Sentenza n. 162/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 584
del codice penale (omicidio preterintenzionale), promossi con ordinanze
emesse il 12 marzo 1979, il 29 ottobre 1979, il 13 novembre 1979 e il 3
luglio 1980 dalla Corte d'Assise di Cagliari, l'11 dicembre 1979 ed il
4 febbraio 1980 dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari ed il 29
ottobre 1980 dalla Corte d'Assise di Sassari, iscritte ai nn. 375 e 965
del registro ordinanze 1979 e nn. 17, 82, 159, 609 e 911 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 189 dell'anno 1979, nn. 57, 78, 304, 98 e 131 dell'anno 1980 e n. 70
dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1981 il Giudice relatore
Alberto Malagugini,
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con quattro ordinanze del 12 marzo, 29 ottobre, 13 novembre 1979 e
3 luglio 1980, emesse nei procedimenti a carico di La Rosa Vincenzo,
Anedda Angelo e altro, Mattana Antonio ed altri ed Ollosu Cesare
(rispettivamente, reg. ord. 375 e 965 del 1979, 17 e 609 del 1980), la
Corte d'Assise di Cagliari sollevava, in relazione all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p. (omicidio
preterintenzionale), nella parte in cui prevede una pena edittale
superiore, nel minimo e nei massimo, a quella stabilita dall'art. 18,
secondo e quarto comma della legge 22 maggio 1978, n. 194 per azioni
dirette a provocare lesioni da cui derivi, come conseguenza non voluta,
la morte della donna. Nelle ordinanze, motivate in modo sostanzialmente
analogo, il giudice a quo richiamava innanzitutto il costante indirizzo
di questa Corte, secondo cui l'osservanza del principio di eguaglianza
non esclude che il compito di determinare la misura delle sanzioni
penali resti di stretta spettanza del legislatore ordinario, in
funzione dei suoi indirizzi di politica legislativa, sottraendosi al
giudizio della Corte "sempreché ovviamente, la sperequazione non
assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da una benché minima
giustificazione di ordine razionale o logico (sentenza 5/77, nonché
119/73, 218 e 271/74)".
Ciò premesso, la Corte d'Assise rilevava che la fattispecie
criminosa di cui all'art. 18, commi secondo e quarto legge citata,
introdotta in seguito all'abrogazione dell'art. 583 cpv. n. 5 c.p.,
"ricorre qualora, non essendo l'interruzione della gravidanza e la
morte della donna il risultato voluto, essa derivi da azioni
intenzionalmente lesive della integrità della stessa". Essa pertanto
si risolve nell'espressa configurazione di un delitto
preterintenzionale, caratterizzandosi, rispetto alla fattispecie
descritta - con analoga formula - dall'art. 584 c.p., per la sua
maggiore ampiezza, in quanto incide negativamente su due diversi beni
giuridici: la vita ed il diritto alla maternità.
Posta dunque questa stretta analogia tra le due fattispecie (la
prima, più ampia, ricomprende anche la seconda) la Corte d'Assise
opinava essere privo di ogni logica e razionale giustificazione il
diverso trattamento sanzionatorio per essa previsto (art. 584 c.p.:
reclusione da 10 a 18 anni; art. 18 cit.: reclusione da 8 a 16 anni),
rilevando in particolare: a) che essendo quest'ultimo un reato
plurioffensivo, avrebbe dovuto casomai prevedersi una sanzione più
severa; b) che poiché in tale delitto l'evento non è la sola morte,
ma anche l'aborto, il più mite trattamento sanzionatorio si pone in
contraddizione con la solenne proclamazione di cui all'art. 1 l. 194/78
secondo cui "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente
e responsabile, riconosce il valore della maternità e tutela la vita
umana dal suo inizio".
A ben vedere, peraltro, l'arbitraria discriminazione sussiste - ad
avviso del giudice a quo - tra l'art. 584 c.p. e tutto il sistema
legislativo post-costituzionale, caratterizzato - in modo "più
aderente anche allo spirito dell'art. 27 Cost." -sia dalla "costante
affermazione, nella scelta del legislatore, delle conseguenze penali
inflitte per responsabilità obiettiva (si veda: dalla sentenza n. 3
del 1956 a quella n. 173 del 1976 della Corte Cost.)", sia da "una
maggiore personalizzazione della responsabilità penale, con
conseguente adeguamento del trattamento sanzionatorio (si vedano: le
sentenze della Corte Cost. e le disposizioni legislative sulla
sospensione condizionale della pena, le scelte di cui è espressione la
legge 26 luglio 1975, n. 354, ecc.)". Poiché l'art. 18 cit. è
"conforme a questo indirizzo di più diretta derivazione
costituzionale", è l'art. 584 c.p. che si pone rispetto ad esso "in
posizione di palese, irrazionale ed arbitraria discriminazione":
sicché una parziale dichiarazione di incostituzionalità di
quest'ultima norma sarebbe l'unico modo "per ripristinare l'uguaglianza
costituzionale".
In punto di rilevanza, la Corte d'Assise osservava infine che
un'eventuale pronuncia in tale senso "influirebbe sulla decisione di
merito in ordine alla determinazione della pena" e che non vi era, nei
casi di specie, materia per l'applicazione dell'art. 152 cpv. c.p.p.
(ordinanza 965/79 e 17/80).
Nei primi tre giudizi interveniva l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata, in quanto: a) le
situazioni poste a raffronto sono diverse, essendo l'azione, nell'art.
18 cit. (e in entrambe le ipotesi ivi previste: quarto comma in
relazione al primo comma e quarto comma in relazione al secondo)
finalisticamente diretta a conseguire l'interruzione della gravidanza e
non a ledere la donna; b) anche nella seconda ipotesi la lesione è
prevista solo come mezzo per l'interruzione della gravidanza, sicché
"se si trattasse di lesione commessa come finalità dell'azione tipica,
da cui derivasse la morte di donna incinta e l'interruzione della
gravidanza, si avrebbe omicidio preterintenzionale nella figura
prevista e punita dall'art. 584 c.p."; c) il fatto che nell'ipotesi sub
b) - lesione al fine di interrompere la gravidanza, da cui derivi la
morte della donna - sia prevista una pena inferiore a quella
"dell'omicidio preterintenzionale ordinario" corrisponda ad una scelta,
non irrazionale, di politica legislativa e non dà luogo a problemi di
legittimità costituzionale.
La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 584
c.p. - sotto l'identico profilo della disparità di trattamento quoad
poenam rispetto all'art. 18 l. 194/78, e con analoga motivazione
veniva altresì sollevata dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari
con ordinanze dell'11 dicembre 1979 e 4 febbraio 1980, emesse nei
procedimenti a carico di Meloni Mario Graziano e Fresu Andrea
(ordinanze nn. 82 e 159 del 1980), nonché dalla Corte d'Assise di
Sassari con ordinanza del 29 ottobre 1980 nei procedimenti a carico di
Casula Pietrina (ordinanza n. 911/1980).
Nei relativi giudizi l'Avvocatura dello Stato non interveniva, né
vi era - così come per le precedenti ordinanze - costituzione di parti
private. Considerato in diritto :
1. - Le sette ordinanze indicate in epigrafe (della Corte di Assise
e della Corte d'Assise di Appello di Cagliari e della Corte d'Assise di
Sassari) sollevano la medesima questione di legittimità
costituzionale. I sette giudizi possono, perciò, essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - I giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale
dell'art. 584 del codice penale, che prevede - e punisce con la pena
edittale da 10 a 18 anni di reclusione - il fatto di "chiunque, con
atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581
(percosse) e 582 (lesione personale) cagiona la morte di un uomo". Il
disposto di legge denunziato, nella parte in cui stabilisce la sopra
specificata pena edittale, posto a confronto con l'art. 18, secondo
comma e quarto comma, della legge 22 maggio 1978 n. 194 (che punisce
con la pena della reclusione da otto a sedici anni chiunque provochi
l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni
alla donna se dal fatto derivi la morte della donna) contrasterebbe con
l'art. 3 Cost. per la ingiustificata ed irrazionale disparità del
trattamento sanzionatorio adottato nelle due fattispecie da
considerarsi di eguale gravità ovvero addirittura di gravità
inversamente proporzionale alla severità della pena edittale.
3. - Sul punto - della ritenuta maggior gravità della fattispecie
prevista dall'art. 18, secondo comma e quarto comma della legge n. 194
del 1978, rispetto a quella di cui all'art. 584 del codice penale -
insistono le ordinanze di rimessione più diffusamente motivate. In
particolare, la Corte di Assise di Cagliari (ord. n. 965/1979 e n. 17
del 1980) osserva che "la nuova figura criminosa, introdotta dai
disposti di legge denunziati, in seguito all'abrogazione dell'art. 583
cpv. n. 5 del codice penale" (operata con l'art. 22, secondo comma
della legge 194 del 1978) "è destinata a ricoprire la fattispecie che
ricorre qualora, non essendo l'interruzione della gravidanza e la morte
della donna il risultato voluto, esso derivi da azioni intenzionalmente
lesive dell'integrità della stessa". "Tale fattispecie" - prosegue il
giudice a quo - "si risolve pertanto nella espressa configurazione di
un delitto preterintenzionale, ove l'interruzione della gravidanza e
l'evento morte si verificano come conseguenza non prevista e non voluta
di altra azione delittuosa)".
Si può, perciò, dire che la fattispecie considerata, per il suo
carattere plurioffensivo, incidente, cioè, su due diversi beni
giuridici, la vita e il diritto alla maternità della donna,
ricomprenda in sé quella dell'omicidio preterintenzionale di cui
all'art. 584 del codice penale.
La disparità di trattamento sanzionatorio non appare, quindi, in
alcun modo giustificata e, se mai, il legislatore avrebbe dovuto
stabilire un trattamento più severo per la fattispecie più grave,
quella cioè di cui all'art. 18 della legge 194 del 1978.
L'opposta conclusione - raggiunta dal legislatore del 1978 - è
tanto più "irrazionale ed ingiustificata" in quanto contrasta,
altresì, con la solenne affermazione di cui all'art. 1 della legge
medesima, ai sensi della quale "Lo Stato garantisce il diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore della
maternità e tutela la vita umana dal suo inizio".
4. - Come si vede, le argomentazioni dei giudici remittenti - per
la parte sin qui considerata - si risolvono in una critica stringente
al disposto del quarto comma in relazione al secondo comma dell'art. 18
della legge n. 194 del 1978, senza minimamente involgere il denunziato
art. 584 del codice penale. Di' quest'ultimo si eccepisce una sorta di
illegittimità sopravvenuta, poiché sarebbe da considerare privo di
qualsiasi razionalità il trattamento sanzionatorio ivi previsto
rispetto a quello diverso e più mite adottato dal legislatore del 1978
per la fattispecie di cui all'art. 18, secondo e quarto comma, della
legge n. 194, che - come si è riferito - "ricomprenderebbe" in sé
l'omicidio preterintenzionale.
5. - Un tale assunto non può però essere condiviso. Va infatti
ricordato che l'art. 18 della legge n. 194 del 1978 disciplina
fattispecie che nel codice penale erano previste, per quanto qui
interessa, dal titolo X del libro II, nonché dall'art. (582 a) 583
comma primo n. 3 e cpv. n. 5 del codice stesso, abrogati dall'art. 22
della legge in esame.
In particolare, il secondo comma dell'art. 18 prevede e punisce il
fatto di chi "provochi l'interruzione della gravidanza con azioni
dirette a provocare lesioni alla donna", configurando un titolo
autonomo di reato, equiparato, quoad poenam, all'ipotesi di aborto
doloso su donna non consenziente (di cui al primo comma del medesimo
art. 18).
La fattispecie tipica così costruita, che si caratterizza per la
preterintenzionalità dell'evento aborto, occupa lo spazio
precedentemente riempibile con il disposto degli artt. 582 e 583, cpv.
n. 5 del codice penale, senza peraltro consentire più il bilanciamento
tra la circostanza aggravante (di cui all'art. 583 cpv. n. 5) ed
eventuali circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 69 del codice
penale.
Il quarto comma, primo periodo, dell'art. 18 della legge n. 194 del
1978 prevede, invece, la morte della donna incinta come conseguenza
dell'aborto, doloso o preterintenzionale che sia; e tale previsione
coincide con quella di cui all'abrogato art. 549 (primo comma, primo
periodo) del codice penale, una volta assunta l'equiparazione tra
aborto doloso ed aborto preterintenzionale (art. 18, primo e secondo
comma) operata dal legislatore del 1978. Si tratta, in entrambi i casi,
di una circostanza aggravante speciale, che porta a configurare un
reato appunto aggravato dall'evento, e non già un delitto
preterintenzionale secondo la previsione di cui all'art. 43 del codice
penale.
Bastano questi rilievi per escludere che la fattispecie prevista e
punita dall'art. 18, quarto comma in relazione al secondo comma, della
legge n. 194 del 1978 possa correttamente porsi a raffronto con quella
di cui all'art. 584 del codice penale, senza che occorra indulgere ad
ulteriori approfondimenti della complessa tematica penalistica nella
quale si inquadra la questione sollevata dai giudici a quibus.
6. - Vero è che questi ultimi, quasi a voler prevenire l'obiezione
per cui male viene invocato il principio di uguaglianza quando si
pongano a confronto fattispecie criminose diversamente strutturate e
perciò non omogenee e quando si impugni una norma di carattere
generale indicando il tertium comparationis in una norma prospettata
come derogatoria, assumono che il contrasto denunziato "sussiste tra
l'art. 584 del codice penale, da un lato, e tutto il sistema
legislativo postcostituzionale, al quale il citato art. 18 (della
legge n. 194 del 1978) si è conformato, dall'altro". Ciò perché -
secondo i giudici a quibus - si sarebbe in presenza di un "nuovo
orientamento di politica legislativa, più aderente anche allo spirito
dell'art. 27 Cost.", ad esempio del quale vengono citate le
disposizioni di cui al d.l. 11 aprile 1974 n. 99 (artt. 11, 12 e 13)
convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 220, in
materia di concessione e revoca della sospensione condizionale della
pena, nonché la legge 26 luglio 1975 n. 354, recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà; mentre più generico riferimento
viene fatto a sentenze di questa Corte.
Neppure questa prospettazione può essere condivisa.
7. - Sembra infatti difficile convenire sulla esistenza di un
"nuovo" (e tanto meno univoco) "orientamento di politica legislativa"
in materia penale. Basta, in proposito, ricordare l'estrema scarsità
di innovazioni incidenti sul libro II del vigente codice penale
(eccezione fatta per talune misure, qualificate però di emergenza,
introdotte per potenziare la repressione di alcune specifiche figure
criminose). Nel codice stesso, pertanto - per quanto più
specificatamente qui interessa - permane una pluralità di fattispecie
in cui la morte del soggetto passivo, non voluta dall'agente,
costituisce elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato da
cui essa deriva e comporta pene edittali differenziate. Nel capo I,
titolo XII del libro II, ad esempio, accanto alla fattispecie di cui
all'art. 584 (omicidio preterintenzionale) vi sono quelle di cui:
all'art. 586 (morte - o lesione - come conseguenza di altro delitto);
all'art. 587, terzo comma, ultima parte (omicidio preterintenzionale a
causa di onore); all'art. 591, terzo comma, ultima parte, (morte come
conseguenza dell'abbandono di persone minori o incapaci); all'art. 592,
secondo comma, ultima parte (morte come conseguenza dell'abbandono di
un neonato per causa di onore); all'art. 593, terzo comma, ultima parte
(morte come conseguenza di omissione di soccorso). Inoltre, si possono
ricordare le fattispecie di cui all'art. 571, secondo comma, ultima
parte (morte come conseguenza dell'abuso di mezzi di correzione o di
disciplina) ed all'art. 572, secondo comma, ultima parte (morte come
conseguenza di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). È
evidente che ciascuna delle fattispecie qui ricordate (al pari di
quelle di cui al denunziato art. 18, quarto e secondo comma, della
legge n. 194 del 1978 e, prima di esso, all'abrogato art. 549, primo
comma, prima parte, del codice penale) esprime strutturalmente e sul
piano sanzionatorio una opzione legislativa che a sua volta implica una
scelta di valore, rientranti l'una e l'altra nella discrezionalità del
legislatore; discrezionalità il cui esercizio è sindacabile da questa
Corte - in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza -
nella sola ipotesi della palese irragionevolezza che non ricorre certo
nel caso di specie (cfr. sentenze n. 45 del 1967, 109 del 1968, 114 del
1970, 22 del 1971, 142 del 1973, 119 del 1975, 5 del 1977, 71 del 1979,
51 del 1980 e 72 del 1980).
Perciò, l'aspirazione, sottesa alle ordinanze di rimessione, ad
una più generale iniziativa di riforma, nel campo penale, per meglio
conformare la normativa vigente ai valori ed ai fini costituzionalmente
affermati, può trovare ascolto ed accoglimento soltanto nella sede
parlamentare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 584 del codice penale, nella parte in cui prevede una pena
edittale superiore nel minimo e nel massimo rispetto a quelle stabilite
dall'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 22 maggio 1978 n.
194, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di Assise
di Cagliari, dalla Corte di Assise di Appello di Cagliari e dalla Corte
di Assise di Sassari con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte