Sentenza n. 150/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1621Codice civile
- art. 16legge 11/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1621 cod.
civ. e dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova
disciplina dell'affitto dei fondi rustici) promosso con ordinanza
emessa il 22 ottobre 1975 dal Tribunale di Napoli - Sez. Specializzata
agraria, nel procedimento civile vertente tra Coppola Antonio e Da Re
Italia, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Coppola
Antonio, affittuario di fondo rustico, il quale aveva chiesto che la
concedente Da Re Italia fosse condannata, tra l'altro, ad eseguire a
sue cure e spese esclusive le opere necessarie per mantenere in istato
di efficienza la casa colonica, unitamente agli accessori, pertinenze e
comodi rurali, il Tribunale di Napoli - sezione specializzata agraria,
con ordinanza in data 22 ottobre 1975, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1621 cod. civ. e 16, legge 11
febbraio 1971, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44
Cost.
2. - L'art. 1621 cod. civ. - si afferma nell'ordinanza - stabilendo
che "il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto,
le riparazioni straordinarie", pone una regola che, in quanto dettata
per il regime di libera contrattazione, sarebbe in contrasto con l'art.
3 Cost. nell'attuale regime di blocco dei canoni, integrando una
disparità di trattamento: fra concedente, tenuto a sopportare il costo
delle opere in un contesto di continua ascesa dei costi, ed
affittuario, invece legittimato ad eseguire la controprestazione a
regime di blocco; fra proprietari di fondi rustici, posto che al
proprietario di un fondo provvisto di fabbricati rurali, anziché
essere garantito un maggior reddito è invece imposto un onere
ulteriore rispetto al proprietario di un fondo che ne sia sprovvisto;
fra gli stessi proprietari di fondi sui quali esista una casa colonica,
non essendo previsto, per la ipotesi di esecuzione di opere ai
fabbricati rurali, l'aumento del coefficiente aggiuntivo di cui
all'art. 3, legge 10 dicembre 1973, n. 814, peraltro pressoché
simbolico e quasi sempre inadeguato a compensare gli oneri derivanti al
proprietario dall'obbligo di provvedere alla manutenzione
straordinaria.
La disciplina vigente attuerebbe inoltre, in contrasto con gli
artt. 41, 42 e 43 Cost., "uno spostamento di capitali del proprietario
a favore dell'affittuario senza alcuna previsione di corrispettivo" e
scoraggerebbe l'iniziativa economica, nonché l'accesso alla proprietà
privata e in genere al risparmio, che, nella forma di investimento
costituita dalla proprietà agraria, rimarrebbe sfornito di garanzia e
tutela.
Nell'addotta violazione, in una visione di equità dei rapporti
sociali, della pari dignità umana tra affittuario e proprietario,
integrata dall'esaltazione dei vantaggi attribuiti al primo a discapito
del secondo, viene poi ravvisata la violazione dell'art. 44 Cost.,
essendosi instaurato "un regime punitivo della proprietà fondiaria,
quasi sempre frutto di lavoro e di risparmio".
3. - Anche l'art. 16, legge 11 febbraio 1971, n. 11, confliggerebbe
- si assume in ordinanza - con le medesime norme costituzionali per le
stesse ragioni sopra esposte. Inoltre, legittimando i conduttori di
fondi rustici alla esecuzione diretta delle opere di riparazione
straordinaria senza limiti di spesa e sulla base del solo parere
dell'ufficio tecnico o sanitario comunale, darebbe luogo a disparità
di trattamento fra questi e i conduttori di fondi urbani, ai quali la
legge (art. 41, legge 23 maggio 1950, n. 253) impone invece il ricorso
all'A. G. ai fini della determinazione delle opere da eseguire e del
loro costo; nonché tra proprietari di fondi urbani e proprietari di
fondi rustici, essendosi solo ai primi "garantita la tutela
giurisdizionale dei loro interessi" e riconosciuto "il diritto ad una
quota del canone di locazione per poter soddisfare il pagamento delle
imposte e degli altri oneri (art. 41, legge n. 253 del 1950)". La
circostanza, infine, che la norma denunciata non abbia operato alcuna
distinzione fra affittuari coltivatori diretti e affittuari non
coltivatori costituirebbe ulteriore profilo di illegittimità,
essendosi in tal modo posto sullo stesso piano "sia colui che coltiva
la terra sia colui che la terra fa lavorare ad altri".
4. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto
che la questione sia dichiarata infondata.
Quanto alle censure mosse all'art. 1621 cod. civ., si osserva anzi
tutto in atto di intervento che non è possibile effettuare raffronti
comparativi, alla stregua del principio di uguaglianza, fra concedente
ed affittuario, che costituiscono le parti "contrapposte" del contratto
di affitto. In ogni caso, il maggiore investimento di capitali che fa
carico al proprietario per le riparazioni straordinarie dei fabbricati
rurali troverebbe adeguato corrispettivo, anche in regime di blocco,
nel maggior canone determinabile in applicazione dei coefficienti
aggiuntivi previsti dall'art. 3, legge 10 dicembre 1973, n. 814, in
riferimento alla presenza nel fondo di fabbricati colonici ad uso di
abitazione.
5. - L'attribuzione all'affittuario - prevista dall'art. 16 della
legge n. 11 del 1971 - della facoltà di "eseguire direttamente le
riparazioni della casa rurale di abitazione, necessarie per attribuirle
le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla
tutela dell'igiene e della sanità, e in conformità delle prescrizioni
e dei limiti delle leggi sull'edilizia popolare ed economica,
trattenendone l'importo all'atto del pagamento del fitto", sarebbe poi
giustificata dalla esigenza di apprestare una particolare tutela alle
più elementari esigenze di igiene e sanità, in considerazione delle
condizioni di arretratezza e fatiscenza in cui sono spesso tenute le
abitazioni rurali, non soggette, come quelle urbane, ai continui
miglioramenti ed interventi di manutenzione determinati dalle esigenze
della vita cittadina in continuo sviluppo. Né ciò in alcun modo
comporterebbe l'addotto "difetto di tutela giudiziale" degli interessi
dei proprietari dei fondi rustici, essendo invece innegabile che questi
possono adire l'autorità giudiziaria sia per impedire che
l'affittuario esegua le opere, allorché l'intervento venga effettuato
in assenza dei presupposti di legge, sia per ottenere il pagamento di
quanto fosse stato in ipotesi illegittimamente trattenuto in sede di
pagamento del fitto.
Quanto, infine, alla mancata differenziazione delle posizioni degli
affittuari a seconda che siano o meno coltivatori diretti, l'Avvocatura
osserva che la norma non mira a tutelare in particolare i diritti del
lavoratore, quanto piuttosto a salvaguardare le menzionate fondamentali
esigenze di igiene e sanità delle abitazioni rurali. Esigenze che sono
in ogni caso le medesime per ogni individuo e che assurgono a rilevanza
costituzionale in virtù del disposto di cui all'art. 32 Cost. Considerato in diritto :
1. - L'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, di cui il
Tribunale di Napoli - sezione specializzata agraria - denunzia
l'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43
e 44 Cost., dispone, in tema di affitto di fondi rustici, che "qualora
la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua
famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle
norme relative alla tutela dell'igiene e della sanità ovvero abbisogni
degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni
indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario può
eseguire direttamente le opere necessarie", trattenendo "l'importo
delle spese relative all'atto del pagamento del fitto". La
controversia, nel corso della quale il giudice a quo ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale del surriportato art. 16 della
legge n. 11 del 1971 concerne, invece, tutt'altra ipotesi, quella di un
affittuario di un fondo rustico che chiede la condanna della propria
concedente "ad eseguire, a sue cure e spese esclusive, le opere
necessarie per mantenere in istato di efficienza la casa colonica,
unitamente agli accessori, pertinenze e comodi rurali". Poiché
pertanto la norma impugnata non potrebbe trovare applicazione nella
controversia di cui sopra, la sollevata questione di legittimità
costituzionale risulta inammissibile.
2. - Il Tribunale di Napoli solleva anche questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1621 c.c. in riferimento ai medesimi parametri
costituzionali (artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost.).
Il menzionato art. 1621 c.c., il quale statuisce che "il locatore
è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni
straordinarie", precisando che "le altre sono a carico
dell'affittuario", integrerebbe, secondo la sezione specializzata
agraria del Tribunale di Napoli, una disparità di trattamento, sia tra
concedente ed affittuario, sia tra gli stessi proprietari di fondi
rustici. Nell'un caso, perché il regime di blocco dei canoni,
succeduto a quello di libera contrattazione, in presenza del quale la
impugnata norma era stata emanata, determinando il contenimento solo
della controprestazione, privilegerebbe l'affittuario, mentre
appesantirebbe la posizione del concedente, nel senso che soltanto
questi subirebbe la continua ascesa dei costi. Nell'altro caso, perché
ai proprietari di casa colonica deriverebbero maggiori oneri, anziché
maggior reddito, ed inoltre perché non sarebbe previsto a loro favore
"per l'ipotesi di esecuzione di opere ai fabbricati rurali, un aumento
del coefficiente aggiuntivo", di cui alla legge 10 dicembre 1973, n.
814.
Deve in proposito rilevarsi che a seguito della sentenza di questa
Corte n. 153 del 1977 sono state promulgate e sono entrate in vigore le
leggi 10 maggio 1978, n. 176 (norme provvisorie in materia di affitto
di fondi rustici) e 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari),
la seconda delle quali in particolare ha introdotto ampie modificazioni
in materia di determinazione del canone di affitto dei fondi rustici,
prevedendo conguagli per le annate agrarie anteriori (art. 15) ed
innovando il regime dei miglioramenti, delle addizioni e delle
trasformazioni anche in riferimento ai fabbricati rurali (artt. 16 e
seguenti).
Si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo
perché riesamini la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1621 c.c. alla luce della normativa
sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ("nuova
disciplina dell'affitto di fondi rustici"), sollevata in riferimento
agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost. dal Tribunale di Napoli - sezione
specializzata agraria - con ordinanza 22 ottobre 1975 (r.o. 138/1976);
b) ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché
riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1621 cod. civ., sollevata con la stessa ordinanza in
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, alla luce della
normativa sopravvenuta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte