Sentenza n. 160/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1985 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 752/1976
- art. 46d.P.R. 752/1976
usata come parametro
citata
- art. 107d.P.R. 752/1976
- art. 108d.P.R. 752/1976
- art. 89d.P.R. 752/1976
- art. 100d.P.R. 752/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 luglio
1976, n. 752 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 dal
Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Breschi Bruno contro
Amministrazione delle FF.SS. ed altri, iscritta al n. 778 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 68 dell'anno 1982.
Visto l'atto di costituzione di Breschi Bruno nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1985 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Claudio Emeri per Breschi Bruno e l'Avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in applicazione
degli artt. 9, comma primo, e 46, ultimo comma, del d.P.R. 26 luglio
1976, n. 752 (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego), con foglio di disposizioni n. 46/1978
riservava alcune titolarità e dirigenze ai soli agenti in servizio
nella provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972 nonché agli
agenti ivi residenti alla stessa data ed assunti a tutto il 30 novembre
1976. Il sig. Bruno Breschi, escluso dal concorso perché assunto nella
provincia di Bolzano il 16 ottobre 1972 ed ivi residente dal 1974,
impugnava dinanzi al Consiglio di Stato il foglio di disposizioni ed il
provvedimento di non ammissione, sostenendo l'erronea interpretazione e
comunque la illegittimità costituzionale del d.P.R. n. 752 del 1976,
ed in particolare degli artt. 9 e 46.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13 gennaio 1981, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale sia dell'intero
d.P.R. n. 752 del 1976 per contrasto con gli artt. 107 e 108 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con gli artt. 70, 76, 77
e 87 Cost., e sia degli artt. 9 e 46 del medesimo d.P.R. n. 752 del
1976 per contrasto con gli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale e con
gli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione.
Quanto alla rilevanza, il Consiglio di Stato osserva che il
giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione
delle sollevate questioni di costituzionalità relative a disposizioni
in puntuale applicazione delle quali è stato emesso il provvedimento
amministrativo impugnato.
Quanto al dubbio di costituzionalità dell'intero d.P.R. n. 752
del 1976 perché emanato oltre il termine di due anni fissato nell'art.
108 dello Statuto speciale per l'emanazione di norme di attuazione, il
Consiglio di Stato osserva innanzitutto che, dovendosi accogliere una
interpretazione dello Statuto stesso conforme a Costituzione (alla
quale esso non pare minimamente inteso ad apportare revisioni) - in
particolare per ciò che concerne il principio (art. 76) che la
funzione legislativa delegata al Governo deve essere esercitata
"soltanto per tempo limitato" -, non può disconoscersi la natura
perentoria del detto termine e la conseguente illegittimità del d.P.R.
n. 752 del 1976 per carenza di potere legislativo del Governo. È vero,
rileva inoltre il giudice a quo, che secondo la dottrina e la
giurisprudenza di questa Corte (ad es. sent. n. 20 del 1956) le norme
di attuazione degli Statuti speciali non sono del tutto assimilabili
alle leggi governative delegate, e quindi non sarebbero condizionate
nel contenuto e nel tempo come previsto dall'art. 76 Cost.; ma è anche
vero che la stessa dottrina ha sostenuto la natura necessariamente
temporanea del potere legislativo conferito al Governo per l'emanazione
delle norme d'attuazione, ponendo l'accento sul fatto che uno dei
principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale è quello
secondo cui la potestà legislativa compete in via generale ed
esclusiva al Parlamento e solo in via eccezionale e temporanea può
essere affidata al Governo. Proprio per questo deve dubitarsi che possa
essere stato attribuito al Governo il potere di emanare norme di
attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige senza limiti di tempo od
oltre i limiti tra l'altro espressamente fissati dalla legge "di
delega". D'altra parte la natura perentoria del termine di due anni
dall'entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 1971 si evince
agevolmente dagli stessi artt. 107 e segg. dello Statuto speciale, i
quali - nel prescrivere al Governo, qualora le apposite commissioni non
avessero emesso i propri definitivi pareri entro diciotto mesi, di
provvedere nei successivi sei mesi "prescindendo dai pareri delle
commissioni stesse" - rendono evidente la volontà del legislatore
costituzionale di limitare rigorosamente nel tempo l'esercizio del
potere legislativo da parte del Governo; e ciò in armonia col
principio contenuto nell'art. 76 Cost., secondo cui l'esercizio della
funzione legislativa in qualunque modo conferita al Governo deve essere
svolto "soltanto per tempo limitato".
Né in contrario, osserva ancora il Consiglio di Stato, è
convincente l'argomentazione che il legislatore costituzionale non può
aver conferito al Governo il suo stesso potere di emettere norme di
rango costituzionale e quindi non può aver operato una "delega" ex
art. 76 Cost., giacché ciò che nella specie viene in considerazione
non è tanto il fatto della "delega" dell'esercizio di un potere
effettuata dal suo titolare, quanto invece il fatto dell'attribuzione
che comunque il Parlamento ha operato, di un potere legislativo, a
favore del Governo, in ordine alla quale resta applicabile il
fondamentale principio costituzionale che impone in ogni caso un limite
all'esercizio di poteri legislativi che, spettando istituzionalmente al
Parlamento, il Governo può esercitare solo eccezionalmente e quindi
"soltanto per tempo limitato". Ugualmente non convincente è poi la
tesi secondo cui, trattandosi di speciale attribuzione al Governo di
facoltà legislativa allo scopo specifico di consentire l'attuazione
dello Statuto regionale, essa non potrebbe essere limitata nel tempo ma
persisterebbe finché lo richiedesse l'esigenza di attuazione dello
Statuto, giacché un termine perentorio precluderebbe, ove scaduto, la
possibilità di realizzare compiutamente l'ordinamento regionale. Se è
vero, infatti, che tale esigenza potrebbe far pensare alla natura non
perentoria del termine in questione, è però anche vero che oltre alle
esigenze regionalistiche vanno salvaguardate quelle proprie dei
soggetti diversi dalle regioni, le cui posizioni giuridiche possono
subire limitazioni ad opera delle norme di attuazione, e che
difficilmente potrebbero correttamente essere mantenute in quello stato
di incertezza perenne derivante dalla possibilità di essere compresse,
in qualsiasi momento, da norme emanate non dal Parlamento (nel qual
caso la "soggezione" sarebbe giustificata), bensì dall'Esecutivo, che
non ha la struttura rappresentativa e le funzioni proprie del
Parlamento.
Né infine vale affermare che il termine biennale in questione fu
posto al solo scopo di manifestare il serio intento del Governo di dare
sollecita attuazione agli accordi contenuti nel c.d. "pacchetto" per
l'Alto Adige. Se infatti può sicuramente riconoscersi un valore anche
politico alla prefissione del termine, proprio da tale valore sembra
scaturire la sua natura perentoria, poiché un termine meramente
ordinatorio, che cioè il Governo avesse potuto lasciare decorrere
senza serie conseguenze giuridiche (quale appunto la decadenza dal
potere legislativo concessogli), non avrebbe potuto avere il valore di
un serio impegno politico trasfuso in precetto di legge costituzionale.
Quanto alla disciplina posta dagli artt. 9 e 46 del d.P.R. n. 752
del 1976, osserva il Consiglio di Stato che essa appare innanzitutto in
contrasto sia con l'art. 100 dello Statuto speciale, il quale - nel
riconoscere ai cittadini di lingua tedesca residenti nella provincia di
Bolzano la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi
ed uffici della P.A. - non impone affatto a tutti i dipendenti pubblici
la conoscenza delle due lingue, e quindi non giustifica le limitazioni
alla progressione in carriera dei dipendenti di lingua italiana già in
ruolo in tale provincia; e sia con l'art. 89 dello Statuto, il quale
ha sì disposto una riserva di posti (in appositi ruoli) per i
cittadini dei tre gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza,
prevedendone una graduale attribuzione a quelli di lingua tedesca e
ladina, ma non ha anche autorizzato il sacrificio della posizione dei
dipendenti di lingua italiana già in servizio nella provincia prima
dell'entrata in vigore delle norme di attuazione.
La medesima disciplina appare inoltre in contrasto con gli artt. 3,
4, 35, 36 e 97 Cost. poiché comporta: a) un'ingiustificata disparità
di trattamento fra dipendenti del gruppo linguistico italiano e quelli
del gruppo tedesco (o ladino), già in servizio nella provincia di
Bolzano alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 752 del 1976
(escludendosi solo i primi dall'accesso ai posti disponibili); b) una
irrazionale limitazione dei diritti (alla progressione in carriera ed
alla copertura dei posti di maggior rilievo) dei lavoratori già in
servizio nella provincia di Bolzano; c) la violazione del principio di
buon andamento (o efficienza) ed imparzialità dell'amministrazione, la
quale - essendo costretta a coprire posti vacanti escludendo personale
esperto e già in servizio nella provincia ma discriminato in ragione
del gruppo linguistico di appartenenza - pregiudica l'efficienza dei
servizi da essa gestiti (restando a volte vacanti per carenza di
aspiranti i posti riservati al gruppo linguistico non italiano), ed
attua trattamenti non imparziali dei propri dipendenti.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi a questa Corte si è costituito il sig. Bruno Breschi,
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Emeri, chiedendo
l'accoglimento delle questioni.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
deducendo l'infondatezza delle questioni stesse.
In ordine alla prima questione, l'Avvocatura rileva che i decreti
contenenti le norme di attuazione degli Statuti speciali non subiscono
i limiti e le condizioni di cui all'art. 76 Cost., in quanto, essendo
il potere legislativo conferito al Governo dal legislatore
costituzionale e non da quello ordinario, essi non costituiscono
esercizio di una delega, nemmeno speciale o anomala, ma di una
"speciale attribuzione di facoltà legislativa posta dall'organo
costituente" al Governo. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, le
norme d'attuazione avrebbero forza superiore a quella della legge
ordinaria, o quanto meno natura "rinforzata", per cui, essendovi un
regime di separazione tra leggi ordinarie e norme d'attuazione, le
prime non potrebbero derogare alle seconde né sostituirsi ad esse in
caso di loro mancanza. Del resto l'art. 76 Cost. non può che
riguardare le deleghe conferite con leggi ordinarie, e la mancanza di
un'analoga disposizione nell'art. 138 Cost. sta a significare che essa
è inapplicabile alle deleghe contenute in leggi costituzionali.
L'inapplicabilità dell'art. 76 Cost. alle norme di attuazione si
desume inoltre dal fatto che la loro non completa emanazione
impedirebbe il raggiungimento delle finalità loro assegnate dal
legislatore costituzionale, con conseguenze negative sul funzionamento
dell'istituto regionale: perciò per la loro emanazione, salvo che per
il Trentino-Alto Adige, non è previsto alcun termine, e perciò la
dottrina ritiene che la speciale attribuzione di potestà legislativa
al Governo, pur se non può avere durata del tutto illimitata, deve
tuttavia intendersi conferita sin quando non sia stata data completa
attuazione allo Statuto regionale. Il termine in questione, quindi, ha
carattere sollecitatorio od ordinatorio, così come hanno in genere
tale carattere i termini previsti per l'esercizio di pubbliche funzioni
(data l'esigenza che le stesse siano comunque esercitate), tranne
quelli espressamente dichiarati perentori e quelli per i quali sono
previste la decadenza dall'esercizio della funzione o sanzioni a carico
dell'organo. Nella specie, osserva ancora l'Avvocatura, il venir meno
del potere legislativo del Governo creerebbe una grave lacuna e la
impossibilità per la Regione di operare, in quanto, non trattandosi di
una delega ex art. 76 Cost., non vi sarebbe un "ritorno" del potere
stesso al legislatore ordinario dopo la scadenza del termine. D'altra
parte, quando il legislatore costituzionale ha voluto connettere una
sanzione all'inosservanza del termine l'ha espressamente prevista, come
nel caso dell'art. 109 dello Statuto, il quale dispone che, ove le
particolari norme di attuazione ivi contemplate non siano emanate nel
termine di un anno, le province possono assumere con legge le relative
funzioni amministrative. La "ratio" del termine biennale de quo va poi
intesa anche alla luce degli adempimenti connessi con l'attuazione del
c.d. "pacchetto" per l'Alto Adige, nel quale è fissato un "Calendario
operativo" che, al punto 11, prevede la completa emanazione da parte
del Governo delle norme di attuazione dello Statuto. L'art. 108 dello
Statuto va pertanto visto anche come uno strumento, per porre comunque
il Governo in grado di emanare le norme di attuazione nel termine
biennale pure in assenza del parere delle commissioni paritetiche, il
che conferma il carattere sollecitatorio del termine stesso, attesi
altresì i riflessi negativi che si avrebbero sul piano internazionale
dal venir meno del potere normativo del Governo.
In ordine alla seconda questione l'Avvocatura osserva che il
denunciato vizio di costituzionalità non riguarda gli artt. 9 e 46 del
d.P.R. n. 752 del 1976, ma piuttosto l'art. 1 del decreto stesso, il
quale impone la conoscenza delle lingue italiana e tedesca per
l'assunzione nelle amministrazioni statali, e che comunque dagli artt.
89 e 100 dello Statuto si evince solo l'obbligo della P.A. di mettere a
disposizione dei tre gruppi linguistici un certo numero di posti ai
gradi iniziali delle singole carriere nonché di assicurare la
corrispondenza nella lingua del cittadino che ad essa si rivolge, il
che non implica necessariamente che tutti i pubblici dipendenti abbiano
la conoscenza delle due lingue. Con il d.P.R. n. 752 del 1976 sono
stati creati, in applicazione dell'art. 89 dello Statuto, appositi
ruoli locali degli uffici statali siti in provincia di Bolzano, allo
scopo di ripartirne i posti tra i tre gruppi linguistici, ed è ovvio
che, per consentire il funzionamento di questi uffici in attesa del
normale reclutamento, il personale in servizio negli uffici stessi alla
data di entrata in vigore dello Statuto (20 gennaio 1972) rimanga a
prestarvi servizio mantenendo l'inquadramento nei ruoli nazionali e
conservando il relativo stato giuridico (art. 9, comma primo, d.P.R. n.
752 del 1976). Si sono così venuti a costituire nella provincia di
Bolzano ruoli locali i cui posti sono occupati da personale dei ruoli
nazionali, con la necessità di creare un sistema di vasi comunicanti
tra i due ruoli, in modo da assicurare la copertura dei posti dei ruoli
locali a mano a mano che viene a diminuire il personale dei ruoli
nazionali. Ora, un meccanismo siffatto non può non creare, specie
durante la fase transitoria, situazioni che possono apparire in
contrasto con norme statutarie e costituzionali. In realtà, però,
tale meccanismo non impedisce che il personale dei ruoli nazionali in
servizio nella provincia di Bolzano (c.d. "personale ad esaurimento")
possa avere il suo normale sviluppo di carriera, beninteso nei ruoli
nazionali di appartenenza, sottoponendosi al sacrificio del
trasferimento in altra sede del territorio nazionale; e non comporta
quindi un particolare sacrificio dei dipendenti di lingua italiana già
in servizio nella provincia prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n.
752 del 1976. D'altra parte, qualora si fosse consentita la copertura a
tempo indeterminato dei posti destinati al ruolo locale da parte di
personale del ruolo nazionale (ad esaurimento) non si sarebbe mai
realizzato il disposto dell'art. 89, e quindi semmai incostituzionale
sarebbe stata una norma del genere.
Le medesime argomentazioni, conclude l'Avvocatura, valgono anche in
ordine alla terza questione (contrasto degli artt. 9 e 46 cit. con gli
artt. 3, 4, 35, 36 e 97 Cost.). In ogni caso, se gli artt. 9 e 46 non
sono altro che la puntuale applicazione dell'art. 89 dello Statuto, che
ha creato uno status singolare per i dipendenti statali in provincia di
Bolzano, le censure dirette contro un tale sistema sono in sostanza
dirette contro lo stesso art. 89, il quale, però, in quanto norma
costituzionale, non è valutabile con riferimento ad altre norme di
pari livello. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del Consiglio di Stato propone anzitutto un dubbio
di legittimità costituzionale che investe l'intero d.P.R. 26 luglio
1976, n. 752 (in tema di proporzionale etnica negli uffici statali
della provincia di Bolzano e della connessa disciplina sul
bilinguismo), in quanto esso violerebbe gli artt. 107 e 108 dello
Statuto del Trentino-Alto Adige e 70, 76, 77 e 87 della Costituzione,
essendo stato emanato oltre il termine biennale perentoriamente fissato
dal cit. art. 108, primo comma.
Del resto, siffatta carenza di potere governativo ad adottare
questo particolare atto avente forza di legge vizierebbe, deve qui
aggiungersi, i numerosi decreti presidenziali emessi dopo la scadenza
del richiamato termine biennale. Va poi precisato che le modifiche
apportate dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327,
rispettivamente al primo e al secondo comma dell'art. 9 del d.P.R. 26
luglio 1976, n. 752, non solo lasciano intatta la questione
assolutamente preliminare ora evocata, ma non comportano neppure
mutamenti di contenuto normativo tali da determinare una restituzione
degli atti al giudice a quo per jus superveniens.
2. - La questione non è fondata.
Da un punto di vista più generale, concernente tutte le norme di
attuazione degli Statuti delle Regioni differenziate, può affermarsi
che il richiamo alla disciplina dell'art. 76 della Costituzione non
appare appropriato. Si è sicuramente al di fuori della delega
legislativa, in quanto norme statutarie, di rango costituzionale,
attribuiscono poteri legislativi al Governo, che li esercita nel
contesto di particolari procedure caratterizzate dall'intervento
consultivo di organi cui partecipano mediatamente le comunità
interessate. Tale conferimento di competenze di natura legislativa "ha
carattere riservato e separato" rispetto a quelle esercitabili, in
applicazione dell'ottava disp. trans. Cost., dalle ordinarie leggi
della Repubblica (sent. n. 180 del 1980, n. 3 del considerato in
diritto): inoltre l'esercizio di tali competenze è consentito al
Governo "in via permanente" (sent. n. 212 del 1984, n. 2, in fine, del
considerato in diritto).
Tale permanenza della particolare fonte "norma d'attuazione" va
naturalmente intesa in termini compatibili col nostro sistema; e
dunque, in contrasto con il carattere meramente transitorio che si
vorrebbe attribuire ad essa, dev'essere riconosciuta fino a che non si
esaurisca l'attuazione delle norme statutarie. D'altra parte non si
vede come, al di fuori di una specifica normativa di rango
costituzionale, sarebbe possibile prevedere un procedimento di
legislazione parlamentare che mantenesse gli elementi di
compartecipazione regionale e di intervento governativo ora previsti.
Naturalmente gli argomenti di natura generale, ora addotti per
escludere che sia qui accettabile lo schema della delega in cui il
Consiglio di Stato inquadra le norme di attuazione, non toccano
l'eccezione avanzata in ordine alla violazione del termine biennale ex
art. 108, primo comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige.
Tuttavia, anche l'affermazione del carattere perentorio di detto
termine non risulta fondata per chi legga i tre commi del successivo
art. 109 in stretto collegamento, com'è necessario, con la
prescrizione del più generale disposto sul biennio di cui all'art.
108, primo comma. Infatti, soltanto nelle due fattispecie relative alla
indicazione dei beni d'interesse nazionale appartenenti al patrimonio
storico ed artistico nonché all'ordinamento scolastico ex art. 19
dello Statuto del Trentino-Alto Adige, la norma statutaria fa derivare
determinati effetti dalla mancata emanazione delle norme di attuazione
entro il termine preveduto: e cioè che le province possano assumere
con legge le funzioni amministrative relative a tali materie. Nella
ipotesi più comprensiva dell'art. 108, nessuna conseguenza è
ricollegata all'inutile decorso del termine: e del resto, nemmeno nelle
fattispecie di cui all'art. 109, è previsto il venir meno del potere
normativo del Governo, ma si fa luogo al deterrente (risultato
efficace) della facoltizzazione delle province ad assumere con legge
l'amministrazione nei settori ora indicati.
Dall'inutile decorso del termine ex art. 108, primo comma, può
sicuramente trarsi motivo per far valere la responsabilità politica
del Governo, che, a termini dell'art. 108, secondo comma, dovrebbe
emanare le norme d'attuazione, prescindendo dal parere della
Commissione paritetica istituita a norma dell'art. 107, quando questa
non abbia emesso i pareri nei primi diciotto mesi del biennio: ma le
Camere, lungi dal far valere tale responsabilità, si sono limitate nel
1980 e nel 1981 a sollecitare il Governo ad adottare le residue norme
di attuazione (cfr. ordine del giorno approvato dal Senato il 9
dicembre 1980) o a richiedere iniziative del Governo stesso le quali
presupponevano il protrarsi del potere governativo in materia (cfr.
ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre
1981).
D'altronde era logico attendersi che così si comportasse un
Parlamento che nel dicembre del 1969 aveva assentito alla proposta
globale (o "pacchetto") presentato dal Governo per superare le
difficoltà della questione alto-atesina. Parte non secondaria di tale
proposta era rappresentata dalla differenziata previsione dei diversi
tipi di norme che dovevano servire ad introdurre nel nostro ordinamento
le numerose misure ampliative dei poteri delle province:
distinguendosi misure da introdurre con norme costituzionali, misure da
adottare con norme di attuazione dello Statuto speciale così
profondamente modificato e misure da adottare con appositi
provvedimenti legislativi (cfr. principalmente L. 11 marzo 1972, n.
118). Orbene, l'assegnazione del tipo di fonte ai vari gruppi di misure
appariva tutt'altro che casuale, specie se si considera il particolare
tipo di procedimento che precede l'emanazione delle norme d'attuazione.
Neppure è casuale che fin qui il Governo non abbia mai ritenuto di
procedere alla deliberazione su tali norme prescindendo dal parere
della Commissione paritetica, come avrebbe ben potuto a norma dell'art.
108, secondo comma, dello Statuto del Trentino- Alto Adige.
Va poi aggiunto che leggi statali successive alla scadenza del
biennio (20 gennaio 1972 - 20 gennaio 1974) si riferiscono
comprensivamente, per il passaggio di ulteriori funzioni alle Regioni
differenziate e alle province, alle procedure prescritte in ogni
singolo Statuto e nelle relative norme di attuazione (cfr. art. 2,
primo comma, L. 23 dicembre 1975, n. 698, sullo scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell'ONMI; art. 1, primo comma, della L.
23 dicembre 1975, n. 745, sul trasferimento di funzioni statali alle
Regioni e sulle norme di principio per la ristrutturazione
regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali; e
soprattutto art. 80, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833,
istitutiva del servizio sanitario nazionale).
Infine, sarebbe davvero da considerare assai disarmonica nel nostro
ordinamento una situazione nella quale gli enti dotati della più ampia
autonomia costituzionalmente garantita (e cioè le Province di Trento e
di Bolzano) non avessero aperitio oris nei procedimenti di attuazione
delle norme statutarie a seguito della perentorietà del termine
biennale di cui all'art. 108, primo comma, dello Statuto del
Trentino-Alto Adige, diversamente da ciò che si verifica per altre
regioni a Statuto speciale come la Sicilia, la Sardegna e il
Friuli-Venezia Giulia. Ma, come si è visto, tale disarmonia non esiste
e non già perché ci si debba rassegnare ad una situazione di fatto
ormai consolidatasi nel periodo ultradecennale seguito al 20 gennaio
1974: ma perché i dati normativi richiamati convincono che il termine,
fissato per motivi politici facilmente intuibili, ha natura meramente
ordinatoria.
3. - Si può ora passare all'esame delle questioni concernenti
norme specifiche del d.P.R. n. 752 del 1976.
Il ricorrente al Consiglio di Stato si duole di non essere stato
ammesso a concorrere al posto di titolare del Deposito Personale
Viaggiante FF.SS. di Bolzano e chiede l'annullamento del foglio
disposizioni n. 46 in data 1 aprile 1978 emesso dal Compartimento di
Verona, con il quale si limitava la partecipazione al concorso interno
ai soli dipendenti che si trovassero nelle condizioni previste dagli
artt. 9 e 46 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.
In subordine il ricorrente ha chiesto che il Consiglio di Stato
sollevasse questione di legittimità costituzionale (oltre che
dell'intero decreto per i motivi già esaminati) degli artt. 9 e 46
del citato d.P.R. n. 752 del 1976, in quanto la facoltà riconosciuta
ai membri del gruppo di lingua tedesca di usare la loro lingua nei
rapporti con i titolari degli organi e degli uffici della pubblica
amministrazione operanti nella provincia di Bolzano non imporrebbe
affatto a tutti i pubblici dipendenti la conoscenza della lingua
tedesca e non giustificherebbe le limitazioni alla progressione in
carriera dei dipendenti di lingua italiana già in ruolo in tale
provincia, limitazioni disposte appunto con le norme impugnate.
Il Consiglio di Stato giudica non manifestamente infondata la
questione, sia per l'argomentazione svolta dal ricorrente
"precipuamente in ordine all'art. 100 del Testo Unico dello Statuto del
Trentino-Alto Adige", sia per quella svolta dallo stesso Consiglio in
ordine all'art. 89 del Testo Unico: con gli artt. 89 e 100 del Testo
Unico dello Statuto del Trentino-Alto Adige si porrebbero dunque in
contrasto gli artt. 9 e 46 del cit. d.P.R. n. 752 del 1976.
Ma gli argomenti addotti dal ricorrente come dal Consiglio sembrano
fondarsi in parte su un equivoco ed in parte su affermazioni che non
possono essere accettate.
Il problema dell'uso della lingua tedesca non può essere evocato
in questa circostanza, dato che nel caso sottoposto al Consiglio di
Stato si tratta soltanto di realizzare le precondizioni perché si
creino posti da assegnare secondo il criterio della proporzionale
etnica di cui all'art. 89 del Testo Unico dello Statuto del
Trentino-Alto Adige. È solo nella fase delle conseguenti assunzioni
che assume rilievo il requisito del bilinguismo.
D'altra parte si deve premettere che con l'art. 8 del d.P.R. n.
752 del 1976 sono stati istituiti i ruoli locali e sono stati riservati
i posti previsti nei ruoli stessi agli appartenenti ai gruppi
linguistici in conformità ai criteri della proporzionale etnica. Si
tratta dunque di raggiungere progressivamente l'obbiettivo prefissato
nell'art. 89 del Testo Unico dello Statuto del Trentino-Alto Adige (e
cioè la occupazione dei posti vacanti nei ruoli locali) riducendo gli
ostacoli derivanti da situazioni soggettive meno qualificate di altre
ritenute degne di maggior protezione.
In questa prospettiva le norme di attuazione dello Statuto, come
modificato nel 1971, hanno tutelato in misura maggiore (in ordine alle
possibilità di progressione in carriera) il personale già in servizio
alla data del 20 gennaio 1972 o assunto successivamente entro la data
del 30 novembre 1976 (giorno dell'entrata in vigore del d.P.R. n.
752), purché fosse già residente nella provincia di Bolzano alla data
suddetta (e cioè 20 gennaio 1972).
Il criterio di delimitazione del personale "ad esaurimento" (e il
d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, reca conferma di questa interpretazione)
non appare arbitrario in quanto ricollegato alla entrata in vigore
della legge costituzionale n. 1 del 1971 e finalizzato alle
possibilità di effettive assunzioni dei nuovi ruoli locali.
Le limitazioni prodotte da tali norme a danno del personale di
lingua italiana, che non si trovasse in possesso dei requisiti di cui
agli artt. 9 e 46 del d.P.R. n. 752, potranno tutt'al più essere
ritenute praeter statum, ma non contra statutum, in quanto mirano, con
uno dei mezzi offerti alla discrezionale scelta del legislatore, a
realizzare gli obiettivi fissati nell'art. 89 Statuto. Da questo punto
di vista, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si rimane
nell'ambito della "attuazione" e non si violano nemmeno i principi di
cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
In effetti tale eccezione mira innanzitutto a contestare, alla luce
dell'art. 3 della Costituzione, la disparità di trattamento (e la sua
irragionevolezza) operata fra i dipendenti dei vari gruppi linguistici.
Ma il sacrificio consistente nelle impossibilità di occupare talune
delle "titolarità e dirigenze" libere per alcuni dipendenti in
servizio prima della entrata in vigore del d.P.R. n. 752 non risulta in
contrasto con norme statutarie o con norme costituzionali in
conseguenza della presa in considerazione "retroattiva" da parte del
legislatore di taluni presupposti temporalmente individuati riguardo ad
un assetto dei ruoli, ritenuto essenziale rispetto allo scopo
perseguito dal precetto statutario.
Va infatti sottolineato: che valutazioni ex post di presupposti
anteriormente venuti in essere al fine di statuire conseguenze nuove
sono consentite dall'ordinamento alla legge anche se ciò induce vera e
propria retroattività, giustificata nella specie dal conseguimento di
obbiettivi imposti da norme di grado superiore e che, anche di fronte a
casi di vera retroattività, situazioni del genere, specie in fasi
transitorie, non sono sconosciute nella disciplina dei rapporti di
pubblico impiego, né sono tutelate come diritti quesiti.
Non evocati a proposito appaiono poi i parametri degli artt. 4, 35
e 36 della Costituzione, in quanto nessuno dei beni da essi protetto
è, all'evidenza, posto in pericolo dalle disposizioni denunziate.
Tali norme non sono dunque in contrasto con precetti costituzionali
o con precetti statutari e le relative questioni di legittimità
costituzionale vanno perciò dichiarate non fondate. Va peraltro
dichiarata la inammissibilità per difetto di rilevanza della questione
sollevata in ordine all'art. 100 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige.
4. - Tuttavia la pronuncia di non fondatezza in ordine alle
questioni sollevate dall'ordinanza del Consiglio di Stato non esime dal
rilevare che i problemi concernenti l'applicazione dei principi sulla
proporzionale etnica vanno affrontati tenendo conto di molteplici
fattori, il che non significa o non comporta intenzioni o volontà
elusive dei principi stessi accolti nello Statuto come modificato nel
1971. In particolare il primo comma dell'art. 46 del d.P.R. n. 752
prevede in modo espresso che le quote di cui al terzo comma dell'art. 9
dello Statuto devono essere raggiunte progressivamente entro un congruo
termine. Ciò consente, come dimostrano anche talune disposizioni del
già citato d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, discipline transitorie e
aggiustamenti in itinere, dettati da esigenze di gradualismo e da
necessità di funzionamento dei servizi pubblici. Né va d'altronde
dimenticato che, come emerge anche dall'accordo di coalizione per la IX
Legislatura, adottato dalla maggioranza del Consiglio provinciale (cfr.
Bollettino della Provincia Autonoma, 1984, fascicolo n. 36-37, pag.
23), l'applicazione dell'art. 15 dello Statuto in tema di edilizia
agevolata si è svolta ripartendo i mezzi agevolativi in deroga al
criterio di proporzionalità alla consistenza numerica dei singoli
gruppi linguistici ed in favore del gruppo maggioritario nell'ambito
della provincia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'intero testo del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, in riferimento
agli artt. 107 e 108 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
e agli artt. 70, 76, 77 e 87 della Costituzione;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 9 e 46 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, in riferimento agli
artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e agli
artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione;
c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
sollevate dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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