Sentenza n. 163/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 426/1971
- art. 45legge 426/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
45 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (disciplina del commercio),
promossi con le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 22 luglio 1976 dal Pretore di Atina nel
procedimento civile vertente tra Società Editoriale Romana e Lamberti
Antonio, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976;
2. - n. 3 ordinanze emesse il 7 febbraio 1977 dal Pretore di Atina
nei procedimenti civili vertenti tra Lamberti Antonio e la Società
Editrice Corriere della Sera ed altre, iscritte ai nn. 106, 107 e 108
del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 107 del 20 aprile 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Provvedendo inaudita altera parte sul ricorso 5 luglio 1976
inteso da Lamberti Antonio ad ottenere ex art. 700 c.p.c. l'ordine,
all'amministrazione del quotidiano "Il Tempo" impartito, di immediato
ripristino della fornitura al Lamberti medesimo del quotidiano secondo
le quantità e le modalità precisate in narrativa, il Pretore di
Atina, con decreto 8 luglio 1980, ordinò al legale rappresentante de
"Il Tempo" il ripristino immediato e diretto del quotidiano come nelle
quantità e nelle modalità precedentemente attuate. Non avendo il
Pretore fissato l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé né
stabilito il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto la S.E.R., editrice de "Il Tempo", chiese la revoca e,
comunque, la dichiarazione d'inefficacia del decreto 8 luglio 1976
anche per effetto di incertezza nella individuazione del destinatario
con ricorso s.d.; a seguito di che veniva instaurato il
contraddittorio, nel quale l'adito Pretore, su accoglimento d'istanza
della S.E.R., con ordinanza 22 luglio 1976 (notificata il 9 e
comunicata il 10 agosto, pubblicata nella G. U. n. 300 del 10 novembre
1976 e iscritta al n. 618 R.O. 1976), ritenuto che la l. 11 giugno
1971 n. 426, innovando nel sistema di distribuzione e rivendita di
giornali e riviste periodiche, comporterebbe una diversa normativa in
sede locale ed amministrativa con evidenti riflessi sui rapporti tra
editori e rivenditori nonché nell'interno della categoria diquesti tra
coloro che sono muniti della licenza di commercioe coloro che ne sono
privi, e che l'obbligo dell'iscrizione dei giornalai nel registro di
commercio urterebbe contro gli artt.21,41 e 9 Cost., ha giudicato
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 9,
21 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426.
1.2. - Avanti la Corte si è costituito, giusta delega in calce
alla comparsa depositata il 1 ottobre 1976, per la S.E.R. l'avv. Dario
Di Gravio, il quale, richiamate alcune circolari del Ministero
dell'Economia nazionale nel settore della rivendita dei giornali, si è
diffuso su precedenti normative (d.l. 16 novembre 1926 n. 2174 conv.
in l. 18 dicembre 1927 n. 2501; t.u. 1 marzo 1961 n. 121; legge 9 marzo
1964 n. 121) e sulle ragioni logiche e sistematiche (specialità del
rapporto tra editori di giornali e rivenditori anche sotto il profilo
del tipo del contratto con cui si attua la traditio della merce ai
rivenditori, peculiarità dello svolgimento dell'attività dei
giornalai specie con riguardo all'orario di apertura al pubblico;
esigenza di un particolare rapporto fiduciario fra editori e
rivenditori segnatamente per garantire la imparzialità della
distribuzione), che distinguerebbero l'attività di rivendita dei
giornali dalla ordinaria attività di commercio e che indurrebbero ad
escludere l'assoggettabilità della stessa ad autorizzazione
amministrativa, e ha concluso per la dichiarazione di fondatezza della
proposta questione.
E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 30 novembre 1976, in cui l'Avvocatura generale dello
Stato ha eccepito la irrilevanza della questione in riferimento alla
richiesta, avanzata avanti il Pretore di Atina dal Lamberti al fine di
conseguire il ripristino della distribuzione del giornale "Il Tempo",
esprimendo il dubbio che la normativa impugnata sia applicabile ai
rivenditori di giornali; nel merito ha negato fondatezza alla proposta
questione in riferimento all'art. 9 perché non è dato cogliere alcun
collegamento tra l'eventuale imposizione ai rivenditori di giornali
dell'obbligo di iscrizione nel registro dei commercianti e la direttiva
di promozione della cultura considerata dalle norme della Costituzione,
in riferimento all'art. 21 che garantisce la libertà di manifestazione
diretta del proprio pensiero e non la diffusione di uno strumento di
diffusione dell'altrui pensiero, e in riferimento all'art. 41, che non
vieta controlli autorizzati dal legislatore.
2 a
4.1. - Lo stesso Pretore di Atina, cui il medesimo rivenditore
Antonio Lamberti si era rivolto al fine di conseguire, con distinti
ricorsi contro la soc. Editrice "Corriere della Sera", la soc.
Editrice "Il Messaggero", la s.p.a. Rusconi Editore, provvedimenti
d'urgenza ex art. 700 c.p.c., intesi aconseguire l'autorizzazione a
proseguire la distribuzione dei giornali, ha emesso, sotto la data del
7 febbraio 1977, tre distinte ordinanze (notificate il 21 e comunicate
il 23 dello stesso mese, pubblicate nella G. U. n. 107 del 20 aprile
1977 e iscritte ai nn. 106 a 108 R.O. 1977) con cui ha giudicato
rilevantee non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 21,
41 e 9 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426; rilevante perché la eventuale
declaratoria di incostituzionalità farebbe venir meno il fondamento
giuridico della pretesa del Lamberti, diretta a continuare la
distribuzione, in quanto basata sulla propria qualità di esercente
munito di licenza di commercio; fondata perché I) in riferimento
all'art. 21 la licenza, specie in piccoli centri, determinerebbe
limitazioni alla libera diffusione e circolazione della stampa o di
parte di essa e, quindi, alla informazione del libero pensiero, II) in
riferimento all'art. 41 non sussisterebbero esigenze pubblicistiche che
impongano restrizioni di carattere amministrativo alla rivendita dei
giornali, e III) in riferimento all'art. 9 i condizionamenti alla
distribuzione della stampa determinerebbero, in centri isolati odi
assai ridotte dimensioni, la concreta impossibilità di adeguata e
pluralistica informazione incidendo negativamente sulla diffusione
della cultura.
2 a
4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atti
depositati il 10 maggio 1977 aventi lo stesso contenuto, in cui
l'Avvocatura generale dello Stato ha riprodotto argomentazioni svolte e
conclusioni formulate nell'incidente iscritto al n. 618 R.O. 1976
(supra 1.2.).
3. - Alla pubblica udienza del 5 maggio 1982, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni
si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto :
4. - L'incidente iscritto al n. 618 R.O. 1976 è inammissibile
perché il Pretore di Atina, non pago di aver emesso con decreto il
provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti di una entità
giuridicamente non identificata, non ha speso neppure una parola sulla
concludenza, ai fini della conferma o della revoca del decreto, della
questione di costituzionalità che andava a sollevare.
5.1. - Le tre altre ordinanze, iscritte ai nn. 106 a 108 R.O. 1976,
stante l'identità delle norme impugnate e dei precetti costituzionali
assunti a parametri, vanno riunite ondeconsentire la prolazione di
unica sentenza.
5.2. - A tacere dei dubbi sull'applicabilità della l. 11 giugno
1971 n. 426 (disciplina del commercio) ai rivenditori di giornali,
nessuno dei precetti costituzionali, in riferimento ai quali è stata
sollevata la questione di legittimità degli artt. 1 (istituzione del
registro) e 45 (sfera di applicazione della legge), è violato: non
l'art. 9 perché non si vede in qual guisa l'iscrizione dei giornalai
nel registro di commercio intralci la promozione, da parte della
Repubblica, dello sviluppo della cultura; non l'art. 21 perché la
ripetuta iscrizione non inceppa il diritto di esprimere il proprio
pensiero con lo scritto o altro mezzo di diffusione per incidere essa
(non già sulla stampa ma) sul commercio dei giornali (sent. 48/1964),
né infine l'art. 41 che non vieta le autorizzazioni al compimento di
attività economiche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426
(disciplina del commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21
e 41 Cost., con ordinanza 22 luglio 1976 (n. 618 RO. 1976) dal Pretore
di Atina;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426, sollevata in riferimento
agli artt. 9, 21 e 41 Cost. con le tre ordinanze 7 febbraio 1977 (nn.
106 a 108 R.O. 1977) dal Pretore di Atina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte