Corte costituzionale

Ordinanza n. 164/1980

Altra decisione · depositata il 15/12/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del

codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre

1979 dal Tribunale di Bergamo, nel procedimento civile vertente tra

l'I.N.A.M. e la Soc. s.p.a. Milano Assicurazioni Autoveicoli - Gestione

Fondo di Garanzia Vittime della Strada, iscritta al n. 84 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 98 del 9 aprile 1980;

udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che l'I.N.A.M. convenne avanti il Tribunale di Bergamo la

"Milano Assicurazioni Autoveicoli s.p.a. - Gestione Fondo Garanzia

Vittime della Strada" per conseguire, ai sensi degli artt. 1916 cod.

civ. e 28 legge 24 dicembre 1969, n. 990, il rimborso della somma di

lire 1.290.120 anticipata all'assistito Mario Piazzalunga, rimasto

infortunato in incidente stradale provocato il 10 giugno 1973 da

autovettura rimasta sconosciuta nel territorio del Comune di Nembro

(BG);

che, in accoglimento della opposizione della convenuta, il

designato Giudice istruttore, con ordinanza pronunciata all'udienza del

20 settembre 1979, respinse l'istanza, dall'attore Istituto avanzata,

di escussione, in qualità di teste, del Piazzalunga per essere costui,

in quanto legittimato a partecipare al giudizio ex art. 19, quarto

comma, legge 990/1969, incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246

cod. proc. civ.;

che avverso la ordinanza del G.I. spiegò reclamo ex articolo 178,

secondo comma cod. proc. civ. l'I.N.A.M. chiedendo che il Collegio

ammettesse l'audizione del Piazzalunga quale teste e, in subordine,

dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità dell'art. 246 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost.;

che, con ordinanza collegiale emessa il 25 ottobre 1979, comunicata

e notificata nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

98 del 9 aprile 1980 e iscritta al n. 84 R.O. 1980, l'adito Tribunale

ha in apertura considerato che "la sollevata questione della

illegittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. non sia

manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., e sia

rilevante in causa, in quanto l'infortunato Piazzalunga Mario, ai sensi

degli artt. 19, 21 e 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è

portatore di un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione al

giudizio per ottenere dal Fondo di Garanzia il risarcimento dei danni

subiti nell'incidente de quo ad opera del veicolo investitore rimasto

sconosciuto" (p. 3); che, riassunta la motivazione della sentenza

248/1974, con cui questa Corte ebbe a dichiarare infondata la questione

di costituzionalità dell'art. 246 (pp. 3, 4), non ha mancato di

constatare che "l'I.N.A.M. non può convenire in giudizio il suo

assicuratore non avendo nulla a pretendere contro lo stesso, né può

il giudice ordinare la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art.

107 c.p.c."(pp. 5, 6); che, dopo aver ad un tempo riconosciuto e negato

al Piazzalunga la legittimazione ad assumere in concreto la qualità di

parte nel giudizio de quo, si è doluto che al Piazzalunga - e a

fortiori all'I.N.A.M. - sarebbe riservata una condizione peggiore vuoi

di quella propria della parte, la quale, se, a sensi degli artt. 115 e

116, secondo comma, cod. proc. civ., liberamente interrogata sui fatti

di causa, vedrebbe dalle sue risposte scaturire argomenti di prova,

vuoi della posizione, assegnata, nel rito speciale del lavoro, alle

persone incapaci a testimoniare (e alle persone fatte oggetto del

divieto sancito dall'art. 247) dall'art. 421, quarto comma cod. proc.

civ. sub art. 1 legge 533/1973; che proprio quest'ultimo luogo di legge

ha indotto il Tribunale di Bergamo ad affermare, a suggello della

motivazione dell'ordinanza, che "la questione dell'illegittimità

costituzionale dell'art. 246 c.p.c., in quanto non consente al giudice

quantomeno di interrogare liberamente sui fatti di causa i terzi aventi

nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro

partecipazione al giudizio, non sia manifestamente infondata in

relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione e sia rilevante nel presente

giudizio" (p. 8), non senza avere a p. 7 scritto che "non sembra

d'altra parte nel caso di specie che il divieto di cui all'art. 246

c.p.c. trovi una razionale giustificazione nel principio di

incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio";

che, comunque, il dispositivo dell'ordinanza così suona: "visto l'art.

23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina la sospensione del processo in

corso, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,

affinché sia decisa la questione di costituzionalità dell'art. 246

c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.";

che, nessuna delle parti essendosi costituita in questa sede né

avendo spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, il

Presidente della Corte, visti gli artt. 26, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative, ha fissato per la

decisione la camera di consiglio del 13 novembre 1980, nel corso della

quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione;

considerato che alla lettura della ordinanza residuano insuperabili

dubbi sul se il Tribunale di Bergamo abbia inteso denunciare

l'incostituzionalità dell'art. 246 per l'irrazionalità, da cui la sua

applicazione al "caso di specie" sarebbe affetta, ovvero per

l'inestensibilità, a livello applicativo, del novellato art. 421,

quarto comma, al rito ordinario, e - a monte - sul se le peculiarità

del caso, con privare il Piazzalunga della legittimazione a partecipare

al giudizio, persuadano a dire irrilevante la prospettata questione;

che, pertanto, miglior partito apparisce alla Corte la restituzione

degli atti al giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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