Sentenza n. 154/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e
secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento
civile vertente tra Ferrari Rino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 732
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Ferrari Rino e dell'I.N.A.I.L.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Ferrari Rino, Antonino
Catania per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per
il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Rino Ferrari contro
l'I.N.A.I.L. per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita
per inabilità permanente conseguente a malattia professionale
(dermatite da contatto), il Pretore di Trento, con ordinanza del 23
giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 38, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, "qualora l'espressione attitudine al lavoro", cui il
legislatore ricorre per definire l'inabilità permanente assoluta e
l'inabilità permanente parziale, venga interpretata come 'capacità
di lavoro generica', anziché come 'capacità di lavoro
attitudinale', ossia con riferimento al lavoro confacente alle
attitudini dell'assicurato".
Ad avviso del giudice remittente, il riferimento all'astratto
concetto di "capacità di lavoro generica" "appare inadeguato nei
casi, come quello in esame, in cui un cambiamento di mestiere non è
in concreto possibile in relazione alle attitudini (e quindi
all'età, alla preparazione professionale e alle esperienze
pregresse) del lavoratore".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
ricorrente invocando una interpretazione della disposizione
denunciata più conforme al precetto costituzionale o, in subordine,
una dichiarazione di fondatezza della questione.
Secondo il ricorrente, la giurisprudenza della Corte di
cassazione, legata alla nozione di capacità generica di lavoro,
appare anacronistica alla stregua dell'orientamento del legislatore
risultante dall'art. 3 del d.lgs. 23 gennaio 1988, n. 509, secondo
cui anche per la valutazione delle percentuali di invalidità civile
si tiene conto della capacità attitudinale, che è sempre stata il
referente della pensione di invalidità, e ora dell'assegno di
invalidità, per i lavoratori. Solo questo criterio impedirebbe
l'insorgere di disparità di trattamento tra i lavoratori.
3. - Si è pure costituito l'I.N.A.I.L. chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Inammissibile, sia perché sollevata dopo che il giudice remittente
aveva già applicato la norma impugnata con sentenza non definitiva,
sia perché non è stato previamente accertato se la
sensibilizzazione del ricorrente alle sostanze nocive sia divenuta
cronica, e come tale sicuramente indennizzabile.
Nel merito l'Istituto osserva che, a parte le due sentenze isolate
richiamate dal giudice rimettente d'ufficio, la giurisprudenza della
Corte di cassazione è fermamente nel senso del riferimento
dell'assicurazione contro gli infortuni alla capacità di lavoro
generica. Nessun confronto si può fare con l'assicurazione per
l'invalidità, incentrata sul concetto di perdita della capacità di
guadagno, mentre l'assicurazione contro gli infortuni è organizzata
in funzione dell'indennizzo della perdita della capacità di lavoro
intesa come potenzialità lavorativa, indipendentemente dalle
attitudini specifiche e dalla capacità di guadagno del lavoratore. A
questo criterio sono improntate le tabelle allegate al testo unico
del 1965.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata. Inammissibile perché il
giudice remittente, oltre a interpretare la disposizione in esame in
maniera perplessa, tende a provocare un intervento addittivo
eccedente i poteri della Corte, in quanto comporterebbe una radicale
trasformazione della struttura organizzativa dell'assicurazione
contro gli infortuni, mettendo in crisi il rapporto tra premi e
calcolo dei rischi, con ciò invadendo la sfera riservata alla
discrezionalità del legislatore. Infondata per le ragioni già indicate in due occasioni dalla Corte di cassazione.
5. - In prossimità dell'udienza di discussione entrambe le parti
costituite hanno depositato memorie integrative.
Alle eccezioni di inammissibilità il ricorrente replica, quanto
alla prima, che la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice a
quo non è passata in giudicato, avendo le parti fatto riserva di
appello; quanto alla seconda, che, essendo in discussione
l'indennizzabilità dello stato di dermatosi allergica, è
irrilevante il mancato accertamento sul punto della cronicizzazione
di tale stato. Nel merito sviluppa le argomentazioni svolte nella
memoria di costituzione.
L'I.N.A.I.L. insiste nelle eccezioni di inammissibilità, e nel
merito, oltre a ribadire le argomentazioni svolte nella prima
memoria, sottolinea che l'ordinanza di rimessione invoca come
parametro costituzionale esclusivamente l'art. 38, secondo comma,
della Costituzione, in relazione al quale non si può negare
l'idoneità del sistema assicurativo infortunistico, così come è
attualmente organizzato, ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze
di vita dei lavoratori infortunati. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 38
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali), in quanto interpretato nel
senso che l'inabilità assoluta, permanente o temporanea, conseguente
a un infortunio o a una malattia professionale deve essere valutata
in rapporto alla capacità di lavoro generica, anziché alla
capacità attitudinale del lavoratore.
2. - L'I.N.A.I.L. ha eccepito l'inammissibilità della questione
per irrilevanza. L'eccezione è fondata.
Come ricorda la stessa ordinanza di rimessione, con sentenza non
definitiva, in data 23 luglio 1991, il Pretore ha così "deciso":
"accertato che il ricorrente è affetto da malattia professionale
m.p. 41, dichiara che le conseguenze di tale malattia sull'attitudine
al lavoro debbano essere verificate con riferimento alla capacità di
lavoro generica, intesa come capacità di svolgere un qualunque
lavoro manuale medio". In conformità di questa decisione ha nominato
un consulente tecnico incaricandolo di rispondere al seguente
quesito: "dica il C.T.U. se sussista inabilità permanente derivante
dalla tecnopatia accertata. Dica il C.T.U. il tutto secondo i criteri
stabiliti nella sentenza parziale del 23 luglio 1991".
Non vale obiettare che la sentenza non è passata in giudicato,
avendo le parti formulato riserva di appello. Ciò significa che la
sentenza potrà essere riformata dal tribunale, in veste di giudice
di secondo grado e in quella sede potrà eventualmente essere
sollevata la questione di costituzionalità in oggetto, non che la
sentenza possa discrezionalmente essere revocata dallo stesso Pretore, quasi si trattasse di una semplice ordinanza istruttoria. Si
tratta, invece, di una decisione parziale sul merito, con la quale il
giudice ha già statuito in ordine all'applicazione della norma
impugnata, di guisa che questo punto non potrà più essere messo in
discussione nel prosieguo del giudizio di primo grado.
Pertanto la sollevata questione di legittimità costituzionale,
non essendo pregiudiziale alla definizione del giudizio a quo,
difetta di rilevanza (cfr. sentenze nn. 105 del 1973, 242 del 1990,
315 del 1992; ordinanza n. 513 del 1989).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte