Corte costituzionale

Ordinanza n. 157/1982

Altra decisione · depositata il 29/07/1982 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo

comma, cod. pen. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e

dell'art. 146, secondo comma cod. civ. (Allontanamento dalla residenza

familiare) promossi con le ordinanze emesse il 27 aprile e il 25 maggio

1978 dal Pretore di Nardò e il 29 gennaio 1979 dal Pretore di Venafro,

rispettivamente iscritte ai nn. 434 e 475 del registro ordinanze 1978 e

al n. 278 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Nardò, con ordinanze 27 aprile 1978 e

25 maggio 1978, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 570, primo comma, c.p., nella parte in cui tale norma non

prevede quale causa di non punibilità delreato di violazione degli

obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i

coniugi;

che il Pretore di Venafro, con ordinanza 29 gennaio 1979 ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 570, primo comma, c.p. e 146, secondo comma, c.c., nella parte in

cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli

obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, salvo il

caso in cui l'allontamento dalla residenza familiare segua alla

presentazione di una delle domande di cui all'art. 146 C.C.

(separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti

civili);

Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze in

epigrafe, è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile

soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art.

570, primo comma, c.p., precedentemente perseguibile d'ufficio;

Ritenuto che, conseguentemente, si rende necessario (v. ordinanza

di questa Corte n. 129 del 1982) che i giudici aquibus riesaminino la

rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova

normativa, e che, quindi, occorre disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte