Art. 1176 c.c.
Diligenza nell'adempimento
[1]Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
[2]Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva