Art. 196 fallimento — Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva