Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1966 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84

del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 43 della legge 23 marzo

1956, n. 136, e degli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della

Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, promossi con:

1) deliberazione emessa il 19 dicembre 1964 dal Consiglio comunale

di Montefalcione su ricorso di Chiuccariello Antonio ed altri contro

Baldassarre Pasquale ed altri, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze

1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del

13 marzo 1965;

2) deliberazione emessa il 18 febbraio 1965 dal Consiglio comunale

di Furnari su ricorso di Carditello Filippo ed altri contro Amoroso

Alberto ed altri, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 3 aprile

1965 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27

marzo 1965;

3) deliberazione emessa il 7 febbraio 1965 dal Consiglio comunale

di S. Andrea del Garigliano su ricorso di Galasso Antonio ed altri

contro Migliaccio Vincenzo ed altri, iscritta al n. 33 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 85 del 3 aprile 1965;

4) deliberazione emessa il 20 febbraio 1965 dal Consiglio comunale

di Calabritto su ricorso di Calvanese Angelo ed altri contro Caruso

Carmì ed altri, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17

aprile 1965;

5) deliberazione emessa il 26 febbraio 1965 dal Consiglio comunale

di Capri su ricorso di Amitrano Ruggiero ed altri contro Staiano Luigi

ed altri, iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

6) deliberazione emessa l'8 aprile 1965 dal Consiglio comunale di

Ravarino su ricorso di Pivetti Luigi, iscritta al n. 132 del Registro

ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 178 del 17 luglio 1965;

7) deliberazione emessa il 15 maggio 1965 dal Consiglio comunale di

Castello d'Argile su ricorso di Bovina Rinaldo contro Masetti Lodovico

ed altri, iscritta al n. 133 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

8) due deliberazioni emesse il 25 marzo 1965 dal Consiglio

provinciale di Reggio Emilia su ricorso di Borciani Aldo contro

Coscelli Renato e di Neri Orfeo contro Ferrari Franco, iscritte ai nn.

137 e 138 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 Iuglio 1965;

9) deliberazione emessa il 31 maggio 1965 dal Consiglio comunale di

Lanciano su ricorso di Villante Ennio ed altri contro Cibotti Antonio

ed altri; iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;

10) due deliberazioni emesse il 13 marzo 1965 dal Consiglio

comunale di Castelfranci su ricorso di Cresta Salvatore ed altri contro

Colucci Giovanni ed altri e di Cresta Salvatore ed altri contro Tecci

Carlo, iscritte ai nn. 143 e 144 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31

luglio 1965;

11) deliberazione emessa l'11 maggio 1965 dal Consiglio comunale di

Siracusa su ricorso di Lentini Corrado ed altri contro Dierna Raffaele

ed altri, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 31 luglio

1965;

12) deliberazione emessa il 14 giugno 1965 dal Consiglio comunale

di Noto su ricorso di Saetta Liborio ed altri contro La Rosa Salvatore

ed altri, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965

e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 4

settembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono sollevate

le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956,

n. 136, e degli artt. 60 e 61 del decreto del Presidente della Regione

siciliana 20 agosto 1960, n. 3;

che in un giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei

Ministri ed in altri tre il Presidente della Regione siciliana;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del

1965, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 82 e 83

del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni

comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del

D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203) nelle parti che riguardano i Consigli

comunali, nonché degli artt. 84 del predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n.

570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole

"Il Consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n.

328, nella parte che attribuisce ai Consigli provinciali, in materia di

contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei Consigli

comunali;

che pertanto le questioni proposte con le deliberazioni segnate in

epigrafe sono state già decise ed accolte dalla Corte costituzionale,

con la conseguenza che i Consigli comunali non possono svolgere

attività giurisdizionale in detta materia né tanto meno emettere

deliberazioni di rinvio a questa Corte;

che le questioni non si pongono in termini diversi per gli artt. 60

e 61 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960,

n. 3, sul primo dei quali, del resto, questa Corte ha già emesso

pronuncia di inammissibilità (sentenza n. 51 del 1962);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.

570, dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, e degli artt. 60 e

61 del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960,

n. 3, proposte con le deliberazioni citate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte