Sentenza n. 151/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 5legge 114/1977
- art. 6legge 114/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo
comma, lett. d), e ultimo comma, e 15, terzo comma, n. 3, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa il 13
maggio 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Rovereto, sul
ricorso proposto da Zorzi Siria, iscritta al n. 710 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
n. 47 del 17 febbraio 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
Udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 13 - 5 - 1981 in sede di esame del ricorso
proposto da Zorzi Siria avverso l'iscrizione a ruolo dell'IRPEF per
l'anno 1977 notificatale dall'ufficio distrettuale delle II.DD. di Riva
del Garda, la Commissione Tributaria di 1 grado di Rovereto rilevava:
1) che la Zorzi, tenuta agli alimenti nei confronti del padre, ex art.
433 c.c., aveva dimostrato di aver erogato nell'anno 1977 in favore di
costui (affetto da paralisi e ricoverato in una casa di riposo) la
somma di L. 2.771.000 per spese di degenza ed infermieristiche; 2) che
peraltro ella non poteva includerla tra gli oneri deducibili in quanto
il genitore fruiva di un reddito proprio (pensione di L. 1.421.000
annue) che, pur se insufficiente a far fronte a tale spesa, superava il
limite massimo di 960.000 lire annue oltre il quale - per il combinato
disposto degli artt. 10, 1 comma, lett. d) e ult. comma e 15, 2 comma,
n. 3 d.P.R. 29-9-1973, n. 597, nel testo sostituito dagli artt.5 e 6 l.
13-4-1977, n. 114 le spese sanitarie e di assistenza a favore delle
persone aventi diritto agli alimenti non sono deducibili dal reddito
del contribuente.
In riferimento a tale situazione, la Commissione ravvisava un
possibile contrasto delle norme ora citate con gli artt. 3, 32, 38 e 53
Cost..
La situazione di chi è obbligato a prestazioni in favore di
familiare fruente di reddito inferiore a L. 960.000 annue è secondo
il giudice a quo - sostanzialmente uguale a quella di chi vi sia tenuto
in favore di familiare con reddito superiore atale cifra ma
insufficiente a sopperire alle proprie necessita'fondamentali: sicché
sarebbe ingiustificato il trattamento differenziato previsto dalle
norme in questione.
Sarebbero inoltre violati: 1) l'art. 32 Cost., "venendo a
costituire materia imponibile somme destinate a realizzarne le
finalità, tenuto anche conto del principio di deducibilità totale
delle spese sanitarie affermatosi nella recente legislazione"; 2)
l'art. 38 Cost. "per l'ostacolo che la delineata situazione frappone al
raggiungimento delle finalità di tutela dell'individuo previste
dall'articolo medesimo"; 3) l'art. 53 Cost., "non potendosi ravvisare
nei ricordati esborsi, resi obbligatori dall'art. 433 c.c., una
manifestazione di capacità contributiva".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1982.
Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello
Stato in relazione alla prima censura rilevava: 1) che, essendo
indispensabile l'apposizione di limiti per l'applicazione di
determinate normative, non vi è possibilità logico - giuridica di far
ricorso al principio di uguaglianza rispetto alle situazioni che si
trovino immediatamente a contatto con il limite, l'una al di sopra e
l'altra al di sotto di esso; 2) che nella specie è pienamente
giustificata l'apposizione di un limite al reddito dell'assistito
analogo a quello fissato per considerare a carico del contribuente il
coniuge e i figli maggiorenni che si trovino in particolari situazioni;
3) che la determinazione in concreto del limite di 960.000 lire annue
è frutto di una complessa valutazione - concernente sia
l'individuazione del minimo vitale che considerazioni di ordine
finanziario - la quale sfugge al sindacato di costituzionalità.
Rispetto alla censura fondata sull'art. 32 Cost., l'Avvocatura
osservava che tale norma non impone un trattamento fiscale di
particolare favore riguardo alle spese sanitarie, dovendo l'osservanza
della direttiva in essa contenuta essere valutata in relazione al
complesso delle disposizioni emanate in materia di assistenza
sanitaria. Il principio della capacità contributiva impone certo di
considerare materia imponibile solo quella parte del reddito che supera
la quota ritenuta indispensabile per fronteggiare i bisogni primari
della persona e, tra questi, anche quelli relativi all'integrità
fisica e alla salute del contribuente e dei suoi familiari. Ma, secondo
l'Avvocatura, il sindacare in concreto quali di tali bisogni e, in che
misura, siano presi in considerazione attraverso i sistemi all'uopo
predisposti (deduzione di certi oneri e detrazioni) significherebbe
annullare ogni discrezionalità del legislatore. Né potrebbe
ipotizzarsi una violazione dell'obbligo di solidarietà verso i
cittadini in stato di bisogno (art. 38 Cost.), non potendo annoverarsi
tra questi coloro che abbiano "una sia pur minima capacità
contributiva".
Quanto all'asserito contrasto con l'art. 53 Cost., l'Avvocatura
osservava infine che, nella considerazione del legislatore, se il
reddito dell'avente diritto agli alimenti è inferiore al minimo
vitale, l'esborso fatto in adempimento dell'obbligo correlativo deve
andare esente da imposizione proprio perché viene ad integrare tale
minimo. Se invece il reddito è superiore al minimo vitale, l'esborso
del contribuente va al di là di esso ed è quindi erogato con la quota
di reddito che fa parte della sua capacità contributiva. Vi sarebbe,
quindi, corretta applicazione del principio costituzionale invocato. Considerato in diritto :
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Rovereto dubita
della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
10, primo comma, lettera d) ed ultimo comma, e 15, terzo comma, n. 3,
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, ritenendone il contrasto con gli
La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio nel quale
venivano in discussione la dichiarazione dei redditi di una
contribuente e la conseguente liquidazione dell'imposta IRPEF relative
all'anno 1977. È bene, perciò, precisare che le disposizioni
denunziate del d.P.R. n. 597 del 1973 vanno lette nel testo sostituito
dagli artt. 5 e 6 della legge 13 aprile 1977 n. 114, così che oggetto
dell'impugnazione risulta in combinato disposto degli artt. 10, primo
comma, lettera d) e terzo (non ultimo) comma, 15, secondo (non terzo)
comma, numero 3, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo sostituito
rispettivamente dagli artt. 5 e 6 della legge n. 114 del 1977.
2. - Il giudice a quo muove da una interpretazione dei sopra
indicati disposti di legge per cui sono ritenuti deducibili dal reddito
complessivo, nella misura ivi stabilita, gli oneri, risultanti da
idonea documentazione, per le "spese mediche e chirurgiche", nonché
per quelle "di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione", sostenuti dal contribuente (art.
10, primo comma lettera d), anche quando erogate in favore di una delle
persone indicate nell'art. 433 del codice civile, diversa dai figlio
affiliati, purché tale persona non possieda redditi propri superiori a
lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria (art. 15, secondo comma, numero 3, cui fa rinvio l'art. 10,
terzo comma).
Nella fattispecie dedotta avanti la Commissione Tributaria di primo
grado di Rovereto, la parte privata pretendeva di dedurre dal reddito
denunziato, nella misura legislativamente determinata, le spese erogate
per l'assistenza specifica al padre, titolare di un reddito proprio di
poco superiore alle lire novecentosessantamila, e il giudice a quo ha
dubitato della legittimità costituzionale delle precitate norme di
legge, ostative, nella interpretazione da lui accolta, all'accoglimento
del ricorso del contribuente.
3. - La questione non è fondata.
Ciò che viene anzitutto in discussione è la legittimità della
determinazione ad opera del legislatore di un limite direddito - nel
caso specifico, della persona nei cui confronti il contribuente è
tenuto agli alimenti - per l'applicazione di una determinata normativa.
Ora, è evidente che la fissazione di un limite quantitativo, ai
fini considerati, qualifica, di per sé, in modo diverso la situazione
di coloro i cui redditi rientrano nel limite stesso, rispetto a quella
di coloro i cui redditi, viceversa, quel limite superano, non rileva di
quanto. Ne consegue che un problema di uguaglianza di trattamento tra
fattispecie quali quelle considerate, nelle quali decisivo e
scriminante è il livello del reddito della persona che ha diritto alla
prestazione degli alimenti da parte del contribuente interessato,
neppure può prospettarsi, dal momento che ne manca l'indispensabile
presupposto.
Quanto alla legittimità della fissazione di una quantità minima
di reddito che escluda la capacità contributiva del soggetto
percettore (perché il reddito in quella misura, appare appena
sufficiente a soddisfare i bisogni elementari della vita) ovvero, come
nella fattispecie legale considerata, sia tale da far ritenere, sul
piano fiscale, il soggetto medesimo vivente a carico di altro,
obbligato nei suoi confronti, così da consentire la detraibilità, in
misura data, degli oneri sopportati dal secondo a beneficio del primo
per scopi determinati; una tale determinazione rientra nella
discrezionalità del legislatore ordinario, che solo può provvedervi
"in riferimento a complesse situazioni economiche e sociali" (cfr.
sent. n. 97 del 1968), che sfuggono al sindacato di questa Corte, salvo
"il controllo di legittimità sotto il profilo dell'assoluta
arbitrarietà o irrazionalità della norma" (ibidem).
4. - Tanto ritenuto, si deve osservare che la disposizione
dell'art. 15, secondo comma, n. 3, del d.P.R. n. 597 del 1973, nel
testo sostituito dall'art. 6 della legge n. 114 del 1977, stabilisce
appunto i criteri, tra i quali il limite di reddito di lire
novecentosessantamila, posti dal legislatore perché una delle persone
indicate dall'art. 433 del codice civile, diversa dai figli o
affiliati, possa considerarsi fiscalmente a carico del contribuente,
obbligato agli alimenti nei suoi confronti; abilitando perciò
quest'ultimo ad una detrazione d'imposta per carico di famiglia e,
coerentemente, anche alla deduzione di alcuni degli oneri, tra quelli
dichiarati deducibili dal precedente art. 10, che il contribuente
documenti di aver sopportato in favore del vivente a carico. Decisiva
è, dunque, lasituazione di quest'ultimo, mentre quella dell'obbligato
nei suoi confronti ex art. 433 del codice civile viene in
considerazione unicamente se si verificano i presupposti di cui al
precitato art. 15, secondo comma, n. 3 della normativa denunziata, nel
senso che soltanto in questo caso il legislatore ritiene il primo
fiscalmente a carico del secondo.
Perciò, gli scopi per i quali il contribuente documenti di aver
sopportato determinate spese in favore dell'alimentando possono
acquistare rilievo soltanto se ricorrono i presupposti testé
ricordati; in difetto, i beni la cui tutela viene invocata in
particolare quelli di cui agli artt. 32 e 38 Cost. - neppure entrano in
gioco, dal momento che è indifferente, dal punto di vista fiscale, lo
scopo per il quale, sia pure ad opera di chi è tenuto per legge alla
prestazione degli alimenti, vengono erogate somme in favore di soggetto
dotato di un reddito proprio che la legge giudica eccedente le
necessità minime vitali.
Quanto alla adombrata violazione dell'art. 53 Cost., con riguardo
questa volta alla capacità contributiva del soggetto obbligato ex art.
433 c.c., essa non può che essere valutata alla stregua dei medesimi
criteri dettati per la generalità dei contribuenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 10, primo comma, lettera d) e terzo comma, e 15, secondo
comma, numero 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo
sostituito rispettivamente dagli artt. 5 e 6 della legge 13 aprile
1977, n. 114, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di
Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte