Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa -Sottoposizione ad essa delle società cooperativa - Accertamento dello stato di insolvenza - Condizioni - Presenza degli stessi requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione di fallimento di un analogo imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e contrasto con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 102003).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine, sezione seconda civile, in riferimento agli artt. 3 e 45 Cost. - dell'art. 202, primo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) -, nella parte in cui prevede che il tribunale deve pronunciare sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa anche in assenza dei requisiti soggettivi richiesti per la dichiarazione del fallimento di un imprenditore costituito in altra forma giuridica e, in particolare, di una società lucrativa. La società cooperativa, quand'anche esercente un'attività commerciale, non è perfettamente assimilabile a una società lucrativa, ma conserva rispetto ad essa profili di specificità, che non possono essere superati in forza di un generico richiamo alla parità di trattamento tra operatori economici, pena una visione "atomistica" della realtà giuridica della società cooperativa, all'interno della quale è spezzato il nesso tra benefici e controlli. L'impegno della Repubblica in favore della cooperazione deve inoltre essere inteso in senso complessivo e non particellare, potendo ricondursi la tutela rafforzata del ceto creditorio e dell'ordine pubblico economico connessa all'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della società cooperativa agli «opportuni controlli» raccomandati dall'art. 45 Cost. ( Precedente: S. 149/2021 - mass. 44031 ).
sentenza 93/2022massima n. 44886 Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza - Lamentata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del fallimento - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui individuano nell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'impresa anziché nel decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il presupposto giuridico necessario per l'esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari in tale procedura e stabiliscono che la prescrizione di tali azioni decorre dal suddetto accertamento giudiziario, così realizzando una disciplina ingiustificatamente diversa rispetto a quella dettata per il fallimento, in cui detto termine decorre dalla data di apertura della procedura concorsuale. Contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è sostanziale corrispondenza fra la sentenza dichiarativa del fallimento o dello stato di insolvenza, da un lato, ed il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, dall'altro: l'accertamento giurisdizionale dello stato di insolvenza non è assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell'impresa effettuata dall'autorità governativa di vigilanza, poiché il decreto di liquidazione coatta amministrativa è emesso all'esito di un procedimento amministrativo che, a differenza di quello giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, né produce gli effetti del giudicato. - Sulla decorrenza della prescrizione dell'azione revocatoria dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza emessa nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa v., citata, sentenza n. 301/2005.
Riguarda ancheart. 203 Legge fallimentare
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - BANCA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLO STATO D’INSOLVENZA - PRONUNCIA DOPO UN ANNO DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEI LIMITI TEMPORALI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 82, comma 2, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e 202 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui consentirebbero che la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza successiva al decreto di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una banca sia pronunciata dopo un anno dalla data di emissione del decreto. È infatti insussistente la dedotta ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei limiti temporali per la dichiarazione di fallimento, quale risulta sia dagli artt. 10, 11 e 147 l. fall., sia dalla giurisprudenza costituzionale, per l'evidente non comparabilità delle situazioni, eterogenee e rispondenti a diverse rationes legis, messe a raffronto dal rimettente in relazione al dies a quo dell'auspicato termine annuale per la dichiarazione dello stato di insolvenza, atteso che il giudice a quo assimila all'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa sia l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell'attività d'impresa individuale, sia la cancellazione dal registro delle imprese della società esercente una impresa collettiva, sia la pubblicizzazione della perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile di una società fallita. Ma mentre in tali ultimi tre casi viene portato a conoscenza dei terzi un fatto che esclude la sussistenza di un'attività imprenditoriale o che fa venir meno l'imputabilità alla società dell'attività di impresa e delle correlative situazioni giuridiche soggettive o che fa cessare la responsabilità illimitata del socio, nel caso della liquidazione coatta amministrativa si apre, invece, una procedura concorsuale che non provoca alcuno dei suddetti effetti, essendo essa diretta solo alla liquidazione dei rapporti dell'impresa e potendo eventualmente condurre, all'esito delle operazioni di liquidazione, alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sicché nella liquidazione coatta amministrativa la sopravvenuta sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza interviene in una procedura concorsuale già aperta e riguarda una società ancora non cancellata dal registro delle imprese. Né nelle norme denunciate è ravvisabile intrinseca irragionevolezza perché inidonee a salvaguardare il generale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche a) per l'indefinita protrazione del termine di decorrenza della prescrizione delle azioni di revocatoria fallimentare, in quanto il dies a quo corrisponde alla data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, emettibile senza limiti di tempo, e b) per la possibile, anomala divaricazione temporale tra momento di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta e momento consumativo di tali reati, identificandosi quest'ultimo nella data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, emettibile senza limiti di tempo. Quanto alla decorrenza della prescrizione delle azioni revocatorie fallimentari, nell'ipotesi di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa successivamente al decreto di liquidazione coatta, anche ad accogliere l’interpretazione del rimettente - secondo cui il dies a quo è costituito dalla data di tale sentenza, ed il “periodo sospetto”, e cioè il periodo nel quale l'atto pregiudizievole ai creditori è revocabile, va computato a ritroso dal decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa -, da ciò non deriva, tuttavia, la denunciata lesione del generale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche, perché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza interviene in una situazione in cui la società in liquidazione coatta non è estinta: se si considera, poi, che la società in liquidazione coatta amministrativa non è cancellata dal registro delle imprese e che l'accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza al momento del decreto di liquidazione coatta amministrativa ben può essere basato su indagini effettuate dal commissario liquidatore, si rivela non irragionevole la scelta del legislatore di consentire, durante la pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'emissione, senza limiti di tempo, di una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. La possibile divaricazione temporale tra momento di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta e loro momento consumativo, poi, è situazione consequenziale alla scelta discrezionale del legislatore di configurare la sentenza di fallimento (o di accertamento dello stato di insolvenza di impresa) o come elemento costitutivo del reato (secondo la prevalente giurisprudenza), o come condizione obiettiva del reato, ovvero come condizione per la produzione dell'evento costituito dalla lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma penale (secondo diverse impostazioni della dottrina), sicché la disciplina penale, riguardo alla liquidazione coatta amministrativa, non solo non differisce significativamente da quella dei corrispondenti reati fallimentari, ma neppure supera i limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà, se si tiene conto dell'intento del legislatore di impedire un tipo di condotta attribuendo ad essa carattere di illiceità penale solo se e nel momento in cui sia dichiarato il fallimento (o lo stato di insolvenza). - Sui limiti temporali per la dichiarazione di fallimento, cfr. sentt. n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000, nonché ordd. n. 361 e n. 11 del 2001; n. 131 e n. 321 del 2002, e n. 36 del 2003.
Riguarda ancheart. 82 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.