Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 20

e 21 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Equo canone), promosso con

ordinanza emessa il 27 novembre 1980 dal Pretore di Voltri nel

procedimento civile vertente tra Giacobbe Giulio Cesare e Bianchi

Alessandro ed altra, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno

1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Giacobbe Giulio Cesare, conduttore, e Bianchi Alessandro e Lidia,

locatori, ed avente ad oggetto la determinazione dell'equo canone ai

sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il Pretore di Voltri con

ordinanza del 27 novembre 1980 (reg. ord. n. 20 del 1981) sollevava

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17, 20 e 21 l.

cit., in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;

che il Pretore rilevava che le parti controvertevano sui

coefficienti correttivi del costo base dell'immobile ed in particolare

sulla tipologia (art. 16), sulla classe demografica del comune in cui

era sito l'immobile stesso (art. 17), sull'entità dei coefficienti

relativi alla vetustà (art. 20) nonché sullo stato di conservazione e

manutenzione (art. 21);

che, ad avviso del giudice rimettente, le dette norme potevano

provocare ingiustificate disparità di trattamento tra locatori ovvero

tra conduttori e potevano inoltre comprimere eccessivamente e

ingiustamente il diritto di proprietà del locatore;

che le parti private non si costituivano e interveniva soltanto la

Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale eccepiva l'infondatezza

della proposta impugnativa.

Considerato che le questioni sono manifestamente infondate;

che, in particolare, per quanto concerne gli artt. 16 e 17, è

evidente come il giudice del processo principale debba controllare la

legittimità dei due atti amministrativi relativi all'accatastamento

(sul che si veda la sent. di questa Corte n. 84 del 1983) ed al

classamento demografico del comune: sicché palesemente non sussiste

il denunciato Contrasto con gli indicati parametri costituzionali;

che detto contrasto all'evidenza non sussiste nemmeno rispetto alle

disposizioni degli artt. 20 e 21, essendo manifesto come non ricorra la

denunciata duplicazione di coefficienti, in quanto la Vetustà, da un

lato, e lo stato di conservazione e di manutenzione, dall'altro,

costituiscono due entità distinte ed eterogenee, suscettibili di

separata e autonoma valutazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 16, 17, 20 e 21 l. 27 luglio 1978 n. 392,

sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dal Pretore di Voltri

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte