Art. 458 c.p. — Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
[1]Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
[2]Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a cio' autorizzati.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva