Sentenza n. 150/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 37legge 253/1950
- art. 4legge 833/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della
legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e
sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 20
aprile 1971 dal pretore di Viareggio nel procedimento civile vertente
tra Baldi Salvatore e la società Cantieri Picchiotti, iscritta al n.
211 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1973 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento per convalida di sfratto per
morosità promosso con atto del 3 novembre 1967 da Salvatore Baldi
contro la s.p.a. Cantieri Picchiotti e relativo ad un immobile di
proprietà del Baldi e detenuto in locazione, in regime vincolistico,
dalla società intimata, e dopo che questa aveva proceduto,
anteriormente all'udienza di comparizione, al pagamento delle pigioni
scadute, il pretore di Viareggio, chiamato a pronunciarsi in ordine
alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con
ordinanza del 26 marzo 1969, prospettava il dubbio che l'art. 37 della
legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e
sublocazioni di immobili urbani), fosse in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Premesso che la norma del detto articolo "affida all'insindacabile
discrezionalità del giudice il potere di concedere al conduttore
moroso un termine per il pagamento dei canoni scaduti, degli interessi
e delle spese, nel provvedimento che dispone il rilascio per morosità
di un immobile", il pretore riteneva che, accordandosi al conduttore
moroso la facoltà di purgare la mora mediante una dilazione al
pagamento, si "viene a determinare una specie di perpetuatio
obligationis che vale a riammettere il debitore nelle stesse condizioni
in cui egli si trovava prima che gli venisse intimato il rilascio per
morosità, in deroga ai principi generali"; che in tal modo alla parte
creditrice è precluso di continuare ad esercitare l'azione di
risoluzione del contratto attraverso l'indagine sull'importanza
dell'inadempimento e sulla gravità della colpa, in deroga al principio
generale di cui all'art. 1453 del codice civile; che ciò determina,
nei confronti dei conduttori morosi, una disparità di trattamento non
sorretta da una diversità obiettiva di situazione e priva di una
ragionevole giustificazione; che, infatti, qualora paghi le pigioni
scadute prima dell'emissione del provvedimento di rilascio, il
conduttore, pur ponendo in essere una maggiore diligenza "valutabile a
suo favore, sotto il riflesso soggettivo (art. 1176 c.c.), tuttavia
viene a trovarsi in uno stato di inferiorità e di minor favore"
rispetto al conduttore che effettui lo stesso pagamento entro il
termine assegnatogli in base al citato art. 37, "in quanto dalla
sanatoria della morosità può ritrarre, come effetto immediato,
soltanto il beneficio di evitare il rilascio dell'immobile durante la
pendenza del giudizio, non operando in suo favore la rimessione in
termine, che deroga al principio fissato dall'articolo 1453 c.c."; e
pertanto, che "il legislatore ha adottato solo in riferimento al
momento in cui viene sanata la morosità una disparità di trattamento
tra gli appartenenti alla stessa categoria di conduttori morosi, senza
alcuna adeguata giustificazione, accordandosi addirittura una più
intensa protezione giuridica ed una posizione di privilegio a quelli
che adempiono con maggiore ritardo, con un criterio irragionevole ed
illogico".
Stante ciò e non potendo la diversa disciplina giuridica essere
messa in relazione alle condizioni economiche della parte inadempiente,
il pretore sollevava, d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'anzidetto art. 37 nella parte in cui la norma "limita la facoltà
di purgare la mora mediante la concessione di termine di grazia
soltanto per gli inquilini morosi che sanano la morosità dopo il
provvedimento di rilascio, senza prevedere analogo beneficio
conseguente all'adempimento, in favore degli inquilini, ugualmente
morosi che sanano la morosità anteriormente".
La questione, secondo il pretore, appariva, poi, rilevante ai fini
della decisione di merito, perché dalla dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma in parte qua sarebbe derivata
per tutti i debitori della medesima prestazione una uguale posizione
sul piano giuridico ed in particolare per i conduttori morosi che
pagano le pigioni scadute prima della concessione del termine di grazia
e "agli effetti di poter conseguire il beneficio della definizione del
giudizio in virtù della semplice solutio in deroga al principio
stabilito dall'art. 1453 c.c." e al di fuori di ogni riferimento al
momento della sanatoria della morosità.
L'ordinanza veniva ritualmente comunicata, notificata e pubblicata
(nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 18 giugno 1969).
2. - Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti.
Interveniva invece il Presidente del Consiglio dei ministri che, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto del 7 luglio 1969,
chiedeva che la Corte, ove non avesse ritenuto inammissibile la
questione, la volesse dichiarare non fondata.
All'Avvocatura dello Stato, anzitutto, non appariva corretta
l'interpretazione restrittiva data dal pretore alla norma in esame, e
sembrava invece potersi ritenere che "il carattere derogativo dell'art.
37 della legge n. 253 del 1950 abbia una portata generale e non sia
collegato, come effetto a causa, ad una domanda preventiva della parte
inadempiente", per cui il giudice, valutate le circostanze della mora,
possa negare la risoluzione anche nel caso che dopo la citazione e
prima dell'emanazione del provvedimento di rilascio, il conduttore
abbia già pagato.
Seguendo codesta interpretazione, mancherebbero i presupposti per
la proposizione della questione di legittimità costituzionale, che
dovrebbe quindi essere dichiarata inammissibile.
Ad ogni modo, interpretata la norma in senso restrittivo, la
questione, sotto il profilo dedotto, sarebbe infondata. Per
l'Avvocatura dello Stato, la deroga al principio generale di cui
all'ultimo comma del citato art. 1453, è resa operativa solo
attraverso l'atto del giudice e quindi il risultato non è conseguibile
unicamente con il comportamento del debitore. Per ciò le due parti,
quella che ottiene il termine di grazia e quella che soddisfa il debito
prima della concessione del termine, non si trovano su un piano di
parità; e la diversità obiettiva di situazioni è sufficiente a
rendere ragione della disparità di trattamento. D'altronde, tale
disparità di trattamento è apparente, perché l'art. 37 non comporta
una discriminazione rispetto ai debitori nei cui confronti ricorrano i
presupposti per la pronuncia di risoluzione o per la convalida e che
chiedono la concessione del beneficio del termine.
Tra le anzidette due categorie di debitori morosi, in effetti, è
da ravvisare una sostanziale diversità, che è rappresentata dal
differente operato e che non viene meno solo perché ricorre come
elemento comune il fatto dell'adempimento.
In sostanza, a base dell'ordinanza di rimessione starebbe un
equivoco (per cui per altro potrebbe dubitarsi circa l'ammissibilità
della questione): non aver considerato che la materia è disciplinata
da due norme di legge (l'art. 37 della citata legge 1950 e l'art. 1453,
ultimo comma, del codice civile) e che è ipotizzabile una disparità
di trattamento solo quando la norma, che ne consenta la prospettazione,
sia la medesima.
All'udienza pubblica del 13 gennaio 1971, l'Avvocatura dello Stato
insisteva nelle conclusioni di cui all'atto di intervento e deduzioni.
3. - Questa Corte, con ordinanza emessa il 16 marzo 1971, n. 50,
rilevato che in pendenza del giudizio era sopravvenuta la legge 26
novembre 1969, n. 833, la quale con l'art. 4, commi sesto e settimo,
aveva dettato disposizioni concernenti la materia disciplinata dalla
norma impugnata, disponeva che gli atti fossero restituiti al pretore
perché esaminasse anche alla stregua delle nuove norme la rilevanza
della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Il pretore di Viareggio, con ordinanza emessa il 20 aprile 1971,
ritenuto che "l'art. 4, commi sesto e settimo, della legge n. 833 del
1969 non ha apportato alcuna innovazione e modifica sostanziale al
sistema precedente, ad eccezione della esclusione delle spese e degli
interessi dal provvedimento di concessione del termine di grazia" e che
la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata
avesse conservato inalterato il carattere di rilevanza e d'attualità,
disponeva, richiamati tutti i motivi esposti nella precedente
ordinanza, la restituzione degli atti a questa Corte "già investita
della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37 della
legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione".
4. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 7 luglio 1971).
Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. E
pertanto la causa viene decisa, a sensi dell'art. 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la procedura di camera di
consiglio. Considerato in diritto :
1. - Con ordinanza del 26 marzo 1969, il pretore di Viareggio ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950,
n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani), secondo cui "nel provvedimento che dispone il rilascio per
morosità di un immobile destinato ad uso di abitazione, può essere
concesso al conduttore un termine non inferiore a 20 giorni e non
superiore a 60 per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi
e delle spese giudiziali" e "il provvedimento perde la sua efficacia,
qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine" che gli
venga assegnato, e nella parte in cui il detto articolo "limita la
facoltà di purgare la mora mediante la concessione di termine di
grazia soltanto per gli inquilini morosi che sanano la morosità dopo
il provvedimento di rilascio, senza prevedere analogo beneficio
conseguente all'adempimento, in favore degli inquilini, ugualmente
morosi, che sanano la morosità anteriormente".
La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 50 del 1971,
considerato che in pendenza del giudizio era sopravvenuta la legge 26
novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili
urbani), la quale, all'art. 4, commi sesto e settimo, aveva dettato
disposizioni concernenti la materia disciplinata dall'impugnata norma,
e che si rendeva per ciò necessario che anche alla stregua delle nuove
disposizioni, il giudice a quo esaminasse la rilevanza della questione
come sopra sollevata, ha provveduto alla restituzione degli atti.
Con ordinanza del 20 aprile 1971, il pretore ha ritenuto che l'art.
4. commi sesto e settimo, della nuova legge, nel dettare disposizioni
concernenti la materia disciplinata dalla norma impugnata, non aveva
apportato alcuna innovazione e modifica sostanziale al sistema
precedente, ad eccezione della esclusione delle spese e degli interessi
dal provvedimento di concessione del termine di grazia e di
conseguenza, che anche alla stregua della nuova disciplina normativa,
la questione di legittimità costituzionale della disposizione
impugnata avesse conservato inalterato il carattere di rilevanza e di
attualità e, "richiamati tutti i motivi esposti" nell'ordinanza del 26
marzo 1969, ha disposto "la restituzione degli atti alla Corte
costituzionale già investita della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950. n. 253, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, ferma restando la
sospensione del giudizio in corso".
2. - Dalla seconda ordinanza risulta che (per il giudice a quo) la
disciplina della materia di cui si tratta, contenuta nell'art. 37 della
legge n. 253 del 1950, ha subito, ad opera della nuova legge, una
innovazione e modifica sostanziale solo sul punto relativo agli
interessi e alle spese giudiziali, per cui con il provvedimento di
rilascio è consentita la concessione del termine solo per il pagamento
delle somme dovute a titolo di pigione, e che quindi sul piano
sostanziale, accanto alla conferma per tutto il resto, si è avuta una
limitata modifica della precedente legge.
Risulta parimenti che l'art. 37 è stato abrogato dall'art. 4,
comma sesto, della legge n. 833 del 1969: ciò è ammesso, anche se
implicitamente, dallo stesso giudice a quo il quale, infatti, nulla ha
detto in contrario, ed in particolare sulla possibile ed eventuale
ultrattività della prima legge posta in relazione alla seconda e nella
parte in cui entrambe presentano lo stesso contenuto, e neppure
sull'eventuale applicabilità nella specie solo dell'art. 37,
nonostante la vigenza dell'art. 4, comma sesto.
Stante ciò, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale della sopra riportata norma (dell'art. 37
della legge n. 253 del 1950, ed ora) dell'art. 4, comma sesto, della
legge n. 833 del 1969, in vigore in forza dell'art. 56, ultimo comma,
del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e della legge di conversione 18
dicembre 1970, n. 1034, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
E ad esaminare se ricorra o meno la denunciata disparità di
trattamento, la quale non è riconducibile alla norma ora individuata e
all'art. 1453, ultimo comma, del codice civile secondo cui "dalla data
della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la
propria obbligazione", sibbene solo alla prima, interpretata
restrittivamente, nella parte in cui essa concede il sopradetto
beneficio ai conduttori morosi che provvedono al pagamento delle
pigioni scadute nel termine ad essi appositamente concesso e nel
contempo lo nega a quelli che abbiano effettuato lo stesso pagamento in
epoca anteriore alla pronuncia di merito.
3. - L'art. 3 della Costituzione, secondo il pretore di Viareggio,
sarebbe violato perché la norma in questione avrebbe trattato
differentemente, tenendo conto del momento in cui ha luogo il pagamento
delle pigioni, e senza una valida giustificazione (in quanto si sarebbe
dovuto prescindere dalle condizioni economiche dei debitori),
conduttori trovantisi nella stessa situazione (di morosità), ed
addirittura avrebbe riservato ai conduttori che hanno pagato le pigioni
nel corso del giudizio (e quindi sarebbero meritevoli di maggior
favore) un trattamento peggiore di quello riservato agli stessi
conduttori che effettuano tale pagamento solo nel termine assegnato nel
provvedimento di rilascio.
Ma codesta ingiustificata disparità di trattamento non sussiste.
Va preliminarmente tenuto presente che negli artt. 658 e seguenti
del codice di procedura civile e nell'art. 37 della legge n. 253 del
1950, il legislatore ha previsto varie ipotesi in cui si può trovare
ogni conduttore moroso nei cui confronti sia stato intimato sfratto per
morosità e per esse ha dettato una disciplina articolata. Così, è
considerato il caso del conduttore che abbia eseguito il pagamento
delle pigioni dovute, anteriormente all'udienza di comparizione o
all'udienza (ed il locatore non possa dichiarare che la morosità
persiste), e per tale caso si esclude che il giudice possa convalidare
lo sfratto (art. 663, comma secondo); se il conduttore non paga le
pigioni, comparisce all'udienza ed oppone eccezioni non fondate su
prova scritta, il giudice può pronunciare ordinanza non impugnabile di
rilascio, con riserva delle eccezioni (articolo 665, comma primo); se
il conduttore nega la propria morosità contestando l'ammontare della
somma pretesa dal locatore, il giudice può disporre con ordinanza il
pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo un termine
non superiore a venti giorni, e se il conduttore non ottempera
all'ordine di pagamento, il giudice deve convalidare l'intimazione di
sfratto (art. 666, comma primo); ed infine, se il conduttore ammette di
dover pagare le pigioni scadute e però chiede, in maniera espressa o
implicita, l'assegnazione di un termine a sensi e per gli effetti di,
cui al citato art. 37, il giudice deve convalidare l'intimazione di
sfratto e può, con la sentenza definitiva, pronunciare la risoluzione
del contratto ed in entrambi i casi, con il provvedimento di rilascio,
può concedere il chiesto termine, con la conseguenza che, se il
conduttore paga nel termine le pigioni da lui dovute, il provvedimento
di rilascio diventa inefficace.
Ora mettere a confronto tali situazioni significa raffrontare
entità non eguali e neppure omogenee ed equivalenti o assimilabili,
perché verificantisi in momenti diversi ed in stadi differenti del
procedimento di convalida dell'intimazione e di quello conseguente di
risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.
Ciò si nota (e rileva ai fini della decisione sulla questione di
cui si tratta) a proposito delle due situazioni che il pretore di
Viareggio considera meritevoli dello stesso trattamento e precisamente
della situazione del conduttore che paga anteriormente alla prima
udienza (o alla stessa prima udienza) e di quella del conduttore che
non paga le pigioni dovute e richieda prima della trattazione della
causa la concessione del termine per il pagamento di quelle pigioni,
con il provvedimento di rilascio. Queste due situazioni sono ben
differenti in un caso, il pagamento delle pigioni è avvenuto,
nell'altro, no; in un caso, la possibilità materiale e giuridica della
concessione giudiziale di un termine per adempiere alla propria
obbligazione e rimuovere totalmente e definitivamente la mora, non
esiste, nell'altro codesta possibilità, c'è. Il che significa che
stante tale obiettiva diversità di situazioni, gli effetti non possono
che essere differenti.
Non vale dire, come fa il pretore, che il legislatore ricollega
effetti diversi ad uno stesso fatto, e cioè al pagamento delle
pigioni, e pretendere di derivare da ciò che il differente trattamento
determini una ingiustificata disparità.
Perché il pagamento pur essendo sempre dovuto, nel primo caso
avviene ad iniziativa del debitore e senza alcun intervento del
magistrato, nel secondo avviene sempre ad iniziativa del debitore, ma
questi può pagare solo perché il magistrato glielo consente,
accogliendo la di lui richiesta. Nel primo caso, il magistrato
valuterà il comportamento del debitore (compreso il pagamento) in un
momento successivo a quello in cui il pagamento è avvenuto; nel
secondo caso, quella valutazione sarà fatta in ordine allo stesso
comportamento ma il pagamento sarà considerato come futuro ed
eventuale e però sempre nell'ambito e nell'economia dell'intero
comportamento. E ciò comprova che le due situazioni sono diverse e
giustamente sono disciplinate legislativamente in modo differente. Nel
contempo deve riconoscersi che, al fondo, esiste un'unitaria
considerazione degli interessi fondamentali (di carattere individuale e
sociale) che stanno a base della locazione d'immobile adibito ad uso di
abitazione e della risoluzione del relativo contratto per inadempimento
del conduttore (morosità), perché nell'ambito del sistema emergente
dall'art. 1453 e seguenti del codice civile ed in sede di applicazione
specifica degli artt. 1176, 1218, 1453, ultimo comma, e 1455 dello
stesso codice, è riservato al giudice di accertare se nel singolo caso
l'asserito inadempimento esiste e se lo stesso è importante, tenuto
conto dell'interesse della controparte, e perché, in sede di esame
della richiesta di concessione del termine ex art. 37, acquista rilievo
il godimento dell'immobile locato ad uso di abitazione (e ciò per le
implicazioni e incidenze sul terreno sociale) ed in sede di esame della
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la norma di cui
all'art. 37, anche se inapplicabile direttamente o per analogia, non
può non spiegare una qualche influenza sul terreno della specifica
valutazione del pagamento già avvenuto e sul peso di questo ai fini
dell'accoglimento o del rigetto della domanda di risoluzione.
Si può per ciò concludere nel senso che l'art. 37 nella sua parte
implicita (secondo cui il beneficio della rimessione in termine è
escluso quando il pagamento delle pigioni sia avvenuto anteriormente
alla udienza di comparizione) non urta contro l'art. 3 della
Costituzione. La questione, almeno sotto i profili della sua
prospettazione, deve quindi dirsi non fondata.
Nessun peso, infine, può darsi alla circostanza che il pagamento
effettuato nel termine assegnato a sensi dell'articolo 37, facendo
diventare inefficace il provvedimento di rilascio, chiude
definitivamente il processo, perché essa riflette una mera e logica
conseguenza della disciplina legislativa, di cui nei modi e limiti che
precedono, si è negata la contrarietà alla Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le
locazioni e sublocazioni di immobili urbani), sostituito con modifiche
dall'art. 4, comma sesto, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme
relative alle locazioni degli immobili urbani), nella parte in cui la
norma esclude dal beneficio di sanare definitivamente la mora il
conduttore che paghi nel corso del giudizio le pigioni dovute,
questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
pretore di Viareggio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, H 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHBLB TRIMARCHI - VBZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte