Sentenza n. 16/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1968 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 756/1964
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14,
primo, secondo e terzo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 756,
concernente "Norme in materia di contratti agrari", promessi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 23 febbraio 1966 dalla sezione agraria del
Tribunale di Firenze nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente,
tra Lazzeri Albertina e Gasperini Martino e tra Baldini Libri
Massimiliano e Berti Mario, iscritte ai nn. 113 e 114 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 213 del 27 agosto 1966;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1967 dalla sezione agraria del
Tribunale di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Gaudioso
Andrea e Mazzotta Salvatore, iscritta al n. 61 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del
22 aprile 1967.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Lazzeri Albertina, Gasperini Martino,
Baldini Libri Massimiliano, Berti Mario e Gaudioso Andrea;
udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Lazzeri Albertina; gli
avvocati Arturo Carlo Jemolo e Carlo Selvaggi, per Baldini Libri
Massimiliano e Gaudioso Andrea; l'avv. Alessandro De Feo, per
Gasperini Martino e Berti Mario, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due distinte ordinanze del 23 febbraio 1966, emesse,
rispettivamente, nelle cause promosse da Albertina Lazzeri contro
Martino Gasperini e da Massimiliano Baldini Libri contro Mario Berti,
aventi entrambe per oggetto asserita decadenza di proroga legale di
mezzadria, la sezione agraria del Tribunale di Firenze, in ordine alle
questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute
nell'art. 14, primo e terzo comma, della legge 15 settembre 1964, n.
756, concernente "Norme in materia di contratti agrari" sollevate dalle
parti attrici nelle suddette cause, mentre dichiarava manifestamente
infondate le eccezioni relative agli artt. 3, 4, 41 e 42 della
Costituzione, riteneva, invece, non infondata e rilevante per la
decisione del giudizio di merito, quella sollevata con riferimento
all'art. 44, primo comma, della Costituzione.
Pertanto sospendeva i giudizi in corso e rimetteva gli atti a
questa Corte per la soluzione delle proposte questioni.
Analogamente procedeva la sezione agraria del Tribunale di Siracusa
con ordinanza, del 27 gennaio 1967, emessa nel giudizio civile promosso
da Andrea Gaudioso contro Salvatore Mazzotta, avente per oggetto
disdetta di contratto di colonia parziaria (definita mezzadria
impropria) ritenendo, peraltro, non manifestamente infondata la
eccezione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 14, ma
limitatamente al secondo comma, sollevata dall'attore, oltre che in
relazione all'art. 44, primo comma, anche in relazione agli artt. 2, 3,
4, 41 e 42 della Carta costituzionale.
Più precisamente, la sezione agraria del Tribunale di Firenze,
rilevava la non manifesta infondatezza dell'eccezione in relazione
all'art. 44, comma primo, della Costituzione sotto il duplice profilo,
della prestazione sine die di un vincolo, intrinsecamente e
dichiaratamente temporaneo e del dubbio circa la persistenza di una
causa giustificatrice del vincolo stesso, successivamente alla
raggiunta, definitiva disciplina della materia.
La sezione agraria del Tribunale di Siracusa, invece, prospettava
la questione di incostituzionalità della impugnata norma sotto tutti i
profili delineati dall'attore e cioè per contrasto:
a) con l'art. 2 della Costituzione, in quanto la proroga sine die
vincolerebbe i concedenti a subire senza limitazione di tempo un
rapporto, che essi vollero temporaneo, in contrasto non soltanto con i
loro interessi, ma anche con quelli generali dell'economia agricola;
b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la proroga sarebbe
disposta ad esclusivo beneficio di coloni, in contrasto con l'utilità
in generale e con quella, in particolare, di altri lavoratori agricoli,
quali i braccianti;
c) con l'art. 4 della Costituzione, in quanto la proroga
impedirebbe il normale avvicendamento nel lavoro dei campi;
d) con l'art. 41 della Costituzione, in quanto la proroga
limiterebbe la libertà d'iniziativa economica, impedendo la
stipulazione di nuovi contratti agrari, senza essere giustificata dalle
esigenze di utilità sociale e di un completo ed armonico sviluppo
dell'economia agricola;
e) con l'art. 42 della Costituzione, in quanto la proroga porrebbe
una grave limitazione alla proprietà privata, non giustificata da
preminenti esigenze di carattere sociale o generale;
f) con l'art. 44, in quanto la proroga non sarebbe giustificata dal
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti sociali.
Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e
pubblicate.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti Albertina
Lazzeri, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Carlo Jemolo di
Roma e Igino Cocchi di Firenze, con memorie depositate in data 25
luglio 1966 e 2 novembre 1967; Martino Gasperini e Mario Berti,
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro De Feo di Roma, con memorie
depositate in data 22 aprile 1966 e 2 novembre 1967; Massimiliano
Baldini Libri, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Carlo
Jemolo, Carlo Selvaggi di Roma e Luigi Salibra di Siracusa, con memorie
depositate il 12 maggio 1967 e il 3 novembre 1967. È intervenuto anche
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato, come per
legge, dall'Avvocatura generale dello Stato con atti d'intervento
depositati in data 6 luglio 1966, 9 maggio 1967 e 3 novembre 1967.
I tre giudizi, come sopra instaurati, già fissati per l'udienza
del 16 novembre 1967, sono stati rinviati all'udienza odierna.
2. - Nei primi due giudizi i patroni delle parti Albertina Lazzeri
e Massimiliano Baldini Libri, sia con gli atti di costituzione, sia con
le successive memorie illustrative, hanno, in sostanza, dedotto che,
una volta ritenute - come ha fatto il legislatore con l'art. 1 della
legge sopra citata - talune forme di contratti agrari o da sopprimere o
da radicalmente e tassativamente modificare, riportandole ad un solo
tipo, perché "non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico
sviluppo della economia agricola del paese" non si poteva, poi,
attraverso una proroga a tempo indeterminato, perpetuarne di fatto la
sussistenza. E ciò nonostante la sanzione di nullità, prevista
dall'art. 3 della legge, dei contratti di mezzadria eventualmente posti
in essere dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
Vero è che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ammesso
la legittimità della proroga, anche a tempo indeterminato dei
contratti agrari, ma - si osserva dalla difesa - ciò è stato ammesso
in relazione a situazioni contingenti e con carattere di
provvisorietà, ossia in attesa di una definitiva sistemazione della
materia. E poiché la legge in questione conterrebbe proprio una
siffatta definitiva sistemazione, una proroga dei contratti in corso,
come quella contenuta nella norma impugnata, non sembra più avere
alcuna giustificazione.
Peraltro, si osserva, infine, una siffatta proroga importa,
indubbiamente, per il concedente un grave vincolo per la sua
proprietà, vincolo, che, per il primo comma dell'art. 44 della
Costituzione, potrebbe essere legittimato soltanto dal fine "di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali" ossia proprio da quel fine che la legge mentre
nell'art. 1, ha espressamente dichiarato di voler perseguire, con il
successivo art. 14, disponendo la proroga a tempo indeterminato della
situazione ad essa preesistente, ha praticamente e definitivamente
frustrato.
Contro la su esposta tesi la difesa di Martino Gasperini e Mario
Berti ha osservato che nel sollevare la questione di illegittimità
costituzionale non si è tenuto conto della differenza tra i concetti
di proprietà e di impresa; non sono state valutate nel loro complesso
le norme della legge 15 settembre 1964, n. 756, anche in ordine ai fini
enunciati nella legge stessa; né, infine, si è rilevato che la legge
predetta non ha carattere definitivo, ma si limita a porre alcune
premesse per una più compiuta legislazione intesa ad attuare i fini
costituzionali.
Da parte dell'Avvocatura generale dello Stato in via pregiudiziale
si è eccepito, anzitutto, che l'art. 44 della Costituzione, avendo per
oggetto la riforma e la ricomposizione fondiaria e non il regime del
contratti agrari per lo svolgimento della impresa agricola, è stato
inesattamente invocato.
Si è osservato, inoltre, che, anche a voler ritenere che il
vincolo derivante alla proprietà terriera dalla proroga legale degli
esistenti contratti di mezzadria, sarebbe giustificato nel rilievo che
il legislatore, col vietare tali contratti per il futuro, avrebbe
dimostrato di ritenerli inadeguati al fine dell'armonico sviluppo
agricolo e del conseguimento di equi rapporti sociali; in effetti non
si concreterebbero gli estremi di un contrasto tra la norma di legge
ordinaria ed un precetto costituzionale, ma soltanto quelli di una
incongruenza intrinseca della legge ordinaria, non riconducibile
nell'ambito di una violazione dell'art. 44 della Costituzione.
Nel merito, poi, si è dedotto che, in definitiva, con la legge n.
756 del 1964 si è stabilito un regime transitorio, nella fase di
trasformazione delle strutture predominanti nell'ambiente agrario, in
forza del quale, si è conservata la mezzadria ad esaurimento, nei
limiti dei contratti in corso, venendosi, così, a delineare due
regimi, uno definitivo ed uno transitorio, in modo da garantire
l'evoluzione delle strutture contrattuali, utilizzabili nello
svolgimento dell'impresa agricola. In altri termini la legge del 1964
non avrebbe disciplinato definitivamente la materia del contratti
agrari, ma avrebbe posto in essere, invece, una fase transitoria
suscettibile di ulteriori sviluppi, in attesa dei quali ben sarebbe
legittimata la disposta proroga.
A confutazione delle eccezioni di rito sollevate dall'Avvocatura
dello Stato, il patrocinio della Lazzeri e del Baldini Libri, ha
opposto che con i contratti agrari si costituiscono obblighi attinenti
alla proprietà terriera, epperò sia il divieto di ricorrere, per la
conduzione della proprietà fondiaria, ad un certo tipo di contratto,
sia una proroga di tali contratti rientrano negli obblighi e nei
vincoli alla proprietà terriera privata e, quindi, nella previsione
dell'art. 44 della Costituzione. D'altra parte non può sostenersi che,
quando con la stessa legge da un lato, per fini di utilità sociale, si
sopprime un tipo di contratto, dichiarato non utile, anzi dannoso a
tali fini, e, dall'altro, tale tipo di contratto si proroga senza
limiti si verifichi soltanto una incongruenza della legge ordinaria e
non anche una violazione del precetto costituzionale, che il vincolo
alla proprietà privata, come quello derivante dalla proroga, ammette
soltanto per fini di utilità sociale.
Nel merito si insiste, poi, nel sostenere, in contrasto con
l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato, che, con la legge n. 756
del 1964 si è adottata una disciplina definitiva e non meramente
transitoria del contratti agrari.
3. - Nel terzo giudizio, i patroni di Andrea Gaudioso hanno dedotto
che, da oltre un trentennio, leggi di vincolo hanno assoggettato i
proprietari di aziende agricole al divieto di porre termine, anche dopo
le scadenze contrattuali e consuetudinarie, ai rapporti associativi,
costituiti per la coltivazione dei fondi rustici ed ai rapporti di
godimento degli stessi e che questo lungo periodo può dividersi in tre
fasi, che ne giustificano e legittimano l'imposizione. In un primo
periodo, che va dal 1938 alla fine della guerra, il vincolo trovava
giustificazione appunto nello stato di guerra; in un secondo periodo
tale giustificazione andava ricercata nella crisi economica e nei
sommovimenti sociali, caratteristici del dopo - guerra; infine, in un
terzo periodo, il regime vincolistico venne espressamente giustificato
dall'attesa di una legge regolatrice del contratti agrari. Quest'ultimo
periodo termina, appunto, con la legge del 15 settembre 1964, n. 756,
intervenuta la quale, secondo il patrocinio del Gaudioso, la
protrazione del vincolo, per giunta a tempo indeterminato, non solo non
troverebbe più alcuna giustificazione, ma porrebbe in essere delle
limitazioni ai diritti del proprietari, in netto contrasto con i
precetti costituzionali.
Da questa premessa il patrocinio del Gaudioso trae gli argomenti
per sostenere l'incostituzionalità dell'art. 14, comma secondo, della
citata legge, sotto tutti i profili prospettati nell'ordinanza, che ha
sollevata la relativa questione e con le medesime argomentazioni
giuridiche.
In sostanza, poiché l'art. 1 della legge 15 settembre 1964, n.
756, enuncia espressamente che le disposizioni, con essa adottate, sono
dirette "al fine di conseguire più equi rapporti sociali
nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la
modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle
esigenze dell'economia agricola del Paese", sarebbe di tutta evidenza,
che il procrastinare a tempo indeterminato i rapporti in corso,
nonostante il loro superamento e la loro modificazione, significa
violare quelle esigenze di carattere sociale e generale.
Esaminate da questo punto di vista, secondo il patrono del
Gaudioso, anche le limitazioni all'autonomia contrattuale (art. 2 della
Costituzione), quella del diritto di eguaglianza fra concedente e
mezzadro o colono (art. 3 della Costituzione) e, infine, quella del
diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione), che la proroga sine die
del contratti in corso avrebbe posto in essere, non risulterebbero
giustificate da esigenze sociali o, comunque, da interesse generale e,
quindi, sarebbero in contrasto con quei precetti costituzionali.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, invece, non può ritenersi che la
proroga legale del contratti agrari violi "i diritti inviolabili
dell'uomo", garantiti dall'art. 2 della Costituzione, in quanto fra
tali diritti non possono essere compresi né la proprietà privata, né
l'iniziativa privata, che, come è noto, sono assoggettate ai limiti
necessari ad assicurare la loro funzione sociale, secondo gli artt. 41
e 42 della Carta costituzionale.
Del pari non può ritenersi vulnerato dalla proroga il principio di
eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto nessun
trattamento arbitrario o discriminatorio sarebbe stato operato con la
norma denunziata, la quale a parità di condizioni, assoggetta tutti i
contratti da essa previsti allo stesso regime di proroga.
Il richiamo all'art. 4 della Costituzione, non sarebbe pertinente,
in quanto il principio costituzionale del diritto al lavoro va inteso
come norma programmatica, la quale come tale non può apparire violata
da una norma di proroga che peraltro, nella specie, dà preminente
tutela al lavoro di coloro che sono addetti alla coltivazione delle
terre, in dipendenza di contratti prorogati.
Le limitazioni poste con la proroga, quindi, essendo ispirate a
fini di utilità sociale, non sono in contrasto né con l'art. 41, né
con l'art. 42, né con l'art. 44 della Costituzione, giacché, fino a
quando le nuove strutture aziendali non siano in grado di sostituire le
precedenti, la proroga delle attuali strutture contrattuali risponde ad
elementari criteri di prudenza operativa, di politica legislativa e di
sicurezza sociale. Considerato in diritto :
1. - I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza, data la loro evidente connessione obbiettiva.
2. - Secondo l'impostazione logica delle prime due ordinanze di
rimessione, poiché per l'art. 44, primo comma, della Costituzione
possono essere posti obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, solo quando siano diretti "al fine di ottenere un razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali" questo
fine, relativamente alla mezzadria, potrebbe ritenersi raggiunto, per
effetto della legge 15 settembre 1964, n. 756, con il divieto di nuovi
contratti ed il riconoscimento di un regime transitorio e ad
esaurimento. Ciò posto si profilerebbe l'incostituzionalità dell'art.
14, primo comma, di tale legge, che dispone per i contratti in corso la
proroga "fino a nuova disposizione", ossia a tempo indeterminato, tanto
sotto il profilo della prostrazione sine die di un vincolo
intrinsecamente e dichiaratamente temporaneo, quanto sotto l'aspetto
della persistenza di una causa giustificatrice del vincolo stesso,
successivamente alla raggiunta, definitiva disciplina della materia.
3. - Così precisati i termini della questione, prima di passare al
suo esame, è necessario stabilire se siano fondate le due obiezioni
pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato.
La prima, con la quale si sostiene che l'art. 44 della Costituzione
sarebbe stato invocato fuor di proposito, in quanto ha per oggetto la
riforma e la ricomposizione fondiaria e non il regime di contratti
agrari per lo svolgimento dell'impresa agricola, è manifestamente
infondata.
Se, infatti, nel disciplinare i contratti agrari, al dichiarato
fine "di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio
dell'agricoltura" (art. 1 della legge impugnata) il legislatore ha
posto al proprietario agricolo del vincoli notevoli, non può certo
negarsi che tali vincoli rientrino tra quelli, che il primo comma
dell'art. 44 della Costituzione autorizza ad imporre alla proprietà
agraria "al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali": i contratti agrari, invero,
rappresentano uno degli strumenti, se non proprio quello prevalente,
per mezzo dei quali, i fini, enunciati nel citato comma dell'art. 44,
possono essere realizzati.
Né maggiore fondamento ha la seconda obiezione, secondo la quale
nel presente giudizio sarebbe stato denunziato non un contrasto tra una
norma di legge ordinaria ed un precetto costituzionale, ma una
incongruenza intrinseca della stessa legge ordinaria. È ovvio che la
denunzia di una norma, la quale imponesse un vincolo alla proprietà
terriera privata non giustificato dal fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, è idonea
ad instaurare validamente un giudizio di legittimità costituzionale
per contrasto con l'art. 44 della Costituzione.
4. - Dimostrata, così, l'infondatezza delle due obiezioni
pregiudiziali e passando all'esame del merito si deve preliminarmente
osservare che con la legge 15 settembre 1964, n. 756, si è posto in
esame, in sostanza, un nuovo regime del contratti agrari, le cui linee
essenziali possono così tratteggiarsi:
a) sostanziali modificazioni dell'attuale regime civilistico del
contratto di mezzadria, tendenti a rendere più vantaggiosa la
posizione del mezzadro, per quanto attiene alla ripartizione dei
prodotti, alle spese di coltivazione, alla direzione dell'impresa, alla
famiglia colonica e alle innovazioni;
b) divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, pure
secondo la nuova disciplina;
c) divieto di stipulazione di contratti atipici e trasformazione di
quelli esistenti nel contratto tipico conservato dalla nuova normativa,
al quale maggiormente si avvicinano;
d) miglioramento della condizione del colono, in analogia con
quella del mezzadro;
e) proroga fino a "nuova disposizione" del contratti agrari in
corso, con le modificazioni da apportare in base alla legge stessa.
I fini di questa riforma risultano inequivocabilmente indicati
nell'art. 1 della legge, il cui primo comma espressamente dispone, tra
l'altro, che "si applicano ai contratti di mezzadria, colonia parziaria
ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le
disposizioni della presente legge".
Tra le "disposizioni della presente legge", evidentemente ispirate
al raggiungimento di quegli stessi fini, rientra senza dubbio anche
quella dell'art. 14, comma primo, in questa sede impugnato.
Ciò premesso, ai fini della soluzione della questione proposta,
con riferimento ai contratti di mezzadria, mentre non appare decisivo
accertare se con la legge n. 756 del 1964 sia stata effettivamente
attuata la riforma del contratti agrari, all'entrata in vigore della
quale erano state limitate le proroghe accordate dalle leggi
precedenti, si appalesa importante, per contro, stabilire se la
locuzione "proroga sino a nuova disposizione" contenuta nell'art. 14,
abbia il significato di una vera e propria proroga sine die, oppure se
nel contesto e nelle stesse finalità della legge possano trovarsi gli
elementi che valgano, sia pure con una certa approssimazione, a fissare
nel tempo un termine finale alla durata della detta proroga.
Occorre, in proposito, rilevare, in primo luogo, che il processo di
evoluzione dell'agricoltura, che si è iniziato nel dopo - guerra,
specie per la sempre maggiore utilizzazione del mezzi meccanici e per
la tendenza all'inurbamento della mano d'opera agricola, non possa
dirsi ancora completamente concluso ed avviato ad una precisa
definitiva conclusione.
Inoltre è da aggiungere che, anche nel quadro del rapporti
internazionali, la prossima abolizione delle ultime barriere doganali,
in attuazione degli obblighi derivanti dalla nostra partecipazione al
M.E.C. crea non pochi problemi di adeguamento della nostra agricoltura
alle nuove esigenze della competizione - senza possibilità di
attenuazione protezionistiche - con le agricolture, più progredite,
degli altri Paesi, che di quell'organismo internazionale, insieme col
nostro, fanno parte.
In queste condizioni, la legge n. 756 del 1964, i cui fini,
evidentemente, coincidono con le esigenze imposte dalla soluzione del
problemi sopra prospettati, pur se rappresenta un buon passo avanti,
non può certo aver attuato in una volta sola tutti i presupposti
necessari, perché quella soluzione possa considerarsi definitivamente
raggiunta.
Dunque, la legge denunziata, deve considerarsi come una tappa,
anche notevole, nel processo evolutivo di sviluppo graduale ed
economico del sistema economico nel settore agricolo, e non come il
raggiungimento del traguardo finale.
Al quale riguardo è molto significativo quanto, a motivazione
della proroga, si legge nella relazione di maggioranza della competente
Commissione al Senato (Atti parlamentari - Sen. IV Legisl. - VIII Comm.
Relaz. 16 maggio 1964 - Doc. 520 - 525/A), secondo cui "sino a quando
il completo superamento non sia avvenuto, sino a quando le nuove
strutture aziendali non siano in grado di sostituire le precedenti, la
proroga delle attuali strutture contrattuali risponde ad elementi
critici di prudenza operativa, di politica legislativa e di sicurezza
sociale".
In base a tali considerazioni si può, quindi, con sufficiente
certezza affermare:
a) che il legislatore, nel procedere, allo scopo più volte
richiamato, alla riforma dei contratti agrari, si è reso conto, che
tale riforma non poteva considerarsi idonea a risolvere, in modo
definitivo, tutti i problemi imposti dal momento storico, che il Paese
attraversa, anche, come si è posto sopra in evidenza, con riguardo ai
rapporti internazionali;
b) che, in conseguenza, ha ritenuto, con apprezzamento
insindacabile in questa sede, di "prudenza operativa, di politica
legislativa e di sicurezza sociale" di prorogare i rapporti
contrattuali in corso, con le notevoli e sostanziali modificazioni ad
essi apportate, "sino a quando le nuove strutture aziendali, non siano
in grado di sostituire le precedenti".
Devesi perciò concludere che non è esatto che sia stata raggiunta
la definitiva disciplina della materia e che vi sia stata protrazione
sine die "di un vincolo intrinsecamente e dichiaratamente temporaneo"
in quanto la proroga statuita nell'art. 14 - che fa parte delle
"disposizioni della presente legge" di cui al precedente art. 1 - è
stata ritenuta dal legislatore necessaria per il completo
raggiungimento del fini che la legge stessa si è proposta di
realizzare. La proroga trova quindi nella funzione, che le è stata
assegnata, il termine finale nell'an, ma approssimativamente e
ragionevolmente determinabile nel quando, ossia "sino a quando le nuove
strutture aziendali non siano in grado di sostituire le precedenti", il
che, peraltro, resta sempre affidato all'insindacabile apprezzamento
del legislatore.
5. - In ordine al terzo giudizio promosso con l'ordinanza 27
gennaio 1967 della sezione agraria del Tribunale di Siracusa, basta
semplicemente rilevare che una volta affermato, come sopra si è fatto,
il fondamento giuridico della proroga, sotto l'aspetto della
legittimità costituzionale della norma, in riferimento all'art. 44
della Costituzione, appaiono prive di valore, sotto tutti i profili
espressi nell'ordinanza di rinvio, le ragioni che hanno indotto il
Tribunale di Siracusa a ritenere non manifestamente infondata la
eccezione di incostituzionalità del secondo comma dello stesso art.
14 della più volte citata legge 15 settembre 1964, n. 756.
Infatti, tanto alla libertà di iniziativa privata quanto al
diritto di privata proprietà, in genere, e a quello di proprietà
terriera, in ispecie, la Costituzione rende legittima l'imposizione di
limiti, rispettivamente, per evitare che la libertà di iniziativa
economica si svolga in contrasto con l'utilità sociale (art. 41), per
consentire che il diritto di proprietà assicuri la funzione sociale
(art. 42) e, infine, per conseguire il razionale sfruttamento del suolo
e per stabilire equi rapporti sociali (art. 44). Orbene, la finalità
della proroga, nel senso sopra delineato, non soltanto non viola
nessuna delle tre norme costituzionali richiamate, ma, positivamente,
si configura come efficace strumento di realizzazione degli scopi cui
le norme stesse sono ispirate.
Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 2 della
Costituzione, è da escludere che tra "i diritti inviolabili dell'uomo"
si possa far rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale degli
imprenditori agricoli, che qui si pretende leso, giacché tale diritto,
operando nell'ambito di quelli più generali della libertà di
iniziativa economica e del diritto di proprietà terriera, è
specificatamente tutelato, come si è visto, da altre norme
costituzionali, le quali autorizzano il legislatore ordinario ad
imporre adeguati limiti per soddisfare preminenti interessi di
carattere generale e sociale.
È anzi da aggiungere, che è proprio l'art. 2 della Costituzione a
fissare il principio che ai cittadini può essere imposto
"l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà" non soltanto
politica ma anche "economica e sociale".
Nemmeno può ritenersi violato il principio di eguaglianza, sancito
dall'art. 3 della Costituzione, giacché, nella specie, la legge
denunziata non ha operato alcun trattamento arbitrario o
discriminatorio, ma, a parità di condizioni, ha assoggettato tutti i
contratti da essa previsti allo stesso regime di proroga, e, per quanto
attiene ai rapporti fra le parti, è da tener presente che anche al
concedente, quando concorrono gli estremi, riconosciuti rilevanti
all'interesse del miglioramento della produzione, è accordato il
diritto, nonostante la proroga, di sciogliere il contratto (D.L.C.P.S.
1 aprile 1947, n. 273, in relazione all'art. 15 della legge
denunziata). In sostanza, quindi, essa non contrasta col concetto
costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il legislatore non
si discosta dal principio di eguaglianza quando regola in modo diverso
situazioni giuridiche diverse.
Quanto, poi, alla disposizione di principio contenuta nell'art. 4
della Costituzione, relativa al riconoscimento a tutti i cittadini del
diritto al lavoro e all'esigenza che il legislatore favorisca il
massimo impiego delle attività libere mai rapporti economici (cfr.
sentenza 16 gennaio 1957, n. 3 e sentenza 26 maggio 1965, n. 45),
devesi ritenere che il principio della tutela del diritto al lavoro è
per sua natura anch'esso soggetto ai limiti imposti dal perseguimento
di fini sociali a carattere generale, fini che il legislatore
ordinario, nella sua insindacabile discrezionalità anche politica, ben
può di volta in volta valutare e considerare preminenti rispetto agli
interessi individuali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,
sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe, dell'art. 14, primo,
secondo e terzo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 756,
concernente "Norme in materia di contratti agrari", in riferimento agli
artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte