Sentenza n. 164/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/06/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 464, secondo
comma, del codice penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30
gennaio 1996 ed il 1 febbraio 1996 dal pretore di Palermo nei
procedimenti penali a carico di Baglio Basilio e di Genco Assunta
Maria, iscritte ai nn. 387 e 442 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 21,
prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due procedimenti penali, rispettivamente a
carico di Baglio Basilio e Genco Maria Assunta, imputati del reato di
cui all'art. 464 del codice penale, avendo fatto uso di una marca per
patente (valore di bollo) contraffatta senza essere concorsi entrambi
nella contraffazione, il pretore di Palermo ha sollevato, in
relazione agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del secondo
comma del predetto articolo.
2. - Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo
premette che il procedimento penale a carico del Baglio scaturiva dal
controllo sulla patente di guida inoltrata al prefetto per il rinnovo
(recte: conferma di validità), e in quella occasione veniva
accertata come falsa la marca apposta su di essa nel 1992, poiché
presentava una dentellatura più larga e una colorazione più accesa
rispetto a quella autentica.
Nel corso del dibattimento, l'imputato - continua l'ordinanza -
affermava di aver acquistato la marca da un tabaccaio, come sempre,
non accorgendosi della contraffazione sì che il difensore chiedeva
l'assoluzione del proprio assistito per mancanza del dolo. Ad avviso
del rimettente, il Baglio era di sicuro in buona fede al momento
della ricezione del valore di bollo, onde l'applicabilità nei suoi
confronti della figura di reato di cui all'art 464, secondo comma,
del codice penale. Egli avrebbe infatti utilizzato la marca secondo
la sua naturale destinazione, per cui non sarebbe applicabile nei
suoi confronti la diversa, e più grave, ipotesi delittuosa di cui
all'art. 459 dello stesso codice.
Nel procedimento a carico della Genco il difensore - sottolinea il
giudice a quo - aveva eccepito l'inutilità della prova circa la
buona fede per l'assolutezza della disposizione incriminatrice,
quanto alla presunzione del dolo nel comportamento.
3. - La dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza della
falsità del valore utilizzato, sostiene il pretore, costituirebbe
un'autentica probatio diabolica, avendo a oggetto il mutamento di uno
stato psicologico dell'agente che si esaurirebbe nel suo "foro
interno", senza in alcun modo palesarsi all'esterno. Né la
consuetudine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
nel quale vengono annualmente specificati i requisiti della marca da
bollo, potrebbe ragionevolmente radicare una presunzione di
riconoscibilità della contraffazione. Il dolo deve, perciò, essere
effettivamente provato: in difetto, ricorrendo alle cosiddette
massime di esperienza, lo si darebbe per dimostrato in quanto
implicito nella realizzazione del fatto materiale (dolus in re ipsa).
La più recente dottrina - prosegue l'ordinanza - ha censurato, per
violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale,
tutte le disposizioni che non richiedono un coefficiente psicologico
minimo, empiricamente non dimostrabile. La Costituzione esige infatti
la necessità della prova non soltanto in riferimento alla condotta,
ma anche in ordine all'elemento soggettivo del reato (sentenza n. 96
del 1981 di questa Corte). Sì che la fattispecie delineata dal
legislatore nel secondo comma dell'art. 464 non costituirebbe, al
pari del plagio, ipotesi suscettibile di verifica processuale, per
l'impossibilità di accertare il mutamento psicologico dell'imputato.
Di qui, la violazione dell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
La disposizione lederebbe, altresì, l'art. 27 della Costituzione
(sentenze nn. 1085 e 364 del 1988), poiché nel caso di specie si
configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva, se non
addirittura "per fatto altrui", essendo sufficiente la realizzazione
del comportamento materiale vietato, qual è l'uso della marca
contraffatta, a fondare la colpevolezza dell'autore. Ciò che non
sempre accade nella "contigua" ipotesi di spendita di banconote false
ricevute in buona fede (artt. 457 e 458 del codice penale), dove il
soggetto ha, di solito, la possibilità di accorgersi, prima delle
forze dell'ordine, della falsità del denaro inconsapevolmente
ricevuto.
Vi sarebbe dunque una surrettizia responsabilità "per fatto
altrui", contrastante con la citata norma costituzionale che limita
la discrezionalità del legislatore nella individuazione dei fatti
penalmente sanzionabili; dal che discenderebbe sia il divieto di far
ricadere sul soggetto colpe a lui non ascrivibili sia l'obbligo di
stabilire incriminazioni soltanto per "fatto proprio" (v. ancora la
citata sentenza n. 364 del 1988). Considerato in diritto
1. - Viene all'esame di questa Corte l'art. 464, secondo comma,
del codice penale, che punisce il comportamento di colui il quale,
avendo ricevuto in buona fede un valore di bollo contraffatto, o
alterato, ne abbia fatto uso, apponendo nella specie la marca
contraffatta sulla patente di guida. Il giudice a quo ipotizza il
contrasto di detta disposizione con l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, che introduce il principio di determinatezza della
fattispecie penale, e con l'art. 27 della Costituzione, che fa
divieto di far ricadere sul soggetto colpe a lui non ascrivibili e
pone l'obbligo al legislatore di stabilire incriminazioni soltanto
per "fatto proprio".
2. - La questione non è fondata.
Il giudice a quo parte dal presupposto, erroneo, che la figura di
reato descritta dall'art. 464, secondo comma, del codice penale,
costituisca uno di quei casi che la dottrina penalistica costruisce
come fattispecie con dolus in re ipsa. Ciò perché la dimostrazione
della sopravvenuta consapevolezza della falsità del valore
utilizzato rappresenterebbe un'autentica probatio diabolica, avendo a
oggetto il mutamento di uno stato psicologico dell'agente che si
esaurirebbe nel suo "foro interno" senza palesarsi in alcun modo
all'esterno.
Va considerato, invece, che anche la figura di reato in esame, alla
stregua dei criteri generali di imputazione soggettiva delle
fattispecie delittuose, impone al giudicante di accertare il
mutamento psichico dell'agente attraverso l'individuazione di segni
esteriori. In difetto di tale accertamento, non può che seguire
l'assoluzione dell'imputato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 464, secondo comma, del codice
penale, sollevata in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 27,
primo comma, della Costituzione, dal pretore di Palermo con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giungo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte