Sentenza n. 159/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1975 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
2,196 e 202 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
nonché dell'art. 2540 del codice civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di
Palermo nel procedimento civile vertente tra Rizzo Pinna Umberto e il
fallimento della cooperativa "Madonna di Porto Salvo" ed altro,
iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973;
2) ordinanza emessa il 1 marzo 1974 dalla Corte d'appello di
Palermo nel procedimento civile vertente tra Ravidà Nicola e l'impresa
Terenzio Cecchini, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25
settembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza in data 22 maggio 1969 il tribunale di Agrigento
dichiarava il fallimento della società cooperativa in liquidazione
"Madonna di Porto Salvo", avente ad oggetto un'attività commerciale.
Avverso tale decisione il commissario liquidatore della società,
adducendo il preventivo inizio della procedura di liquidazione coatta
amministrativa, proponeva opposizione, che veniva dichiarata
inammissibile per tardività. In sede di gravame, la Corte di appello
di Palermo, dopo aver ritenuto la tempestività della opposizione, ha
sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2, 196 e 202 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e, per quanto
occorra, dell'art. 2540 del codice civile, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione.
Identica questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata, dalla stessa Corte di appello di Palermo, anche nel giudizio
vertente tra Nicola Ravidà e l'impresa Terenzio Cecchini.
È intervenuto, in entrambi i giudizi di legittimità
costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la infondatezza della
questione proposta. Considerato in diritto :
1. - Con due ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la
Corte di appello di Palermo solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2, 196 e 202 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché, per
quanto occorra, dell'art. 2540 del codice civile.
Le imprese per cui la legge ammette il concorso tra fallimento e
liquidazione coatta amministrativa, (quali le società cooperative
svolgenti attività commerciale), sarebbero soggette ad un trattamento
giuridico illegittimamente differenziato, anche sotto il profilo
penalistico, rispetto a quello d'ogni altra categoria di imprenditori e
operatori economici, e caratterizzato, nel caso di liquidazione, da una
più limitata tutela giurisdizionale per i loro creditori. Mentre il
fallimento offre piena garanzia e tutela dei diritti dei creditori come
degli interessi pubblicistici della collettività, con un procedimento
affidato ad organo operante con criteri di certa obiettività, sotto la
direzione e il controllo costante dell'autorità giudiziaria, e con
l'applicazione di limitazioni giuridiche e di sanzioni, anche penali,
di diversa natura ed entità, adeguatamente graduate, per gli
imprenditori sprovveduti, imprudenti o scorretti, tale funzione e tali
effetti non avrebbe, invece, la liquidazione coatta amministrativa,
neppure quando ad essa segua pronuncia giudiziale di accertamento dello
stato di insolvenza. Ciò in quanto l'opera del commissario
liquidatore, "istituzionalmente deputato, almeno in via prevalente,
alla tutela di interessi diversi da quelli personali dei creditori, e
in ipotesi con questi in conflitto, non offre, per i creditori, le
medesime garanzie di obiettività e di rendimento di quella svolta dal
curatore del fallimento sotto assidua direzione e controllo del
giudice".
Osservano inoltre le ordinanze che mentre al creditore è
consentito di provocare il fallimento del suo debitore proponendo
domanda giudiziale, analogo potere non gli è concesso per provocare il
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, né l'accertamento
dello stato di insolvenza del debitore, a cui nemmeno il giudice può
procedere d'ufficio, essendo tale accertamento condizionato
dall'iniziativa del commissario liquidatore o del pubblico ministero,
insuscettibile di giuridica coercizione e pertanto insufficiente ad
attuare un'adeguata tutela dei diritti dei creditori e dell'interesse
pubblico. Infine, la liquidazione coatta amministrativa, "pur dopo
l'accertamento giudiziale dell'insolvenza, si svolge sotto il
preminente controllo e sotto le direttive dell'autorità
amministrativa, con solo limitato, e meno efficace e penetrante,
intervento del giudice (ordinario), sebbene anche per essa vengano in
definitiva gestiti dal liquidatore diritti e interessi privatistici dei
creditori".
Nel sistema vigente, rilevano ancora le ordinanze, l'alternativa
tra liquidazione e fallimento "è meramente casuale, e non risponde a
imperative, o anche solo rilevanti, ragioni di interesse pubblico,
perché, indipendentemente da prefissati presupposti, è esclusivamente
indotta dalla prevenzione dell'uno o dell'altro provvedimento". Anche
sotto questo profilo, sarebbe manifesta la disparità di trattamento,
con la conseguente menomazione di tutela giuridica, sia per le imprese
soggette in via alternativa alla liquidazione o al fallimento rispetto
a quelle soggette solo al fallimento, sia per i loro creditori,
rispetto a quelli di altre imprese svolgenti le medesime attività
commerciali, con violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 24
della Costituzione.
2. - I giudizi possono essere riuniti e definiti con unica
sentenza.
La questione non è fondata. I dubbi prospettati nelle ordinanze di
rimessione investono da un canto l'istituto della liquidazione coatta
amministrativa, per la speciale disciplina normativa diversa da quella
dell'ordinaria procedura fallimentare, e si appuntano d'altro canto
contro il regime di concorso tra fallimento e liquidazione ammesso
dalla legge per talune categorie di imprese, come le società
cooperative aventi per oggetto un'attività commerciale (cfr. art. 2540
codice civile). Per quanto concerne la legittimità costituzionale
della vigente disciplina dell'istituto nei suoi caratteri generali,
questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare, - con espresso
riferimento agli effetti della liquidazione coatta amministrativa nei
confronti dei creditori ed alla speciale procedura amministrativa di
accertamento del passivo - , come tale disciplina sia giustificata
dalle finalità pubblicistiche connesse alla attività delle diverse
categorie di imprese ad essa soggette, le quali, "sebbene si avvalgano
prevalentemente di strutture ed attività ricadenti nella sfera del
diritto privato, involgono tuttavia molteplici interessi, o perché
attengono a particolari settori della economia nazionale, in relazione
ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico
affidamento, o perché si trovano in rapporto di complementarità, dal
punto di vista teleologico e organizzativo, con la pubblica
amministrazione". Per le stesse ragioni "che giustificano gli
interventi della pubblica amministrazione, mediante la vigilanza sugli
organi, nonché l'ingerenza e i controlli sulle attività delle imprese
medesime,... non può non competere a questa il presiedere alla
liquidazione coatta di tali imprese, anche quando ne sia dichiarato lo
stato di insolvenza, designandone l'organo liquidatore e controllando
l'attività dello stesso, compresa quella diretta, in particolare,
all'accertamento del passivo" (sentenza n. 87 del 1969).
Conseguentemente, questa Corte ha altresì ritenuto che non sussiste
alcuna sostanziale violazione del principio enunciato dall'art. 24,
primo comma, della Costituzione, né per il fatto che il procedimento
amministrativo (ma pur esso inteso a dare attuazione al criterio della
par condicio creditorum) si svolga a cura di un commissario
liquidatore, senza l'immediato intervento dell'autorità giudiziaria,
diversamente da quanto previsto per l'ordinaria procedura fallimentare,
né per le temporanee limitazioni imposte ai creditori per la tutela
dei loro diritti, che essi possono far valere anche avanti l'autorità
giudiziaria "nei modi e nei tempi prescritti dalla legge fallimentare,
rimanendo comunque escluso, in virtù dei principi generali
dell'ordinamento, che un temporaneo ma indeclinabile e tassativo
impedimento all'esercizio dell'azione, disposto dalla legge, possa
condurre alla perdita del diritto soggettivo".
L'innegabile carattere amministrativo della liquidazione e la
prevalente considerazione degli interessi generali, nelle diverse
fattispecie di liquidazione coatta amministrativa disciplinate dalla
legge, non comportano una riduzione dei controlli giurisdizionali tale
da abbandonare alla discrezionalità di apprezzamento del commissario
liquidatore e dell'autorità amministrativa lo svolgimento della
procedura, con ingiustificato sacrificio dei diritti dei creditori e
con limitazione dei mezzi di tutela giuridica lesiva del precetto
costituzionale. Al contrario, il legislatore si è preoccupato di
assicurare adeguate forme di controllo giurisdizionale nelle diverse
fasi del procedimento amministrativo, ed ha dettato, nella stessa legge
fallimentare, a conclusione della disciplina generale delle procedure
concursuali, un complesso di norme comuni a tutte le specie di
liquidazione coatta amministrativa, proprio per la tutela dei diritti
individuali dei creditori. Come è stato autorevolmente osservato,
queste norme comuni riguardano appunto il momento giurisdizionale della
liquidazione, per il quale valgono precisamente i principi sistematici
che regolano il fallimento e le procedure concursuali in genere;
talché si può fondatamente concludere che la liquidazione coatta
realizza una forma di collaborazione tra l'autorità amministrativa e
l'autorità giudiziaria, per la coordinata tutela dell'interesse
pubblico e degli interessi privati, pienamente compatibile con il
vigente ordinamento costituzionale.
3. - Le suesposte considerazioni valgono sicuramente anche in
rapporto allo speciale regime sancito dall'art. 2540 del codice civile
per il caso di insolvenza delle società cooperative aventi ad oggetto
un'attività commerciale. Lo scopo mutualistico e le finalità sociali,
che hanno indotto il legislatore a dettare per queste società una
particolare disciplina normativa, diversa da quella comune alle altre
imprese commerciali, agenti unicamente per scopo di lucro, giustificano
anche l'adozione del regime di concorso tra liquidazione coatta
amministrativa e fallimento, il quale pertanto non integra, di per sé,
alcuna violazione del principio di eguaglianza per disparità di
trattamento rispetto alla generalità delle imprese soggette al regime
ordinario del fallimento.
Per quanto concerne, in particolare, i poteri e mezzi di tutela
riconosciuti dalla legge ai creditori delle imprese soggette tanto alla
liquidazione quanto al fallimento, è vero che i creditori non possono
chiedere il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, che
questo provvedimento preclude la dichiarazione di fallimento (art. 196
r.d. 16 marzo 1942, numero 267), e che l'eventuale successivo
accertamento dello stato di insolvenza può essere effettuato dal
tribunale solo su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del
pubblico ministero (art. 202 del citato decreto). Ma occorre non
dimenticare che i creditori di queste imprese possono chiedere la
dichiarazione di fallimento a norma dell'art. 6 della legge
fallimentare, e che tale dichiarazione preclude la liquidazione coatta
amministrativa (art. 196 citato), sicché, nella carenza o inerzia
dell'autorità amministrativa competente ad ordinare la liquidazione,
hanno ogni libertà di iniziativa per promuovere l'inizio della
ordinaria procedura concursuale. Anche il regime di concorso elettivo
tra le due procedure in base al criterio della prevenzione non può
dirsi meramente casuale o arbitrario, poiché risponde, come unica
soluzione tecnicamente possibile, alla duplice esigenza di consentire
ad un tempo la tutela degli interessi generali, affidata alla pubblica
amministrazione, e la tutela degli interessi particolari dei creditori,
la cui iniziativa, se tempestivamente assunta, ed accolta dal
tribunale, ha l'effetto di precludere la liquidazione.
D'altra parte, ben si comprende la diversa disciplina stabilita
agli artt. 195 e 202, per cui, trattandosi di impresa soggetta solo a
liquidazione coatta amministrativa, i creditori sono ammessi a chiedere
al tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza, che verrà
trasmessa all'autorità competente perché disponga la liquidazione;
mentre dopo disposta la liquidazione, tanto se il fallimento sia
escluso quanto se sia ammesso, il tribunale potrà procedere
all'accertamento dello stato di insolvenza soltanto su ricorso del
commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero. In
entrambi i casi, i creditori che non abbiano ritenuto di avvalersi
tempestivamente delle facoltà loro accordate dall'art. 195 e dall'art.
196 (in correlazione con l'art. 6), non possono dolersi per la
successiva privazione dei mezzi di tutela ad essi offerti dalla legge
in via preventiva; l'iniziativa del commissario liquidatore e del
pubblico ministero subentra, infatti, solo quando, pur sussistendo lo
stato di insolvenza al momento della disposta liquidazione, nessuno ne
avesse chiesto la dichiarazione.
4. - Ai fini ed effetti dell'eventuale accertamento dello stato di
insolvenza nel corso della liquidazione, si deve riconoscere che una
sufficiente garanzia è fornita proprio dal potere di iniziativa del
commissario liquidatore e del pubblico ministero, ai quali i creditori,
e per essi anche il comitato di sorveglianza, hanno in ogni momento la
possibilità di rappresentare le loro istanze. Giova ricordare che il
liquidatore, al pari del curatore, per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, è pubblico ufficiale, tenuto ad adempiere con
diligenza ai doveri del proprio ufficio ed a svolgere tutte le
operazioni del procedimento secondo le direttive dell'autorità che
vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di
sorveglianza, e soggetto a revoca e ad azione di responsabilità (cfr.
artt. 199, 204 e seguenti), nonché alle eventuali sanzioni penali
richiamate dall'art. 237.
Anche sotto questo profilo, appare pertanto ingiustificato il
dubbio che il procedimento di liquidazione coatta amministrativa, in
quanto diretto al conseguimento di finalità pubblicistiche di
interesse generale, comporti una menomazione della tutela giuridica dei
diritti ed interessi dei creditori, con disparità di trattamento priva
di ragionevole motivazione, sia per i creditori sia per le imprese che
vi sono soggette, rispetto al normale regime delle procedure
fallimentari. Proprio per quanto concerne la soddisfazione delle
pretese creditorie, non sarà inutile ricordare che l'intervento della
pubblica amministrazione, come esperienze notorie hanno dimostrato, si
concreta non soltanto nel controllo delle operazioni di liquidazione
per tutela di interessi generali, ma molto spesso anche mediante
provvedimenti di carattere economico e finanziario, diretti, in varie
forme, a circoscrivere i danni determinati dalla crisi delle imprese,
sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia nei confronti dei
creditori.
Infine, anche in ordine alla posizione dei responsabili delle
imprese sottoposte a liquidazione, non si può ravvisare alcuna
apprezzabile disparità di trattamento, nemmeno sotto il profilo delle
eventuali sanzioni penali, perché, quando sia stato giudizialmente
accertato lo stato di insolvenza, trovano piena applicazione, con
effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, oltre
alle disposizioni della legge sul fallimento relative agli atti
pregiudizievoli ai creditori e all'esercizio delle azioni revocatorie,
anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, tutte le
disposizioni penali degli artt. 216 e seguenti, nei confronti dei soci,
amministratori, direttori generali, liquidatori e componenti degli
organi di vigilanza delle imprese in questione (cfr. art. 203 legge
fallimentare). Anche sotto questo ultimo profilo la dedotta questione
di costituzionalità si rivela dunque priva di fondamento, tanto in
rapporto all'art. 3 quanto all'art. 24 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 196 e 202 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché
dell'art. 2540 del codice civile, sollevata dalle ordinanze di cui in
epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte