Art. 15
[1](Art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103. e 13 del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 3047)
[2]Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1, nonche' tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del comune, o perche' non aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale.
[3]L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'articolo 10 e la deliberazione nonche' il regolamento che disciplina il servizio debbono essere approvati dalla giunta provinciale amministrativa.
[4]Pei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.
[5]Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale, e' ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti