Sentenza n. 157/1963
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del R.D.
15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 15 del R.D. 10 marzo 1904, n.
108, promosso con deliberazione emessa l'11 ottobre 1962 dal Consiglio
comunale di Reggio Emilia su ricorso di Salsi Mario contro Ferrari
Franco, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il signor Mario Salsi, con proposta del 22 settembre 1962,
chiedeva al Consiglio comunale di Reggio Emilia la dichiarazione di
decadenza del dr. Franco Ferrari da presidente della commissione
amministratrice dell'azienda municipalizzata F. C. R. (Farmacie
comunali riunite) di Reggio Emilia: questi era stato nominato "medico
assistente straordinario dirigente il centro ortottico
dell'Arcispedale", il che costituiva causa di ineleggibilità a
consigliere comunale e, pertanto, a componente la commissione
amministratrice dell'azienda: tutto ciò in virtù degli artt. 5 del
T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, e 15 del regolamento (R.D. 10 marzo
1904, n. 108).
Il Consiglio comunale, riunitosi l'11 ottobre 1962, emetteva nella
stessa data una deliberazione di rinvio a questa Corte proponendo la
questione di legittimità costituzionale delle due norme citate (artt.
5 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, e 15 del regolamento R.D. 10 marzo
1904, n. 108); norme che sarebbero sospette di incostituzionalità
poiché la prima contrasterebbe con l'art. 51 della Costituzione, che
afferma il diritto di ogni cittadino ad accedere alle cariche elettive,
mentre la seconda, attribuendo funzione giurisdizionale al Consiglio
comunale, urterebbe con l'art. 102 della Costituzione, che vieta le
giurisdizioni "straordinarie".
2. - Il Presidente del Consialio si è costituito, a mezzo della
Avvocatura generale dello Stato, con un atto depositato il 3 febbraio
1963 e con deduzioni depositate il 10 ottobre 1963.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che la questione è inammissibile
poiché l'ordinanza di rinvio è stata emanata da un organo che non
svolgeva né poteva svolgere funzioni giurisdizionali: infatti, tali
funzioni sono attribuite eccezionalmente ai Consigli comunali solo se
si tratta di materia elettorale, mentre nella specie si esulava dalla
materia elettorale.
Altra ragione di inammissibilità limitatamente all'art. 15 del
R.D. del 1904, n. 108, sarebbe il fatto che questa è una norma
regolamentare non avente forza di legge.
L'Avvocatura inoltre osserva che la deliberazione di rinvio è
priva di qualunque giudizio sulla rilevanza.
Infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del
T.U. sarebbe infondata poiché l'art. 51 della Costituzione garantisce
il diritto di accesso ai pubblici uffici di tutti i cittadini ("in
condizioni di eguaglianza") solo se sussistono "i requisiti stabiliti
dalla legge": la norma impugnata non fa altro che esigere per la nomina
a componente la commissione amministratrice delle aziende dei Comuni
almeno gli stessi requisiti che la legge richiede per i consiglieri
comunali e ciò non importerebbe un'ingiusta discriminazione
rispondendo ad un criterio assolutamente razionale.
3. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato ha ribadito
le sue tesi. Considerato in diritto :
1. - Occorre innanzi tutto esaminare l'eccezione d'inammissibilità
fondata sugli artt. 1 delle leggi costituzionali del 1948, n. 1, e del
1953, n. 1, nonché sull'art. 23 della legge del 1953, n. 87: infatti
l'Avvocatura dello Stato assume che il procedimento, attraverso cui il
Consiglio comunale dichiara la decadenza d'un componente della
commissione amministratrice d'un'azienda municipalizzata, non è
giurisdizionale; perciò nel corso di tale procedimento non potrebbe
essere proposta una questione di legittimità costituzionale.
L'eccezione è fondata.
Il Consiglio comunale non ha di regola funzioni giurisdizionali; ma
le svolge eccezionalmente quando decide delle controversie in materia
elettorale: e questa singolare potestà, com'è noto, ha la sua origine
in un'antica tradizione di autonomia cittadina, alla quale si richiama
il principio che primo giudice della composizione d'un organo eletto
dal popolo debba essere lo stesso organo su cui è confluito il voto
popolare. Poiché, invece, la commissione amministratrice dell'azienda
municipalizzata si compone di persone non elette col voto cittadino, ma
nominate dal Consiglio comunale, le deliberazioni consiliari che le
riguardano non toccano la materia del contenzioso elettorale e in
conseguenza non sono atti giurisdizionali. Il Consiglio comunale,
avendo la potestà di nomina e di controllo delle commissioni
amministratrici, quando dichiara la decadenza d'un loro componente,
esercita niente altro che questa potestà e pertanto svolge attività
amministrativa.
Il relativo procedimento è analogo a quello, ritenuto da alcuni
giurisdizionale, che conduce alla dichiarazione di decadenza d'un
consigliere comunale (art. 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297); ma
l'analogia è solo parziale ed esteriore, determinata soprattutto dalla
stessa esigenza di interessare i cittadini all'attività delle aziende
comunali (onde la facoltà dell'elettore o del contribuente di avanzare
una proposta di decadenza) e di mettere gli stessi componenti della
commissione amministratrice in condizione di difendersi. Del resto per
escludere la giurisdizionalità del procedimento riguardante le
commissioni amministratrici, può anche rilevarsi innanzi tutto che la
dichiarazione relativa alla decadenza d'un consigliere comunale apre il
campo ai vari stadi tipici del c. d. contenzioso elettorale in virtù
dell'art. 160, terzo comma, mentre niente di simile ha disposto il
legislatore rispetto alla dichiarazione di decadenza d'un componente
della commissione amministratrice di aziende municipalizzate: per cui
è da credere che, in questo ultimo caso, dopo la dichiarazione del
Consiglio comunale si debba seguire la via della giurisdizione
amministrativa ordinaria; e può rilevarsi, in secondo luogo, che un
semplice regolamento esecutivo, come quello che conferisce al Consiglio
comunale la potestà di dichiarare la decadenza dei componenti le
commissioni amministratrici, non poteva introdurre una nuova
giurisdizione od estendere ad altra materia una potestà
giurisdizionale avente carattere di eccezionalità e limitata alle
controversie elettorali.
Si conclude che il Consiglio comunale, nel corso d'un procedimento
relativo alla decadenza di componenti la commissione amministratrice di
aziende municipalizzate, non può sollevare questioni di
costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 (T. U.
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e
delle Provincie), e 15 del regolamento esecutivo R.D. 10 marzo 1904, n.
108, promossa con la deliberazione 11 ottobre 1962 del Consiglio
comunale di Reggio Emilia, in riferimento agli artt. 51 e 102 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1963:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte