Sentenza n. 161/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio
1996 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze sull'istanza proposta
da Renella Nicola, iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di sorveglianza di Firenze, posto di fronte alla
richiesta di liberazione condizionale formulata da un condannato alla
pena dell'ergastolo, al quale lo stesso beneficio, precedentemente
concesso dal tribunale di sorveglianza di Napoli, era stato da questo
tribunale revocato per avere il condannato più volte violato le
prescrizioni impostegli, premesso che, a norma dell'art. 177, primo
comma, ultimo periodo, del codice penale, l'interessato non avrebbe
potuto più essere riammesso al beneficio, ha, con ordinanza del 6
febbraio 1996, sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma,
della Costituzione, questione di legittimità della detta norma del
codice penale, nella parte in cui, così disponendo, ha l'effetto di
rendere immodificabile la perpetuità della pena inflitta al
condannato all'ergastolo.
Il tribunale di sorveglianza ricorda anzitutto la sentenza n. 270
del 1993 di questa Corte, che, nel dichiarare inammissibile la
questione di legittimità della stessa disposizione ora denunciata
nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione
condizionale, non consente di rideterminare la pena residua nei
confronti del condannato all'ergastolo, diversamente da quanto invece
previsto per i condannati a pena temporanea (v. su questo la sentenza
n. 282 del 1989), aveva tuttavia riconosciuto l'esistenza di un
problema di costituzionalità. Aggiunge tuttavia il giudice a quo che
detto problema potrebbe trovare ora soluzione dichiarando
l'illegittimità della preclusione ad una nuova concessione della
liberazione condizionale nonostante la revoca precedentemente
intervenuta.
D'altro canto - prosegue il tribunale rimettente - la Corte
costituzionale, sin dalla sentenza n. 264 del 1974, ha individuato
proprio nell'istituto della liberazione condizionale "l'argomento
più solido" per affermare la compatibilità della pena
dell'ergastolo con la Costituzione; ma a tale affermazione
contraddice - osserva il tribunale - proprio la norma ora denunciata
perché ad essa consegue l'irreversibile effetto della pena perpetua.
Di qui, appunto, il contrasto con il principio rieducativo espresso
nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Né il fatto che un simile effetto consegua alla revoca può
valere, ad avviso del giudice a quo a salvare dalla illegittimità
costituzionale la norma denunciata: la realizzazione della finalità
rieducativa perseguita dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
comporta, infatti, non già la certezza della riammissione al
beneficio, bensì soltanto la possibilità di riammissione al
beneficio stesso a seguito della verifica che il tribunale di
sorveglianza dovrà compiere circa le ragioni che dettero luogo alla
revoca e della nuova valutazione di merito, pure demandata al
tribunale medesimo, circa la nuova concedibilità della liberazione
condizionale.
Né infine - conclude l'ordinanza di rimessione - sarebbe
necessario "ricavare un termine che deve decorrere dalla revoca
perché si possa avere una nuova ammissione", potendosi solo
discutere "se valgano in questo caso le regole dettate per la
rinnovazione della istanza dopo il provvedimento di rigetto, con una
equiparazione a questo del provvedimento di revoca (v. art. 682,
comma 2, c.p.p. e anche art. 4, comma 2, della legge 12 febbraio
1975, (se ancora vigente)". Quel che è certo - conclude il
tribunale di sorveglianza - è che per quasi tutti i benefici
penitenziari mancano previsioni generali che contemplino preclusioni
a successivi benefici dopo la revoca degli stessi.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Deduce, in primo luogo, l'Avvocatura che questa Corte, con la
sentenza n. 264 del 1974, ha osservato che la pena non ha soltanto
finalità (tendenzialmente) rieducative, ma anche di prevenzione,
difesa sociale, ed altre, e che, comunque, la finalità rieducativa
può essere conseguita, non soltanto attraverso la prospettiva di una
possibile liberazione, ma anche mediante l'ammissione al lavoro e a
modalità esecutive rispettose della dignità della persona; mezzi e
modalità che non risultano preclusi dall'impossibilità di accedere
alla liberazione condizionale.
In secondo luogo, l'impossibilità di reiterare il beneficio
coinvolge non soltanto il condannato all'ergastolo ma tutti i
condannati a pena detentiva; con la conseguenza che il richiesto
intervento demolitorio della Corte, se, per un verso, è in grado di
produrre, ove esteso anche ai soggetti diversi dal condannato
all'ergastolo, effetti ben più vasti ed incisivi di quelli
prospettati dal giudice a quo fino ad invadere l'area della
discrezionalità legislativa, per un altro verso, restando limitato
ai condannati alla pena perpetua, rischierebbe di determinare una
ingiustificata disparità di trattamento fra condannati. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di sorveglianza di Firenze solleva, in relazione
ai condannati alla pena dell'ergastolo, incidente di legittimità
costituzionale dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice
penale nella parte in cui detta norma dispone che i condannati nei
cui confronti la liberazione condizionale già concessa sia stata
revocata non possono essere riammessi a detto beneficio.
Per i condannati alla pena dell'ergastolo questa preclusione
varrebbe a rendere immodificabile la perpetuità della pena loro
inflitta, e ciò in contrasto con la finalità rieducativa assegnata
a tutte le pene dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione.
A sostegno della denuncia di incostituzionalità della disposizione
menzionata l'ordinanza del giudice a quo fa valere le varie sentenze
rese in passato dalla Corte costituzionale in materia di ergastolo, e
segnatamente la sentenza n. 264 del 1974, con la quale la Corte
stessa, nel respingere la tesi della incostituzionalità di detta
pena, ha posto in rilievo il valore rappresentato dalla
ammissibilità del condannato all'ergastolo alla liberazione
condizionale (a quell'epoca dopo ventotto anni di esecuzione della
pena, secondo la prima riforma dell'istituto intervenuta con la legge
25 novembre 1962, n. 1634), nonché la sentenza n. 270 del 1993, la
quale pur dichiarando la inammissibilità della questione allora
sollevata in relazione alla computabilità nella durata della pena
del periodo trascorso in libertà vigilata dal condannato
all'ergastolo liberato condizionalmente, ebbe a riconoscere
espressamente che le argomentazioni svolte nella sentenza n. 282 del
1989 circa la necessità di computare, ai fini di determinare la pena
residua, in caso di revoca della liberazione condizionale il periodo
scontato in libertà vigilata "vanno ribadite anche nei confronti del
condannato all'ergastolo, riguardo al quale la perpetuità della pena
irrogata non può costituire un ostacolo sufficiente per precludere
in assoluto la medesima opera di scomputo". E ciò, sia perché
altrimenti - prosegue la Corte nel passo della predetta sentenza n.
270 del 1993 richiamato dal giudice rimettente - al condannato
all'ergastolo "sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore
rispetto al condannato a pena temporanea sia perché alla funzione
rieducativa della pena non può essere sottratto il condannato
all'ergastolo senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma,
della Costituzione".
Per risolvere questo problema, la cui esistenza è già stata
riconosciuta dalla Corte costituzionale, non rimarrebbe - osserva
l'ordinanza del giudice a quo - che riconoscere la fondatezza della
questione ora sollevata eliminando come incostituzionale, per il
condannato all'ergastolo, la preclusione ad una nuova concessione
della liberazione condizionale.
Né - conclude sempre l'ordinanza - vi sarebbero altri ostacoli a
detta soluzione, dato che anche la nuova eventuale concessione
dovrebbe essere subordinata ad una valutazione di merito del
tribunale di sorveglianza, che verifichi l'entità delle ragioni che
hanno portato alla revoca e valuti se e quando sussistano i
presupposti per una nuova ammissione all'esperimento della
liberazione condizionale.
2. - La questione, rigorosamente limitata, nella impostazione e
negli svolgimenti dell'ordinanza del giudice a quo ai problemi posti
dalla vigente disciplina nei confronti dei soli condannati
all'ergastolo, è fondata.
3. - L'art. 177 del codice penale, il cui primo comma è dedicato
alla disciplina della revoca della liberazione condizionale, trae
origine dall'art. 17 del codice penale del 1889, che per la prima
volta introdusse in Italia l'istituto della liberazione condizionale
e di questa disciplinò i presupposti (art. 16). Esso ricalcava tutto
il sistema del detto art. 17, nel quale figuravano, come presupposti
della revoca, la commissione di un reato che importi pena restrittiva
della libertà personale o, alternativamente, l'inadempimento delle
condizioni imposte al condannato, e, come conseguenze della revoca
stessa, il divieto di computare nella pena residua il periodo
trascorso in liberazione condizionale e il divieto di ammissione ad
una nuova liberazione condizionale.
Questo sistema era relativo, tanto nel codice del 1889 quanto nella
formulazione originaria del codice vigente, ai soli condannati a pena
detentiva temporanea, non essendo allora considerata l'ammissibilità
alla liberazione condizionale per i condannati alla pena
dell'ergastolo. Viceversa, per i condannati all'ergastolo,
l'ammissione alla liberazione condizionale fu prevista dall'art. 2
della legge 25 novembre 1962, n. 1634 (Modificazioni alle norme del
codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale)
e ribadita con l'art. 8 della legge 10 ottobre 1986, n. 663
(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
la quale ultima ridusse il periodo di esecuzione della pena richiesto
per l'ammissibilità al beneficio da ventotto a ventisei anni.
Con quest'ultima legge veniva inoltre disciplinato in modo più
favorevole ai condannati l'istituto denominato "liberazione
anticipata", già introdotto con l'art. 54 dell'ordinamento
penitenziario del 1975 per i condannati che nell'espiazione della
pena abbiamo dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione,
ai fini del loro più efficace reinserimento nella società (questa
la prima formulazione dell'art. 54). Veniva infatti elevato a
quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata il periodo
massimo di detrazione e veniva sancita la detrazione di pena anche
per i condannati all'ergastolo. Quest'ultima modificazione
consacrava anche formalmente, sul piano legislativo, la pronuncia
resa da questa Corte con sentenza n. 274 del 1983, che aveva
dichiarato costituzionalmente illegittimo il suddetto art. 54
dell'ordinamento penitenziario "nella parte in cui non prevede la
possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la
riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena
così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione
alla liberazione condizionale". Per effetto di tali modificazioni il
periodo minimo di durata della pena effettivamente scontata perché
il condannato all'ergastolo potesse essere ammesso alla liberazione
condizionale, stabilito nel 1962 in anni ventotto e ridotto nel 1986
ad anni ventisei, veniva a poter essere diminuito, in caso di
fruizione delle riduzioni proprie della liberazione anticipata, in
modo assai consistente.
4. - Riassunti come sopra i precedenti legislativi relativi
all'ammissione alla liberazione condizionale dei condannati
all'ergastolo, oggetto, con gli altri presupposti generali
dell'istituto stesso, dell'art. 176 del codice penale, deve
ricordarsi che anche l'art. 177 dello stesso codice, concernente la
revoca, ha conosciuto, nel corso dei decenni successivi al 1930,
modificazioni ad opera del legislatore, decisioni di parziale
illegittimità costituzionale e messe a punto della giurisprudenza
ordinaria, segnatamente della giurisprudenza di legittimità.
Le modificazioni legislative, intervenute ad opera dell'art. 2
della menzionata legge 25 novembre 1962, n. 1634, hanno rappresentato
soltanto un allineamento alle modificazioni introdotte con la stessa
disposizione nell'art. 176: sospensione, in caso di ammissione alla
liberazione condizionale, della misura di sicurezza detentiva a cui
eventualmente il condannato a pena detentiva temporanea sia stato
sottoposto, e, nel secondo comma, previsione di un termine (cinque
anni) per la liberazione definitiva del condannato all'ergastolo a
seguito di esperimento positivo del periodo di liberazione
condizionale.
L'intervento di questa Corte si concretò invece nella declaratoria
di illegittimità costituzionale di una delle due proposizioni
dell'ultimo periodo del primo comma, e precisamente del comma
suddetto "nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione
condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di
determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del
tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni
di libertà subite dal condannato e del suo comportamento in tale
periodo" (sentenza n. 282 del 1989). Ovviamente detta sentenza si
riferiva soltanto alle pene detentive temporanee.
Infine è da considerarsi rilevante l'intervento compiuto dalla
giurisprudenza di legittimità su uno dei due presupposti
alternativamente previsti per la revoca, e precisamente sul
presupposto attinente alla "trasgressione agli obblighi inerenti alla
libertà vigilata, disposta ai termini dell'art. 230, n. 2". Con
alcune sentenze dell'ultimo decennio la Corte di cassazione ha
statuito che ai fini di stabilire l'esistenza di una trasgressione
degli obblighi inerenti alla libertà vigilata "non è sufficiente la
mera segnalazione degli organi di polizia incaricati della
sorveglianza, ma occorre accertare in primo luogo la volontarietà
del fatto, dovendosi ovviamente escludere le infrazioni incolpevoli,
ed in particolare, poi, se la violazione degli obblighi inerenti la
libertà vigilata sia di tale gravità da investire tutto il regime
di vita al quale il liberato è stato sottoposto e da costituire
sicuro elemento per ritenere, con giudizio penetrante e completo
tradotto in adeguata motivazione, la insussistenza nella realtà di
quel ravvedimento, sicché il liberato sia immeritevole
dell'anticipato reinserimento nella vita sociale".
Con questi interventi la Corte di cassazione, svolgendo opera
interpretativa guidata da criteri di razionalità e di aderenza alle
finalità degli istituti in questione, veniva incontro non solo ad un
voto formulato sin dai tempi delle prime revisioni del codice penale
vigente, ma anche ad una chiara presa di posizione incidentale
(sorretta peraltro da una serie di analitiche proposizioni) di questa
Corte, che nella ricordata sentenza n. 282 del 1989 aveva ricordato
le critiche all'automatismo della revoca, qualificando tale
automatismo come "frutto di una visione ingiustificatamente punitiva"
di tale istituto.
Tale il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si deve
collocare la presente decisione, la quale riguarda - così come
richiesto dall'ordinanza del giudice a quo - entrambi i casi di
revoca della liberazione condizionale: quello determinato dalla
commissione di un "delitto o contravvenzione della stessa indole" e
quello determinato dalla "trasgressione agli obblighi della libertà
vigilata, disposta ai termini dell'art. 230, n. 2" del codice penale.
5. - Della compatibilità della pena dell'ergastolo con la funzione
rieducativa assegnata alla pena in generale dall'art. 27, comma
terzo, della Costituzione, e più in generale della pena
dell'ergastolo, questa Corte ebbe ad occuparsi più di una volta.
Con la sentenza n. 264 del 1974, la Corte, chiamata a riesaminare
la legittimità dell'ergastolo, espose a sostegno della infondatezza
della questione vari argomenti, tra i quali assume indubbiamente
valore preminente quello incentrato sulla legge 25 novembre 1962, n.
1634 che ammise la liberazione condizionale anche per i condannati a
detta pena. Scrisse allora la Corte che "l'istituto della liberazione
condizionale disciplinato dall'art. 176 cod. pen. - modificato
dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 - consente
l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile
senza che possano ostarvi le sue precarie condizioni economiche:
invero ... la concessione della liberazione condizionale è
subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili, sempreché il
condannato abbia la possibilità di provvedervi, che altrimenti
potrà dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di adempierle senza
subire alcun pregiudizio". E questa posizione fu rinforzata, nella
sentenza stessa, con il dare rilievo alla precedente sentenza n. 204
dello stesso anno 1974, con la quale era stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma attributiva della
facoltà di concedere la liberazione condizionale al Ministro della
giustizia (art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602), conseguentemente
attribuendosi la facoltà stessa all'autorità giudiziaria "che con
le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale accerterà se il
condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro
il suo ravvedimento".
Questi motivi furono ripetutamente ripresi in decisioni successive,
tra le quali spicca la sentenza n. 274 del 1983, nella quale - a
premessa della estensione del già ricordato istituto della riduzione
di pena, che va sotto il nome di "liberazione anticipata", ai
condannati all'ergastolo - può leggersi che la finalità rieducativa
voluta dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione si riferisce
senza ombra di dubbio anche a detti soggetti e che ciò "è fatto
palese dalla estensione in loro favore dell'istituto della
liberazione condizionale, operata dalla legge n. 1634 del 1962": a
proposito della quale - prosegue la sentenza - fu enunciato, nella
relazione governativa che accompagnava la presentazione alla Camera
dei deputati del disegno di legge, il proposito di "completare ed
integrare, con speciale riferimento all'ergastolo, la progressiva
umanizzazione della pena, rendendo più concreta e funzionale anche
nell'ergastolo l'azione intesa alla rieducazione del condannato". La
recuperabilità sociale del condannato all'ergastolo, mediante la
possibilità della sua liberazione condizionale, segnava perciò
nella nostra legislazione penale una svolta di evidente rilievo: una
svolta sottolineata anche da questa Corte, la quale, nel dichiarare,
con la ricordata sentenza n. 264 del 1974, non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 22 del codice penale,
sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo, della
Costituzione, faceva perno, tra l'altro, proprio sulla intervenuta
ammissione della liberazione condizionale, in quanto essa "consente
l'effettivo reinserimento dell'ergastolano nel consorzio civile".
6. - Alla stregua di queste premesse non può non essere rilevata
la illegittimità costituzionale della disposizione che, vietando per
i condannati all'ergastolo la riammissione alla liberazione
condizionale, li esclude in modo permanente ed assoluto dal processo
rieducativo e di reinserimento sociale.
La pena dell'ergastolo, per il suo carattere di perpetuità si
distingue dalle altre pene restrittive della libertà personale;
oltre a comportare, per chi vi è sottoposto, una serie di
conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, che sono,
in tutto o in parte, estranee alle altre pene. Ma questo suo
connotato di perpetuità non può legittimamente intendersi, alla
stregua dei principii costituzionali, come legato, sia pure dopo
l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione
condizionale, ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove
sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova
liberazione condizionale. Il mantenimento di questa preclusione nel
nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad
una sua esclusione dal circuito rieducativo, e ciò in palese
contrasto - come già si è visto - con l'art. 27, comma terzo, della
Costituzione, la cui valenza è stata già più volte affermata e
ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena
prevista dall'ordinamento italiano vigente.
Se la liberazione condizionale è l'unico istituto che in virtù
della sua esistenza nell'ordinamento rende non contrastante con il
principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena
dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo
cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso
il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente
preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla
liberazione condizionale.
Certamente, in concreto, il condannato all'ergastolo potrà dalla
competente autorità giudiziaria essere ritenuto non meritevole della
riammissione al beneficio della liberazione condizionale; e
l'autorità stessa potrà graduare anche nei tempi la nuova
ammissione, tenuto conto sia della prova data dal detenuto durante la
detenzione sia della prova data durante i precedenti periodi
trascorsi in libertà vigilata, prendendo ovviamente in
considerazione anche la concreta gravità delle violazioni che ebbero
a dar luogo alla revoca. Ma questa possibilità di non riammissione o
di riammissione dilazionata nel tempo non equivale ad una esclusione
totale per divieto di legge.
7. - A quest'ultimo proposito, e cioè in relazione ai presupposti
di una nuova concessione del beneficio della liberazione condizionale
al condannato all'ergastolo nei cui confronti precedenti concessioni
siano state revocate, è necessaria qualche precisazione ulteriore.
L'ordinanza del giudice a quo si occupa espressamente di questo
tema quando scrive che la normativa che deriverebbe dalla sentenza di
accoglimento prospettata alla Corte costituzionale non richiederebbe
integrazione alcuna. Si potrebbe cioè discutere se debbano valere
"le stesse regole dettate per la rinnovazione della istanza dopo il
provvedimento di rigetto, con una equiparazione a questo del
provvedimento di revoca", mentre per le altre condizioni di
ammissibilità "non vi è ragione che non debbano valere le stesse
condizioni richieste per la ammissione al beneficio, come accade, ad
esempio, per la semilibertà dopo una precedente revoca". Inoltre
l'ordinanza stessa aggiunge che dovrà essere valutato seriamente,
nel merito, il ravvedimento del condannato in presenza
dell'insuccesso della prima concessione; e che in tale quadro
dovranno essere valutate anche le ragioni della revoca, la cui gamma
"è assai ampia e può andare da situazioni di gravità relativa ad
altre di gravità estrema".
Ora, quanto al problema dei termini da osservare in vista di una
nuova ammissione alla liberazione condizionale, è evidente che non
è dato a questa Corte alcun potere di intervento, spettante
soltanto, nel rispetto dei presupposti e dei limiti costituzionali,
ad una eventuale iniziativa legislativa. In particolare non sembra
possibile estendere in modo automatico i presupposti temporali
fissati dalle leggi vigenti per la riproposizione della domanda del
condannato dopo che è stata respinta una sua domanda diretta ad
ottenere la liberazione condizionale: diverse sono infatti le due
situazioni, anche se una certa analogia tra le stesse non può essere
negata. A carico di chi sia incorso nella revoca del beneficio, può
rilevarsi che l'esperienza fatta in concreto ha segnato in modo
negativo l'effettività del suo ravvedimento, mentre, a suo favore,
non si può dimenticare che il lungo periodo precedentemente
trascorso in carcere lo aveva fatto ritenere meritevole del
beneficio, diversamente da colui al quale il beneficio aveva dovuto
essere negato. Solo una penetrante valutazione condotta dal tribunale
di sorveglianza, competente ai sensi dell'art. 70 dell'ordinamento
penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni), potrà portare a concludere per la maggiore rilevanza
delle valutazioni concernenti l'uno o l'altro periodo (quello
trascorso in detenzione e quello trascorso in libertà vigilata),
tenuto ovviamente conto anche della prova data dal condannato nel
periodo di privazione della libertà personale successivo alla
revoca. In assenza di un intervento legislativo sul punto, il termine
richiesto dalla legge vigente per la riproposizione della domanda
respinta potrebbe essere per il giudice un utile punto di
riferimento.
Altrettanto deve dirsi per le altre condizioni per la nuova
ammissione al beneficio successivamente alla revoca. Varranno
ovviamente anche qui i parametri propri dell'istituto della
liberazione condizionale, fissati nell'art. 176 del codice penale,
che nell'ultima sua redazione esige che durante l'esecuzione della
pena sia stato tenuto dal condannato "un comportamento tale da far
ritenere sicuro il suo ravvedimento". Ovviamente, in caso di
condannato che, come nella fattispecie qui considerata, abbia già
usufruito di un periodo di liberazione condizionale in libertà
vigilata, dovrà il tribunale tener conto anche di tale periodo; e in
questo contesto di valutazioni rientrerà anche un esame delle
ragioni che dettero luogo alla revoca e della loro maggiore o minore
gravità. Su tutto dovrà operare il rispetto della finalità
rieducativa, intesa come reinserimento del reo nella società,
secondo le formule più volte adottate dalla Corte in questa materia
(v. particolarmente, anche per la liberazione condizionale del
condannato all'ergastolo, la sentenza n. 274 del 1983).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo
comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non
prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata
revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso
a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte