almeno in parte supplire a tale carenza una
disposizione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia firmato a Osimo il 10 novembre
1975 e reso esecutivo con la legge 14 marzo 1977, n. 73. Esso, dopo
aver confermato nel preambolo la "loyauté" delle due parti "envers
le principe de la protection la plus ample possible des citoyens
appartenant aux groupes ethniques (minorites), découlant de leurs
Constitutions et de leurs droits internes, que chacune des deux
Parties realise d'une maniere autonome, en s'inspirant egalement des
principes de la Charte des Nations Unies, de la Declaration
Universelle des Droits de l'Homme, de la Convention sur l'elimination
de toute forme de discrimination raciale et des Pactes Universels des
Droits de l'Homme", all'art. 8 stabilisce che "chaque Partie ...
maintiendra en vigueur les mesures internes déjà arretees en
application du Statut" "Special annexé au Memorandum d'Accord de
Londres du 5 octobre 1954" e che "assurera dans le cadre de son droit
interne le maintien du niveau de protection des membres des groupes
ethniques respectifs (des minorites respectives), prevu par les
normes du Statut Special echu".
Lo "Statuto speciale" allegato al Memorandum d'intesa fra i Governi
d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia
concernente il Territorio Libero di Trieste, cui fa riferimento il
Trattato di Osimo nell'art. 8 citato, stabiliva a sua volta che "gli
appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata
dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona
amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità di diritti e di
trattamento con gli altri abitanti delle due zone" (art. 2, primo
comma) e che "gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona
amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano
nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la
loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le Autorità
amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto
di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle
Autorità, nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di
un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle
risposte dovrà essere fornita dalle Autorità. Gli atti pubblici
concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le
sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella
rispettiva lingua" (art. 5, commi primo e secondo).
Si può discutere, come in effetti si è discusso in dottrina e in
giurisprudenza, sul valore nel diritto pubblico interno del
Memorandum d'intesa e dello "Statuto speciale" ad esso allegato,
trattandosi di testi comunicati alle due Camere e da esse discussi,
ma senza addivenire ad alcuna deliberazione in vista della loro
ratifica ed esecuzione nell'ordinamento interno. Tuttavia, il rinvio
che il Trattato di Osimo - esso sì per certo divenuto legge interna
- fa, per assicurarne il rispetto, al "niveau de protection des
membres des groupes ethniques respectifs..., prevu par les normes du
Statut Special echu" comporta che - dal punto di vista interno,
l'unico che rileva nel presente giudizio - quel "livello di
protezione" faccia oggi certamente parte del vigente ordinamento
nazionale.
Questo è il quadro degli elementi normativi da considerare per la
risoluzione dei problemi posti con la questione di costituzionalità
in esame. Anche alla stregua delle precedenti pronunce di questa
Corte in tema di protezione della lingua della minoranza slovena -
alla quale si è riconosciuto (a iniziare dalla sentenza n. 28 del
1982) lo status di "minoranza riconosciuta" e quindi anche la
titolarità, attraverso i suoi singoli appartenenti, di pretese di
tutela secondo le norme costituzionali e statutarie richiamate - le
conseguenze che devono trarsene sono quelle indicate di seguito.
4. - La giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela delle
minoranze linguistiche (sentenze n. 62 del 1992 e n. 28 del 1982) ha
riconosciuto alle norme costituzionali e statutarie una duplice
natura. Innanzitutto, quella di principi direttivi, richiedenti
l'apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento sia di
strutture o istituzioni finalizzate alla loro concreta operatività.
La misura concreta di effettività di tali principi di tutela delle
minoranze è infatti condizionata all'esistenza di leggi e misure
amministrative e dipende perciò, per questo aspetto, da iniziative
essenzialmente politiche: iniziative rispetto alle quali le norme
costituzionali pongono le linee direttrici ma non possono
rappresentare un surrogato alternativo, attivabile attraverso il
ricorso alla Corte costituzionale.
In secondo luogo, però, l'esistenza di norme, ancorché norme di
principio, le quali - come l'art. 3 dello statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia - proclamano veri e propri diritti
costituzionali, non può ridursi al semplice auspicio di un
intervento futuro dell'autorità politico-amministrativa, come
suggerirebbe il concetto di norme meramente programmatiche. Dalle
norme costituzionali in questione deriva sempre e necessariamente
l'obbligo di ricercare una "tutela minima", immediatamente operativa,
sottratta alla vicenda politica e direttamente determinabile
attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento, anche
per mezzo della valorizzazione di tutti gli elementi normativi
esistenti, suscettibili di essere finalizzati allo scopo indicato
dalla Costituzione.
Nel ribadire le linee argomentative ora ricordate, la Corte rileva
che tali elementi, assumibili come una sia pur parziale attuazione
della norma statutaria rispetto alla tutela della minoranza
linguistica slovena, possono essere rinvenuti per l'appunto nell'art.
8 del Trattato di Osimo, che, richiamando l'indicazione dell'art. 5
dello "Statuto speciale" del 1954, trasferisce in una norma interna
immediatamente applicabile il relativo assetto di tutela. Per quanto
riguarda l'oggetto del presente giudizio, tale articolo riconosce
agli appartenenti alla comunità slovena: a) la libertà di usare la
loro lingua nei loro rapporti personali e ufficiali con le autorità
giudiziarie; b) il diritto di ricevere risposta nella loro stessa
lingua: nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un
interprete; nella corrispondenza, per mezzo della traduzione delle
risposte; c) la pretesa che le sentenze dei Tribunali concernenti gli
appartenenti alla loro comunità linguistica siano accompagnate da
una traduzione.
In base a tale impostazione e con palese e quasi testuale
riferimento alla predetta normativa, questa Corte, nella sentenza n.
28 del 1982, ha ritenuto che la "operatività minima" della tutela
delle minoranze riconosciute - e, nella specie, di quella slovena -
implichi, oltre all'inammissibilità di qualsiasi sanzione che
colpisca l'uso della propria lingua da parte degli appartenenti alla
minoranza protetta, il diritto "già ora... di usare la lingua
materna e di ricevere risposte dalle autorità in tale lingua: nelle
comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un
interprete; nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato
da traduzione in lingua slovena"; e, nella sentenza n. 62 del 1992,
ha affermato che il "nucleo minimale di tutela per gli appartenenti
alla minoranza riconosciuta" comprende "il 'diritto' di usare la
lingua materna nei rapporti con le autorità giurisdizionali e di
ricevere risposte da quelle autorità nella stessa lingua",
specificando questa affermazione (in relazione al procedimento di
opposizione a ordinanza-ingiunzione davanti al pretore, regolato
dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981) con il
riconoscimento della "facoltà..., nei giudizi davanti all'autorità
giudiziaria avente competenza su un territorio dov'è insediata la
minoranza slovena, di usare, a... richiesta, la lingua materna nei
propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua
ufficiale, oltreché di ricevere in traduzione nella propria lingua
gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte".
Le proposizioni ora richiamate esigono una duplice precisazione.
La tutela nel processo dell'identità linguistica dell'appartenente
alla comunità di lingua slovena riguarda gli atti, provenienti
dall'interessato, non solo ufficiali (cioè quelli previsti dalla
legge processuale i quali confluiscono, insieme a quelli delle altre
parti e del giudice, nel processo), ma anche personali (v. art. 5,
primo comma, dello "Statuto speciale" del 1954). Ciò vale a
escludere gli atti processuali compiuti per il tramite di avvocati e
procuratori, i quali, nel processo civile, normalmente fungono da
tramite tra la parte e il giudice. Nell'esercizio di una professione
come quella legale, che sicuramente presenta aspetti pubblicistici,
l'obbligo dell'uso della lingua ufficiale non appare discutibile. Né
una deroga a tale obbligo potrebbe farsi derivare dalla circostanza
che il patrocinio si svolga a favore di un soggetto di identità
linguistica diversa e protetta, come quella slovena. Di per sé,
infatti, la tutela dell'identità linguistica è personale, poiché
solo la persona appartenente alla comunità di lingua diversa da
quella dominante può avvertire come una menomazione della propria
dignità l'imposizione, che fosse eventualmente stabilita nei
rapporti con l'autorità, della lingua ufficiale di questa.
Inoltre, si deve rilevare che, mentre l'art. 5 dello "Statuto
speciale" citato si riferisce espressamente ai soli rapporti
"verticali" tra il singolo appartenente alla comunità slovena e
l'autorità giudiziaria, questa Corte, nelle formulazioni della
sentenza n. 62 del 1992, vi ha inclusi i rapporti "orizzontali",
affermando che la tutela dell'appartenente a quella comunità
comprende anche la ricezione nella sua propria lingua delle risposte
della controparte. Così facendo, si è valorizzata la forza
espansiva dei principi costituzionali e statutari
nell'interpretazione della disposizione dell'art. 5 dello "Statuto
speciale" e si è considerato che la tutela dell'identità
linguistica abbia una sua ragione d'essere in rapporto non tanto al
giudice, quanto alla funzione giudiziaria e quindi debba poter essere
fatta valere nei confronti di tutti gli atti attraverso i quali tale
funzione si svolge nel processo, cioè necessariamente anche nei
confronti degli atti provenienti dalle altre parti.
5. - Alla stregua delle considerazioni che precedono e della
ricostruzione delle norme relative al caso in esame, l'intento del
giudice rimettente, favorevole alla tutela della lingua slovena nel
procedimento svolgentesi di fronte a lui, appare dunque pienamente
giustificato. Ma ciò non significa anche che la questione ch'egli ha
sollevata sia da dichiarare fondata. Infatti, il censurato articolo
122, primo comma, del codice di procedura civile non si oppone
affatto alla traduzione in pratica di tale intento. Esso contiene una
disposizione alla quale le norme di tutela della minoranza
linguistica - come individuate nel complesso costituito dagli art. 6
della Costituzione, 3 dello statuto speciale del Friuli-Venezia
Giulia e 8 del Trattato di Osimo - possono essere combinate; non una
norma incompatibile che si debba rimuovere.
Una cosa è infatti la disciplina della lingua del processo;
un'altra è la garanzia dei diritti degli appartenenti alla comunità
linguistica slovena nel processo. Né l'articolo 6 della
Costituzione, né l'art. 3 dello statuto speciale del Friuli-Venezia
Giulia, né l'articolo 5 dello "Statuto speciale" del 1954 si
occupano del processo; essi si preoccupano di garantire questi
diritti nel (momento del) processo. Le due prospettive possono
essere compatibili.
La lingua ufficiale del processo continua a essere una, ma
l'interessato può chiedere di fare uso della propria lingua, con la
conseguenza che gli atti suoi, espressi in sloveno, saranno tradotti
in lingua italiana, e gli atti altrui, espressi in italiano, saranno
tradotti in lingua slovena. Una - quella italiana - è, a norma
dell'art. 122, la lingua nella quale si formano e si esprimono gli
atti del processo. L'altra - nella specie, la slovena - è la lingua
che si aggiunge alla prima, come modo di tutela dell'identità
linguistica del soggetto appartenente alla comunità di minoranza.
L'atto che nasce in lingua straniera, dovrebbe dirsi nullo o
irricevibile, alla stregua dell'art. 122 cod. proc. civ.. Ma se la
lingua è quella della minoranza slovena, in quanto "riconosciuta",
esso sarà tradotto per essere acquisito al processo. Viceversa, se
si forma nella lingua italiana - come atto del giudice, ovvero di una
parte e di un testimone non facenti parte della minoranza di lingua
slovena - apparterrà validamente ab origine al processo ma dovrà
essere portato a conoscenza dell'interessato che ne abbia fatta
richiesta nella traduzione in lingua slovena. Sulla traduzione di
atti scritti o orali, dall'italiano allo sloveno e dallo sloveno
all'italiano, disporrà il giudice nell'ambito dei suoi poteri di
utilizzazione di interpreti e traduttori (artt. 122, secondo comma,
e 123 cod. proc. civ.).
L'anzidetta valenza aggiuntiva o esterna al processo delle norme,
costituzionali e non, di tutela della minoranza linguistica risulta
del resto chiara dal loro stesso tenore. Da nessuna di esse, infatti,
può trarsi un qualsiasi intento innovativo rispetto alle procedure
giudiziarie e alle loro forme. Non varrebbe in senso contrario il
riferimento alla situazione determinatasi nella Regione Trentino-Alto
Adige, ove, a seguito dell'applicazione degli articoli 20 e 21 del
d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con
la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), può
accadere o che il processo sia bilingue o che la lingua tedesca sia
integralmente sostituita (non aggiunta) a quella italiana, come
lingua ufficiale del processo. Questa più intensa tutela si
giustifica (pur non essendo concettualmente necessaria, come mostrano
gli articoli 38-40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
contenente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta) in presenza
della norma statutaria (art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)
che espressamente "parifica" - cioè rende fungibile - la lingua
minoritaria a quella ufficiale dello Stato. Nel caso della minoranza
slovena, invece, l'art. 3 dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia afferma non la parità delle lingue ma l'assai
diversa parità dei diritti dei cittadini appartenenti a diverse
comunità linguistiche, dal punto di vista della salvaguardia delle
rispettive caratteristiche etniche e culturali.
6. - Come questa Corte, nelle sue decisioni sopra citate (cui adde
sentenza n. 271 del 1994), ha già precisato, l'art. 6 della
Costituzione e le altre norme che si pongono a tutela delle minoranze
linguistiche, da un lato, e l'art. 24 della Costituzione, dall'altro,
hanno àmbiti di applicazione diversi. Mentre i diritti della difesa
in giudizio, sotto il profilo in questione, sono finalizzati alla
"adeguata comprensione degli aspetti processuali", potendosi supporre
che questa venga a mancare "quando l'interessato non abbia in
concreto una perfetta conoscenza della lingua ufficiale", "la
garanzia dell'uso della lingua materna a favore dell'appartenente a
una minoranza linguistica riconosciuta è, in ogni caso, la
conseguenza di una speciale protezione costituzionale, accordata al
patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico e, pertanto,
prescinde dalla circostanza concreta che l'appartenente alla
minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale" (sentenza n. 62
del 1992). Conseguenze sulla validità degli atti processuali del
mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio
dell'art. 6 della Costituzione si potranno dunque avere solo nel caso
di "interferenza" tra i due ordini di problemi, quando cioè, oltre
ad appartenere alla minoranza linguistica, non si sia nelle
condizioni di comprendere il contenuto di atti altrui compiuti nella
lingua ufficiale e si sia così menomati nei propri diritti di azione
e di difesa. Vi potrebbe allora essere nullità per mancanza dei
requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo
(art. 156, secondo comma, codice di procedura civile) ma in tal caso
i problemi ex art. 6 perderebbero ogni autonomo rilievo, finendo per
essere assorbiti in quelli ex art. 24 della Costituzione.
Né, d'altra parte, l'affermato carattere esterno, rispetto alla
disciplina degli atti del processo, della protezione degli
appartenenti alla minoranza di lingua slovena può essere messo in
contraddizione logica con l'attuale disciplina dell'art. 109 del
codice di procedura penale ove l'osservanza delle regole dettate a
favore di cittadini appartenenti a una minoranza linguistica
riconosciuta, quando tale osservanza richiedano, è disposta in ogni
caso - indipendentemente cioè dalla conoscenza o dall'ignoranza
della lingua italiana - a pena di nullità. Questa disciplina
dimostra soltanto che, per il processo penale, il legislatore ha
inteso andare più in là di quanto costituisce il nucleo minimo
necessario della tutela della lingua, secondo una sua scelta
discrezionale che non è necessario trovi corrispondenza nel processo
civile.
7. - L'attuazione pratica dei diritti delle minoranze linguistiche
e, tra esse, di quella slovena, implica, oltre alla specificazione
normativa delle modalità di garanzia di tali diritti, anche
l'esistenza di strutture organizzative pubbliche, a disposizione dei
giudici e a favore dei soggetti interessati, idonee a fornire
gratuitamente le prestazioni richieste dalla necessità di convertire
da una lingua all'altra atti scritti e orali. La gratuità - tanto
per chi utilizza la lingua minoritaria, quanto per chi usa la lingua
ufficiale - è da ritenersi condizione necessaria dell'attuazione dei
diritti delle minoranze linguistiche nel processo (si vedano gli
artt. 20, comma 2, e 25 del già citato d.P.R. 15 luglio 1988, n.
574). Se così non fosse, non solo si renderebbe oneroso l'esercizio
dei diritti di azione e di difesa in giudizio del cittadino
appartenente alla minoranza linguistica, con violazione del principio
di parità rispetto ai cittadini di lingua italiana, principio
stabilito specificamente dallo stesso art. 3 dello statuto speciale,
ma anche si renderebbe la posizione della parte di lingua italiana in
giudizio con una controparte appartenente alla comunità linguistica
slovena irragionevolmente deteriore rispetto al caso normale di
giudizio tra parti utilizzanti tutte la lingua ufficiale. Per questo
motivo, i diritti in questione appartengono alla categoria di quelli
che costano alla collettività, richiedendo azioni positive da parte
di strutture pubbliche ad hoc o di soggetti privati chiamati a
svolgere una funzione pubblica.
La legge 14 luglio 1967, n. 568 ha previsto il conferimento della
funzione di traduttore e interprete nei distretti di Corte d'appello
ove le esigenze di servizio lo richiedano e leggi successive hanno
determinato la misura dei compensi relativi. Non spetta a questa
Corte valutare la sufficienza di queste previsioni ai fini
dell'attuazione dei diritti in questione. Si può tuttavia aggiungere
che, pur vertendosi su una materia prossima a quella giurisdizionale
ma che, per i motivi anzidetti, giurisdizionale propriamente non è,
non esistono ragioni per escludere una competenza anche del
legislatore regionale, quantomeno nell'apprestamento di mezzi e
nell'organizzazione di strutture volte a rendere effettivi i diritti
linguistici delle minoranze situate sul territorio della regione, la
cui costituzione in autonomia speciale è giustificata per l'appunto,
come nel caso del Friuli-Venezia Giulia, dall'esistenza di comunità
etnico-linguistiche minoritarie e dall'esigenza di norme particolari
di garanzia (cfr. sentenze nn. 289 del 1987 e 312 del 1983).
8. - Le argomentazioni che precedono mostrano come alla protezione
dei diritti della minoranza linguistica slovena nei processi civili
non osti l'impugnato art. 122, primo comma, del codice di rito. A
diversa soluzione - l'illegittimità parziale, come affermata nella
sentenza n. 62 del 1992 di questa Corte, in tema di uso della lingua
nello speciale procedimento pretorile di opposizione a
ordinanze-ingiunzioni amministrative - si potrebbe eventualmente
addivenire solo di fronte a contrastanti orientamenti dei giudici di
merito, come fu in quella circostanza. Ma, in assenza di tale
condizione, non c'è ragione di un'ulteriore dichiarazione
d'incostituzionalità, in sé non necessaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli articoli 6 e 10 della Costituzione e 3
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Pretore di Trieste con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte